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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 712/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Stefani del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via G. Sabbatini n. 13;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Modena in via A. Crespellani n. 135, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzini del foro di
Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al viale C. Menotti n. 43;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 457/2025 dello 03.04.2025, pubblicata in data
10.04.2025, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli);
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 13 novembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “IN VIA PRINCIPALE: - accertare e Parte_1 dichiarare che il Sig. sta proseguendo in maniera diligente la carriera universitaria, Parte_1 partecipando alle sessioni d'esame e superando con profitto le prove universitarie;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha superato il Foundation Years, è stato ammesso al primo anno di Parte_1 università del corso di laurea in Intelligenza Artificiale presso l'Università di Pavia, non è studente fuori corso, ha superato il primo anno del corso della Facoltà ottenendo tutti i CFU, ha superato il primo semestre del secondo anno, ottenendo tutti i CFU e superando gli esami universitari con ottimi risultati;
- accertare e dichiarare che il Sig. è maggiorenne ma non economicamente indipendente, ha Parte_1
21 anni da poco compiuti e sta proseguendo negli studi con diligenza;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti, ex art. 337 septies c.c., per il pagamento di un assegno periodico a favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente;
- accertare e dichiarare l'erroneità della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché per difetto di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie;
- conseguentemente riformare integralmente, per i motivi sopra riportati in rassegna, la sentenza del Tribunale di Modena n. 457/2025 a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2022, a definizione del procedimento civile n.
4833/2022 R.G., con il quale il Tribunale di Modena ha disposto che il padre versi Parte_2 direttamente al figlio maggiorenne a titolo di contributo ordinario al suo mantenimento la Parte_1 somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- conseguentemente, confermare e/o ripristinare e/o disporre a carico del
Sig. il versamento del mantenimento periodico in favore del Sig. figlio Parte_2 Parte_1 maggiorenne non economicamente indipendente, come ordinato dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2022, a definizione del procedimento civile n. 4833/2022 R.G., quantificando la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, come da decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2022, a definizione del procedimento civile n. 4833/2022 R.G., Tribunale di Modena;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso al 15%, oltre agli accessori di legge da rifondere a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, in quanto il Sig. ha avuto accesso al beneficio del Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato”, l'appellato così concludeva: “Ogni contraria istanza ed Parte_2
2 eccezione reietta;
IN VIA PRELIMINARE • Accertarsi e dichiararsi la presenza, nell'atto introduttivo avversario, di frasi ed espressioni eccessive, sconvenienti, inappropriate ed offensive, in violazione dell'art. 52 codice deontologico forense, per i motivi enunciati in narrativa del presente atto;
•
Conseguentemente, disporsi la cancellazione dagli atti di causa di tutte le suddette espressioni, trasmettersi gli atti al Competente Consiglio Distrettuale di Disciplina e disporsi, in sede di sentenza, ogni conseguenza di legge ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE •
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del signor
, in forza degli accadimenti enunciati in narrativa del presente atto e nel corso del primo Parte_2 grado di giudizio • Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della condotta tenuta dal signor per Parte_1 violazione di legge e del Decreto presidenziale emesso dall'Ill.mo Tribunale di Modena nel 2022 in forza dei motivi indicati in narrativa del presente atto e nell'ambito del primo grado, e per l'effetto confermarsi integralmente il dettato della sentenza n. 457/2025, emessa dall'Ill.mo Tribunale di Modena in composizione Collegiale rel. Dott.ssa F. Cerrone pubblicata in data 10/04/2025; • Ad integrale conferma dell'impugnata sentenza, mandarsi indenne da ogni obbligo il signor con riferimento sia al Parte_2 pagamento di assegno mensile quale contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie, non dovuti per i motivi enunciati in narrativa del presente atto e nel corso del primo grado. IN VIA SUBORDINATA • Esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del signor in forza degli Parte_2 accadimenti enunciati in narrativa del presente atto e del primo grado e tenuto conto dell'illegittimo comportamento manifestato dal signor;
In parziale modifica dell'impugnata sentenza, ridursi Parte_1 opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze istruttorie agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre €
50,00// mensili;
• Stabilirsi che il contributo al mantenimento sopra determinato sia già omnicomprensivo delle spese in considerazione del comportamento vessatorio tenuto dal signor della precaria Parte_1 situazione economica del signor IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA • Parte_2
Esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle tesi sopra esposte,
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del signor
, in forza degli accadimenti enunciati in narrativa del presente atto e nel primo grado, e tenuto Parte_2 conto dell'illegittimo comportamento manifestato dal signor;
• Ridursi opportunamente Parte_1
l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre € 50,00// mensili;
•
3 Rideterminarsi ed opportunamente ridursi la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie, e/o determinarsi un ammontare massimo delle somme invocabili in pagamento, tenuto conto del comportamento assunto da controparte e delle condizioni personali ed economiche attuali del signor
In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio e del primo grado, Parte_2 oltre accessori come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis.29 c.p.c. e 337 septies c.c. depositato il 4 aprile 2024, conveniva Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Modena il figlio nato il [...], al fine di ottenere la Parte_1 modifica del decreto del Tribunale di Modena, emesso in data 30.11.2022, con il quale era stato previsto, a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento periodico a favore del figlio, dell'importo di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Modena. Il ricorrente, dopo aver rappresentato il tenore dei rapporti con il figlio maggiorenne , il quale non si Pt_1 sarebbe minimamente occupato di ricostituire un minimo rapporto personale e familiare con il padre, continuando a mostrare un totale disprezzo nei confronti del genitore ed a considerarlo un estraneo, salvo poi ricorrere a lui solo per questioni economiche, evidenziava che lo stesso aveva omesso di svolgere l'attività di rendicontazione ed aggiornamento sugli studi espressamente prevista nel decreto sopra indicato. Aggiungeva che il figlio, negli anni successivi all'emissione del provvedimento del Tribunale di Modena, gli aveva inoltrato una serie incessante di richieste di denaro attivando differenti azioni esecutive ai suoi danni ed aggredendo deliberatamente i beni nella sua disponibilità. Il ricorrente infine riferiva di aver dovuto fronteggiare mensilmente, oltre all'assegno fisso mensile di euro 150,00, una serie di spese straordinarie (abbonamenti treni, bus e canoni di locazione) con ammontare anche quadruplo o triplo rispetto al mantenimento ordinario.
Con riguardo alla propria condizione economica, il allegava di aver perso il lavoro, di non essere Pt_1 proprietario di beni immobili, né titolare di alcun cespite;
rappresentava inoltre di disporre di scarsa liquidità monetaria collocata su conto corrente bancario, attualmente sottoposto a pignoramento presso terzi e di non possedere beni mobili registrati essendo stato costretto ad alienare l'unico mezzo di locomozione di cui disponeva per reperire fondi utili per il proprio sostentamento e per soddisfare le enormi pretese avversarie.
Partendo da queste premesse in fatto, il ricorrente domandava quindi, in via principale, di, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del Sig. Parte_2
e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal Sig. , mandare Parte_1 indenne da ogni obbligo il ricorrente Sig. con riferimento sia al pagamento di assegno mensile quale Pt_1
4 contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, di ridurre opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti e per un importo massimo quantificato prudenzialmente in non oltre euro 50,00 e stabilire che il contributo al mantenimento sopra determinato sia già omnicomprensivo delle spese attesa la natura quotidiana ed ordinaria delle stesse, in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'ammontare dell'assegno mensile e rideterminare la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie. Il convenuto pur Parte_1 ritualmente citato in giudizio, ometteva di costituirsi e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 12 marzo 2025 il difensore del ricorrente si riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e chiedeva che la causa venisse subito decisa, rinunciando al termine ex art. 473-bis.28 c.p.c. e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Con sentenza emessa il 3 aprile 2025 e pubblicata in data 10 aprile 2025, il Tribunale di Modena, a parziale modifica del decreto emesso dallo stesso Tribunale il 30.11.2022, disponeva, con decorrenza dalla domanda, la revoca del mantenimento previsto per il mantenimento del figlio carico di Parte_1 Pt_2
e condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
[...]
3.000,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine all'assegno per il figlio maggiorenne la Pt_1 mancata dimostrazione da parte del predetto, rimasto contumace nel giudizio, di avere portato avanti il percorso di studi intrapreso, con riferimento al quale nel 2022 aveva formulato richiesta di mantenimento al padre, o di essersi impegnato per il reperimento di una occupazione;
la documentazione in atti relativa agli aggiornamenti forniti sugli studi intrapresi dal figlio non risultava idonea a provare che il percorso di Pt_1 studi intrapreso fosse stato condotto con impegno, tempestività ed adeguatezza dei risultati conseguiti;
invero l'ultimo aggiornamento degli studi, nel quale peraltro vengono riportati i voti solo di alcuni esami, risaliva al marzo 2024 e da quel momento non vi sono più notizie di ulteriori prove sostenute dal giovane. A fronte di un siffatto quadro ed in assenza di un riscontro differente fornito dal resistente, sul quale gravava la relativa prova, ad avviso del Giudice di primo grado non poteva che ritenersi che la sua mancata autosufficienza economica fosse colpevole. Il Tribunale di Modena evidenziava altresì il peggioramento nelle condizioni economiche del ricorrente il quale, rispetto al momento di emissione del decreto del 2022, era rimasto privo di una occupazione lavorativa.
2.- Con appello depositato in data 23.04.2025, il Sig. a impugnato detta sentenza chiedendone la Parte_1 pressoché integrale riforma, in quanto le statuizioni in essa contenute appaiono errate, sprovviste di motivazione, ingiuste e gravatorie. L'appellante si duole in primo luogo di una violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 337 c.c. per avere revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio, in assenza
5 dei presupposti di legge nonché di un travisamento delle prove relativamente alla diligenza e all'impegno del figlio all'Università di Pavia e agli esami sostenuti e superati con profitto. Il figlio sta infatti tuttora Pt_1 proseguendo in maniera diligente la carriera universitaria, partecipando a tutte le sessioni di esame e superando con profitto le prove universitarie e di ciò vi è prova negli esiti degli esami universitari svolti nel corso della carriera universitaria: il primo anno di Foundation Years (anno introduttivo obbligatorio per gli studenti di origine straniera) è stato superato con profitto, sostenendo tutti gli esami ivi previsti, il primo anno del corso di laurea triennale in Intelligenza Artificiale è stato superato con profitto e l'appellante ha ottenuto tutti i CFU richiesti dal corso di laurea, superando tutti gli esami del primo anno, come da comunicazione del 22 agosto
2024 inviata al padre e che il medesimo, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai prodotto, il Pt_2 secondo anno è in corso di svolgimento e il figlio ha superato tutti gli esami del primo semestre, anche quelli parziali, previsti nel secondo semestre del corso di laurea.
L'odierno appellante inoltre non è mai stato fuori corso, circostanza questa, ad avviso dello stesso, da ritenersi fondamentale soprattutto per il percorso di studi che il figlio sta proseguendo con profitto e ai fini della sussistenza dei presupposti del mantenimento da parte del genitore. Meritevole di censura è dunque la sentenza nella parte in cui evidenzia che “l'ultimo aggiornamento degli studi, nel quale peraltro vengono riportati i voti solo di alcuni esami, risale al marzo 2024…”, posto che il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado non produceva la successiva corrispondenza con cui il figlio aveva dato prova di avere superato il primo anno del corso di laurea.
Quale secondo motivo di gravame, deduce violazione dell'art. 337 septies c.c. in relazione alla Parte_1 maggiore età del figlio e alla condizione di non autosufficienza economica. In particolare, argomenta l'appellante essere pacifico che in data 15 gennaio 2022 raggiungeva la maggiore età, che senza alcuna colpa o negligenza ad esso addebitabile non era economicamente autosufficiente e di conseguenza in data 29 luglio
2022 domandava ed otteneva il pagamento del mantenimento ordinario e straordinario dal padre Parte_2
Ora il figlio ha 21 anni, sta proseguendo con profitto il percorso universitario scelto e non è economicamente autosufficiente: è disoccupato, non per colpa ma in quanto è suo interesse conseguire la laurea per trovare un lavoro che possa consentirgli di mantenersi, non percepisce reddito di alcun tipo se non, fino ad aprile 2025, il mantenimento ordinario di euro 150,00 dal padre, non è intestatario di beni immobili né di beni mobili registrati e dispone di un conto corrente con giacenza media nell'anno 2023 di euro 306. Evidenzia dunque l'appellante come il suo stato di non indipendenza economica sia dimostrato così come è provato che il figlio, studente universitario, tragga il suo sostentamento dal mantenimento del padre. Lamenta poi l'appellante un travisamento delle prove prodotte dal padre sull'asserito peggioramento delle proprie condizioni Parte_2 economiche.
Il decremento dedotto dal padre sarebbe infatti fittizio come può evincersi da un esame del saldo contabile alla data del 31 marzo 2023 e degli estratti conto attestanti spese per vacanze e viaggi vari.
6 Tanto dedotto, chiede alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 impugnata, sussistendone entrambi i requisiti del fumus e del periculum in mora, in riforma della sentenza n.
472/2025 Tribunale di Modena, di:
- accertare e dichiarare che il Sig. sta proseguendo in maniera diligente la carriera universitaria, Parte_1 superando con profitto gli esami, che il medesimo è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e che dunque ricorrono i presupposti per il pagamento da parte del padre di un assegno periodico a favore del figlio e di conseguenza:
- confermare e/o ripristinare a carico di il versamento del mantenimento periodico in favore del Parte_2 figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, quantificandolo nella somma mensile Parte_1 di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del Protocollo adottato presso il Tribunale di Modena;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge, da rifondere allo Stato, stante l'ammissione di l gratuito patrocinio. Parte_1
Con provvedimento reso in data 6 agosto 2025 nel sub-procedimento di inibitoria nel quale si è costituito l'appellato insistendo per il rigetto dell'avversa domanda di sospensiva, la Corte ha sospeso Parte_2
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 10.10.2025, si è costituito nel giudizio di merito il Sig. Pt_2
il quale in via preliminare ha chiesto alla Corte di disporre la cancellazione dagli atti di causa di tutte le
[...] espressioni eccessive, sconvenienti, inappropriate e travalicanti il diritto di difesa rivolte all'appellato e al suo difensore e la trasmissione degli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina. Nel merito, ha partitamente contestato l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
secondo l'appellato la sentenza del Tribunale di Modena ha esaminato accuratamente tutta la fattispecie ed ha saputo valutare con equilibrio sia le complesse dinamiche familiari intervenute tra le parti sia le chiarissime risultanze processuali emerse durante il giudizio, raggiungendo conclusioni ineccepibili, logiche, scevre da qualsivoglia contraddizione e ben motivate. Quanto al primo motivo di gravame vertente sulla frequentazione universitaria, il fa rilevare in primo luogo di avere appreso solo per vie legali nell'estate del 2022 che il figlio , Pt_1 Pt_1 dopo tanti anni, era rientrato in Italia e si era già autonomamente iscritto all'Università di Pavia, pur essendo residente a Modena, ad una costosissima facoltà dedicata alle intelligenze artificiali, senza previamente informare o consultare il padre. Contrariamente alle argomentazioni avversarie, durante tutto il percorso universitario, il figlio ha violato gli obblighi di rendicontazione ed aggiornamento espressamente imposti a suo carico dal decreto del 2022; il Sig. si sarebbe limitato ad inviare pochissimi aggiornamenti, peraltro Pt_1 irrilevanti e sprovvisti di qualsiasi efficacia probatoria ed eseguiti sempre a mezzo di interposta persona, ciò a riprova di un persistente disprezzo per la figura paterna. Peraltro il Sig. un giovane in procinto di Parte_1 compiere - tra pochi mesi - 22 anni, è pienamente abile al lavoro ma tuttavia non mostra alcuna intenzione di
7 reperire un impiego, neppure limitato o part-time, che possa permettergli di ottenere una qualche entrata per contribuire al bilancio della famiglia. Nonostante sia a conoscenza delle difficili condizioni economiche in cui si trova il nucleo familiare separato, avrebbe unilateralmente scelto di iscriversi ad una delle facoltà più costose del panorama nazionale. Ne deriva secondo che la lamentata condizione di non autosufficienza Parte_2 economica da parte del figlio è causata esclusivamente dalla sua stessa grave colpa e negligenza e da un costante stato di disoccupazione passivamente accettato, al punto che egli non tenta neppure di dimostrare di avere ricercato opportunità lavorative.
Per quanto concerne il motivo di appello relativo alla situazione economica del padre, deduce l'appellato di essersi comportato con assoluta lealtà anche nella presentazione delle sue condizioni economiche, nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 473-bis.18 c.p.c., descrivendo fedelmente il progressivo peggioramento della sua situazione. Il Sig. è invalido civile da molti anni a causa di un pregresso e gravissimo evento Parte_2 dannoso, i significativi postumi permanenti, pur non determinando l'erogazione di alcuna indennità da parte degli enti previdenziali, hanno limitato fortemente le sue capacità motorie e la deambulazione e tuttora richiedono accertamenti e interventi chirurgici, come avvenuto nel corso del primo procedimento davanti al
Tribunale di Modena. A causa della lunga immobilità e della laboriosa opera di riabilitazione successiva,
l'appellato si trova tuttora privo di occupazione, poiché il “piccolo” contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'epoca in essere per mansioni di impiegato amministrativo in una palestra è giunto al termine e non è più stato rinnovato. Ad oggi, il non dispone di altre fonti di reddito, non è proprietario di alcun Pt_1 immobile e bene mobile registrato né è titolare di alcun cespite che possa apportare entrate fisse e dispone, diversamente da quanto affermato dal figlio, di scarsa liquidità monetaria su un conto corrente bancario. Le valutazioni avversarie in ordine a saldi di conto corrente di non trascurabile importo si riferiscono esclusivamente a contesti passati e pretendono sulla base di essi di potere descrivere un ancora florido presente, il che, sottolinea l'appellato, non è più, a causa della perdita del lavoro e delle sue condizioni di salute.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, di:
- In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del Sig. in forza degli accadimenti enunciati in narrativa e l'illegittimità della condotta Parte_2 tenuta dal Sig. per violazione di legge e del decreto emesso dal Tribunale di Modena nel 2022 e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente il dettato della sentenza n. 457/2025 emessa dal Tribunale di Modena
e dunque mandare indenne da ogni obbligo il Sig. con riferimento sia al pagamento di assegno Parte_2 mensile quale contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie;
- In via subordinata, esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della
8 disamina della vicenda e delle risultanze istruttorie agli atti, per un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre euro 50,00 mensili, importo questo, omnicomprensivo delle spese
- In via ulteriormente subordinata, ridurre opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre euro 50,00 e rideterminarsi ed opportunamente ridurre la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie, e/o determinare un ammontare massimo delle somme invocabili in pagamento, tenuto conto del comportamento assunto da controparte e delle condizioni personali ed economiche attuali del Signor
Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale del doppio grado di giudizio.
4.- All'udienza del 13 novembre 2025, la difesa dell'appellante a fatto rilevare di avere depositato Parte_1 il 7 novembre 2025 ulteriore documentazione relativa al percorso universitario presso la facoltà di Intelligenze
Artificiali tra cui libretto universitario e iscrizione al terzo anno di corso ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni e domande avanzate nell'atto di appello, opponendosi all'avversa richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c.; il difensore dell'appellato presente personalmente, ha insistito per l'accoglimento della Parte_2 richiesta di cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di controparte e ha fatto presente di avere manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, invito non raccolto dall'appellante. Le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere rigettate, in quanto superflue ai fini della decisione, le prove testimoniali proposte ed articolate dalla parte appellata.
Venendo ora al merito, giova osservare in primo luogo come, tenuto conto del disposto di cui all'art. 473- bis.35 c.p.c. e del prevalente orientamento giurisprudenziale circa la natura indisponibile del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente (vedasi, Cass. civ. Sez. I,
14.12.2018, n. 32529; Cass. civ. Sez. III, 26.05.2020, n. 9686 ove si legge “secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art.
147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”), la documentazione prodotta dall'appellante contumace in primo grado, sia senz'altro ammissibile. Parte_1
Ciò posto, ritiene la Corte che il primo, secondo e terzo motivo di gravame possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla debenza o meno da parte del padre dell'assegno di mantenimento e
9 partecipazione alle spese straordinarie per il figlio . Orbene, come correttamente osservato dal Giudice Pt_1 di prime cure, la Suprema Corte in materia di obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne ha da qualche tempo mutato orientamento, tracciando nuovi contorni e quindi limiti all'obbligo genitoriale di cui si discute.
In particolare si è affermato, ormai acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti, che “il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo: - se intenzionato a inserirsi nel mercato del lavoro, ricerchi comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
- se intenzionato a proseguire gli studi, li porti a termine con impegno mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso” e quanto all'onere della prova che “l'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. … in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, 14.08.2020, n. 17183). La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (Cass. civ. Sez. I, ord. 20.09.2023, n. 26875). La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con impegno, la propria preparazione universitaria, professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze oggettive che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento (vedasi anche
Cass. civ. Sez. I, 07.10.2022, n. 29264). Nel caso in esame, proponendo appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Modena che ha revocato l'assegno periodico in suo favore posto a carico del padre
10 ha offerto idonea prova in ordine non solo alla regolare frequentazione del corso di laurea in Parte_2
Intelligenza Artificiale presso l'Università di Pavia ma anche del superamento del primo anno di corso e della frequentazione corsi con superamento relativi esami del secondo anno nonché dell'iscrizione al terzo ed ultimo anno di corso (cfr. attestazione superamento prova parziale nonché iscrizione al “secondo anno in corso” Corso di Laurea in ARTIFICIAL INTELLIGENCE rilasciata l'11.04.2025, attestazione relativa al superamento esami nel 2025, libretto universitario e da ultimo iscrizione al terzo anno di corso). Parimenti è senza dubbio emerso come l'odierno appellante non sia allo stato economicamente autosufficiente;
è infatti Parte_1 disoccupato, non percepisce redditi di alcun tipo, non è intestatario di beni immobili né di beni mobili registrati,
e il saldo della “Postepay” ha alla data di proposizione dell'appello un saldo contabile pari ad euro 182,34.
Per quanto concerne le condizioni economico-reddituali dell'appellato padre osserva la Corte Parte_2 come, al tempo dell'emissione del decreto del 30.11.2022 con il quale era posto a carico del predetto contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio di euro 150,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il Sig. - nel 2008, quando cessava la convivenza con la madre di socio e Pt_1 Parte_1 dipendente di un ristorante di Modena - risultava da poco privo di occupazione. Dopo avere lavorato per alcuni anni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la società GOD ssd a r.l. di San Giovanni in
Persiceto con mansioni di impiegato in una palestra, traendone nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo di euro 9.900 e nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di euro 9.999 (l'ultimo contratto è scaduto il
30.09.2022 e non è stato rinnovato), il allegava di non svolgere più alcuna attività lavorativa in ragione Pt_1 delle sue condizioni di salute. Il medesimo documentava in proposito di essere stato ricoverato dal 23 agosto al 13 settembre 2022 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per “reimpianto totale protesi d'anca sinistra in lussazioni recidivanti” e poi dal 13.09.2022 ricoverato per riabilitazione presso Villa Igea S.p.A. a Modena;
tale documentazione giustificava la temporanea inabilità al lavoro del convenuto. Nel presente giudizio,
l'appellante allega di essere invalido civile da molti anni - pur non offrendone idonea prova tramite il deposito di certificato rilasciato dalla competente Commissione INPS, non indicando neppure la percentuale e il tipo di invalidità riconosciuta ed essendo stato prodotto unicamente attestazione del diritto ad usufruire degli appositi parcheggi in ragione della capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta - e tuttora privo di occupazione per le “note difficoltà del mercato del lavoro rapportate alle gravi condizioni fisiche attuali”. Pt_2 fa rilevare altresì di non disporre di altre fonti di reddito, di non essere proprietario di beni immobili né
[...] di beni mobili registrati e che il suo conto corrente bancario attesta scarsa liquidità monetaria.
Ora, osserva la Corte come in assenza di documentazione medica attestante una impossibilità anche solo parziale allo svolgimento di attività lavorativa, in ragione dell'età (anni 52), debba ritenersi che il onservi Pt_1 una capacità lavorativa almeno generica con conseguente possibilità di guadagno. Si rileva altresì come sia dovere primario del genitore provvedere al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non ancora
11 economicamente autosufficiente e come l'importo dell'assegno mensile stabilito nel novembre 2022 dal
Tribunale di Modena in euro 150,00 rappresenti un “minimo” esigibile da ciascun genitore.
In accoglimento del proposto appello, deve dunque essere riformata la sentenza del Tribunale di Modena rigettando la domanda formulata da di revoca dell'assegno previsto per il mantenimento del figlio Parte_2
nel decreto del 30.11.2022. Parte_1
Stante la contumacia di davanti al Tribunale di Modena, va dichiarato il non luogo a provvedere Parte_1 sulle spese processuali del primo grado. Le spese del presente grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellato in favore dell'appellante, si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore interminabile - complessità bassa, importo medio per la fase di studio e minimo per quella introduttiva e decisionale) e, stante l'ammissione di al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, devono essere versate all'Erario.
Deve essere infine rigettata la richiesta dell'appellato volta ad ottenere la cancellazione di talune espressioni o frasi asseritamente eccessive, inopportune e diffamatorie contenute negli scritti di controparte e la trasmissione degli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, atteso che dette frasi rientrano nei limiti delle esigenze di difesa del proprio assistito, difesa, che pur particolarmente aspra e dai toni accesi, non risulta travalicare l'esercizio del diritto di difesa stesso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 457/2025 del Tribunale di Modena, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I.- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 457/2025 del Parte_1
Tribunale di Modena, RIGETTA la domanda avanzata da di revoca dell'assegno e Parte_2 dell'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie previsti per il figlio dal decreto Parte_1
Tribunale di Modena 30.11.2022 che integralmente conferma;
II- RIGETTA la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dall'appellato;
III- DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di lite del primo grado;
IV- ON l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante , delle Parte_2 Parte_1 spese di lite del presente grado che si liquidano in € 4.502,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da versarsi all'ERARIO.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 13.11.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
12 Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 712/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Stefani del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via G. Sabbatini n. 13;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Modena in via A. Crespellani n. 135, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzini del foro di
Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al viale C. Menotti n. 43;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 457/2025 dello 03.04.2025, pubblicata in data
10.04.2025, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli);
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 13 novembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “IN VIA PRINCIPALE: - accertare e Parte_1 dichiarare che il Sig. sta proseguendo in maniera diligente la carriera universitaria, Parte_1 partecipando alle sessioni d'esame e superando con profitto le prove universitarie;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha superato il Foundation Years, è stato ammesso al primo anno di Parte_1 università del corso di laurea in Intelligenza Artificiale presso l'Università di Pavia, non è studente fuori corso, ha superato il primo anno del corso della Facoltà ottenendo tutti i CFU, ha superato il primo semestre del secondo anno, ottenendo tutti i CFU e superando gli esami universitari con ottimi risultati;
- accertare e dichiarare che il Sig. è maggiorenne ma non economicamente indipendente, ha Parte_1
21 anni da poco compiuti e sta proseguendo negli studi con diligenza;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti, ex art. 337 septies c.c., per il pagamento di un assegno periodico a favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente;
- accertare e dichiarare l'erroneità della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché per difetto di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie;
- conseguentemente riformare integralmente, per i motivi sopra riportati in rassegna, la sentenza del Tribunale di Modena n. 457/2025 a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2022, a definizione del procedimento civile n.
4833/2022 R.G., con il quale il Tribunale di Modena ha disposto che il padre versi Parte_2 direttamente al figlio maggiorenne a titolo di contributo ordinario al suo mantenimento la Parte_1 somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- conseguentemente, confermare e/o ripristinare e/o disporre a carico del
Sig. il versamento del mantenimento periodico in favore del Sig. figlio Parte_2 Parte_1 maggiorenne non economicamente indipendente, come ordinato dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2022, a definizione del procedimento civile n. 4833/2022 R.G., quantificando la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, come da decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2022, a definizione del procedimento civile n. 4833/2022 R.G., Tribunale di Modena;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso al 15%, oltre agli accessori di legge da rifondere a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, in quanto il Sig. ha avuto accesso al beneficio del Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato”, l'appellato così concludeva: “Ogni contraria istanza ed Parte_2
2 eccezione reietta;
IN VIA PRELIMINARE • Accertarsi e dichiararsi la presenza, nell'atto introduttivo avversario, di frasi ed espressioni eccessive, sconvenienti, inappropriate ed offensive, in violazione dell'art. 52 codice deontologico forense, per i motivi enunciati in narrativa del presente atto;
•
Conseguentemente, disporsi la cancellazione dagli atti di causa di tutte le suddette espressioni, trasmettersi gli atti al Competente Consiglio Distrettuale di Disciplina e disporsi, in sede di sentenza, ogni conseguenza di legge ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE •
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del signor
, in forza degli accadimenti enunciati in narrativa del presente atto e nel corso del primo Parte_2 grado di giudizio • Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della condotta tenuta dal signor per Parte_1 violazione di legge e del Decreto presidenziale emesso dall'Ill.mo Tribunale di Modena nel 2022 in forza dei motivi indicati in narrativa del presente atto e nell'ambito del primo grado, e per l'effetto confermarsi integralmente il dettato della sentenza n. 457/2025, emessa dall'Ill.mo Tribunale di Modena in composizione Collegiale rel. Dott.ssa F. Cerrone pubblicata in data 10/04/2025; • Ad integrale conferma dell'impugnata sentenza, mandarsi indenne da ogni obbligo il signor con riferimento sia al Parte_2 pagamento di assegno mensile quale contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie, non dovuti per i motivi enunciati in narrativa del presente atto e nel corso del primo grado. IN VIA SUBORDINATA • Esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del signor in forza degli Parte_2 accadimenti enunciati in narrativa del presente atto e del primo grado e tenuto conto dell'illegittimo comportamento manifestato dal signor;
In parziale modifica dell'impugnata sentenza, ridursi Parte_1 opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze istruttorie agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre €
50,00// mensili;
• Stabilirsi che il contributo al mantenimento sopra determinato sia già omnicomprensivo delle spese in considerazione del comportamento vessatorio tenuto dal signor della precaria Parte_1 situazione economica del signor IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA • Parte_2
Esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle tesi sopra esposte,
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del signor
, in forza degli accadimenti enunciati in narrativa del presente atto e nel primo grado, e tenuto Parte_2 conto dell'illegittimo comportamento manifestato dal signor;
• Ridursi opportunamente Parte_1
l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre € 50,00// mensili;
•
3 Rideterminarsi ed opportunamente ridursi la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie, e/o determinarsi un ammontare massimo delle somme invocabili in pagamento, tenuto conto del comportamento assunto da controparte e delle condizioni personali ed economiche attuali del signor
In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio e del primo grado, Parte_2 oltre accessori come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis.29 c.p.c. e 337 septies c.c. depositato il 4 aprile 2024, conveniva Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Modena il figlio nato il [...], al fine di ottenere la Parte_1 modifica del decreto del Tribunale di Modena, emesso in data 30.11.2022, con il quale era stato previsto, a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento periodico a favore del figlio, dell'importo di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Modena. Il ricorrente, dopo aver rappresentato il tenore dei rapporti con il figlio maggiorenne , il quale non si Pt_1 sarebbe minimamente occupato di ricostituire un minimo rapporto personale e familiare con il padre, continuando a mostrare un totale disprezzo nei confronti del genitore ed a considerarlo un estraneo, salvo poi ricorrere a lui solo per questioni economiche, evidenziava che lo stesso aveva omesso di svolgere l'attività di rendicontazione ed aggiornamento sugli studi espressamente prevista nel decreto sopra indicato. Aggiungeva che il figlio, negli anni successivi all'emissione del provvedimento del Tribunale di Modena, gli aveva inoltrato una serie incessante di richieste di denaro attivando differenti azioni esecutive ai suoi danni ed aggredendo deliberatamente i beni nella sua disponibilità. Il ricorrente infine riferiva di aver dovuto fronteggiare mensilmente, oltre all'assegno fisso mensile di euro 150,00, una serie di spese straordinarie (abbonamenti treni, bus e canoni di locazione) con ammontare anche quadruplo o triplo rispetto al mantenimento ordinario.
Con riguardo alla propria condizione economica, il allegava di aver perso il lavoro, di non essere Pt_1 proprietario di beni immobili, né titolare di alcun cespite;
rappresentava inoltre di disporre di scarsa liquidità monetaria collocata su conto corrente bancario, attualmente sottoposto a pignoramento presso terzi e di non possedere beni mobili registrati essendo stato costretto ad alienare l'unico mezzo di locomozione di cui disponeva per reperire fondi utili per il proprio sostentamento e per soddisfare le enormi pretese avversarie.
Partendo da queste premesse in fatto, il ricorrente domandava quindi, in via principale, di, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del Sig. Parte_2
e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal Sig. , mandare Parte_1 indenne da ogni obbligo il ricorrente Sig. con riferimento sia al pagamento di assegno mensile quale Pt_1
4 contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, di ridurre opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti e per un importo massimo quantificato prudenzialmente in non oltre euro 50,00 e stabilire che il contributo al mantenimento sopra determinato sia già omnicomprensivo delle spese attesa la natura quotidiana ed ordinaria delle stesse, in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'ammontare dell'assegno mensile e rideterminare la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie. Il convenuto pur Parte_1 ritualmente citato in giudizio, ometteva di costituirsi e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 12 marzo 2025 il difensore del ricorrente si riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e chiedeva che la causa venisse subito decisa, rinunciando al termine ex art. 473-bis.28 c.p.c. e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Con sentenza emessa il 3 aprile 2025 e pubblicata in data 10 aprile 2025, il Tribunale di Modena, a parziale modifica del decreto emesso dallo stesso Tribunale il 30.11.2022, disponeva, con decorrenza dalla domanda, la revoca del mantenimento previsto per il mantenimento del figlio carico di Parte_1 Pt_2
e condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
[...]
3.000,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine all'assegno per il figlio maggiorenne la Pt_1 mancata dimostrazione da parte del predetto, rimasto contumace nel giudizio, di avere portato avanti il percorso di studi intrapreso, con riferimento al quale nel 2022 aveva formulato richiesta di mantenimento al padre, o di essersi impegnato per il reperimento di una occupazione;
la documentazione in atti relativa agli aggiornamenti forniti sugli studi intrapresi dal figlio non risultava idonea a provare che il percorso di Pt_1 studi intrapreso fosse stato condotto con impegno, tempestività ed adeguatezza dei risultati conseguiti;
invero l'ultimo aggiornamento degli studi, nel quale peraltro vengono riportati i voti solo di alcuni esami, risaliva al marzo 2024 e da quel momento non vi sono più notizie di ulteriori prove sostenute dal giovane. A fronte di un siffatto quadro ed in assenza di un riscontro differente fornito dal resistente, sul quale gravava la relativa prova, ad avviso del Giudice di primo grado non poteva che ritenersi che la sua mancata autosufficienza economica fosse colpevole. Il Tribunale di Modena evidenziava altresì il peggioramento nelle condizioni economiche del ricorrente il quale, rispetto al momento di emissione del decreto del 2022, era rimasto privo di una occupazione lavorativa.
2.- Con appello depositato in data 23.04.2025, il Sig. a impugnato detta sentenza chiedendone la Parte_1 pressoché integrale riforma, in quanto le statuizioni in essa contenute appaiono errate, sprovviste di motivazione, ingiuste e gravatorie. L'appellante si duole in primo luogo di una violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 337 c.c. per avere revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio, in assenza
5 dei presupposti di legge nonché di un travisamento delle prove relativamente alla diligenza e all'impegno del figlio all'Università di Pavia e agli esami sostenuti e superati con profitto. Il figlio sta infatti tuttora Pt_1 proseguendo in maniera diligente la carriera universitaria, partecipando a tutte le sessioni di esame e superando con profitto le prove universitarie e di ciò vi è prova negli esiti degli esami universitari svolti nel corso della carriera universitaria: il primo anno di Foundation Years (anno introduttivo obbligatorio per gli studenti di origine straniera) è stato superato con profitto, sostenendo tutti gli esami ivi previsti, il primo anno del corso di laurea triennale in Intelligenza Artificiale è stato superato con profitto e l'appellante ha ottenuto tutti i CFU richiesti dal corso di laurea, superando tutti gli esami del primo anno, come da comunicazione del 22 agosto
2024 inviata al padre e che il medesimo, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai prodotto, il Pt_2 secondo anno è in corso di svolgimento e il figlio ha superato tutti gli esami del primo semestre, anche quelli parziali, previsti nel secondo semestre del corso di laurea.
L'odierno appellante inoltre non è mai stato fuori corso, circostanza questa, ad avviso dello stesso, da ritenersi fondamentale soprattutto per il percorso di studi che il figlio sta proseguendo con profitto e ai fini della sussistenza dei presupposti del mantenimento da parte del genitore. Meritevole di censura è dunque la sentenza nella parte in cui evidenzia che “l'ultimo aggiornamento degli studi, nel quale peraltro vengono riportati i voti solo di alcuni esami, risale al marzo 2024…”, posto che il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado non produceva la successiva corrispondenza con cui il figlio aveva dato prova di avere superato il primo anno del corso di laurea.
Quale secondo motivo di gravame, deduce violazione dell'art. 337 septies c.c. in relazione alla Parte_1 maggiore età del figlio e alla condizione di non autosufficienza economica. In particolare, argomenta l'appellante essere pacifico che in data 15 gennaio 2022 raggiungeva la maggiore età, che senza alcuna colpa o negligenza ad esso addebitabile non era economicamente autosufficiente e di conseguenza in data 29 luglio
2022 domandava ed otteneva il pagamento del mantenimento ordinario e straordinario dal padre Parte_2
Ora il figlio ha 21 anni, sta proseguendo con profitto il percorso universitario scelto e non è economicamente autosufficiente: è disoccupato, non per colpa ma in quanto è suo interesse conseguire la laurea per trovare un lavoro che possa consentirgli di mantenersi, non percepisce reddito di alcun tipo se non, fino ad aprile 2025, il mantenimento ordinario di euro 150,00 dal padre, non è intestatario di beni immobili né di beni mobili registrati e dispone di un conto corrente con giacenza media nell'anno 2023 di euro 306. Evidenzia dunque l'appellante come il suo stato di non indipendenza economica sia dimostrato così come è provato che il figlio, studente universitario, tragga il suo sostentamento dal mantenimento del padre. Lamenta poi l'appellante un travisamento delle prove prodotte dal padre sull'asserito peggioramento delle proprie condizioni Parte_2 economiche.
Il decremento dedotto dal padre sarebbe infatti fittizio come può evincersi da un esame del saldo contabile alla data del 31 marzo 2023 e degli estratti conto attestanti spese per vacanze e viaggi vari.
6 Tanto dedotto, chiede alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 impugnata, sussistendone entrambi i requisiti del fumus e del periculum in mora, in riforma della sentenza n.
472/2025 Tribunale di Modena, di:
- accertare e dichiarare che il Sig. sta proseguendo in maniera diligente la carriera universitaria, Parte_1 superando con profitto gli esami, che il medesimo è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e che dunque ricorrono i presupposti per il pagamento da parte del padre di un assegno periodico a favore del figlio e di conseguenza:
- confermare e/o ripristinare a carico di il versamento del mantenimento periodico in favore del Parte_2 figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, quantificandolo nella somma mensile Parte_1 di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del Protocollo adottato presso il Tribunale di Modena;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge, da rifondere allo Stato, stante l'ammissione di l gratuito patrocinio. Parte_1
Con provvedimento reso in data 6 agosto 2025 nel sub-procedimento di inibitoria nel quale si è costituito l'appellato insistendo per il rigetto dell'avversa domanda di sospensiva, la Corte ha sospeso Parte_2
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 10.10.2025, si è costituito nel giudizio di merito il Sig. Pt_2
il quale in via preliminare ha chiesto alla Corte di disporre la cancellazione dagli atti di causa di tutte le
[...] espressioni eccessive, sconvenienti, inappropriate e travalicanti il diritto di difesa rivolte all'appellato e al suo difensore e la trasmissione degli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina. Nel merito, ha partitamente contestato l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
secondo l'appellato la sentenza del Tribunale di Modena ha esaminato accuratamente tutta la fattispecie ed ha saputo valutare con equilibrio sia le complesse dinamiche familiari intervenute tra le parti sia le chiarissime risultanze processuali emerse durante il giudizio, raggiungendo conclusioni ineccepibili, logiche, scevre da qualsivoglia contraddizione e ben motivate. Quanto al primo motivo di gravame vertente sulla frequentazione universitaria, il fa rilevare in primo luogo di avere appreso solo per vie legali nell'estate del 2022 che il figlio , Pt_1 Pt_1 dopo tanti anni, era rientrato in Italia e si era già autonomamente iscritto all'Università di Pavia, pur essendo residente a Modena, ad una costosissima facoltà dedicata alle intelligenze artificiali, senza previamente informare o consultare il padre. Contrariamente alle argomentazioni avversarie, durante tutto il percorso universitario, il figlio ha violato gli obblighi di rendicontazione ed aggiornamento espressamente imposti a suo carico dal decreto del 2022; il Sig. si sarebbe limitato ad inviare pochissimi aggiornamenti, peraltro Pt_1 irrilevanti e sprovvisti di qualsiasi efficacia probatoria ed eseguiti sempre a mezzo di interposta persona, ciò a riprova di un persistente disprezzo per la figura paterna. Peraltro il Sig. un giovane in procinto di Parte_1 compiere - tra pochi mesi - 22 anni, è pienamente abile al lavoro ma tuttavia non mostra alcuna intenzione di
7 reperire un impiego, neppure limitato o part-time, che possa permettergli di ottenere una qualche entrata per contribuire al bilancio della famiglia. Nonostante sia a conoscenza delle difficili condizioni economiche in cui si trova il nucleo familiare separato, avrebbe unilateralmente scelto di iscriversi ad una delle facoltà più costose del panorama nazionale. Ne deriva secondo che la lamentata condizione di non autosufficienza Parte_2 economica da parte del figlio è causata esclusivamente dalla sua stessa grave colpa e negligenza e da un costante stato di disoccupazione passivamente accettato, al punto che egli non tenta neppure di dimostrare di avere ricercato opportunità lavorative.
Per quanto concerne il motivo di appello relativo alla situazione economica del padre, deduce l'appellato di essersi comportato con assoluta lealtà anche nella presentazione delle sue condizioni economiche, nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 473-bis.18 c.p.c., descrivendo fedelmente il progressivo peggioramento della sua situazione. Il Sig. è invalido civile da molti anni a causa di un pregresso e gravissimo evento Parte_2 dannoso, i significativi postumi permanenti, pur non determinando l'erogazione di alcuna indennità da parte degli enti previdenziali, hanno limitato fortemente le sue capacità motorie e la deambulazione e tuttora richiedono accertamenti e interventi chirurgici, come avvenuto nel corso del primo procedimento davanti al
Tribunale di Modena. A causa della lunga immobilità e della laboriosa opera di riabilitazione successiva,
l'appellato si trova tuttora privo di occupazione, poiché il “piccolo” contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'epoca in essere per mansioni di impiegato amministrativo in una palestra è giunto al termine e non è più stato rinnovato. Ad oggi, il non dispone di altre fonti di reddito, non è proprietario di alcun Pt_1 immobile e bene mobile registrato né è titolare di alcun cespite che possa apportare entrate fisse e dispone, diversamente da quanto affermato dal figlio, di scarsa liquidità monetaria su un conto corrente bancario. Le valutazioni avversarie in ordine a saldi di conto corrente di non trascurabile importo si riferiscono esclusivamente a contesti passati e pretendono sulla base di essi di potere descrivere un ancora florido presente, il che, sottolinea l'appellato, non è più, a causa della perdita del lavoro e delle sue condizioni di salute.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, di:
- In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del Sig. in forza degli accadimenti enunciati in narrativa e l'illegittimità della condotta Parte_2 tenuta dal Sig. per violazione di legge e del decreto emesso dal Tribunale di Modena nel 2022 e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente il dettato della sentenza n. 457/2025 emessa dal Tribunale di Modena
e dunque mandare indenne da ogni obbligo il Sig. con riferimento sia al pagamento di assegno Parte_2 mensile quale contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie;
- In via subordinata, esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della
8 disamina della vicenda e delle risultanze istruttorie agli atti, per un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre euro 50,00 mensili, importo questo, omnicomprensivo delle spese
- In via ulteriormente subordinata, ridurre opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre euro 50,00 e rideterminarsi ed opportunamente ridurre la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie, e/o determinare un ammontare massimo delle somme invocabili in pagamento, tenuto conto del comportamento assunto da controparte e delle condizioni personali ed economiche attuali del Signor
Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale del doppio grado di giudizio.
4.- All'udienza del 13 novembre 2025, la difesa dell'appellante a fatto rilevare di avere depositato Parte_1 il 7 novembre 2025 ulteriore documentazione relativa al percorso universitario presso la facoltà di Intelligenze
Artificiali tra cui libretto universitario e iscrizione al terzo anno di corso ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni e domande avanzate nell'atto di appello, opponendosi all'avversa richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c.; il difensore dell'appellato presente personalmente, ha insistito per l'accoglimento della Parte_2 richiesta di cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di controparte e ha fatto presente di avere manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, invito non raccolto dall'appellante. Le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere rigettate, in quanto superflue ai fini della decisione, le prove testimoniali proposte ed articolate dalla parte appellata.
Venendo ora al merito, giova osservare in primo luogo come, tenuto conto del disposto di cui all'art. 473- bis.35 c.p.c. e del prevalente orientamento giurisprudenziale circa la natura indisponibile del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente (vedasi, Cass. civ. Sez. I,
14.12.2018, n. 32529; Cass. civ. Sez. III, 26.05.2020, n. 9686 ove si legge “secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art.
147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”), la documentazione prodotta dall'appellante contumace in primo grado, sia senz'altro ammissibile. Parte_1
Ciò posto, ritiene la Corte che il primo, secondo e terzo motivo di gravame possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla debenza o meno da parte del padre dell'assegno di mantenimento e
9 partecipazione alle spese straordinarie per il figlio . Orbene, come correttamente osservato dal Giudice Pt_1 di prime cure, la Suprema Corte in materia di obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne ha da qualche tempo mutato orientamento, tracciando nuovi contorni e quindi limiti all'obbligo genitoriale di cui si discute.
In particolare si è affermato, ormai acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti, che “il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo: - se intenzionato a inserirsi nel mercato del lavoro, ricerchi comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
- se intenzionato a proseguire gli studi, li porti a termine con impegno mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso” e quanto all'onere della prova che “l'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. … in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, 14.08.2020, n. 17183). La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (Cass. civ. Sez. I, ord. 20.09.2023, n. 26875). La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con impegno, la propria preparazione universitaria, professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze oggettive che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento (vedasi anche
Cass. civ. Sez. I, 07.10.2022, n. 29264). Nel caso in esame, proponendo appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Modena che ha revocato l'assegno periodico in suo favore posto a carico del padre
10 ha offerto idonea prova in ordine non solo alla regolare frequentazione del corso di laurea in Parte_2
Intelligenza Artificiale presso l'Università di Pavia ma anche del superamento del primo anno di corso e della frequentazione corsi con superamento relativi esami del secondo anno nonché dell'iscrizione al terzo ed ultimo anno di corso (cfr. attestazione superamento prova parziale nonché iscrizione al “secondo anno in corso” Corso di Laurea in ARTIFICIAL INTELLIGENCE rilasciata l'11.04.2025, attestazione relativa al superamento esami nel 2025, libretto universitario e da ultimo iscrizione al terzo anno di corso). Parimenti è senza dubbio emerso come l'odierno appellante non sia allo stato economicamente autosufficiente;
è infatti Parte_1 disoccupato, non percepisce redditi di alcun tipo, non è intestatario di beni immobili né di beni mobili registrati,
e il saldo della “Postepay” ha alla data di proposizione dell'appello un saldo contabile pari ad euro 182,34.
Per quanto concerne le condizioni economico-reddituali dell'appellato padre osserva la Corte Parte_2 come, al tempo dell'emissione del decreto del 30.11.2022 con il quale era posto a carico del predetto contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio di euro 150,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il Sig. - nel 2008, quando cessava la convivenza con la madre di socio e Pt_1 Parte_1 dipendente di un ristorante di Modena - risultava da poco privo di occupazione. Dopo avere lavorato per alcuni anni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la società GOD ssd a r.l. di San Giovanni in
Persiceto con mansioni di impiegato in una palestra, traendone nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo di euro 9.900 e nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di euro 9.999 (l'ultimo contratto è scaduto il
30.09.2022 e non è stato rinnovato), il allegava di non svolgere più alcuna attività lavorativa in ragione Pt_1 delle sue condizioni di salute. Il medesimo documentava in proposito di essere stato ricoverato dal 23 agosto al 13 settembre 2022 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per “reimpianto totale protesi d'anca sinistra in lussazioni recidivanti” e poi dal 13.09.2022 ricoverato per riabilitazione presso Villa Igea S.p.A. a Modena;
tale documentazione giustificava la temporanea inabilità al lavoro del convenuto. Nel presente giudizio,
l'appellante allega di essere invalido civile da molti anni - pur non offrendone idonea prova tramite il deposito di certificato rilasciato dalla competente Commissione INPS, non indicando neppure la percentuale e il tipo di invalidità riconosciuta ed essendo stato prodotto unicamente attestazione del diritto ad usufruire degli appositi parcheggi in ragione della capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta - e tuttora privo di occupazione per le “note difficoltà del mercato del lavoro rapportate alle gravi condizioni fisiche attuali”. Pt_2 fa rilevare altresì di non disporre di altre fonti di reddito, di non essere proprietario di beni immobili né
[...] di beni mobili registrati e che il suo conto corrente bancario attesta scarsa liquidità monetaria.
Ora, osserva la Corte come in assenza di documentazione medica attestante una impossibilità anche solo parziale allo svolgimento di attività lavorativa, in ragione dell'età (anni 52), debba ritenersi che il onservi Pt_1 una capacità lavorativa almeno generica con conseguente possibilità di guadagno. Si rileva altresì come sia dovere primario del genitore provvedere al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non ancora
11 economicamente autosufficiente e come l'importo dell'assegno mensile stabilito nel novembre 2022 dal
Tribunale di Modena in euro 150,00 rappresenti un “minimo” esigibile da ciascun genitore.
In accoglimento del proposto appello, deve dunque essere riformata la sentenza del Tribunale di Modena rigettando la domanda formulata da di revoca dell'assegno previsto per il mantenimento del figlio Parte_2
nel decreto del 30.11.2022. Parte_1
Stante la contumacia di davanti al Tribunale di Modena, va dichiarato il non luogo a provvedere Parte_1 sulle spese processuali del primo grado. Le spese del presente grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellato in favore dell'appellante, si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore interminabile - complessità bassa, importo medio per la fase di studio e minimo per quella introduttiva e decisionale) e, stante l'ammissione di al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, devono essere versate all'Erario.
Deve essere infine rigettata la richiesta dell'appellato volta ad ottenere la cancellazione di talune espressioni o frasi asseritamente eccessive, inopportune e diffamatorie contenute negli scritti di controparte e la trasmissione degli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, atteso che dette frasi rientrano nei limiti delle esigenze di difesa del proprio assistito, difesa, che pur particolarmente aspra e dai toni accesi, non risulta travalicare l'esercizio del diritto di difesa stesso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 457/2025 del Tribunale di Modena, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I.- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 457/2025 del Parte_1
Tribunale di Modena, RIGETTA la domanda avanzata da di revoca dell'assegno e Parte_2 dell'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie previsti per il figlio dal decreto Parte_1
Tribunale di Modena 30.11.2022 che integralmente conferma;
II- RIGETTA la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dall'appellato;
III- DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di lite del primo grado;
IV- ON l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante , delle Parte_2 Parte_1 spese di lite del presente grado che si liquidano in € 4.502,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da versarsi all'ERARIO.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 13.11.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
12 Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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