Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
Si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di essa perché "l'animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità processuale aggravata: applicabilità dell’articolo 96, co. 3, c.p.c.Accesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. SE BOSELLI Cons. relatore
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.r.l. ROMA OVEST COSTRUZIONI EDILIZIE, con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico dott. Fabio Gera, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Puccini, 9 presso l'avv. Carlo Carlevaris, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL PP, TO VA, OL SS e OL SE elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Adriana, 5 presso l'avv. Roberto Grimaldi, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
OL LA e OL MA;
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.762/96 del 17.10.95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Relatore Cons. SE Boselli;
udito l'avv. Carlo Carlevaris che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenica Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SE OL conveniva, avanti al tribunale di Roma, la s.r.l. Nomenti e la s.r.l. Tercase chiedendo fosse accertato il proprio acquisto della proprietà, per usucapione, di fabbricato e terreni siti in Roma.
Con atto distinto proponeva analoga domanda, avanti lo stesso giudice, nei confronti della s.r.l. Tiburti, relativamente ad altra porzione del medesimo compendio.
Riuniti i procedimenti, si costituiva la sola Nomenti contestando il fondamento delle domande.
Il tribunale, con sentenza 13.01.1992, rigettava le domande. Nel procedimento di appello, promosso dal soccombente OL SE, intervenivano MA e LA OL, quali eredi dell'appellante, si costituivano le società Farsalo e Nersia, succedute alle società resistenti, indi fusesi per incorporazione della prima nella seconda.
Trattenuta la causa per la decisione, la Corte di appello di Roma la rimetteva in istruzione affinché fosse accertato l'effettivo decesso di OL SE e la conseguente legittimazione delle intervenute. Riaperta, quindi, l'istruzione, intervenivano nel processo AL PP, quale erede Di OL SE, nonché SA VA, OL SS e OL SE, in rappresentazione di OL RA, figlio dell'originario, comune dante causa.
L'appello veniva accolto, dalla corte adita, con sentenza 17.10.1995. La corte del merito riteneva ammissibili gli interventi nel processo degli eredi di OL SE, considerandoli attuati ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; ravvisava il possesso "ad usucapionem" degli immobili da parte di OL SE nella "fruizione" dei beni in conformità alla loro destinazione, nonché nelle "opere di ristrutturazione" e "manutenzione straordidaria" dallo stesso eseguite;
riteneva che il possesso "animo domini" fosse provato dai detti "fatti e comportamenti" e dovesse essere disattesa l'eccezione di mera detenzione a titolo di locazione dapprima e di comodato, in seguito, in quanto non provata;
concludeva, quindi, per l'acquisto della proprietà, per usucapione, da parte di OL SE e, per successione, degli eredi intervenuti, di fabbricati e terreni che identificava con le rispettive particelle.
Contro la sentenza la s.r.l. Roma Ovest Costruzioni Edilizie, società incorporante la s.r.l. Nersia, ricorre per cassazione con tre motivi.
AL PP, SA VA, OL SS e OL SE resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
LA e MA OL non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 102 e 300 c.p.c., art. 2697 c.c., la ricorrente lamenta che la corte di appello, rimessa la causa al collegio e esaurita la discussione, abbia con ordinanza 19.12.94 "rimesso la causa all'istruttore", per accertare la legittimazione di MA e LA OL, intervenute nel giudizio di appello quali eredi dell'appellante OL SE, e per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi, "aprendo così la ulteriore fase del giudizio", con intervento di altri soggetti quali eredi dell'appellante, senza che il procuratore di questi ne avesse dichiarato la morte: conclude per la "nullità della sentenza in dipendenza della nullità dell'ordinanza collegiale del 19.12.1994".
Il motivo non può trovare accoglimento.
La corte di appello non ha disposto di ufficio, esaurita la discussione, la interruzione del processo per morte dell'appellante OL SE, ma rilevato che nel corso del giudizio erano intervenute in causa MA e LA OL, qualificandosi come eredi dell'appellante stesso e ravvisando l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi della parte che si assumeva defunta, ha riaperto la istruzione della causa al fine di accertare (con la morte della parte costituita) la legittimazione dei soggetti intervenuti e la eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi;
orbene, proprio al fine di integrare il contraddittorio, si sono costituiti gli ulteriori eredi dell'appellante.
Si tratta, quindi, di provvedimento meramente interlocutorio, privo di ogni carattere di decisorietà e che rientrava nei poteri discrezionali della corte del merito.
Il motivo di censura non può pertanto trovare ingresso, la "nullità" della sentenza essendo dalla ricorrente denunciata "in dipendenza" della nullità dell'ordinanza predetta. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 C.P.C., 1141, 1158, 2697 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che incombesse alla "società proprietaria" dare la prova della mera detenzione dell'immobile da parte dello OL, che l'"animus possidendi" non potesse essere accertato altrimenti che con la "prova dei fatti" e che il possesso "si presume da quei fatti" ("fruizione" dei beni ed esecuzione di opere di manutenzione straordinaria da parte dello OL), così invertendo tra le parti l'onere probatorio e pervenendo a "una indebita estensione della presunzione di possesso alla prova dell'animus dell'usucapione". Non è fondato.
L'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove (al fine medesimo) nonché al decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione, è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. L'"animus possidendi", poi, è normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore, nel senso che gli atti di tolleranza (art. 1144 c.c.) o i titoli (locazione o comodato) che giustificano la mera detenzione del bene devono essere provati da chi li eccepisce al fine di contestare il possesso dedotto dalla controparte (v., fra altre, sentenze nn. 3630/81, 10771/95, 2598/97). Orbene, di tali principi ha fatto corretta applicazione, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, la corte del merito, nel ravvisare il possesso "ad usucapionem" (di un casale agricolo e di terreni) da parte dello OL, nella "occupazione" degli immobili per oltre un ventennio, "in modo pacifico, non clandestino, continuo ed ininterrotto"; nell'avere, lo stesso, usufruito dei beni secondo la loro propria destinazione agricola;
nell'avere eseguito complesse opere di ristrutturazione del casale e di manutenzione straordinaria del "complesso"; e nel considerare l"animus possidendi", manifestato dall'accertato esercizio del potere di fatto sui beni, nel quale il possesso si estrinseca.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto sussistente il possesso "ad usucapionem" di controparte determinandone l'estensione - senza ausilio di consulenza tecnica - a intere particelle catastali che attribuiva in proprietà per "una superficie ben maggiore di quanto preteso" dalla parte stessa. Non è fondato.
Dall'esame degli atti (in particolare, dall'atto di citazione, richiamato nelle conclusioni formulate dall'attore) -consentito in questa sede, vertendosi in vizio "in procedendo"- emerge che la pronuncia impugnata si è mantenuta nei limiti della domanda, onde non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione. Nè, d'altronde, il giudice del merito era tenuto a disporre, d'ufficio, accertamenti sulla consistenza ed estensione dei beni oggetto di usucapione, una volta che parte convenuta non ne aveva contestato la determinazione fattane dall'attore con la specifica indicazione dei dati catastali. Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento a favore dei resistenti.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore dei resistenti delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 239.400, oltre lire 3.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999