Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 6944
CASS
Sentenza 5 luglio 1999

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Massime1

Si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di essa perché "l'animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato.

Commentario1

  • 1Responsabilità processuale aggravata: applicabilità dell’articolo 96, co. 3, c.p.c.Accesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 6944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6944
Data del deposito : 5 luglio 1999

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