TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1779/2023 promossa da:
Parte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza Gullo n°43, nello studio
[...] dell'avv. FABRIZIO FALVO che li rappresenta e difende
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di restituzione- rilascio immobile-risarcimento
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sigg.ri e proprietari del Parte_1 Parte_1 terreno sito agro del Comune di Panettieri (CS), Contrada “Cristiani” contraddistinto in Catasto al foglio n.
5, part. 2 e 18, partita 773, chiedono all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare illegittima la detenzione del terreno da parte della e, per l'effetto, ordinarne il rilascio ex art. 948 cpc, anche Controparte_1 nei confronti di terzi cui la società convenuta avesse ceduto il possesso o la detenzione;
in via subordinata, accertare e dichiarare la morosità della fermo restando l'ordine di rilascio Controparte_1 dell'immobile, e condannare la stessa al risarcimento danni per le mensilità non corrisposte dalla data di mancato pagamento fino al rilascio, oltre interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 1 di 5 All'udienza del 24.10.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta regolarmente citata e, rilevato che la causa era stata iscritta a ruolo erroneamente con il rito del lavoro, rinviava a nuova udienza al fine di effettuare i controlli ex art. 171 bis cpc e ss.
La causa veniva istruita con prova testimoniale all'udienza del 14.5.2024 e del 2.7.2024.
Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, sentite le parti presenti personalmente, su istanza del difensore, veniva assegnato termine di giorni 30 ai sensi del 189 n 2 cpc per il deposito di comparsa conclusionale con rinvio all'udienza del 25.02.2025 ove la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda merita accoglimento in quanto fondata.
Ed invero, gli odierni attori agiscono in qualità di proprietari del terreno sito in agro del Comune di
Panettieri (CS), contrada “Cristiani”, contraddistinto in Catasto al foglio n. 5, part. 2 e 18, partita 773 al fine di ottenerne il rilascio da parte della in quanto occupato sine titulo oltre che Controparte_1 inadempiente nel pagamento dei canoni in virtù del contratto stipulato e registrato in data 02/05/2000
Preliminarmente, la presente azione va qualificata azione personale di restituzione e non rivendica.
E' noto, infatti, che la differenza tra le due tipologie di azioni (Cass. 25052/2018; Cass. 4416/2007) sta nel fatto che l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario, mentre con l'azione di rivendicazione il proprietario – che necessariamente deve essere tale - chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, sicché per il suo accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce, laddove invece con l'azione di restituzione l'istante può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, gravando poi sul convenuto la prova di un diritto perdurante.
In disparte quindi il richiamo all'articolo 948 c.c., pur avendo comunque parte attrice documentato il proprio titolo di proprietà e i titoli di provenienza idonei a ricostruire i trasferimenti del diritto dominicale per un periodo superiore agli ultimi 20 anni, nel caso in esame l'accertamento riguarda non il proprio diritto di proprietà rispetto al bene, bensì la sussistenza o il venir meno di un titolo personale di godimento che ne legittimi la detenzione.
Orbene, gli attori ricevono in donazione dal padre il terreno per cui è causa in data del Parte_2
24.02.2009 registrata il 19/03/2009 (Rep. 95350, Racc. 29941).
pagina 2 di 5 , antecedentemente alla donazione, aveva concesso il bene in affitto alla Parte_2 Controparte_1 perché si occupasse di ricerca mineraria e coltivazione, con contratto sottoscritto in data 28.04.2000,
[...] registrato il 02.05.2000, della durata di due anni, tacitamente rinnovato salvo disdetta con preavviso di sei mesi pattuendo un corrispettivo di £ 30.000.000 (€ 15.493,71) annui da corrispondere in rate semestrali presso il domicilio del concedente.
Seguivano una serie di cessioni.
Dapprima, la cedeva un ramo di azienda alla con sede legale a Controparte_1 Controparte_2
IA AR (CZ) comunicata il 29.06.2007, la quale si rendeva morosa delle rate di fitto concordate.
Gli attori adivano il Tribunale di Lamezia che decideva con sentenza n 1641/2016, pubblicata il
02/02/2016 (non impugnata) dichiarando risolto tale contratto di locazione registrato il 02/05/2000 a causa del grave inadempimento della convenuta Controparte_2
Successivamente, la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro (proc. n°1471/12 CP_2
R.G.), non rendendo possibile la restituzione del terreno ai Sig.ri . Parte_2
A questo punto, il ramo di azienda veniva ceduto alla RE 2000 s.r.l., con sede in Crotone, la quale a sua volta falliva cedeva nuovamente l'azienda alla , odierna detentrice dei terreni. Controparte_1
Tali ultime cessioni (in favore della RE 2000 e nuovamente in favore della ), non Controparte_3 risultano tuttavia essere mai state comunicate agli attori nei termini previsti dall'art. 36 L. 27 luglio 1978, n.
392, né risulta la loro iscrizione nel registro delle imprese, risultando pertanto tamquam non esset e rendendo l'occupazione illegittima, oltre che in forza della morosità nel mancato pagamento del canone concordato derivante dall'originario contratto stipulato e registrato in data 02/05/2000.
La prova dell'occupazione è stata ampiamente fornita in giudizio sia documentalmente sia con prove orali.
Ed invero, è stato depositato prospetto riepilogativo relativo alla procedura n. 1471/12 R.G. depositato dinanzi il Tribunale di Catanzaro dal Curatore fallimentare della dott. , Controparte_2 Persona_1 dal quale emerge che i terreni in argomento sono occupati dalla (all. 8-9-10). Controparte_1
Il legale rappresentante della , il sig. , all'epoca anche legale rappresentante CP_2 Testimone_1 della , nel corso della sua audizione, dichiarava di occupare legittimamente i terreni in virtù Controparte_1 dell'originario contratto di locazione intercorso tra la e gli attori. Controparte_1
Tuttavia, detto contratto, come sopra evidenziato, risulta essere stato risolto con sent. n 1641/2016 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a seguito dell'inadempimento da parte della nei Controparte_2 confronti degli odierni attori, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2558 cc che prevede il pagina 3 di 5 trasferimento ex lege dei contratti aziendali a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti dalle parti e che non abbiano carattere personale.
Dalla relazione del curatore fallimentare della dott. , si evince che la Controparte_2 Persona_1 predetta società aveva sede legale in un prefabbricato abbandonato, che l'amministratore unico (di nazionalità rumena) è irrintracciabile e che la socia non ha mai partecipato a riunioni per Parte_3 approvare i bilanci e non è a conoscenza dell'attività societaria.
Il curatore fallimentare della società (dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro) nella Controparte_2 relazione dichiara di avere audito il sig. in qualità di legale rappresentante della Testimone_1 [...] che è anche il legale rappresentante della che dichiarava che il terreno per CP_2 Controparte_1 cui è processo, ove veniva svolta attività di impresa dalla era ed è occupato dalla Controparte_1 società convenuta. Circostanza accertata sui luoghi di causa dalla locale stazione dei Carabinieri.
Veniva difatti escusso il Maresciallo dei Carabinieri di Bianchi (CS) il quale Testimone_2 confermava di essersi recato sui luoghi e di avere accertato che il terreno per cui è causa è occupato dalla che svolge lavori di estrazione della cava ubicata nel terreno, e che lo stesso Controparte_1 [...]
in qualità di amministratore della società convenuta, aveva dichiarato di occupare il terreno. Tes_1
Analoghe dichiarazioni venivano rese dal sig. , che aveva iniziato contro la Parte_2 [...]
causa civile, poi proseguita dai figli, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con Controparte_1 accoglimento della domanda e risoluzione dell' originario contratto di affitto con la Controparte_1 per grave inadempimento di quest'ultima, che veniva condannata anche al pagamento di € 23.240,52, oltre interessi legali equivalenti e corrispettivo non pagato dal 2011 al 30/06/2012 ed alle spese del giudizio.
Rimane dunque provata l'occupazione dalla convenuta non costituitasi in giudizio ed assente al procedimento di mediazione n° 109/23 dinanzi l'Organismo di Mediazione del Tribunale di Cosenza, conclusosi, con verbale del 04/04/23, con esito negativo, per mancata comparizione.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
Nella specie, ci troviamo al cospetto di un contratto privatistico di concessione in godimento, originariamente stipulato e divenuto inefficace, per il quale trova applicazione, quanto meno analogica, l'art. 1591 c.c., che obbliga il conduttore in mora nella restituzione del bene al pagamento del corrispettivo convenuto sino alla data di effettivo rilascio.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore – e della correttezza della pretesa del canone anche per il periodo successivo alla cessazione del contratto e fino alla riconsegna dell'immobile, in forza del principio generale ricavabile dall'art. 1591 c.c. -non emerge alcuna prova di adempimento.
pagina 4 di 5 Pertanto, la convenuta va condannata, oltre che all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose, anche al pagamento per le causali sopra richiamate, della morosità in forza del contratto stipulato e registrato in data 02/05/2000 in base al quale avrebbe dovuto corrispondere la somma di £
30.000.000 (€ 15.493,71) annui in rate semestrali presso il domicilio del concedente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme (02/02/16) fino al soddisfo.
Ciò in quanto l'occupazione senza titolo -rectius il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo- pregiudica la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto
(dandolo in locazione) (cfr. sul punto Cass. SSUU 15 novembre 2022 n. 33645) ed il correlativo risarcimento va parametrato al canone locativo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano sul valore della causa dichiarato (€
5.876,00) per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva espletata, ai parametri medi, avuto riguardo all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'occupazione sine titulo del terreno di proprietà degli attori sito in agro del Comune di Panettieri (CS), Contrada “Cristiani” contraddistinto in Catasto al foglio n. 5, part. 2 e 18, partita 773 da parte della e, per l'effetto, ne ordina l'immediato Controparte_1 rilascio, libero da persone o cose;
-condanna la in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni pari ad € 15.493,71) Controparte_1 annui dalla pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme (02/02/16) oltre interessi legali fino al soddisfo;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 264 per spese ed € 3.397 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
-distrae le spese come sopra liquidate ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario avv. Fabrizio
Falvo.
Cosenza, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1779/2023 promossa da:
Parte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza Gullo n°43, nello studio
[...] dell'avv. FABRIZIO FALVO che li rappresenta e difende
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di restituzione- rilascio immobile-risarcimento
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sigg.ri e proprietari del Parte_1 Parte_1 terreno sito agro del Comune di Panettieri (CS), Contrada “Cristiani” contraddistinto in Catasto al foglio n.
5, part. 2 e 18, partita 773, chiedono all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare illegittima la detenzione del terreno da parte della e, per l'effetto, ordinarne il rilascio ex art. 948 cpc, anche Controparte_1 nei confronti di terzi cui la società convenuta avesse ceduto il possesso o la detenzione;
in via subordinata, accertare e dichiarare la morosità della fermo restando l'ordine di rilascio Controparte_1 dell'immobile, e condannare la stessa al risarcimento danni per le mensilità non corrisposte dalla data di mancato pagamento fino al rilascio, oltre interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 1 di 5 All'udienza del 24.10.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta regolarmente citata e, rilevato che la causa era stata iscritta a ruolo erroneamente con il rito del lavoro, rinviava a nuova udienza al fine di effettuare i controlli ex art. 171 bis cpc e ss.
La causa veniva istruita con prova testimoniale all'udienza del 14.5.2024 e del 2.7.2024.
Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, sentite le parti presenti personalmente, su istanza del difensore, veniva assegnato termine di giorni 30 ai sensi del 189 n 2 cpc per il deposito di comparsa conclusionale con rinvio all'udienza del 25.02.2025 ove la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda merita accoglimento in quanto fondata.
Ed invero, gli odierni attori agiscono in qualità di proprietari del terreno sito in agro del Comune di
Panettieri (CS), contrada “Cristiani”, contraddistinto in Catasto al foglio n. 5, part. 2 e 18, partita 773 al fine di ottenerne il rilascio da parte della in quanto occupato sine titulo oltre che Controparte_1 inadempiente nel pagamento dei canoni in virtù del contratto stipulato e registrato in data 02/05/2000
Preliminarmente, la presente azione va qualificata azione personale di restituzione e non rivendica.
E' noto, infatti, che la differenza tra le due tipologie di azioni (Cass. 25052/2018; Cass. 4416/2007) sta nel fatto che l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario, mentre con l'azione di rivendicazione il proprietario – che necessariamente deve essere tale - chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, sicché per il suo accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce, laddove invece con l'azione di restituzione l'istante può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, gravando poi sul convenuto la prova di un diritto perdurante.
In disparte quindi il richiamo all'articolo 948 c.c., pur avendo comunque parte attrice documentato il proprio titolo di proprietà e i titoli di provenienza idonei a ricostruire i trasferimenti del diritto dominicale per un periodo superiore agli ultimi 20 anni, nel caso in esame l'accertamento riguarda non il proprio diritto di proprietà rispetto al bene, bensì la sussistenza o il venir meno di un titolo personale di godimento che ne legittimi la detenzione.
Orbene, gli attori ricevono in donazione dal padre il terreno per cui è causa in data del Parte_2
24.02.2009 registrata il 19/03/2009 (Rep. 95350, Racc. 29941).
pagina 2 di 5 , antecedentemente alla donazione, aveva concesso il bene in affitto alla Parte_2 Controparte_1 perché si occupasse di ricerca mineraria e coltivazione, con contratto sottoscritto in data 28.04.2000,
[...] registrato il 02.05.2000, della durata di due anni, tacitamente rinnovato salvo disdetta con preavviso di sei mesi pattuendo un corrispettivo di £ 30.000.000 (€ 15.493,71) annui da corrispondere in rate semestrali presso il domicilio del concedente.
Seguivano una serie di cessioni.
Dapprima, la cedeva un ramo di azienda alla con sede legale a Controparte_1 Controparte_2
IA AR (CZ) comunicata il 29.06.2007, la quale si rendeva morosa delle rate di fitto concordate.
Gli attori adivano il Tribunale di Lamezia che decideva con sentenza n 1641/2016, pubblicata il
02/02/2016 (non impugnata) dichiarando risolto tale contratto di locazione registrato il 02/05/2000 a causa del grave inadempimento della convenuta Controparte_2
Successivamente, la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro (proc. n°1471/12 CP_2
R.G.), non rendendo possibile la restituzione del terreno ai Sig.ri . Parte_2
A questo punto, il ramo di azienda veniva ceduto alla RE 2000 s.r.l., con sede in Crotone, la quale a sua volta falliva cedeva nuovamente l'azienda alla , odierna detentrice dei terreni. Controparte_1
Tali ultime cessioni (in favore della RE 2000 e nuovamente in favore della ), non Controparte_3 risultano tuttavia essere mai state comunicate agli attori nei termini previsti dall'art. 36 L. 27 luglio 1978, n.
392, né risulta la loro iscrizione nel registro delle imprese, risultando pertanto tamquam non esset e rendendo l'occupazione illegittima, oltre che in forza della morosità nel mancato pagamento del canone concordato derivante dall'originario contratto stipulato e registrato in data 02/05/2000.
La prova dell'occupazione è stata ampiamente fornita in giudizio sia documentalmente sia con prove orali.
Ed invero, è stato depositato prospetto riepilogativo relativo alla procedura n. 1471/12 R.G. depositato dinanzi il Tribunale di Catanzaro dal Curatore fallimentare della dott. , Controparte_2 Persona_1 dal quale emerge che i terreni in argomento sono occupati dalla (all. 8-9-10). Controparte_1
Il legale rappresentante della , il sig. , all'epoca anche legale rappresentante CP_2 Testimone_1 della , nel corso della sua audizione, dichiarava di occupare legittimamente i terreni in virtù Controparte_1 dell'originario contratto di locazione intercorso tra la e gli attori. Controparte_1
Tuttavia, detto contratto, come sopra evidenziato, risulta essere stato risolto con sent. n 1641/2016 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a seguito dell'inadempimento da parte della nei Controparte_2 confronti degli odierni attori, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2558 cc che prevede il pagina 3 di 5 trasferimento ex lege dei contratti aziendali a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti dalle parti e che non abbiano carattere personale.
Dalla relazione del curatore fallimentare della dott. , si evince che la Controparte_2 Persona_1 predetta società aveva sede legale in un prefabbricato abbandonato, che l'amministratore unico (di nazionalità rumena) è irrintracciabile e che la socia non ha mai partecipato a riunioni per Parte_3 approvare i bilanci e non è a conoscenza dell'attività societaria.
Il curatore fallimentare della società (dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro) nella Controparte_2 relazione dichiara di avere audito il sig. in qualità di legale rappresentante della Testimone_1 [...] che è anche il legale rappresentante della che dichiarava che il terreno per CP_2 Controparte_1 cui è processo, ove veniva svolta attività di impresa dalla era ed è occupato dalla Controparte_1 società convenuta. Circostanza accertata sui luoghi di causa dalla locale stazione dei Carabinieri.
Veniva difatti escusso il Maresciallo dei Carabinieri di Bianchi (CS) il quale Testimone_2 confermava di essersi recato sui luoghi e di avere accertato che il terreno per cui è causa è occupato dalla che svolge lavori di estrazione della cava ubicata nel terreno, e che lo stesso Controparte_1 [...]
in qualità di amministratore della società convenuta, aveva dichiarato di occupare il terreno. Tes_1
Analoghe dichiarazioni venivano rese dal sig. , che aveva iniziato contro la Parte_2 [...]
causa civile, poi proseguita dai figli, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con Controparte_1 accoglimento della domanda e risoluzione dell' originario contratto di affitto con la Controparte_1 per grave inadempimento di quest'ultima, che veniva condannata anche al pagamento di € 23.240,52, oltre interessi legali equivalenti e corrispettivo non pagato dal 2011 al 30/06/2012 ed alle spese del giudizio.
Rimane dunque provata l'occupazione dalla convenuta non costituitasi in giudizio ed assente al procedimento di mediazione n° 109/23 dinanzi l'Organismo di Mediazione del Tribunale di Cosenza, conclusosi, con verbale del 04/04/23, con esito negativo, per mancata comparizione.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
Nella specie, ci troviamo al cospetto di un contratto privatistico di concessione in godimento, originariamente stipulato e divenuto inefficace, per il quale trova applicazione, quanto meno analogica, l'art. 1591 c.c., che obbliga il conduttore in mora nella restituzione del bene al pagamento del corrispettivo convenuto sino alla data di effettivo rilascio.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore – e della correttezza della pretesa del canone anche per il periodo successivo alla cessazione del contratto e fino alla riconsegna dell'immobile, in forza del principio generale ricavabile dall'art. 1591 c.c. -non emerge alcuna prova di adempimento.
pagina 4 di 5 Pertanto, la convenuta va condannata, oltre che all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose, anche al pagamento per le causali sopra richiamate, della morosità in forza del contratto stipulato e registrato in data 02/05/2000 in base al quale avrebbe dovuto corrispondere la somma di £
30.000.000 (€ 15.493,71) annui in rate semestrali presso il domicilio del concedente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme (02/02/16) fino al soddisfo.
Ciò in quanto l'occupazione senza titolo -rectius il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo- pregiudica la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto
(dandolo in locazione) (cfr. sul punto Cass. SSUU 15 novembre 2022 n. 33645) ed il correlativo risarcimento va parametrato al canone locativo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano sul valore della causa dichiarato (€
5.876,00) per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva espletata, ai parametri medi, avuto riguardo all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'occupazione sine titulo del terreno di proprietà degli attori sito in agro del Comune di Panettieri (CS), Contrada “Cristiani” contraddistinto in Catasto al foglio n. 5, part. 2 e 18, partita 773 da parte della e, per l'effetto, ne ordina l'immediato Controparte_1 rilascio, libero da persone o cose;
-condanna la in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni pari ad € 15.493,71) Controparte_1 annui dalla pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme (02/02/16) oltre interessi legali fino al soddisfo;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 264 per spese ed € 3.397 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
-distrae le spese come sopra liquidate ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario avv. Fabrizio
Falvo.
Cosenza, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5