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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2305/2024
Tra
Parte_1
ATTRICE e
Parte_2
[...]
CONVENUTO
Controparte_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13:20 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per 'avv. OLIVERI GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. BISIGNANO Parte_2
STEFANO e avv. Fornaro
Per l'avv. BOLIS FERNANDO e l'avv. Giazzi. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVERI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 31 presso il difensore avv. OLIVERI GIUSEPPE
ATTRICE contro
C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BISIGNANO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 300 BRESCIA presso il difensore avv. BISIGNANO STEFANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLIS FERNANDO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA G. QUARENGHI 13, BERGAMO presso il difensore avv. BOLIS
FERNANDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“●IN VIA PRINCIPALE: in relazione al sinistro avvenuto in Brescia in data 05.09.2019, condannare
- in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore – e/o nella persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore, con sede in 31021 – Mogliano Veneto (TV), via MAROCCHESA n. 14, al risarcimento in favore della sig.ra per tutti i tutti i danni patrimoniali e non, Parte_1 oltre al danno biologico, da quest'ultima subiti nella misura che verrà quantificata in corso di causa o per la somma di €. 14.454,71. pagina 2 di 10 ● IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova per testi sui capitoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione da intendersi trascritti qui di seguito, integrati dalla premessa “Vero che”, a mezzo dei testi:
residente in [...]. Testimone_1
residente in [...]. Per_1
residente in 25126 – Brescia, Quartiere La famiglia Traversa 18° n.
1. Persona_2
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori che verranno formulati ex adverso in quanto, comunque, superflui ed irrilevanti.
Non ci si oppone ad eventuale richiesta di CTU avversaria.
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria su tutti gli eventuali capitoli di prova eccepiti, con tutti
i testimoni sopra indicati.
Con riserva consentita di articolare nuove prove e depositare documenti ex art. 171 ter c.p.c. e di nominare eventuale CTP e CTU.
Con vittoria in ogni caso, delle spese, compensi ed onorari di giudizio.”
Per : Parte_2
“IN PRINCIPALITÀ, NEL MERITO: rigettarsi le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni, con distrazione.
IN VIA GRADATA: contenersi la condanna nei limiti di quanto eventualmente accertato come dovuto, condannandosi in ogni caso l'Assicuratore a manlevare e tenere indenne l'Assicurato nei limiti del contatto e con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni, con distrazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza rinunzia rispetto alle deduzioni in atti.”
Per Controparte_1
“Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande proposte nei confronti di da – e, di Parte_2 Parte_2
riflesso, quelle proposte nei confronti di – siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre Controparte_1
che indimostrate;
ciò per le ragioni tutte dedotte in atti.
Respingere in ogni caso le domande tutte proposte nei confronti di siccome infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto e comunque indimostrate, inammissibili, improcedibili e improponibili.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME:
pagina 3 di 10 nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, contenere la condanna di nei limiti dell'effettivo grado di responsabilità che fosse accertato in capo Controparte_1 alla Società assicurata nonché all'effettiva entità del danno subito dalla signora per come Parte_1
dimostrato in corso di causa, entro i limiti del massimale di polizza (pari ad Euro 600.000) e con
l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e delle altre previsioni di contratto tutte.
Spese e compensi professionali interamente rifusi, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, richiama le deduzioni ed argomentazioni di cui Controparte_1
alla seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. in data 27.9.2024 e ribadisce le contestazioni sull'ammissibilità delle prove avversarie svolte con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.
7.10.2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
richiedendo il risarcimento dei danni subiti la sera del 5.09.2019 allorché, mentre si trovava presso il ristorante-pizzeria in Brescia, via Duca degli Abruzzi 27, cadeva rovinosamente a terra Parte_2 inciampando in un supporto metallico sporgente, non segnalato, presente nell'area gazebo della veranda esterna, riportando un trauma alla spalla destra e al ginocchio sinistro.
L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale della società convenuta, in particolare deducendo l'omessa segnalazione del supporto metallico pericoloso, che sporgeva in modo ingannevole, da parte della in qualità di custode dei luoghi e, inoltre, rilevando la Parte_2
sussistenza un contratto di ristorazione intervenuto, per fatti concludenti, tra le odierne parti, da cui è derivato non solo l'obbligo di somministrazione di alimenti o bevande, ma anche quello di preservare l'incolumità della cliente, ai sensi dell'art. 1374 c.c.
L'attrice ha concluso richiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma ritenuta di giustizia, almeno pari ad euro 14.454,71 c.c., con vittoria di spese e compensi di giudizio. si è costituita contestando le domande avversarie, ritenendole infondate in fatto e in Parte_2
diritto. In punto di an debeatur ha contestato il carattere insidioso del supporto metallico in questione, trattandosi di manufatto statico che, per le sue condizioni, era facilmente percepibile ed evitabile dall'attrice, la cui condotta avrebbe invece comportato una caduta accidentale, per cui la res è divenuta mera occasione dell'evento, con esclusione della responsabilità della convenuta.
pagina 4 di 10 Ha contestato la perizia medico-legale attorea poiché unilateralmente formatasi e, sulla base della documentazione allegata dall'attrice, ha dedotto che le lesioni fisiche subite da Persona_3 possono ricondursi a situazioni patologiche e processi degenerativi che non hanno un'eziologia traumatica e paiono indipendenti dalla caduta per cui è causa.
In punto di quantum debeatur ha rilevato l'eccessività della somma richiesta rispetto a quanto previsto dalle tabelle in uso presso il Foro, nonché l'assenza di elementi probatori idonei a supportare la pretesa personalizzazione del danno.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare, l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in giudizio della propria assicurazione ai fini di manleva;
nel merito, il rigetto Controparte_1
delle domande attoree e, in subordine, la condanna nei limiti di quanto accertato in corso di causa e la condanna dell'Assicurazione a manlevare la convenuta.
Con decreto in data 10.04.2024 il g.i., cui la causa era originariamente assegnata, ha autorizzato la chiamata del terzo.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Ha dedotto, in primo luogo, la genericità e la sommarietà dell'atto di citazione nella ricostruzione dei fatti, della dinamica del sinistro e dello stato dei luoghi, rilevando, in particolare, l'assenza di elementi probatori a supporto della tesi attorea, del nesso causale tra la caduta e le lesioni asseritamente subite, e la mancanza di prova che il supporto metallico in questione rivestisse i caratteri dell'insidia e del trabocchetto.
Ha altresì allegato l'inidoneità della relazione medica di parte attrice quale fonte di prova, contestando specificatamente la documentazione allegata dall'attrice. Ha contestato, infine, la quantificazione del danno esposta dalla parte attrice, compresa la personalizzazione, rilevando la mancanza di argomentazioni e di prova rispetto alle asserite lesioni e l'assenza di chiarezza rispetto ai criteri utilizzati, ritenendo necessario valutare anche le eventuali pregresse patologie dell'attrice.
Quanto alla garanzia assicurativa, ha demandato alla convenuta Controparte_1 Parte_2
la prova del contratto di assicurazione e del suo contenuto, del pagamento del premio assicurativo e della sussistenza dei presupposti per l'operatività di tale garanzia.
La terza chiamata ha concluso richiedendo il rigetto delle domande attoree e nonché di quella di manleva e, in via subordinata, il contenimento della condanna di nei limiti di Controparte_1
quanto accertato in giudizio e, nello specifico, entro i limiti del massimale di polizza e di quanto previsto nel contratto di assicurazione.
La causa è stata istruita mediante prova orale dal g.i. cui era originariamente assegnata;
con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della pagina 5 di 10 dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la causa è stata riassegnata a questo Giudice.
All'udienza del 13.03.25 è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.25, previa concessione alle parti del termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., né a titolo contrattuale.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati e rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo in base ai principi della regolarità e dell'adeguatezza causale ad escludere o pagina 6 di 10 ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (cfr., da ultimo, Cass., n. 18100/2020;
Cass. n. 25028/2019; Cass. nn. 2478, 2480, 2482/2018).
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, declinando i predetti consolidati principi al caso in esame deve ritenersi che l'attrice non abbia fornito la prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice sia nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c., sia in quelle di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. n. 2660/2013).
Dalle allegazioni attoree e dalla documentazione fotografica agli atti si evince come l'insidia di cui l'odierna attrice lamenta l'incidenza causale nella verificazione del sinistro per cui è causa sia un
“supporto metallico” posto nella veranda del ”, sito in Brescia, via Duca degli Parte_2
pagina 7 di 10 Abruzzi 27. L'attrice, in particolare, si duole della circostanza che tale supporto fosse “non segnalato e sporgente in maniera ingannevole a mo' di insidia e trabocchetto”.
Ebbene, declinando al caso di specie i principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, ritiene questo
Giudice che la causa dell'evento dannoso sia riconducibile all'assorbente disattenzione di
[...]
senza la quale non si sarebbe verificata la caduta, atteso che dalle fotografie prodotte dalla Parte_1
stessa attrice il supporto metallico risulta pienamente visibile e che fosse facilmente evitabile con l'ordinaria attenzione esigibile da parte dell'utente.
Si è già rammentato, invero, il principio secondo il quale se la cosa in custodia sia per natura inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava al momento del sinistro un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile - se non inevitabile - il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento cauto. Ciò non è stato dimostrato dalla nel caso di specie, dovendosi ritenere, al contrario, che la situazione di Parte_1 possibile pericolo potesse essere agevolmente superata mediante l'adozione di un comportamento diligente da parte della stessa danneggiata.
Anche recentemente, invero, la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
Ne consegue che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass.
12.04.2022, n. 11794).
Deve dunque ritenersi che, stante la perfetta visibilità del supporto metallico, nelle condizioni di luminosità della veranda, una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo (cfr., in questi termini, Cass. 06.09.2023, n. 26013, che ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, in applicazione dei richiamati principi).
Alla luce di quanto osservato deve essere escludersi la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non potendosi ritenere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta nel caso di specie al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito, con esclusione della sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento.
pagina 8 di 10 Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice, sia nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 2660/2013), sia in quelle di cui all'art. 2043 c.c.
In ragione di quanto osservato, nel caso di specie deve ritenersi che la condotta colposa dell'attrice sia stata la causa esclusiva della caduta (e, quindi, della conseguente lesione), determinando l'interruzione del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa.
Ed invero, la res in custodia ha svolto, nel caso di specie, solo il ruolo di occasione dell'evento e di mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, costituita dallo stesso comportamento della danneggiata - la quale è caduta, verosimilmente, per disattenzione - condotta colposa che integra il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno e ad assumere rilevanza assorbente nella causazione del sinistro.
Poiché lo stato dei luoghi non presentava alcuna insidia, non è possibile ravvisare alcun elemento di pericolosità intrinseca allo stesso: ne consegue che, quanto meno la res è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile danno è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato e tanto più influente deve considerarsi l'efficienza dell'imprudente condotta del danneggiato nel determinismo causale del danno fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico (cfr. Cass. n. 1725/19).
Né, per le ragioni indicate, può ritenersi la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità della società convenuta a titolo contrattuale, anch'esso invocato dall'attrice.
Ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisoria ridotta), le spese di lite sono pagina 9 di 10 liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese della convenuta, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico dell'attrice e in favore della convenuta in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Bisignano, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Quanto alle spese di lite della terza chiamata, giova osservarsi che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia, qualora sia stata rigettata la domanda principale, devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (cfr. ex plurimis: Cass. 26.07.2019, n. 20295; Cass.
8.02.2016 n. 2492).
Tali spese di lite sono pertanto liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nelle note spese della terza chiamata, redatte ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico dell'attrice e in favore di in complessivi euro 3.800,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_2
- condanna a rifondere la convenuta delle spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Bisignano, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia in data 29 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Laura Frata
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2305/2024
Tra
Parte_1
ATTRICE e
Parte_2
[...]
CONVENUTO
Controparte_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13:20 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per 'avv. OLIVERI GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. BISIGNANO Parte_2
STEFANO e avv. Fornaro
Per l'avv. BOLIS FERNANDO e l'avv. Giazzi. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVERI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 31 presso il difensore avv. OLIVERI GIUSEPPE
ATTRICE contro
C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BISIGNANO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 300 BRESCIA presso il difensore avv. BISIGNANO STEFANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLIS FERNANDO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA G. QUARENGHI 13, BERGAMO presso il difensore avv. BOLIS
FERNANDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“●IN VIA PRINCIPALE: in relazione al sinistro avvenuto in Brescia in data 05.09.2019, condannare
- in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore – e/o nella persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore, con sede in 31021 – Mogliano Veneto (TV), via MAROCCHESA n. 14, al risarcimento in favore della sig.ra per tutti i tutti i danni patrimoniali e non, Parte_1 oltre al danno biologico, da quest'ultima subiti nella misura che verrà quantificata in corso di causa o per la somma di €. 14.454,71. pagina 2 di 10 ● IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova per testi sui capitoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione da intendersi trascritti qui di seguito, integrati dalla premessa “Vero che”, a mezzo dei testi:
residente in [...]. Testimone_1
residente in [...]. Per_1
residente in 25126 – Brescia, Quartiere La famiglia Traversa 18° n.
1. Persona_2
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori che verranno formulati ex adverso in quanto, comunque, superflui ed irrilevanti.
Non ci si oppone ad eventuale richiesta di CTU avversaria.
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria su tutti gli eventuali capitoli di prova eccepiti, con tutti
i testimoni sopra indicati.
Con riserva consentita di articolare nuove prove e depositare documenti ex art. 171 ter c.p.c. e di nominare eventuale CTP e CTU.
Con vittoria in ogni caso, delle spese, compensi ed onorari di giudizio.”
Per : Parte_2
“IN PRINCIPALITÀ, NEL MERITO: rigettarsi le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni, con distrazione.
IN VIA GRADATA: contenersi la condanna nei limiti di quanto eventualmente accertato come dovuto, condannandosi in ogni caso l'Assicuratore a manlevare e tenere indenne l'Assicurato nei limiti del contatto e con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni, con distrazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza rinunzia rispetto alle deduzioni in atti.”
Per Controparte_1
“Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande proposte nei confronti di da – e, di Parte_2 Parte_2
riflesso, quelle proposte nei confronti di – siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre Controparte_1
che indimostrate;
ciò per le ragioni tutte dedotte in atti.
Respingere in ogni caso le domande tutte proposte nei confronti di siccome infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto e comunque indimostrate, inammissibili, improcedibili e improponibili.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME:
pagina 3 di 10 nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, contenere la condanna di nei limiti dell'effettivo grado di responsabilità che fosse accertato in capo Controparte_1 alla Società assicurata nonché all'effettiva entità del danno subito dalla signora per come Parte_1
dimostrato in corso di causa, entro i limiti del massimale di polizza (pari ad Euro 600.000) e con
l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e delle altre previsioni di contratto tutte.
Spese e compensi professionali interamente rifusi, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, richiama le deduzioni ed argomentazioni di cui Controparte_1
alla seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. in data 27.9.2024 e ribadisce le contestazioni sull'ammissibilità delle prove avversarie svolte con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.
7.10.2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
richiedendo il risarcimento dei danni subiti la sera del 5.09.2019 allorché, mentre si trovava presso il ristorante-pizzeria in Brescia, via Duca degli Abruzzi 27, cadeva rovinosamente a terra Parte_2 inciampando in un supporto metallico sporgente, non segnalato, presente nell'area gazebo della veranda esterna, riportando un trauma alla spalla destra e al ginocchio sinistro.
L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale della società convenuta, in particolare deducendo l'omessa segnalazione del supporto metallico pericoloso, che sporgeva in modo ingannevole, da parte della in qualità di custode dei luoghi e, inoltre, rilevando la Parte_2
sussistenza un contratto di ristorazione intervenuto, per fatti concludenti, tra le odierne parti, da cui è derivato non solo l'obbligo di somministrazione di alimenti o bevande, ma anche quello di preservare l'incolumità della cliente, ai sensi dell'art. 1374 c.c.
L'attrice ha concluso richiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma ritenuta di giustizia, almeno pari ad euro 14.454,71 c.c., con vittoria di spese e compensi di giudizio. si è costituita contestando le domande avversarie, ritenendole infondate in fatto e in Parte_2
diritto. In punto di an debeatur ha contestato il carattere insidioso del supporto metallico in questione, trattandosi di manufatto statico che, per le sue condizioni, era facilmente percepibile ed evitabile dall'attrice, la cui condotta avrebbe invece comportato una caduta accidentale, per cui la res è divenuta mera occasione dell'evento, con esclusione della responsabilità della convenuta.
pagina 4 di 10 Ha contestato la perizia medico-legale attorea poiché unilateralmente formatasi e, sulla base della documentazione allegata dall'attrice, ha dedotto che le lesioni fisiche subite da Persona_3 possono ricondursi a situazioni patologiche e processi degenerativi che non hanno un'eziologia traumatica e paiono indipendenti dalla caduta per cui è causa.
In punto di quantum debeatur ha rilevato l'eccessività della somma richiesta rispetto a quanto previsto dalle tabelle in uso presso il Foro, nonché l'assenza di elementi probatori idonei a supportare la pretesa personalizzazione del danno.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare, l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in giudizio della propria assicurazione ai fini di manleva;
nel merito, il rigetto Controparte_1
delle domande attoree e, in subordine, la condanna nei limiti di quanto accertato in corso di causa e la condanna dell'Assicurazione a manlevare la convenuta.
Con decreto in data 10.04.2024 il g.i., cui la causa era originariamente assegnata, ha autorizzato la chiamata del terzo.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Ha dedotto, in primo luogo, la genericità e la sommarietà dell'atto di citazione nella ricostruzione dei fatti, della dinamica del sinistro e dello stato dei luoghi, rilevando, in particolare, l'assenza di elementi probatori a supporto della tesi attorea, del nesso causale tra la caduta e le lesioni asseritamente subite, e la mancanza di prova che il supporto metallico in questione rivestisse i caratteri dell'insidia e del trabocchetto.
Ha altresì allegato l'inidoneità della relazione medica di parte attrice quale fonte di prova, contestando specificatamente la documentazione allegata dall'attrice. Ha contestato, infine, la quantificazione del danno esposta dalla parte attrice, compresa la personalizzazione, rilevando la mancanza di argomentazioni e di prova rispetto alle asserite lesioni e l'assenza di chiarezza rispetto ai criteri utilizzati, ritenendo necessario valutare anche le eventuali pregresse patologie dell'attrice.
Quanto alla garanzia assicurativa, ha demandato alla convenuta Controparte_1 Parte_2
la prova del contratto di assicurazione e del suo contenuto, del pagamento del premio assicurativo e della sussistenza dei presupposti per l'operatività di tale garanzia.
La terza chiamata ha concluso richiedendo il rigetto delle domande attoree e nonché di quella di manleva e, in via subordinata, il contenimento della condanna di nei limiti di Controparte_1
quanto accertato in giudizio e, nello specifico, entro i limiti del massimale di polizza e di quanto previsto nel contratto di assicurazione.
La causa è stata istruita mediante prova orale dal g.i. cui era originariamente assegnata;
con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della pagina 5 di 10 dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la causa è stata riassegnata a questo Giudice.
All'udienza del 13.03.25 è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.25, previa concessione alle parti del termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., né a titolo contrattuale.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati e rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo in base ai principi della regolarità e dell'adeguatezza causale ad escludere o pagina 6 di 10 ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (cfr., da ultimo, Cass., n. 18100/2020;
Cass. n. 25028/2019; Cass. nn. 2478, 2480, 2482/2018).
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, declinando i predetti consolidati principi al caso in esame deve ritenersi che l'attrice non abbia fornito la prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice sia nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c., sia in quelle di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. n. 2660/2013).
Dalle allegazioni attoree e dalla documentazione fotografica agli atti si evince come l'insidia di cui l'odierna attrice lamenta l'incidenza causale nella verificazione del sinistro per cui è causa sia un
“supporto metallico” posto nella veranda del ”, sito in Brescia, via Duca degli Parte_2
pagina 7 di 10 Abruzzi 27. L'attrice, in particolare, si duole della circostanza che tale supporto fosse “non segnalato e sporgente in maniera ingannevole a mo' di insidia e trabocchetto”.
Ebbene, declinando al caso di specie i principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, ritiene questo
Giudice che la causa dell'evento dannoso sia riconducibile all'assorbente disattenzione di
[...]
senza la quale non si sarebbe verificata la caduta, atteso che dalle fotografie prodotte dalla Parte_1
stessa attrice il supporto metallico risulta pienamente visibile e che fosse facilmente evitabile con l'ordinaria attenzione esigibile da parte dell'utente.
Si è già rammentato, invero, il principio secondo il quale se la cosa in custodia sia per natura inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava al momento del sinistro un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile - se non inevitabile - il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento cauto. Ciò non è stato dimostrato dalla nel caso di specie, dovendosi ritenere, al contrario, che la situazione di Parte_1 possibile pericolo potesse essere agevolmente superata mediante l'adozione di un comportamento diligente da parte della stessa danneggiata.
Anche recentemente, invero, la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
Ne consegue che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass.
12.04.2022, n. 11794).
Deve dunque ritenersi che, stante la perfetta visibilità del supporto metallico, nelle condizioni di luminosità della veranda, una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo (cfr., in questi termini, Cass. 06.09.2023, n. 26013, che ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, in applicazione dei richiamati principi).
Alla luce di quanto osservato deve essere escludersi la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non potendosi ritenere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta nel caso di specie al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito, con esclusione della sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento.
pagina 8 di 10 Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice, sia nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 2660/2013), sia in quelle di cui all'art. 2043 c.c.
In ragione di quanto osservato, nel caso di specie deve ritenersi che la condotta colposa dell'attrice sia stata la causa esclusiva della caduta (e, quindi, della conseguente lesione), determinando l'interruzione del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa.
Ed invero, la res in custodia ha svolto, nel caso di specie, solo il ruolo di occasione dell'evento e di mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, costituita dallo stesso comportamento della danneggiata - la quale è caduta, verosimilmente, per disattenzione - condotta colposa che integra il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno e ad assumere rilevanza assorbente nella causazione del sinistro.
Poiché lo stato dei luoghi non presentava alcuna insidia, non è possibile ravvisare alcun elemento di pericolosità intrinseca allo stesso: ne consegue che, quanto meno la res è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile danno è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato e tanto più influente deve considerarsi l'efficienza dell'imprudente condotta del danneggiato nel determinismo causale del danno fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico (cfr. Cass. n. 1725/19).
Né, per le ragioni indicate, può ritenersi la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità della società convenuta a titolo contrattuale, anch'esso invocato dall'attrice.
Ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisoria ridotta), le spese di lite sono pagina 9 di 10 liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese della convenuta, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico dell'attrice e in favore della convenuta in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Bisignano, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Quanto alle spese di lite della terza chiamata, giova osservarsi che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia, qualora sia stata rigettata la domanda principale, devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (cfr. ex plurimis: Cass. 26.07.2019, n. 20295; Cass.
8.02.2016 n. 2492).
Tali spese di lite sono pertanto liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nelle note spese della terza chiamata, redatte ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico dell'attrice e in favore di in complessivi euro 3.800,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_2
- condanna a rifondere la convenuta delle spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Bisignano, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia in data 29 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Laura Frata
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