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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8281/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8281/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1 Controparte_2
Parte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 19 marzo 2025 alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA l'avv. SALVATORI Parte_1
MARCO
-per AILIAN TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_3
nessuno.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Salvatori conclude e discute riportandosi alla nota conclusiva in atti e chiede che la causa venga decisa, rinunciando alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 N. R.G. 8281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg 8281.2024 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo curatore dott.ssa , elettivamente domiciliata a Firenze, via del Podestà Parte_3
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Salvatori (C.F. ) che la rappresenta e la C.F._1
difende come da mandato allegato
PARTE ATTRICE
Contro
Controparte_4
PARTE CONVENUTACONTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria ex art 166 CCI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze revocare ex art. 166, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12-01- 2019, n. 14) il pagamento di euro 2.500,00
(duemilacinquecento) eseguito mediante bonifico del 27-12-2022 dalla a favore Parte_1 dell'impresa individuale “ ”, e conseguentemente condannare la Controparte_2 CP_3
convenuta a restituire il suddetto importo alla curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione
[...]
pagina 2 di 5 (13 luglio 2024) all'effettivo saldo. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, ivi incluse quelle di invito alla negoziazione assistita, e con condanna della convenuta al pagamento, ex artt. 4, comma 3, D.L. 132/2014, e 96, comma 3, c.p.c., a favore della liquidazione giudiziale della
[...]
di una somma equitativamente determinata”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Liquidazione giudiziale di deducendo ed allegando a senza del 16.03.2023 Parte_1 con la quale l'intestato Tribunale di Firenze ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della predetta, ha impugnato ex art. 166, comma II, Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs.
14/2019), il pagamento dell'importo di €. 2.500,00 eseguito della società in bonis in favore dell'Impresa Individuale (d'ora in poi anche ”), Controparte_3 Controparte_3 eseguito in data 27.12.2022, dunque durante il “periodo sospetto”, di cui ha pertanto chiesto la restituzione, con maggiorazione degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del presente provvedimento sino all'avvenuto soddisfo e condanna della convenuta al pagamento della sanzione per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c.
La ditta convenuta è rimasta contumace e non ha pertanto minimamente contrastato l'avversa domanda.
La causa passa in decisione sufficientemente istruita dalla parte attrice mediante il deposito di atti e documenti.
La domanda è risulta fondata.
Giova ricordare la speciale disciplina della revocatoria concorsuale di cui all'art. 166 del CCI.
Va quindi condiviso quanto argomentato dalla difesa attorea in ordine della competenza alla decisione della causa di questo giudice assegnatario, secondo le tabelle organizzative del Tribunale vigenti ratione temporis.
Come nella vigenza dell'art. 24 L.Fall. (L. 267/1942), il succedaneo art. 32 del CCI, che stabilisce che “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, va individuato non in un organo speciale del
Tribunale ma l'Ufficio Giudiziario nel suo complesso.
Giova altresì ricordare che, in tema di azione di azione revocatoria, l'art. 166 del CCI, pone come condizione ai fini del valido esercizio dell'azione, la prova del compimento dell'atto solutorio, della sua collazione nel periodo sospetto di 6 mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale, e infine la consapevolezza, in capo all''accipiens', dello stato di decozione del 'solvens'.
pagina 3 di 5 La prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo, può essere assolta mediante prova presuntiva o indiziaria (cfr. ex multis, Cass.n.27454/2024,Cass.n.27080/2023,
Tribunale di Firenze n. 114/2018, Corte di Appello di Firenze n1526/2024 di Firenze, Tribunale di
Vicenza n. 1533/2023).
Nel merito
Nella vicenda in esame, la parte attrice ha dato prova del compimento dell'atto solutorio, mediante produzione della contabile del bonifico eseguito nel cd. periodo sospetto alla ditta odierna parte convenuta-contumace (doc.18).
Nel caso, dato il contesto in cui è stato compiuto il pagamento oggetto della presente impugnativa, è da ritenere provata la consapevolezza dell'impresa convenuta, rimasta contumace, circa lo stato d'insolvenza della dato che il pagamento di cui causa era stato effettuato con Parte_1
l'intenzione di far desistere il dall'istanza di fallimento, proposto il 31.10.2022, Controparte_3 contro la debitrice della convenuta per un credito pari a €46.683,91. Parte_1
A corroborare la circostanza di conoscenza della situazione di insolvenza della vi è Parte_1 anche la documentazione allegata dalla stessa convenuta con l'istanza di fallimento, tra cui vi era il bilancio della società della (doc. 8) che evidenzia la perdita del capitale sociale di suddetta Parte_1 società e quindi l'incapacità di questa di far fronte alle obbligazioni dei propri creditori.
La domanda proposta merita dunque accoglimento e il pagamento oggetto di causa va dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 166, co. II CCI.
Conseguentemente la ditta convenuta va condannata alla restituzione dell'importo ricevuto di €.
2.500,00.
Stante la natura costitutiva dell'azione revocatoria, detta somma va maggiorata degli interessi legali ex art. 1224, co. IV c.c., come specificatamente richiesto in citazione.
Sulle spese di lite e la condanna ex art. 96 cpc
Le spese di lite, seguono il criterio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e pertanto vanno poste a carico della convenuta contumace e liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore
Con individuabile a posteriori come da (scaglione tra €1.101 a €5.200) nei valori minimi, data la modesta attività espletata
Nulla appare invece autonomamente dovuto per la fase stragiudiziale, dato che non si controverte su materia in cui la negoziazione è condizione obbligatoria di procedibilità della domanda ex D.L. 132/2014 e dato che detta attività non è stata utile per il giudizio.
pagina 4 di 5 La parte attrice tuttavia, proprio dolendosi della mancata adesione da parte dell'odierna convenuta all'invito alla negoziazione, ha domandato la condanna della predetta convenuta ex art 96 comma 3 c.p.c., per aver determinato l'aggravio della bene comune Giustizia, avendo disatteso detto invito e non essendo comparsa nell'odierno giudizio.
Nella fattispecie, non ricorrono però i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 cpc ai fini dell'invocata condanna in via equitativa della convenuta per temerarietà della lite, che va pertanto disattesa.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Liquidazione Giudiziale della Parte_1
così dispone:
DICHIARA inefficace nei confronti della massa dei creditori il pagamento della somma di €.
2.500,00 effettuato in favore della convenuta e per l'effetto condanna la medesima alla restituzione di detta somma in favore della parte attrice, oltre interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. calcolati dal
13.07.2024 sino al soddisfo;
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite pari a € 1.278,00 a favore di
Liquidazione Giudiziale della oltre rimborso del contributo unificato e marca Parte_1
iscrizione e rimborso spese al 15 %, IVA e CAP.
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario U.P.P. dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15.05.
19 marzo 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8281/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1 Controparte_2
Parte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 19 marzo 2025 alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA l'avv. SALVATORI Parte_1
MARCO
-per AILIAN TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_3
nessuno.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Salvatori conclude e discute riportandosi alla nota conclusiva in atti e chiede che la causa venga decisa, rinunciando alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 N. R.G. 8281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg 8281.2024 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo curatore dott.ssa , elettivamente domiciliata a Firenze, via del Podestà Parte_3
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Salvatori (C.F. ) che la rappresenta e la C.F._1
difende come da mandato allegato
PARTE ATTRICE
Contro
Controparte_4
PARTE CONVENUTACONTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria ex art 166 CCI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze revocare ex art. 166, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12-01- 2019, n. 14) il pagamento di euro 2.500,00
(duemilacinquecento) eseguito mediante bonifico del 27-12-2022 dalla a favore Parte_1 dell'impresa individuale “ ”, e conseguentemente condannare la Controparte_2 CP_3
convenuta a restituire il suddetto importo alla curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione
[...]
pagina 2 di 5 (13 luglio 2024) all'effettivo saldo. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, ivi incluse quelle di invito alla negoziazione assistita, e con condanna della convenuta al pagamento, ex artt. 4, comma 3, D.L. 132/2014, e 96, comma 3, c.p.c., a favore della liquidazione giudiziale della
[...]
di una somma equitativamente determinata”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Liquidazione giudiziale di deducendo ed allegando a senza del 16.03.2023 Parte_1 con la quale l'intestato Tribunale di Firenze ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della predetta, ha impugnato ex art. 166, comma II, Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs.
14/2019), il pagamento dell'importo di €. 2.500,00 eseguito della società in bonis in favore dell'Impresa Individuale (d'ora in poi anche ”), Controparte_3 Controparte_3 eseguito in data 27.12.2022, dunque durante il “periodo sospetto”, di cui ha pertanto chiesto la restituzione, con maggiorazione degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del presente provvedimento sino all'avvenuto soddisfo e condanna della convenuta al pagamento della sanzione per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c.
La ditta convenuta è rimasta contumace e non ha pertanto minimamente contrastato l'avversa domanda.
La causa passa in decisione sufficientemente istruita dalla parte attrice mediante il deposito di atti e documenti.
La domanda è risulta fondata.
Giova ricordare la speciale disciplina della revocatoria concorsuale di cui all'art. 166 del CCI.
Va quindi condiviso quanto argomentato dalla difesa attorea in ordine della competenza alla decisione della causa di questo giudice assegnatario, secondo le tabelle organizzative del Tribunale vigenti ratione temporis.
Come nella vigenza dell'art. 24 L.Fall. (L. 267/1942), il succedaneo art. 32 del CCI, che stabilisce che “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, va individuato non in un organo speciale del
Tribunale ma l'Ufficio Giudiziario nel suo complesso.
Giova altresì ricordare che, in tema di azione di azione revocatoria, l'art. 166 del CCI, pone come condizione ai fini del valido esercizio dell'azione, la prova del compimento dell'atto solutorio, della sua collazione nel periodo sospetto di 6 mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale, e infine la consapevolezza, in capo all''accipiens', dello stato di decozione del 'solvens'.
pagina 3 di 5 La prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo, può essere assolta mediante prova presuntiva o indiziaria (cfr. ex multis, Cass.n.27454/2024,Cass.n.27080/2023,
Tribunale di Firenze n. 114/2018, Corte di Appello di Firenze n1526/2024 di Firenze, Tribunale di
Vicenza n. 1533/2023).
Nel merito
Nella vicenda in esame, la parte attrice ha dato prova del compimento dell'atto solutorio, mediante produzione della contabile del bonifico eseguito nel cd. periodo sospetto alla ditta odierna parte convenuta-contumace (doc.18).
Nel caso, dato il contesto in cui è stato compiuto il pagamento oggetto della presente impugnativa, è da ritenere provata la consapevolezza dell'impresa convenuta, rimasta contumace, circa lo stato d'insolvenza della dato che il pagamento di cui causa era stato effettuato con Parte_1
l'intenzione di far desistere il dall'istanza di fallimento, proposto il 31.10.2022, Controparte_3 contro la debitrice della convenuta per un credito pari a €46.683,91. Parte_1
A corroborare la circostanza di conoscenza della situazione di insolvenza della vi è Parte_1 anche la documentazione allegata dalla stessa convenuta con l'istanza di fallimento, tra cui vi era il bilancio della società della (doc. 8) che evidenzia la perdita del capitale sociale di suddetta Parte_1 società e quindi l'incapacità di questa di far fronte alle obbligazioni dei propri creditori.
La domanda proposta merita dunque accoglimento e il pagamento oggetto di causa va dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 166, co. II CCI.
Conseguentemente la ditta convenuta va condannata alla restituzione dell'importo ricevuto di €.
2.500,00.
Stante la natura costitutiva dell'azione revocatoria, detta somma va maggiorata degli interessi legali ex art. 1224, co. IV c.c., come specificatamente richiesto in citazione.
Sulle spese di lite e la condanna ex art. 96 cpc
Le spese di lite, seguono il criterio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e pertanto vanno poste a carico della convenuta contumace e liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore
Con individuabile a posteriori come da (scaglione tra €1.101 a €5.200) nei valori minimi, data la modesta attività espletata
Nulla appare invece autonomamente dovuto per la fase stragiudiziale, dato che non si controverte su materia in cui la negoziazione è condizione obbligatoria di procedibilità della domanda ex D.L. 132/2014 e dato che detta attività non è stata utile per il giudizio.
pagina 4 di 5 La parte attrice tuttavia, proprio dolendosi della mancata adesione da parte dell'odierna convenuta all'invito alla negoziazione, ha domandato la condanna della predetta convenuta ex art 96 comma 3 c.p.c., per aver determinato l'aggravio della bene comune Giustizia, avendo disatteso detto invito e non essendo comparsa nell'odierno giudizio.
Nella fattispecie, non ricorrono però i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 cpc ai fini dell'invocata condanna in via equitativa della convenuta per temerarietà della lite, che va pertanto disattesa.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Liquidazione Giudiziale della Parte_1
così dispone:
DICHIARA inefficace nei confronti della massa dei creditori il pagamento della somma di €.
2.500,00 effettuato in favore della convenuta e per l'effetto condanna la medesima alla restituzione di detta somma in favore della parte attrice, oltre interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. calcolati dal
13.07.2024 sino al soddisfo;
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite pari a € 1.278,00 a favore di
Liquidazione Giudiziale della oltre rimborso del contributo unificato e marca Parte_1
iscrizione e rimborso spese al 15 %, IVA e CAP.
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario U.P.P. dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15.05.
19 marzo 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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