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Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2023, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8674 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 27/03/2023 data. Infatti, va data continuità anche nel caso di specie all’orienta- mento della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020) secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall'art. 2909 cod. civ., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unio- nale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olim- piclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fat- tispecie impositiva che, estendendosi ad una pluralità di annualità, ab- biano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando af- fiori una questione di contrasto a pratiche abusive. Sicché, ove esse non sussistano, come nel caso di specie, il giudicato formatosi su di- verso anno di imposta richiede l'esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate, elementi neppure specificamente dedotti né di- mostrati in controricorso. 7. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.36 comma 2 n.4 d.lgs. n.546/1992 per omissione della motivazione e motivazione irriducibilmente contraddittoria, perplessa e obiettiva- mente incomprensibile. 7.1. Il secondo motivo, articolato in via subordinata al primo sempre ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., deduce anche il vizio di ultrapetizione in cui la CTR sarebbe incorsa in violazione dell’art.112 cod. proc. civ. con riferimento ai medesimi capi della sentenza oggetto della prima censura. 7.2. Con la terza doglianza, articolata come le precedenti in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., si prospetta un vizio di ultrapetizione in violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., dal momento che la decisione della CTR, anche a voler at- tribuire un significato logicamente riconoscibile ai capi della sentenza censurata con i due precedenti motivi, non avrebbe comunque potuto condurre all’annullamento integrale dell’avviso di accertamento. 7.3. Il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.51 comma 2 n.3, 54 comma 5 e 56 commi 2 e 5 del d.P.R. n.633/1972 con riferimento alla parte della sentenza che pare fare riferimento allo svolgimento del procedimento amministrativo, alla natura di accerta- mento parziale nel caso di specie e alla necessità di motivazione raf- forzata. 7.4. Con il quinto motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 1, 21 comma 2 lett. b) d.P.R. n.633/1972 e 2697 cod. civ. per mancata valutazione da parte del giudice d’appello del requi- sito dell’inerenza dei costi, elemento necessario per il riconoscimento della loro detraibilità. 7.5. Il sesto motivo ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.12 comma 7 della l. n.212/2000 con riferimento alla parte dell’involuto ragionamento della CTR in cui pare fare riferimento alla violazione del contraddittorio in fase procedimentale. 7.6. Il settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., investe del vizio motivazionale i medesimi capi della sen- tenza di appello oggetto delle precedenti censure, sempre in riferi- mento ai presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA. 8. Il Collegio ritiene che, a differenza di quanto eccepito da parte con- tribuente, il ricorso nel suo complesso e, in particolare, nel suo primo motivo non sono inammissibili, prospettando un vizio di nullità della sentenza che non attiene neppure in astratto ad una richiesta di rie- same del merito della fattispecie. Il primo motivo è inoltre fondato con assorbimento delle restanti censure, derivandone per ciò solo la nullità della sentenza. 8.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motiva- zionale che si concretizza nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico se- guito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non con- sente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragio- namento del giudice (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018, Rv. 648978 - 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01). Vi è in particolare il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018, Rv. 649628 - 01). 8.2. Orbene, nel caso di specie sussiste il denunciato contrasto irridu- cibile tra affermazioni inconciliabili che viola l'obbligo costituzionale di pronunciare sentenze motivate, in particolare tra la parte in cui la C.T.R., afferma che «i rilievi dell'Ufficio sono del tutto aderenti agli scarni elementi indicati nelle fatture» (pag.1 motivi della decisione), riportando poco dopo anche il pertinente passaggio della motivazione dell'atto impositivo che secondo il giudice d’appello sorregge l'avviso di accertamento («L’Ufficio infatti ha giustificato l’accertamento affer- mando (…)»), e ribadisce che «la Commissione ritiene che la puntuale individuazione della prestazione dedotta in fattura sia elemento indi- spensabile alla conoscenza della attività sottoposta a verifica» (pag.2 motivi della decisione), e la parte successiva dell’argomentazione che sorregge la sentenza impugnata. In irriducibile contraddizione con quanto precede e con motivazione perplessa il giudice d’appello statuisce che «non è tuttavia convincente la motivazione con la quale l'Ufficio (ne) ha giustificato la necessità [della ripresa fiscale]», in quanto non è «sufficiente a giustificare la ripresa fiscale la censura di genericità dei dati espressi in fattura indi- stintamente attribuita ai dati emergenti dai documenti richiamati nel provvedimento, senza che di questi ultimi sia stata intrapresa, anche con riguardo alla situazione globale che contraddistingue la contri- buente, l'analisi specifica e senza che siano stati puntualmente indicati da parte dell'Ufficio, gli elementi che difettano per il configurarsi di una corretta documentazione contabile del rapporto economico/fi- scale» (cfr. ult. pag.sentenza impugnata). 8.3. In sostanza nella prima parte dell’argomentare la CTR condivide la ragione sulla base della quale l'Ufficio ha ritenuto indimostrata la natura e l'inerenza delle operazioni documentate con fatture total- mente generiche e, pertanto, l’operato dell’Agenzia che le ha assog- gettate ad imposizione, mentre nella seconda parte (a partire da «ri- tiene il collegio che, tuttavia, l’appello non possa essere accolto», ibi- dem) si afferma l'opposto, rendendo incomprensibile quale sia stato il reale pensiero del giudice di appello. Il reale convincimento del giudice è obiettivamente oscuro, anche tenuto conto del fatto che l’esito deci- sionale del giudice di prime cure è confermato, ma per ragioni dichia- ratamente diverse da quelle espresse dal giudice di prime cure, che la CTR dichiara espressamente di non condividere: pertanto, non è pos- sibile neppure dare una prevalenza ad alcune delle ragioni espresse, sulla base dell’integrazione della motivazione di cui alla sentenza im- pugnata in questa sede con quella formulata dal giudice di prime cure secondo la natura e i limiti del giudizio tributario di impugnazione-me- rito. 8.4. La nullità della sentenza determina l’assorbimento delle restanti censure incluso il sesto motivo attinente sì a questione preliminare, ma che non è certo costituisca una autonoma ratio decidendi circa l’art.12 comma 7 l. n.212/2000, vista la motivazione perplessa articolata dal giudice d’appello. 9. La sentenza impugnata nulla va conclusivamente cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il profilo e per le spese alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in di- versa composizione. Roma, Così deciso in data 9 febbraio 2023
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il profilo e per le spese alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in di- versa composizione. Roma, Così deciso in data 9 febbraio 2023