TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2490/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Termini Imerese (PA), in via Falcone e Borsellino n. 85, e rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Augugliaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata nella Via Nicolò Turrisi n. 13 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Inglima, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
n. 2490/2024 r.g.a.c. Pag. 1 INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio congiunto dopo trasformazione conclusioni: v. note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del 26.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che, nel corso del giudizio, le parti, a mezzo dei loro difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, veniva disposta la conversione del rito nelle forme del rito consensuale.
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
b) la separazione personale tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Termini Imerese n. 13890/2021 del 28.06.2021;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato nell'accordo, depositato in atti nelle note rispettivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio.
Rilevato che le condizioni di cui all'accordo, così come risultanti complessivamente dalle pattuizioni previste, non sono contrarie a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
n. 2490/2024 r.g.a.c. Pag. 2 a) pronuncia, secondo le condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti, depositato agli atti di causa e già richiamato in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in Palermo il 22.07.1995 e trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del medesimo comune al n. 64, parte II, serie A, anno 1995;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 2490/2024 r.g.a.c. Pag. 3