Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4482/2024 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ANTOCI BASILIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 21/08/1977 C.F. Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 30/04/2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo di avere intrattenuto con quest'ultimo una relazione sentimentale, dalla
[...]
quale sono nati tre figli: (2015), (2017) e Controparte_2 Controparte_3
(2021); la ricorrente ha dedotto di essere vittima condotte minacciose e Controparte_4
violente, poste in essere dal anche in presenza dei figli minori;
nel marzo 2024 si era CP_1
reso necessario l'intervento delle Forze dell'ordine, che avevano invitato il ad CP_1
allontanarsi dalla casa familiare, privandolo delle chiavi;
aggiungeva che il resistente si disinteressava dei figli minori, non provvedendo al loro mantenimento. Per tali ragioni ha chiesto
1
, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, sicchè va Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 16.1.2025, la ricorrente ha dichiarato di essersi riconciliata con il compagno, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere;
è comparso personalmente il resistente, confermando quanto dichiarato dalla ricorrente;
quindi, il giudice delegato ha rimessa la causa in decisione innanzi al collegio.
Ciò premesso, preso atto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, che costituiva la ragion d'essere del processo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte.
Il difensore della ricorrente ha confermato la pendenza del procedimento n. 3591/2024 CP_5
attualmente in fase di indagini, iscritto a carico di , per il reato di Parte_2 cui all'art. 572 c.p.; va pertanto disposta la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di competenza.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 4482 /2024, disattesa ogni altra domanda: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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