Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 2
In tema di reato continuato, qualora per una delle violazioni sia stata dichiarata la prescrizione, non è consentito far decorrere il più lungo termine prescrizionale delle altre dal momento, eventualmente posteriore nel tempo, in cui risulti commessa quella prescritta, in quanto, allorché sia mancato l'accertamento della responsabilità penale per un reato in conseguenza della sua estinzione, questo non può in alcun caso e per alcun effetto considerarsi in continuazione con altri, ne' il vincolo può essere riconosciuto ai soli fini della decorrenza del termine prescrizionale per gli altri reati.
Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2002, n. 30802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30802 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
308 02 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
FAZZIOLI Presidente Udienza pubblica Dott. OA
del 15.4.2002 1. Dott. Piero MOCALI Consigliere
BARDOVAGNI Cons. Relatore SENTENZA 2. " Paolo
Consigliere N.378/02 3. " IO MARCHESE
PEPINO Consigliere R.G.N. 30605/2001 4. " Livio
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti: VALENZANO
17,55 1) dal Procuratore Generale presso la Corte 6 SET. 2002✓ d'Appello di Perugia nei confronti di LO
IN e OR CL;
12
2) dal Ministero dei Lavori Pubblici in persona del
Ministro in carica, parte civile, nei confronti di 3-SEL ZUR
IN OA e OR CL, wmikī aighi altri sollvindicati;
12 3) da IN OA, n.
5.9.1931 a Tolentino;
4) da NI LL, n. 21.9.1942 a Ferentino;
5) da LO IN, n.
4.4.1933 a Palermo;
6) da IN AM, n.
4.9.1927 a Migliarino;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
7) da OS PO, n. 25.12.1933 a Palermo;
Richiesta copia studic dal Sig. Ans
8) da OR CL, n. 25.10.1952 a Roma;
per diritti € 63
121 MAG. 2004
- IL CANCELLIERE
Puglia
avverso la sentenza in data 29.1.2001 della Corte
d'Appello di Perugia AS222146
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricors i,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal LIRE 10000]
ELLE Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Luigi
CIAMPOLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
AE515316 della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale;
il rigetto degli altri AE515317 ricorsi, salvo correzione dell'errore materiale
AE515321 concernente la condanna del NI anch e per l'imputazione sub E, che va soppressa
Uditi, per le parti civili, l'Avvocato dello Stato
STEFANO per il Ministero delleAlessandro DI
Infrastrutture e dei Trasporti (già dei Lavori
Fernando PIAZZOLLA per il Comune diPubblici); l'Avv.
CO;
Uditi i difensori, Avv. Lucio MONACO per OR;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Paolo AU per NI;
LI GA per DI MA;
UFFICIO COPIE
DO GU per NI;
AN AV RT Richiesta copia studio dal Sig. CALVI per OS e DI MA;
ED AN per LO;
per diritti € 11,55 PE GIANZI per IN;
IO OR per
IL CANCELLIERE IN
Osserva:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiesta copia studio dal Sig. MONACO per fritti € 17.55 2
✓ il Con D.M. 25.11.1977 veniva approvato il progetto di costruzione dell'asse viario nord
- sud in Comune di
PONTE SUPARMA OF CASSAZIONE compreso nel piano di ricostruzione CO,
INICIO COPIE
(convenzionalmente PR 1) del capoluogo marchigiano Maserat Copia legale
COMUNE A N (lotto 7), di cui il Ministero dei Lavori Pubblici si 2169.
26 SET. 2006 era assunto l'onere. I lavori venivano affidati alla 11 4. CCANCELLIERE ditta IC ZI (poi trasformata in società pe di capitali) di cui era "dominus" LONGARINI Edoardo.
Con delibera 15.1.1980 n. 90 la Giunta comunale di
CO richiedeva un intervento di completamento e l'autorizzazione a predisporre un ulteriore progetto esecutivo per l'estensione del collegamento stradale.
L'IC Costruzioni redigeva progetto in data
15.5.1980 e successiva variante del 26.11.1980,
contemporaneamente offrendo all'amministrazione un atto di sottomissione in cui erano previsti il tempo di esecuzione (giorni 3320), l'importo dei lavori (lire
67.445.000.000), la revisione dei prezzi sull'intera l'anticipazione della stessa nella mis somma, ura del
Il progetto (c.d. Progetto 80) con gli allegati 508.
veniva approvato con delibera 17.3.1981 n. 468. Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, tenendo conto di innovazioni legislative sopravvenute, esprimeva in data 14.5.1981 il parere n. 209, con il quale,
approvando in linea tecnica ed urbanistica il progetto,
3 distingueva le opere "strettissimamente” connesse, che
dovevano considerarsi comprese nell'intervento già in atto, da quelle "strettamente" connesse, che ne costituivano integrazione e completamento. Gli organi ministeriali ritenevano comunque di farsi carico dell'intero progetto, quale completamento di quello originario, senza che però venisse perfezionata la procedura di affidamento dei lavori. Veniva
successivamente emanata la L. 24.7.1984 n. 363, che
all'art. 13 noviesdecies affidava al Ministero dei lavori pubblici la competenza per l'attuazione e il completamento del piano di ricostruzione di CO,
vincolandolo nell'ambito della prevista semplificazione delle procedure amministrative all'esecuzione delle opere approvate dall'autorità comunale. Insorgeva quindi un contenzioso fra il ministero e l'IC ZI, che riteneva ormai vincolante, anche nelle condizioni di esecuzione e pagamento, l'atto di sottomissione a suo tempo sottoposto all'amministrazione comunale. Nel frattempo, con nota 18.12.1984, la Direzione generale dell'edilizia commetteva al Servizio operativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di CO,
diretto dall'ing. LO IN, l'aggiornamento dei prezzi, stabiliti con la prima concessione, originariamente calcolati con riferimento a l 1977. Il
LO, con nota 5.2.1985, indicava un coe fficiente moltiplicatore di 3,305, previa comparazione fra quello determinato ex L. n. 741/1981 e quello revisionale. La
competente Direzione Generale affidava quindi la concessione all'IC ZI, determinando le condizioni con nota 20.2.1985, che veniva accettata
dalla concessionaria facendo salva la pretesa all'anticipo del 50%, come da atto di sottomissione.
Con D.M.
6.3.1985 n. 291 veniva affidata alla società
l'esecuzione del "Progetto 80" alle condizioni stabilite, determinando l'entità dell'anticipazione nel 208. Il tempo di esecuzione veniva computato dagli organi ministeriali in complessivi giorni 2892; le giornate lavorative annue in 240. La concessionaria insisteva ripetutamente per l'aumento dell'anticipazione; della questione veniva investito, su iniziativa del Direttor e generale dell'edilizia dell'epoca, DI MA RI, il Consiglio superiore dei lavori pubblici (presidente di sezione SORTINO
AM). Il parere veniva espresso con deliberazione n. 369 del 30.10.1986, che accoglieva le tesi della concessionaria quanto alla misura dell'anticipazione e rideterminava le giornate lavorative annue in 190. Con
D.M. 28.11.1986 n. 1003 il ministero provvedeva in
5 KW
conformità, stabilendo anche un premio per l'eventuale consegna anticipata dei lavori. Il provvedimento ministeriale era stato emesso nonostante il dissenso espresso dal Capo di gabinetto Coraggio Giancarlo con nota 20.11.1986 diretta alla Direzione generale, che peraltro non risultava pervenuta.
In relazione ad ipotesi di illeciti sottostanti a tale vicenda si procedeva a giudizio dinanzi al Tribunale di
CO relativamente
- per quanto qui di interesse
- ai seguenti episodi:
1) Il IN, nel predisporre il progetto 15.5.1980,
avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, che
lavori si sarebbero in gran parte effettuati in area urbana ° equiparata ai fini dell'applicazione di
sovrapprezzi; GIORDANI CL, dipendente dell'impresa, nella qualità di direttore dei lavori avrebbe proceduto alle relative contabilizzazioni pur nell'evidenza dell'inapplicabilità dei sovrapprezzi in ragione delle caratteristiche delle aree di esecuzione delle opere (imputazione di truffa aggravata ai danni dell'amministrazione al capo B};
2) il LO, corrotto dal LONGARINI (capo E),
avrebbe sviluppato i calcoli affidatigli circa l'adeguamento dei prezzi in modo da conseguire un
risultato difforme dal vero favorevole all'impresa;
6 cib in accordo con NI LL, formale amministratore dell'IC ZI, e con il
OR, che si sarebbe prestato alla materiale stesura dei calcoli infedeli (imputazioni di falso ideologico in atto pubblico, continuato ed aggravato, e truffa pluriaggravata e continuata in danno dello
Stato, sia consumata che tentata, di cui ai capi C e
D);
3) il OR, quale direttore dei lavori, di concerto con il IN ed il NI, avrebbe introdotto senza autorizzazione nel progetto quantitativi largamente eccedenti di calcestruzzo armato armonico, sovrastimandone precompresso e acciaio
B. costi in maniera evidente (rispettivamente del 258 e 2988 rispetto ai corrispondenti prezzi ANAS) e procurando così all'impresa rilevante ed ingiusto profitto (imputazione di truffa aggravata sub F);
4) il parere del Consiglio superiore dei LL.PP. del
30.10.1986 sarebbe stato condizionato dal tenore della richiesta formulata dal DI MA con la collaborazione di PROST PO, responsabile della divisione competente per i piani di ricostruzione, dalla relazione fatta da D'CO IO, consigliere, e
ON AR, rappresentante dell'Avvocatura di Stato
presso il Consiglio, nonchè dall'influenza del
7 presidente SORTINO; nei lavori preparatori e nelle premesse sarebbe stata omessa la trascrizione di una parte della precedente deliberazione n. 209/1981
(quella sulla distinzione fra lavori
"strettissimamente" o solo "strettamente " connessi alla precedente concessione) ed operato un calcolo arbitrario dei tempi di lavorazione. Ne sarebbe conseguito un concreto pregiudizio per l'amministrazione con profitto per l'impre sa. A tal fine il IN ed il NI a vrebbero versato somme al DI MA, al IN, al D' CO e al ON
(imputazioni di falso ideologico aggravato ex art. 61
n. 2 C.P. - in atto pubblico e truffa continuata
B. pluriaggravata in danno dello Stato, contestate ai capi
G ed H;
di corruzione propria agli attuali capi O, P
-
concernenti le condotte dei pubblici ufficiali e Q,
come da contestazione in udienza);
5) il DI MA, nell'interesse del LONGARINI e del
NI, avrebbe occultato distrutto la nota di dissenso del Capo di gabinetto del Ministro
(imputazione di soppressione di atto pubblico pluriaggravata di cui al capo I).
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza
10.2.1993, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio relativamente ad una ulteriore
8 imputazione (capo N); il P.M., cui gli atti erano stati restituiti, raccoglieva il 15.10.1993 dichiarazioni del
IN e all'esito contestava agli imputati da esse coinvolti i reati di corruzione ora compresi, come sopra specificato, nei capi O, P e Q.
Con sentenza del 15.11.1994 il Tribunale riconosceva gli imputati predetti responsabili dei reati loro come sopra ascritti, con il vincolo della continuazione,
condannandoli alle pene ritenute adeguate ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede,
in favore dell'Amministrazione dei lavori pubblici e
del Comune di CO, parti civili. Su appelli del P.M. e degli imputati la Co rte distrettuale, confermata la responsabilità del AT LO
e del IN per i reati di falsità ideologica e truffa relativi all'aggiornamento dei prezzi (capi C e
D), assolveva il NI e il OR dalle medesime imputazioni per non aver commesso i fatti;
assolveva
con la stessa formula il NI dal collegato addebito di corruzione (capo E); dichiarava prescritto nei
confronti del LO e del IN il reato in questione, qualificato come corruzione propria
CO., C.P. nel testo vigente susseguente (art. 319, ult.
al momento del fatto); assolveva perchè il fatto non costituisce reato gli incolpati del delitto di truffa y sub F, e per insussistenza del fatto quelli dei reati di truffa e falso di cui ai capi B, G, H ed I;
dichiarava prescritto il reato di corruzione attribuito al DI MA, riqualificato ex art. 318 C.P.; dichiarava insussistente il reato di corruzione ascritto al
IN; proscioglieva conseguentemente dalle corrispondenti imputazioni il IN ed il NI;
dichiarava estinti per prescrizione i residui addebiti di corruzione.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione dal Procuratore Generale, dagli imputati e dalle parti civili. Con sentenza 27.3/7.10.1999 la V
Sezione di questa Corte annullava la sentenza impugnata nei confronti degli imputati e per i capi prima indicati, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia. Il giudice di legittimità riteneva infondata l'eccezione sollevata dalla difesa IN circa la valida costituzione di parte civile dell'amministrazione del lavori pubblici tramite
1'Avvocatura di Stato, rilevando che l'avvocato dello Stato, il cui "jus postulandi” deriva direttamente dalla legge, non ha alcun onere di documentare la volontà dell'amministrazione di procedere giudizialmente. Respingeva l'eccezione di inutilizzabilità di atti di indagine e in
10 particolare, di perizia acquisita nelle forme dell'incidente probatorio
- per preteso superamento dei termini di durata dell'indagine preliminare, osservando che questi devono essere computati dalla data di
iscrizione del nominativo degli indagati nel registro delle notizie di reato, come avevano fatto i giudici di merito, e che rimane irrilevante l'ass erito ritardo di tale iscrizione, non essendo conferito al giudice un potere di controllo al proposito. Riteneva pienamente utilizzabili le dichiarazioni confessorie rese dal
IN, imputato nello stesso processo, confermate
del resto da quelle del NI in udienza. Quanto ai reati di truffa, rilevava che l'illecito 3i concreta mediante un negozio giuridico in sé valido, ma viziato
17. dall' erronea rappresentazione e determinazione volitiva del soggetto passivo, conseguente ad artifici o raggiri apprestati a suo danno. Tale è la struttura del reato anche зе commesso in pregiudizio della pubblica amministrazione, onde irrilevante la formale regolarità e conformità al diritto dell'atto amministrativo che disponga un trasferimento patrimoniale a favore del privato, quando sia
determinato da errore da questi fraudolentemente indotto: in tal caso l'ingiusto profitto e l'altrui
danno "vanno individuati nel vantaggio 2 nel
11 pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla emanazione di un atto che senza gli artifizi o raggiri non sarebbe stato emanato". Erano pertanto irrilevanti le numerose questioni proposte e decise circa la legittimità degli atti dell'amministrazione, ed anche l'indagine sull'eventuale convincimento del soggetto di far valere un preteso diritto, non potendo questo essere lecitamente realizzato con espedienti fraudolenti. Né l'evento di danno doveva essere individuato in ragione di una complessiva ed unitaria valutazione del rapporto patrimoniale tra le parti,
operando il criterio della "compensatio lucri cum damno" nel solo caso in cui gli effetti dannosi e vantaggiosi siano entrambi conseguenza diretta ed immediata della frode, e non dello svolgimento del rapporto contrattuale. Ciò premesso, quanto all'imputazione sub B viene ritenuto censurabile il rilievo decisivo attribui to all'astratta destinazione urbanistica delle ar ee sulle quali si erano svolti i lavori che avevano dato luogo alla corresponsione del sovrapprezzo;
si doveva invece avere riguardo alle condizioni concrete dei luoghi, ed una nuova valutazione di merito sul punto era demandata al giudice di rinvio.
Quanto al reato di falso ideologico di cui a l capo C,
12 premesso che il calcolo del coefficiente di aggiornamento dei prezzi stato delegato era centrale al LO, onde dall'amministrazione non poteva dubitarsi della sua qualifica di pubblico ufficiale, il ritenuto affidamento della materiale redazione della tabella a personale della società
concessionaria, sebbene non esplicitato nel capo d'imputazione, non integrava un'ipotesi di mancata correlazione tra accusa e condanna, dovendo per fatto contestato intendersi tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali egli è stato posto in grado di dife ndersi. Infondate
inammissibili per manifesta infondatezza sono ritenute le doglianze relative alla rilevanza dei calcoli che si
12. assumevano infedeli 0 alla loro qualificazione come mera manifestazione di giudizio, ben potendo integrare falsità ideologica il travisamento di dati trascritti nell'atto pubblico e influenti sulla valutazione del coefficiente da applicare. D'altra parte, l'affermata
falsità non era stata in concreto coerentemente e
convincentemente dimostrata dal giudice "a quo", che non aveva individuato il corretto metodo di calcolo del coefficiente di aggiornamento, da porre a confronto con quello revisionale per stabilire l'adeguamento dovuto,
e al proposito era carente anche la perizia rinnovata
13 in secondo grado. Il nuovo esame richiesto sul punto doveva sciogliere tale dubbio "anche attraverso una
analisi più puntuale dei dati tecnici già acquisiti”,
L'annullamento si estendeva alla posizione del NI
che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
distrettuale, non poteva ritenersi estraneo al fatto perché solo formalmente investito della carica di
amministratore dell'IC ZI, in realtà
governata dal IN;
infatti, l'amministratore di diritto è investito di funzioni di vigilanza, ne risponde civilmente ed è quindi tenuto ad impedire attività criminose;
dal punto di vista soggettivo, è
sufficiente in lui la consapevolezza che altri, per conto della società, realizzi l'illecito penale. Ad
analoga conclusione doveva giungersi per il OR
che, nella veste di direttore dei lavori, assumeva la qualifica di organo tecnico temporaneamente inserito nella struttura amministrativa, assumendo pertanto gli obblighi di fedeltà e di controllo nell'interesse dell'amministrazione.
Quanto ai reati di corruzione, la Corte di legittimità
ha disatteso il motivo di ricorso del IN, secondo il quale si verte rebbe in ipotesi di concussione per essere stata l'impresa indotta al versamento di somme ai pubblici ufficiali onde superare
14 un loro atteggiamento ingiustificatamente dilatorio; l'insussistenza della prospettata figura criminosa era stata correttamente argomentata in fatto e in diritto dai giudici di merito.
Quanto all'episodio concernente il LO, non era neppure ravvisabile, alla stregua delle considerazioni precedentemente svolte, un'ipotesi di corruzione impropria. La sentenza della Corte d'Appello di CO
veniva invece annullata nella parte in cui era stata configurata la corruzio ne susseguent e anziché antecedente (secondo la distinzione contenuta nel testo previgente dell'art. 319 C.P.). La decisione era
fondata su un acritico recepimento della versione del
LO, ritenuta attendibile a preferenza di quella del IN che, con evidente scopo difensivo, aveva sostenuto la tesi della concussione. Tale ragionamento non teneva conto del consolidato principio di
frazionabilità delle dichiarazioni di qualsiasi soggetto processuale, onde la questione doveva essere
riesaminata e risolta con congrua motivazione.
Per ciò che riguarda l'imputazione sub F, era mancata
la valutazione circa la sussistenza di una frode nell'inserimento dei nuovi prezzi nel progetto e nella contabilità e, soprattutto, circa la correttezza dei
calcoli sia in ordine alla quantità che ai costi del
15 materiale.
Quanto alle residue imputazioni, poiché la tes i di accusa era fondata sul coordinato susseguirsi delle condotte - versamento di somme di denaro ai pubblici ufficiali, falsità ideologiche da questi apprestate e loro utilizzazione per indurre l'amministrazione ad disporre a favore dei corruttori
- era censurabile l'esame parcellare delle singole fattispecie e non poteva ritenersi decisivo, ai fini della derubricazione della corruzione da propria ad impropria, la ritenuta legittimità degli atti amministrativi adottati.
Infatti, se entrambe le previsioni incriminatrici hanno in comune la violazione del dovere "estern o" di non accettare indebite retribuzioni, la corruzione propria
B richiede un comportamento difforme da una totalmente disinteressata valutazione della situaz ione concreta,
onde è ravvisabile anche quando il pubblico ufficiale,
potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, adotta quella che assicura un maggior beneficio al privato, così violando i doveri di fedeltà e imparzialità inerenti all'ufficio. Alla
stregua di tali principi il giudice di merito doveva porsi il problema se avendo inizialmente l'amministrazione resistito alla pretesa di elevare dal
16 atteggiamento espresso nel parere n. 369/1986 e negli atti conseguenti non fosse da porre in relazione con le elargizioni del IN. A tal fine andavano valutate le dichiarazioni confessorie di costui, del D'CO e del Carbone, non trascurando il possibile significato dell'omissione
- nelle premesse alla delibera n.
della distinzione in precedenza operata fra 369/1986
opere "strettissimamente" e strettamente connesse alla prima concessione, distinzione in forza della quale si era in un primo momento ritenuto non estensibile ai lavori solo "strettamente" connessi l'anticipazione del
508.
L'assoluzione del SORTINO dall'imputazione di corruzione è censurata sotto il profilo della carenza
B. di motivazione.
Quanto all'imputazione relativa alla soppressione della nota di dissenso del Capo di gabinetto, la condotta del
DI MA andava apprezzata alla luce della personale iniziativa di sottoporre il D.M. 1003/1986 alla firma del Ministro senza che l'alto funzionario dissenziente ne fosse informato.
All'esito del giudizio di rinvio la Corte d'Appello di
Perugia, con sentenza in data 29.1.2001, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la responsabilità del IN e del NI per i reati
17 ai capi C, E, G e s con il vincolo della continuazione, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti, rideterminava le pene rispettivamente in anni tre e mesi sei ed anni tre di reclusione;
riconosceva DI MA RI responsabile dei reati di cui ai capi G, I ed O, in continuazione, con attenuanti generiche equivalenti, e lo condannava ad anni tre di reclusione;
dichiarava OS PO
colpevole del reato al capo G, con attenuanti generiche equivalenti, e lo condannava ad un anno e sei mesi di reclusione; dichiarava IN AM responsabile dei delitti ai capi G e P, anch'egli con equivalenti attenuanti generiche, e 10 condannava ad anni due e reclusione;
tutti all'interdizionemesi sei di solido, alla 『で temporanea dai pubblici uffici e, in rifusione delle spese di difesa delle parti civili.
Dichiarava estinti per prescrizione i reati ascritti al
LO ed al OR ai capi C, D, E, F, nonché a
IN, DI MA, OS e IN ai capi D, F e H, in concorso per tutti di attenuanti generiche;
assolveva il IN e il OR dal delitto ascritto al capo B perché il fatto non costituisce reato;
il IN e il NI dal reato al capo I
per non aver commesso il fatto.
In ordine all'imputazione di truffa sub B rilevava che
18 i comportamenti ascritti agli imputati non integrano un artifizio o raggiro atto ad indurre in errore
l'amministrazione. I sovrapprezzi, alla stregua delle risultanze peritali, erano effettivamente dovuti per circa un quarto dell'asse stradale realizzato;
l'accertamento delle parti che per i maggiori oneri richiedevano un compenso supplementare eradi impresa
-
demandata agli organi tecnici dell'amministrazione, e questi in concreto avevano rilevato la necessità di distinguere i vari tratti. La condotta aziendale non valeva quindi ad integrare il reato ed il IN
andava perciò assolto per insussistenza del fatto (è da notare che, in dispositivo, la formula adottata è che il fatto non costituisce reato, come per il OR),
BZ. Quanto a quest'ultimo, egli non risulta al corrente
della deliberazione amministrativa che aveva limitato il sovrapprezzo ad aree da individuare caso per caso, onde l'avere effettuato una richiesta indiscriminata non è condotta dimostrabilmente sorretta da dolo, nè
idonea a indurre in errore la controparte.
Quanto ai fatti sub C, D ed E la Corte distrettuale riteneva assodato, in base alle prove assunte e valutate dal primo giudice, che, non appena il LO
ebbe notizia di essere stato incaricato dell'adeguamento dei prezzi, si tenne pre sso il suo
19 1
ufficio una riunione con la dirigenza dell'IC
ZI, cui parteciparono il IN, il NI
e il OR;
era stato deciso che uno dei due parametri da mettere a confronto (coefficiente revisionale e coefficiente di aggiornamento), e
precisamente il secondo, sarebbe stato calcolato dal
personale della concessionaria. Quanto al versamento in denaro ricevuto dal LO, vi era discordanza fra lui e il IN circa il momento in cui fu effettuato, se anteriore о posteriore alla nota 5.2.1985 con cui il funzionario fece propri e riferi all'amministrazione centrale i conteggi. Il giudice di rinvio ritiene attendibile la versione del IN e,
B. quindi, ravvisabile l'ipotesi di corruzione antecedente. Il versamento era funzionale all'atto compiuto dal pubblico ufficiale, e doveva logicamente farsi risalire al momento della riunione preliminare,
quando il titolare dell'azienda aveva avuto notizia della situazione, reso esplicite le sue pretese ed era in grado di far valere la sua forza contrattuale (il
LO, al di là della invero modesta elargizione in denaro, era interessato a che il IN mettesse in opera la sua influenza politica per assicurarsi vantaggi di carriera, e gliene aveva fatto esplicita richiesta). D'altra parte, la trasmissione di conteggi
20 redatti secondo un metodo comunque discutibile non trovava spiegazione diversa da quella di un preciso accordo già previamente perfezionato;
della contrarietà
di esso ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale gli interessati erano necessariamente coscienti.
Quanto al reato di falso nella nota di trasmissione dei conteggi, premesso che il compito affidato dall'organo centrale al LO era di determinare il coefficiente di revisione e quello di aggiornamento onde stabilire il più basso da applicare ai prezzi del progetto, nella risposta egli attesta di avere determinato il secondo coefficiente sulla base della variazione media dei prezzi intervenuta nell'arco di tempo considerato, con
riferimento ad un campione rappresentativo di articoli,
come da tabella A;
coefficiente stimato pari a 3,3075
(e quindi superiore a quello di revisione 3,305
- che venne applicato). Con lo stesso procedimento assume di avere effettuato analoga verifica sull'elenco prezzi dell'ANAS, che aveva fornito un coefficiente di 3,5189,
come da tab. B. Entrambe le tabelle, come emerso dalla perizia espletata con incidente probatorio e dall'esame dei periti nel giudizio di primo grado, dovevano
ritenersi invece non rappresentative della realtà di mercato, perché redatte sulla base di voci non omogenee né sufficientemente rappresentative. Tanto bastava per
21 integrare l'elemento obbiettivo della falsità. Quanto
al profitto per l'impresa, gli accertamenti peritali, anche in sede di appello, deponevano per una
sovraestimazione del coefficiente di aggiornamento, da cui era derivata l'applicazione del coefficiente revisionale in luogo di quello inferiore che se correttamente calcolato sarebbe stato adottato. La verifica operata nelle sedi peritali appariva al giudice di rinvio esente da errori macroscopici e condivisibile, nei limiti del controllo della correttezza in concreto dei calcoli esposti. Quanto ai singoli imputati, l'iniziativa era sicuramente partita dal IN, diretto interessato;
l'esecuzione
R. era stata curata dal FLORINI e dal OR, quest'ultimo materiale compilatore delle parti non veritiere della tabella, che il MATTIOLO aveva fatto proprie. La redazione da parte del OR, dipendente del
IN ed in possesso della necessaria preparazione tecnica, era univocamente desumibile dalla sua
partecipazione alla riunione preliminare e dal successivo accompagnamento del LO, di ritorno in
CO dopo avere consegnato l'elaborato al Direttore
generale dell'edilizia. La piena coscienza dell'illecito da parte dei tecnici deriva dalla loro stessa preparazione professionale, mentre il IN,
22 unico interessato, era il necessario promotore dell'attività criminosa. L'aggravante del nesso teleologico, contestata per il falso, der ivava dalla coscienza dell'ulteriore uso che sarebbe stato fatto dei dati infedelmente esposti nel documento. Quanto
condividendo le conclusioni dei peritialla truffa,
nominati in appello il giudice di rinvio ritiene che l'analisi alla stregua dei prezzi ANAS, correttamente eseguita, avrebbe dato un coefficiente di 2,70. La
conformità del riferimento ai prezzi ANAS
- relativi non a singoli materiali, ma alle lavorazioni finite alla disciplina della materia era stata vivamente contestata, ma non a ragione, poiché dal complesso delle fonti normative primarie e secondarie si ricava
B all'amministrazione compete una discrezionalitàche
tecnica nella valutazione dei parametri che consentono
1'adeguamento dei prezzi alla realtà economica del momento, senza vincoli inderogabili ai metodi indicati con circolare;
d'altra parte, il riferimento ai prezzi ANAS era stato esplicitamente indicato dal LO e recepito senza rilievi dall'amministrazione centrale.
Esso era quindi idoneo ° tale ritenuto in concreto dall'organo decidente ad influire sulla determinazione dell'aggiornamento, onde il calcolo volutamente errato concretava raggiro rilevante ex art. 23 1 640 C.P.. Il pregiudizio cagionato all'amministrazione,
sulla scorta dei dati come sopra ricavati dalla perizia, viene calcolato in lire 31.766.223.585,
configurando quindi l' aggravante dell'inge nte danno patrimoniale.
Circa i "nuovi prezzi" oggetto dell'imputazione sub F,
il giudice di rinvio osservava che essi non erano compresi nella concessione rilasciata per il PR 2
(0 progetto 80) e che gli accertamenti peritali avevano comprovato sia il superamento delle quantità previste ed approvate, sia il calcolo unitario in ragione di parametri largamente eccedenti quelli adottati all'epoca dall'ANAS; l'inserimento in contabilità di tali elementi aveva indotto in errore circa l'avvenuta approvazione l'amministrazione concedente, che aveva perciò effettuato pagamenti non dovuti, il che integrava puntualmente gli estremi della truffa.
Quanto ai reati ai capi G, H, I, O, P e Q la Corte
distrettuale rilevava che le pretese della concessionaria erano state sempre fermamente respinte dall'amministrazione, in particolare con relazione del PROST per l'Avvocatura di Stato in data 23.7.1985.
L'IC ZI era tornata sull'argomento,
prospettando l'opportunità di anticipare, come richiesto dal Comune, la consegna di tronchi stradali
24 in corso di realizzazione in cambio dell'accoglimento della richiesta di aumento delle anticipazioni di pagamento dal 208 al 50%. Il DI MA ed il OS
investivano del parere su tale richiesta il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici con nota del 22.7.1986;
con successiva nota del 17.10.1986, la Direzione
generale dell'edilizia estendeva il tema da esaminare anche a numerose ulteriori questioni di interesse della concessionaria, relative in particolare al termine di esecuzione delle opere, alla determinazione dei giorni produttivi annui, al premio di accelerazione,
richiamando il precedente deliberato n. 209/1981 e l'atto di sottomissione, pretesamente vincolante secondo la tesi aziendale. A seguito di tale impulso veniva emesso il ricordato parere n. 369/1986, oggetto della contestazione di falsità ideologica, che peraltro aveva largamente ecceduto gli stessi limiti dei quesiti proposti. In conformità ad esso il DI MA ed il OS
preparato i decreti attuativi, sottoponendoliavevano al Capo di gabinetto del Ministro. Questi li aveva restituiti non vistati, non condividendo le soluzioni tecniche e giuridiche adottate, con nota del
20.11.1986, protocollata in uscita ma apparentemente mai pervenuta alla Direzione generale destinataria.
Ciononostante, i decreti erano stati presentati per la
25 firma al Ministro, che l'aveva apposta in mancanza del visto del Capo di gabinetto. La vicenda andava valutata alla luce delle dichiarazioni del IN che,
nell'interrogatorio reso al P.M., aveva ammesso di avere consegnato al DI PALMA una somma da questi richiesta "per il partito", metà prima e metà dopo l'emissione dei decreti, ed altre al IN e al
D' CO, che gliele aveva richieste per sé e per l'altro in occasione del voto consiliare. Quanto al
ON, conosciuto dopo il voto, egli aveva fatto
presente al IN che intendeva essere compensato per l'attività prestata, ottenendo quanto richiesto.
Tali dichiarazioni, rese spontaneamente in stato di
17. libertà per iniziativa del dichiarante, assistito dai difensori, in località diversa da CO appositamente scelta per assicurare serenità e riservatezza, dovevano ritenersi attendibili e avevano trovato conferma da
parte di alcune delle persone coinvolte, verso le quali non risultano motivi di malanimo. Erano altresì
sorrette da elementi esterni di conferma: confessioni del D' Ancona e del ON;
frequentazione di quest'ultimo presso la sede dell'Adriatica, niferita dal OR;
duplice incontro con il DI MA con passaggio di mano di una borsa di plastica riferito dal NI, che conferma anche, "de relato",
26 l'avvenuta consegna in tali occasioni di complessive lire 200.000.000; coincidenza temporale del mutato atteggiamento del DI MA in ordine alle richieste della concessionaria;
ulteriori dichiarazioni "de relato" del NI circa il versamento al IN;
significativi comportamenti di questi in appoggio al
IN, riferiti dal D'CO e dal ON. Vengono
quindi ritenuti provati i versamenti e certo il loro collegamento causale con il ruolo avuto dai percipienti nella formulazione del parere n. 369/1986. Il reato di corruzione così configurato viene, secondo il principio di diritto sancito nella sentenza di annullamento,
qualificato ex art. 319, e non ex art. 318 C.P., in
B quanto, indipendentemente dalla fondatezza delle tesi in diritto accolte, era stato completamente stravolto l'originario ordine del giorno limitato alla possibilità di aumento dell'anticipazione in corrispettivo dell'accelerazione della conseg na dei lavori conseguentemente, il contenuto del
- e,
precedente provvedimento concessivo, con palese violazione del dovere di imparzialità; le considerazioni espresse e le soluzioni proposte non trovano altra spiegazione se non nella volontà di favorire il privato, rivedendo anche clausole ormai non più in discussione. Sulla base delle dichiarazioni del
27 Į IN, come sopra riscontrate, era altresì certo
1 che, riguardo al DI MA, si era trattato di corruzione antecedente. Identica qualifica viene attribuita al fatto concernente il IN, sebbene in questo caso il IN abbia affermato che il pagamento era successivo;
tale assunto sarebbe funzionale alla strategia difensiva del dichiarante,
che si affermava vittima di concussione, e logicamente smentito dalla parte attiva assunta dal IN nel corso della deliberazione n. 369/1986, sintomo di preordinazione. Non viene esaminata la posizione del
D' CO e del ON, che erano "usciti dal processo", avendo patteggiato la pena. Sotto il profilo soggettivo, non vi erano dubbi circa la volontarietà
della condotta del IN, che aveva versato il prezzo della corruzione, e dei percettori;
quanto al
NI, 1' ammessa presenza agli incontri con il DI
MA e con il ON e il resoconto delle elargizioni fattogli dal IN lo designavano come consapevole e fattivo collaboratore dell'attività corruttiva. Il reato aggravato dall'avvenuta stipulazione di contratto con 1' amministrazione di appartenenza dei funzionari corrotti, in quanto il D.M. n.1003/1986 aveva comportato una modifica alle clausole contrattuali inerenti alla concessione già in esser e;
28 il titolo dell'aggravamento, erroneamente indicato in rubrica nell'art. 319 bis C.P., va invece rinvenuto nel co. 2, n. 1, del testo dell'art. 319 in vigore al momento del fatto. Quanto alla falsità ideologica sotto più profili contestata sub G, sussisteva anzitutto l'infedele trascrizione, nella premessa del parere n. 369/1986, del testo del precedente voto n. 209/1981 (omessa menzione delle opere connesse e"strettissimamente"
della distinzione dalle altre, su cui era fondata la tesi dell'amministrazione di non vincolatività della clausola di anticipazione del prezzo al 508). Non
rispondente a realtà è ritenuto, in base a perizia,
R documentazione e pareri esibiti dalle parti, anche il computo dei giorni lavorativi annui in 190, anziché
240, come in precedenza stabilito. In tale computo non poteva essere detratto l'intero periodo di ferie di un singolo dipendente, trattandosi di cantieri che, per organizzazione e turni del personale, restavano in
realtà chiusi per pochi giorni, come riconosciuto dallo stesso OR e stabilito con riferimento alla concessione PR 1 (detrazione di 15 giorni). La stima peritale, basata sulla legislazione vigente e le regole di esperienza, era di 230 giorni utili per anno. La
sottoestimazione operata comportava un maggior termine
29 11
11 per il completamento dei lavori, espresso in giorni
11 "naturali". Del pari errato, ad avviso del giudice di rinvio, era il calcolo dei tempi di esecuzione delle 11 opere e dei vantaggi finanziari che sarebbero derivati
11 concessionaria dall'aumentoalla dell'anticipazione.
11 Affermata pertanto la sussistenza della falsità
ideologica, viene ravvisata 1' aggravante del nesso teleologico, poiché il parere era finalizzato alla modifica, in senso favorevole al concessionario e con maggiore esborso per l'erario, delle clausole originarie di affidamento dei lavori. I tecnici che avevano "pilotato" la delibera erano, per la loro conoscenza dei problemi da trattare e le modalità dei loro interventi, autori coscienti dell'illecito; ciò a livello sia propositivo (DI MA e OS) sia deliberativo (IN). Quanto al OS questi, sebbene estraneo alla corruzione, era condizionato da possibili ritorsioni della concessionaria per un grave ritardo in precedenti pagamenti imputabile al suo ufficio;
d'altra parte, il D'CO ne attesta il ripetuto e fattivo intervento per orientare la sua relazione.
Particolarmente significativo è anche ritenuto il fatto che, sebbene la stessa concessionaria avesse offerto
1'anticipata consegna di determinati lavori in
corrispettivo dei benefici pretesi, tale consegna sia
30 1
stata esclusa e negata al Comune di CO, che l'aveva sollecitata.
Quanto ai rilievi critici formulati in ordine al parere consiliare dal Capo di gabinetto con la c.d. "nota
Coraggio", è certo che il documento da qualificarsi atto pubblico
- fu scaricato in partenza a protocollo;
il suo occultamento deve perciò ritenersi avvenuto presso la Direzione generale destinataria, non essendo
plausibile la tesi difensiva di una predisposizione e simulata spedizione da parte dell'autore per
"precostituirsi un alibi", anche perché il contenuto è
in linea con le precedenti prese di posizione e,
all'epoca, nulla faceva prevedere che la vicenda
sarebbe sfociata in un procedimento penale. Ora, solo il Direttore generale era in grado di prend ere laimmediata cognizione della missiva poichè, secondo prassi attestata dal teste SO RT, tutta la
corrispondenza passava per la sua segreteria prima di essere smistata e protocollata in arrivo;
il DI MA,
nella funzione, ebbe dunque l'opportunità, e l'ovvio interesse, di eliminare la lettera, che il suo vicar io
*
Cardellicchio esclude di avere visionato. E' certo,
d'altra parte, che il D.M. con cui fu provveduto in conformità al parere consiliare venn e emesso senza visto ed all'insaputa del Capo di gabinetto
, e che il
31 1 Ministro non ebbe quindi notizia delle opposte prese di posizione degli organi subordinati e non poté
effettuare le conseguenti valutazioni. Viene perciò
riconosciuta la responsabilità del DI PALMA per il
reato sub I' dal quale vengono invece assolti il
IN ed il NI, non essendo emerso alcun elemento che consenta di affermare un loro intervento nella vicenda, neppure a titolo di istigazione °
semplice rafforzamento dell'intento dell'autore materiale.
Viene infine ritenuta la sussistenza del reato di truffa sub H, poiché il D.M. n. 1003/1986, recependo il consiliare, aveva alterato a vantaggio dellaparere concessionaria e con maggiori oneri per
"
l'amministrazione le clausole contrattuali ed era condizionato sia dalla soppressione degli elementi
conoscitivi che avrebbero potuto portare ad un diverso apprezzamento, sia dal congiunto effetto dei vantaggi concessi e dell'artificioso allungamento dei tempi di esecuzione. L'entità dell'ingiusto profitto e del
maggiore esborso per l'amministrazione rispetto alle precedenti condizioni di concessione viene stimata, secondo il condiviso parere peritale, in lire
41.000.000.000 circa, integrando quindi l'aggravante ex art. 61 n. 7 C.P.. L'evento era oggettivamente
32 addebitabile alle condotte consapevolmente poste in essere con la manipolazione del voto consiliare da
OS, DI MA e IN, e ne rispondevano anche il
IN ed il NI perché erano stati i mandanti della frode, consapevoli delle conseguenze favorevoli che da essa sarebbero derivate all'impresa. Il
IN, in particolare, aveva ammesso che la dall'urgenza di reperire corruzione era stata motivata liquidità per le casse sociali.
Tanto premesso, il giudice di rinvio rileva che sulla sussistenza del vincolo della con tinuazione fra i reati a ciascun imputato ascritti si è formato il giudicato.
Le attenuanti generiche
- già concesse con la sentenza
annullata, senza impugnazione sul punto
- dovevano essere estese agli altri fatti e soggetti relativamente ai quali era intervenuta condanna in sede di rinvio,
con giudizio di equivalenza, trattandosi di illeciti di notevole gravità per avere massicciamente investito una importante struttura pubblica e cagionato rilevante danno. Ne conseguiva per alcuni reati un più breve termine di prescrizione. La decorrenza doveva essere
fissata al novembre 1992, data di ritenuta cessazione della continuazione. La prescrizione si era quindi verificata per le truffe ai capi D, F' e H. Peraltro,
poiché la continuazione doveva intendersi cessata con
33 l'esaurimento della consumazione dei detti reati di truffa, la data del novembre 1992 ad essi relativa non poteva più essere presa in considerazione rispetto alle altre imputazioni eterogenee, concernenti fatti anteriormente commessi;
il computo della prescrizione doveva dunque decorrere dalla più recente fra le
residue condotte criminose contestate: febbraio
- marzo
1985 per LO (capo E), 5.2.1985 per OR (capo
C), 30.10.1986 per IN, OS e IN (capo G)
e 20.11.1986 per DI MA (capo I). Ne conseguiva la pronuncia di estinzione anche dei reati ascritti al
LO ai capi C ed E, al GIORDANI al capo C. Le statuizioni civili della sentenza di primo grado vengono confermate ex art. 578 C.P.P..
Il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 158 C.P. e vizio della motivazione riguardo al proscioglimento per prescrizione del LO e del
OR. Dovendo il termine di prescrizione decoprere per tutti i reati dal giorno in cui era cessata la continuazione, esso non poteva essere retrodatato per gli altri se l'ultimo era prescritto. Ha proposto ricorso per cassazione anche 1' amministrazione dei lavori pubblici a mezzo dell'Avvocatura di Stato, denunciando agli effetti
34 civili illogica motivazione circa il proscioglimento del IN e del OR dal reato di truffa al capo B;
censura inoltre la liquidazione delle spese,
spettanti per tutti i gradi di giudizio e non soltanto
per quello svoltosi dinanzi al giudice di rinvio.
Sono stati altresì proposti ricorsi nell'interesse di tutti gli imputati sopra nominati. Per IN l'Avv.
IO Fiorella, anche con motivi nuovi, deduce la nullità della sentenza di primo grado, perché
pronunciata da collegio che già aveva ripetutamente esaminato il quadro indiziario in sede cautelare;
solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 178 e 179 C.P.P., ove interpretati nel senso che la detta situazione non configura nullità, e dell'art. 627 stesso codice, ove preclusivo dell'eccezione in
sede di rinvio;
deduce l'inutilizzabilità della perizia espletata con incidente probatorio per decorso del termine delle indagini ed eventualmente l'incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 335,
405 407 C.P.P.; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal IN al di fuori della sede dibattimentale e di quelle degli imputati di reato
connesso; la mancata correlazione tra accusa e sentenza quanto al capo C;
l'omessa motivazione e la violazione di principi fissati con la sentenza di rinvio quanto al
35 mancato rinnovo degli accertamenti peritali;
l'inammissibilità della costituzione di parte civile;
l'erronea individuazione degli elementi costitutivi del reato di truffa, con riferimento all'imputazione sub F;
l'erronea e carente motivazione circa il carattere proprio o improprio, antecedente ° susseguente della
corruzione sub E, nonchè circa l'alternativa ipotesi di concussione;
l'omessa motivazione quanto al reato di
falso sub C, anche per erroneamente ritenuta preclusione da giudicato e per utilizzazione di perizia incompleta in difformità dalle indicazioni della
sentenza di rinvio;
il difetto di motivazione quanto all'evento di danno, all'ingiustizia del profitto,
all'induzione in errore e al dolo relativamente alla truffa sub D, con violazione di principi affermati nella sentenza di rinvio;
omissione e vizi della motivazione quanto al delitto di falso sub G;
omessa
motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni del D' Ancona e la valutazione di quelle del ON,
nonché in ordine al contenuto ed alla rilevanza del parere n. 369/1986 ed all'elemento psicologico del considerazione dell'ipotesi direato; omessa
concussione; in subordine, illegittimità costituzionale degli artt. 318 e 319 C.P.; erronea applicazione della norma incriminatrice della corruzione propria in ordine
36 ad atto doveroso;
difetto di motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.; erronea individuazione degli estremi della truffa quanto al fatto sub H;
erronea applicazione dell'aggravante ex
art. 319 bis C.P.; difetto di motivazione quanto alla comparazione delle circostanze;
illogicità della
motivazione relativa alle statuizioni civili. Con il ricorso del NI viene denunci ata inosservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, che imponeva una verifica di suo eventuale comportamento omissivo antidoveroso,
mentre il giudice di rinvio aveva ravvisato un concorso commissivo nei reati;
illogicità di motivazione circa numerose condotte attribuite al ricorrente, anche prima che assumesse la veste di amministratore e in co ntrasto con le risultanze processuali; affermazione di responsabilità per il reato sub E, sebbene su di esso sia intervenuto giudicato di assoluzione;
illogicità di motivazione quanto alla comparazione delle circostanze,
in cui era stato adottato 10 stesso metro per il
"dominus" dell'azienda e per soggetto in condizioni sostanziali di piena dipendenza.
Il ricorso del OR denuncia travisa mento delle risultanze processuali, illogica valutazio ne delle prove quanto alla presenza del ricorrente alla riunione
37 presso il LO ed alla redazione da parte sua delle tabelle, immutazione del fatto contestato e ritenuto in primo grado.
Il LO, oltre a resistere con memoria all'impugnazione del P.G., propone ricorso siccome interessato in relazione alle statuizioni civili.
Denuncia violazione degli artt. 627 e 603 C.P.P., in quanto il giudice rinvio aveva ritenuto di
"sostanzialmente" utilizzabili gli accertamenti peritali, sebbene incompleti e redatti con erronea
metodologia, come accertato con la sentenza della Corte
d'Appello di CO non annullata sul punto, essendosi la decisione di questa Corte limitata a considerare in generale il problem a dell'utilizzabilità con riferimento al termine di durata delle indagini. Ne
conseguiva l'inosservanza della sentenza di annullamento nella parte in cui richiedeva una nuova
valutazione tecnica per l'individuazione del corretto metodo di aggiornamento dei prezzi. Denuncia inoltre vizi della motivazione ravvisati in più passi della decisione impugnata relativi alla materia 1 dell'adeguamento. Quanto all'imputazione di corruzione,
censura la violazione della norma incriminatrice circa il dolo, essendo mancata l'indagine sul carattere di
"retribuzione" della modesta elargizione accettata,
38 anche in relazione al momento della percezione della somma.
I ricorsi proposti dall'Avv. Francesco AV Fortuna
per DI MA e PROST e quello personale del IN
sotto diversi profili, una questione prospettano,
relativa al rituale deposito della sentenza impugnata.
Questa, nella veste qui pervenuta, comprende un foglio numerato 136 bis, il cui contenuto si salda senza interruzioni logiche con la pagina antecedente
- 136
e quella seguente 137. Secondo i ricorrenti, il 1
foglio "bis" non era stato incluso nel testo originale,
depositato il 30.4.2001. Ad avviso dell'Avv. Fortuna
ciò comporterebbe nullità o inesistenza della decisione
0, in subordine, la necessità di un nuovo deposito del testo integrale, onde gli atti dovrebbero essere
restituiti all'ufficio giudiziario "a quo". Il IN
espone di avere richiesto l'integrazione alla Corte
d'Appello che, con provvedimento 11.6.2001, aveva
ordinato alla cancelleria il rilascio di copia della pagina mancante, che gli era stata notificata unitamente al provvedimento il 31.7.2001.
Oltre a ciò, il ricorso dell'Avv. Fortuna per DI MA
denuncia violazione dell'art. 627, co. 2, C.P.P., per omessa rinnovazione dell'esame dei periti, che assumeva decisiva rilevanza circa la sussistenza del danno per
39 l'amministrazione; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del IN e l'inconsistenza del riscontro "de relato" fornito dal
NI; la prescrizione del reato di corruzione;
l'illogica motivazione in ordine ai reati di falso e truffa.
Nell'interesse del DI MA ha proposto ricorso anche l'altro difensore, Avv. LI Zaganelli, che formula analoghe doglianze, denunciando inoltre illogico ed errato computo dell'aumento di pena per la continuazione e, con motivi nuovi integrati da note tecniche personali dell'imputato deduce la prescrizione di tutti i reati.
I ricorsi presentati personalmente e dall'Avv.
AN Paola per il IN
- integrati da memoria denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del
IN, del ON e del D' CO, anche in relazione alla sopravvenuta disciplina contenuta nel
D.L.
7.1.2000 n. 2, la carenz a ed illogicità della valutazione delle stesse, nonché delle circostanze individuate come riscontri, la mancanza di motivazione circa la qualificazione come corruzione propria del fatto sub P, l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 319 bis C.P., la carente ed errata motivazione in ordine ai falsi, anche con violazione di principi
40 sanciti nella sentenza di rinvio, l'omessa considerazione di decisive prove e deduzioni difensive in ordine agli elementi costitutivi del reato di truffa e l'illogica motivazione espressa sul punto, l'erronea ed immotivata applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 C.P., la prescrizione del reato di corruzione, la sproporzionata liquidazione delle spese in favore delle parti civili.
Il ricorso dell'Avv. Fortuna nell'interesse del OS,
integrato da memoria, denuncia violazione dell'art.
627, co. 2, C.P.P., per omessa rinnovazione dell'esame dei periti, che assumeva decisiva rilevanza circa la sussistenza del danno per l'amministrazione;
l'inutilizzabilità nei confronti del ricorre nte della perizia assunta con incidente probatorio e delle dichiarazioni accusatorie del D'A ncona, la violazione di principi sanciti dalla sentenza di rinvio;
l'illogica motivazione in ordine ai reati di falso e truffa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto accolto il motivo di ricorso del NI
relativo all'imputazione sub E (corruzione del
LO). Da tale addebito l'imputato fu assolto per non aver commesso il fatto con la sentenza 23.9.1997
della Corte d'Appello di CO;
avverso il detto capo
$1 della decisione il P.G. non propose ricorso per cassazione e la V Sezione di questa Corte, con la
sentenza 27.3.1999, limitò l'annullamento della pronuncia di merito nei confronti del NI ai capi
C, D, F, G, H, I, L, O, P e Q, rinviando a nuovo
giudizio in ordine al Ecapo i soli MATTIOLO e
IN. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del FLORINI e
limitatamente al fatto sub E, essendo la decisione sul punto preclusa da giudicato.
Quanto agli ulteriori addebiti mossi allo stesso ed
agli altri ricorrenti, va riconosciuto che per tutti è
ormai intervenuta la prescrizione, e questa può essere qui rilevata, non ravvisandosi profili di originaria inammissibilità dei gravami. Il termine prescrizionale,
per i reati di falso e corruzione ancora in discussione, è di dieci anni, e va elevato a 15 per effetto degli atti interruttivi (artt. 157 e 160 C.P.).
Secondo la tesi sostenuta nel ricorso del P.G.,
trattandosi di più fatti in continuazione, il termine doveva essere fatto per tutti decorrere, a norma dell'art. 158, co. 1, C.P., dal giorno in cui la stessa
હું cessata, e quindi dall'ultimo reato di truffa
(novembre 1992), anche se per esso il giudice "a quo”
aveva già rilevato la prescrizione precedentemente
42 maturata ed emesso la conseguente declaratoria di estinzione. L'argomentazione non è condivisibile. Va al proposito ricordato che la continuazione è istituto che non incide sull'autonomia dei singoli reati e vale
soltanto a mitigare, in presenza di un unico
divisamento indicativo di minor pericolosità del reo,
il rigore del trattamento sanzionatorio, sostituendo
alla somma materiale delle pene il criterio del cumulo giuridico. Perchè la continuazione possa produrre i suoi effetti è dunque necessaria una affermazione di
CO. 2, C.P.P.: reità (cfr., testualmente, l'art. 533,
il giudice... "se la condanna riguarda più reati,
determina la pena che deve essere applicata in
Osservanza delle norme... sulla continuazione"). Ne
segue che, quando manchi l'accertamento di penale dell'estinzione di un responsabilità in conseguenza reato, questo non può in nessun caso e per alcun
effetto considerarsi in continuazione con altri, nè il vincolo ex art. 81 C.P. può essere riconosciuto ai soli fini della decorrenza del termine prescrizionale per gli altri reati (cfr. Cass., Sez. II, 22.3/4.8.1982,
Solombrino). Neppure perciò configurabile,
contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. nella discussione dinanzi a questa Corte, un autonomo giudicato sulla continuazione che, in difetto di
43 impugnazione sul punto, consentirebbe all'istituto di operare ultrattivamente alla sopravvenuta estinzione dei reati da essa legati;
infatti, per le considerazioni prima svolte, non è concepibile un giudicato sulla continuazione disgiunto dal giudicato sulla responsabilità penale. Ne segue che correttamente il giudice "a quo" ha riconosciuto la prescrizione dei reati di falso e corruzione ascritti al LO (commessi entro il febbraio - marzo 1985) e al OR (data di commissione 5.2.1985); il ricorso del P.G. al riguardo va perciò respinto. Va altresì riconosciuta la prescrizione, successivamente maturata, degli altri reati per cui era intervenuta condanna, la cui data di commissione è stata specificata nella parte narrativa
(l'ultimo - soppressione di atto pubblico ascritta al
DI MA - risalente al novembre 1986, onde
l'estinzione si è per costui verificata al novembre
2001, per gli altri imputati in date anteriori); i capi penali di condanna vanno conseguentemente annullati senza rinvio.
Ciò considerato, si pone il problema della persistente rilevanza, ° meno
, delle eccezioni di nullità del giudizio di merito sollevate da alcuni ricorrenti.
Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, con la
44 sentenza 28.11.2001/11.1.2002, Cremonese, hanno recentemente ribadito il maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
Tale principio, ad avviso del collegio, incontra però
un limite inevitabile nel caso in cui la sentenza di merito, che si assume affetta da nullità, ha deciso non
R solo in ordine al reato per il quale è intervenut a la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni;
in tale ipotesi, che qui si verifica, la nullità, se sussistente, deve essere comunque rilevata e dic hiarata in sede di legittimità, perchè si riflette sulla validità delle statuizioni civili (limiti alla preclusione del rilievo delle nullità in caso di estinzione del reato sono stati del resto individuati dalle stesse Sezioni Unite con la più recente d ecisione emessa all'udienza del 27.2.2002, ric. Conti, in corso di deposito). E' quindi necessaria una specifica disamina del primo motivo di ricorso della difesa del IN, che
45 censura il rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per incompatibilità dell'intero collegio, i cui componenti erano stati chiamati ripetutamente a pronunciarsi sulla posizione dell'imputato in procedimenti incidentali "de libertate". Il ricorrente evidenzia che la causa di incompatibilità era stata introdotta nell'ordinamento processuale dalla sentenza additiva 17/24.4.1996 n. 131
della Corte Costituzionale, intervenuta in pendenza degli appelli, sicchè la parte non aveva avuto la possibilità di proporre tempestivamente la ricusazione;
l'assenza di tutela sotto tale profilo della sua posizione costituzionalmente garantita imporrebbe quindi il ricorso al rimedio della nullità, rilevabile anche in deroga all'art. 627, co. 4, C.P.P.,
realizzandosi altrimenti una legione dei principi,
sanciti dalla Legge fondamentale, del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza, della
"naturalità", indipendenza ed imparzialità del giudice.
L'eccezione in rito e quella di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate. E'
principio consolidato, anche nella giurisprudenza costituzionale, che le cause di incompatibilità non attengono alla capacità del giudice il cui difetto comporta nullità assoluta ex artt. 178 lett. a) e 179
46 C.P.P. che va intesa come capacità di esercitare le funzioni giurisdizionali, e non come possesso delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. La mancanza di queste ultime condizioni, nel sistema positivo, è rilevabile soltanto per mezzo della ricusazione, soggetta a rigorosi termini di decadenza;
nè con tale rimedio è
compatibile una contestuale sanzione di nullità
assoluta, che vanificherebbe la previsione della decadenza e consentirebbe alla parte che non abbia
tempestivamente rilevato l'incompatibilità di far valere senza limiti il vizio processuale (cfr. Cass.,
Sez. Un., 24.11.1999/1.2.2000, Scrudato e altri). Il
sistema così configurato risponde ad un razionale contemperamento dei valori costituzionali coinvolti,
assicurando da un lato il diritto alla difesa,
dall'altro la ragionevole durata del processo e la prevenzione di manovre dilatorie, nel contempo evitando che una situazione di sospetto sull'imparzialità del magistrato giudicante possa virtualmente protrarsi senza limiti di tempo (cfr. Corte Cost. 22/30.12.1993 Minelli ed altri, n. 473; Cass., Sez. I, 5.12.2000/12.3.2001). Ne tali considerazioni possono ritenersi superabili in ragione delle particolarità della fattispecie. Non rileva,
anzitutto, la circostanza l'incompatibilità che
47 coinvolgerebbe in concreto tutti i componenti del collegio, trattandosi comunque di una situazione personale di ciascuno, ostativa all'assunzione delle funzioni giudicanti nello specifico processo, e non di incapacità all'esercizio della giurisdizione. Neppure è
ravvisabile la denunciata situazione di carenza di tutela conseguente, secondo la tesi prospettata in ricorso, all'impossibilità di tempestiva utilizzazione del rimedio della ricusazione, per essere stata la causa di incompatibilità riconosciuta soltanto a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità
costituzionale sopravvenuta dopo la definizione del processo nel grado. Infatti, poichè le eventuali cause di incompatibilità del giudice devono, per acqui sire rilievo e produrre conseguenze, sempre esser fatte valere con la dichiarazione di ricusazione ai sensi degli artt. 37 lett. a) e 36 lett. g) C.P.P., tale
regola vale anche quando la situazione che si assume determini incompatibilità non sia compresa tra quelle specificamente previste dalla legge, ma l'esclusione
sia ritenuta cont rastante con i principi costituzionali, onde in tal caso l'interessato ha l'onere di sollevare la relativa eccez ione e, ove non si sia in tal senso attivato, potrà comunque proporre la ricusazione nel termine di tre giorni (art. 38, co.
+8 2, C.P.P.) decorrenti da quello successivo alla pubblicazione della decisione di incostituzionalità
(art.136, CO. 1, della Costituzione;
cfr. Cas9., Sez.
V, 17.4/8.6.2001, Iamonte e altri), ma con il limite -
correlato all'esaurimento delle funzioni da parte del giudice incompatibile della pendenza del giudizio nel grado. La parte è dunque in questi termini tutelata dall'ordinamento processuale, restando preclusa la
possibilità di rilevare per la prima volta la
situazione di incompatibilità nei successivi gradi di giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 17.4/8.5.1996, D'Avino; Sez. III 26.11.1999/13.1.2000, D'Angeli; Sez. V
15.6/15.7.1999, Larini ed altri;
Sez. VI
20.11.1997/29.1.1998, Angeli ed altri;
29.9.199/14.1.2000, Petralia ed altri).
Poichè, secondo quanto finora osservato, non sussiste
la denunciata nullità, è irrilevante la subordinata questione di legittimità costituzionale del CO. 4 dell'art. 627 C.P.P., che preclude il rilievo delle nullità in sede di rinvio dopo annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione.
Quanto alla questione di nullità - inesistenza della sentenza impugnata per mancato deposito di una
parte della motivazione, va chiarito che il deposito di un testo difforme dalla minuta o supporto informatico
49 per omessa trascrizione di una sua parte
- cui non risulta essersi ovviato con formale procedura di correzione ex artt. 547 e 130 C.P.P.
- può rilevare in questa sede soltanto sotto il profilo della incomprensibilità delladel discorso giustificativo decisione che eventualmente ne consegua, ex art. 606,
co. 1 lett. e), C.P.P.. Nel caso di specie la pag. 136 bis www che si assume non ritualmente depositata
- fa parte, come le precedenti e successive, della sezione della sentenza dedicata alle svolgimento del processo all'esposizione dei principie, in particolare, stabiliti dalla pronuncia di annullamento di quest a
Corte (che da sola occupa le pagine numerate da 131 a
144). Ne segue che si tratta di parte esigua e non
essenziale alla comprensione del percorso argomentativo su cui si fondano le statuizioni adottate dal giudice di merito, compiutamente esposto nella successiva sezione dedicata al "presente dibattimento" (pagg. 145
- 301). Nè può dirsi che l'omissione impedisca il controllo, da parte della difesa e del giudice dell'impugnazione, della corretta applicazione, da parte del giudice di rinvio, dei principi fissati nella decisione di annullamento;
infatti, la verifica va operata con riferimento al testo della sentenza di annullamento, е non già al riassunto più o meno esatto
50 e completo fattone nella parte introduttiva della pronuncia impugnata. In siffatta situa zione non solo non si verifica nullità, ma non occorre neppure una
integrazione della sentenza impugnata da parte della
Corte di Cassazione ex art. 619 C.P.P. (cfr. Cass.,
P.G. in proc. FachiniSez. Un., 23.11.1995/23.2.1996,
ed altri).
Altra più circoscritta questione di nullità è sollevata dalle difese del IN e del OR limitatamente al capo C, sotto il profilo della immutazione del fatto contestato, e ritenuto nella sentenza di primo grado,
da parte dei giudici di appello (art. 522 C.P.P.).
Secondo il capo d'imputazione, i calcoli ideologicamente falsi relativi all'adeguamento dei prezzi sarebbero stati materi almente apprestati dal
LO, previo accordo con il IN, il NI e il GIORDANI; a carico di questi ultimi quindi configurata un'ipotesi di mero concorso morale nel
fatto del primo. La ricostruzione operata dal giudice
"a quo" presuppone invece che l'impresa governata dal
IN, e per essa il OR, abbia materialmente predisposto i calcoli infedeli, così configurando si afferma un concorso (anche) materiale in una diversa fattispecie (falsità realiz zata dal personale dell'impresa, ° falsa indicazione dell'estensore). La
51 doglianza del IN è manifestamente infondata.
Infatti, la sentenza impugnata esclu de anzitutto qualsiasi sua partecipazione materiale alla redazione del conteggio, anche per la carenza di adeguate nozioni d'altra parte, la condotta penalmentetecniche;
rilevante, secondo quanto ritenuto nelle sentenze di appello, costituita dalla consegna all'amministrazione di un elaborato ideologicamente falso da parte del pubblico ufficiale incaricato d ella stesura (LO), restando per questo aspetto indifferente
- salvo che sotto il profilo del contributo apportato alla realizzazione dell'azione tipica, valutabile ex art. 110 C.P.
- la collaborazione eventualmente prestata da terzi nella redazione del documento. Ne consegue che al IN non è ascritto nulla di più,
° di diverso da una partecipazione a titolo di istigazione ed accordo con il LO
(concorso morale), essendo le modalità di stesura del computo infedele da questi presentato un mero ed accidentale elemento del fatto, che non ne modifica la sostanza. Diversa è, invece, la posizione del OR,
cui è effettivamente attr ibuita una condotta partecipativa all'esecuzione dei calcoli. La questione già rilevata in sede di impugnazione della precedente sentenza della Corte d'Appello di Ancona
- stata
52 tuttavia risolta con la sentenza di rinvio di questa
Corte che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 19.6/22.10.1996, Di
AN), ha osservato come "per fatto contestato"
debba "intendersi non solo quello enunciato nel capo di imputazione", ma bensì "tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali egli è stato posto in grado di difendersi. Ciò si è verificato nel caso di specie". La questione è quindi ormai preclusa anche per il OR, il quale potrebbe soltanto giovarsi dell'eccezione di incostituzionalità
sollevata dalla difesa del IN
- ma per questi irrilevante
- dell'art. 516 C.P.P. e disposizioni dell'estensionecorrelate, ove interpretate nel senso della cognizione del giudice ad accuse solo
"sostanzialmente" ed implicitamente contestate, in relazione agli artt. 2, 3, 24, co. 2, 27, co. 2, 112
della Costituzione. Si sostiene in proposito che, ove
non dovesse tenersi ferma la contestazione nei precisi termini consacrati dal capo d'imputazione originario salve le modifiche formalmente introdotte dal P.M. in corso di dibattimento nei casi e modi consentiti sarebbe compromessa la possibilità di un'adeguata valutazione preventiva delle strategie della difesa, e condizionata dai mutevoli equesta verrebbe
$3 imprevedibili sviluppi del processo, mentre l'esclusivo esercizio dell'azione da parte del P.M. sarebbe indebitamente surrogato dalle vicende del
contraddittorio fra le parti e dall'intervento del
giudice. L'eccezione è manifestamente infondata, poichè
l'interpretazione giurisprudenziale è dichiaratamente
- al di là di formalismi rivolta a tutelare proprio i valori costituzionali nominalistici -
invocati, ancorando il rapporto fra contestazione e decisione al tema effettivo e concreto del contraddittorio ed alla piena esplicazione del diritto alla difesa sui temi proposti dall'accusa.
Tanto premesso, e poichè l'art. 578 C.P.P. prevede che il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel
で dichiarare estinti per amnistia o prescrizione reati
per cui in primo grado è intervenuta condanna, sono
یان tenuti (decidere sulle impugnazioni agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, si rende necessario un compiuto esame dei residui motivi di impugnazione proposti dalle
parti, ove tuttora sorretti da interesse ed influenti ai fini della detta decisione.
Preliminarmente, la difesa del IN ha dedotto "il difetto assoluto di legittimazione dell'Avvocatura
dello Stato a rappresentare e difendere il Ministero
54 dei Lavori Pubblici" nel giudizio di rinvio, sul presupposto della mancanza di procura speciale e, comunque, della altro documento equivalente carenza di una manifestazione di volontà
dell'amministrazione di costituirsi in giudizio. Come
si è accennato, l'eccezione era stata sollevata, in termini identici, negli anteriori gradi del giudizio, e disattesa dalla sentenza di annullamento di questa Corte sul rilievo che i poteri di rappresentanza dell'Avvocatura derivano direttamente dalla legge, nè
esiste un onere di documentazione della volontà
di procedere giudizialmente. dell'amministrazione Assume il ricorrente che tale principio di diritto esplicherebbe la sua efficacia soltanto relativamente alle fasi processuali pregresse;
ma, anche se così fosse, la riproposizione della stessa questione senza argomento che induca a diversa soluzione daalcun quella corretta e conforme a consolidata interpretazione adottata dalla sentenza di manifestamenteannullamento renderebbe la doglianza infondata.
Si può quindi passare all'esame del ricorso proposto, ai fini degli interessi civili, dall'Avvocatura di
Stato per l'amministrazione interessata. Esso investe, sotto il profilo della "motivazione insufficiente e
55 contraddittoria" (II motivo), la liquidazione delle spese operata dalla sentenza impugnata "in lire
21.900.000 come da notula", cifra determinata sulla base dei soli oneri esposti relativamente al giudizio di rinvio, senza tener conto della richiesta,
contestualmente formulata, di liquidazione anche per i precedenti gradi ed alla stregua delle note separatamente in ciascuno prodotte. Il gravame infondato, poichè la quantificazione deve ritenersi comprensiva delle sole spese inerenti alle fasi successive alla pronuncia di primo grado. Ciò si desume dal confronto con la liquidazione operata in favore dell'altra parte civile (Comune di CO), di entità
assai superiore e dichiaratamente comprensiva dei "tre gradi di giudizio"
- precisazione che non figura all'amministrazione riguardo statale
- e dalla
"conferma nel resto" della sentenza di contestuale primo grado, onde, in assenza di diverse disposizioni sul punto, rimane ferma la liquidazione operata dal primo giudice in favore dell'Avvocato dello Stato (lire
50.000.000, come da nota); nè la globa le quantificazione delle spese per gli ulteriori gradi del giudizio in lire 21.900.000
- in assenza di specifiche doglianze manifestamente err appare ata
56 T
sproporzionata. Il ricorso va dunque per questa parte
1 respinto.
Fondata è invece la censura di illogica motivazione quanto all'assoluzione del IN e del OR per il reato di truffa loro ascritto al capo B. Secondo
l'ipotesi di accusa il IN, agendo in concorso con il OR, avrebbe lucrato indebiti sovrapprezzi sull'importo dei lavori, dichiarando, contrariamente al vero, che questi si sarebbero pressochè totalmente svolti in area urbanizzata ° attraversata da vie di traffico, con conseguenti oneri aggiuntivi per l'impresa. Il citato parere n. 209/1981 del Consiglio
B superiore dei lavori pubblici prescriveva in proposito una puntuale verifica dell'esistenza delle condizioni legittimanti il sovrapprezzo nel corso della fase esecutiva dei lavori;
il OR, direttore dei lavori, li aveva invece indiscriminatamente applicati per l'intero sviluppo dell'opera, salvo una porzione non rilevante di cui era stata convenuta l'esclusione.
La Corte d'Appello di CO aveva assolto gli imputati sul rilievo della destinazione urbana dell'intera area interessata;
nel pronunciare l'annullamento questa
Corte, oltre a rilevare che dovevasi avere riguardo non alle astratte previsioni degli strumenti urbanistici, ma alle condizioni concrete dei luoghi e alla loro
57 attitudine a determinare gli oneri aggiuntivi compensati dal sovrapprezzo, precisava che l'indagine del giudice di merito doveva essere rivolta ad accertare se fossero stati posti in essere artifizi o raggiri e questi avessero in concreto indotto i n errore l'amministrazione, essendo sufficiente tale nesso causale indipendentemente dall'esistenza di c ontrolli e dalla diligenza usata nell'eseguirli. Il giudice di rinvio ha ritenuto irrilevante la condotta del
IN, poichè la sua dichiarazione contenuta nella relazione al "progetto 80" "pur non vera", non
costituirebbe artificio o raggiro, nè avrebbe tratto in errore l'amministrazione interessata;
infatti, il riconoscimento del sovrapprezzo richiede una apposita declaratoria, e il parere n. 209/1981 aveva correttamente previsto che il beneficio fosse di volta in volta riconosciuto in ragione ed occasione del
verificarsi delle circostanze che lo giustificavano. Di
fatto nella fase esecutiva, ad opera del OR,
direttore dei lavori come emerso dalle indagini tecniche "era stata rappresentata una falsa realtà,
poichè... la maggiorazione non doveva applicarsi... a tutto il tracciato... ma a parte di esso. Questa falsa rappresentazione della realtà, con l'inserimento in contabilità di lavorazioni a prezzi maggiorati ha
58 tratto in errore la pubblica amministrazione concedente che", nel "convincimento del corretto comportamento del direttore dei lavori e del corretto inserimento delle lavorazioni nella contabilità, ha pagato somme che non
doveva pagare". Rileva tuttavia il giudice "a quo" come il GIORDANI pur in possesso delle nozioni tecniche che gli consentivano di "ver ificare l'esatto inserimento dei sovrapprezzi nella contabilità di cantiere" non risulti a conoscenza delle determinazioni dell'amminis trazione concedente al proposito, mentre il progetto e le clausole contrattuali erano di difficoltosa e ambigua lettura;
di qui "l'incertezza sull'elemento psicologico del reato", perchè, se "il OR tra le due soluzioni che l'interpretazione del progetto gli consentiva ha scelto quella più favorevole al concessionario... da questo solo elemento non si può dedurre la certezza che egli abbia operato scientemente l'inserimento dei sovrapprezzi". Tale percorso argomentativo, considerando le condotte dei due imputati come l'una dall'altra indipendente ed isolata, da un lato omette completamente di valutare l'ipotesi di concorso nel reato, posta a base dell'imputazione, dall'altro
illogicamente trascura il possibile collegamento finalistico tra 1' "ambiguo" progetto, l'inosservanza
39 delle disposizioni dell'amministrazione concedente e la
condotta del direttore dei lavori, pur in presenza di un legame riconosciuto fra gli imputati, costituito dal rapporto di lavoro e dalla disponibilità del OR
-
secondo quanto ritenuto a proposito dei successivi capi d'imputazione a collaborare nell'interesse dell'azienda anche in attività illecite;
al proposito, va altresì ricordato che, a quanto affermato dal giudice di primo grado (la circostanza è menzionata a pag. 43-44, ma non valutata dalla sentenza impugnata),
B. il IN avrebbe "dato ordini ai suoi dipendenti di redigere la progettazione nel modo più favorevole alla sua società ed in particolare che i sovrapprezzi fossero applicati con manica larga>". La sentenza va perciò annullata in ordine alle statuizioni civili sul detto capo d'imputazione, con rinvio ex art. 622 C.P.P.
alla Corte d'Appello di Perugia in sede civile;
restano assorbiti
- e saranno in tal sede esaminati
- i rilievi della difesa IN (pagg. 96-98 del ricorso) circa l'effettiva congruità degli accertamenti peritali sulla concreta insussistenza delle condizioni per l'applicazione dei sovrapprezzi in relazione allo stato dei luoghi.
Vanno poi valutate
- trattandosi di capo della sentenza suscettibile di autonoma e distinta disamina
- le
60 censure mosse in ordine al capo F (rilevanti ai soli effetti civili, trattandosi di reato di truffa già
dichiarato prescritto dal giudice "a quo"). In
proposito il ricorso del GIORDANI cui, come si è
anticipato, ascritto il materiale inserimento dei
-"nuovi prezzi" non approvati nella contabilità non
formula specifiche doglianze. Il ricorso nell'interesse del IN oltre a censure generiche o relative ad affermazioni di principio non incidenti in concreto
sulla decisione
- denuncia l'omessa considerazione di un argomento prospettato dalla difesa e fatto proprio dalla Corte d'Appello di Ancona nella sentenza poi annullata, secondo cui non si sarebbe verificata una alterazione quantitativa rispetto al progetto, ma
soltanto l'applicazione di un diverso metodo di
contabilizzazione dei materiali. Va al proposito rilevato che l'affermazione nei termini in cui fu
-recepita dalla Corte d'Appello di CO è stata ritenuta manifestamente illogica dalla sentenza di annullamento (pagg. 47-48); ciò, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, precludeva nel giudizio di rinvio la rivalutazione del fatto secondo lo stesso schema argomentativo ritenuto illogico dal giudice di legittimità, pur non incidendo sui poteri di cognizione nel merito. Ne segue che nessuna censura può muoversi
61 al giudice di rinvio per non avere nuovamente preso in considerazione l'argomento; nè il ricorrente ne prospetta altri che valgano a sorreggere la sua tesi.
Con un ulteriore motivo denuncia invece l'insussistenza in concreto del danno perchè “i nuovi prezzi erano inferiori a quelli precedenti", valutazione di mero
fatto qui non apprezzabile e neppure rispondente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, ove si dà
semplicemente atto dell'argomento difensivo secondo cui gli elementi di costo arbitrariamente introdotti sarebbero "inferiori a prezzi analoghi già indicati nel
R progetto"; argomento correttamente ritenuto irrilevante, poichè non toglie che lavori difformi dalle previsioni del progetto dovevano restare a carico del concessionario (ma non sarà superfluo notare che,
oltretutto, è arbitrario confrontare il prezzo unitario di materiali diversi, derivando l'onere economico dalla moltiplicazione del dato unitario per la quantità
impiegata, nel caso di specie ritenuta, per i materiali di cui all'imputazione, assai superiore alle previsioni contrattuali). Neppure può essere esclusa l'induzione dell'amministrazione perché gli stati di in errore avanzamento vennero vistati dal funzionario addetto;
B va al proposito richiamato il principio stabilito dalla sentenza di annullamento, secondo cui un eventuale
62 difetto di diligenza nel controllo non incide sulla sussistenza del reato, e considerato che proprio con l'apposizione del visto senza rilievi sulle voci non autorizzate si manifestò l'errore dell'addetto al controllo ed ebbe inizio l' "iter" amministrativo che condusse a indebite disposizioni patrimoniali in favore del concessionario. L'ulteriore argomento secondo cui i
"nuovi prezzi” sarebbero stati approvati da delibere comunali n. 1152 del 1986 e 171 del 1987 solleva in termini generici una questione di fatto qui non valutabile, posto che il giudice "a quo" ha dato ampia
ث
e logica spiegazione delle ragioni per cui escludeva il consenso dell'amministrazione all'introduzione dei detti prezzi nei lavori del PR 2 (riguardando la
delibera 171/1987 il PR 1: cfr. le pagine 193-194, 197-
198 della sentenza impugnata). Infine, i ricorsi sia
del IN che del NI censurano la motivazione relativa alla loro ritenuta partecipazione al fatto,
materialmente posto in essere dal OR, e al dolo. Al proposito le sintetiche argomentazioni espresse dalla decisione impugnata nello specifico capitolo che si rifanno alla finalità di massimo profitto per l'impresa perseguita con la frode e alla conseguente riferibilità ai vertici aziendali vanno integrate con la generale premessa contenuta nel capitolo dedicato ai
63 rapporti tra imputati;
qui vengono indicate, in
particolare, le fonti del convincimento che il OR
fosse totalmente condizionato dalle direttive del suo datore di lavoro, fonti costituite non solo da
specifici comportamenti accertati, ma anche dalle sue
stesse ammissioni ("mi diceva vai 11 e cerca di correggere questo documento, io vado 11 e correggo il documento... altrimenti... mi licenzio e non lavoro,
-cioè non ci sono alternative a questo" cfr. nota 1 a pag. 168). Tali ammissioni, congiuntamente al rilievo dell'interesse aziendale, costituiscono una base logica adeguata a far risalire al IN anche l'iniziativa
87. dello specifico episodio criminoso. Riguardo al
NI, la sua veste formale di amministratore implica un contributo causale nella commissione del reato "sub specie" di omissione degli obblighi di vigilanza connessi alla carica, secondo il principio stabilito dalla sentenza di annullamento;
il dolo ragionevolmente desunto dalla circostanza che egli doveva sottoscrivere personalmente gli atti che
consentivano di dare copertura alle pretese illecite della società e dalla sua presenza, ° puntuale informazione sulle varie iniziative del IN (cfr.
i dati sintomatici riportati alle pagg. 170-172).
64 Quanto ai residui capi d'imputazione, vanno preliminarmente e congiuntamente esaminate le doglianze relative all'utilizzabilità di prove valutate ai fini della decisione. Esse investono anzitutto la perizia espletata nelle forme dell'incidente probatorio durante la fase delle indagini. Le censure del LO al proposito sono manifestamente infondate, poichè egli non deduce alcuna inutilizzabilità in senso tecnico, ex art. 191 C.P.P., ma si rifà ad un concetto di inutilizzabilità "in senso sostanziale", che deriverebbe dall'incompletezza e inaffidabilità (per la parte che lo interessa) degli accertamenti peritali, riconosciute dalla sentenza della Corte d'Appello di
CO, non censurata "in parte qua" da quella di rinvio. Che possa essersi formato un giudicato implicito sul punto è palesemente escluso dal tenore motivazionale della sentenza di annullamento la quale,
affermata l'utilizzabilità (in senso tecnico) della perizia assunta nell'incidente probatorio, rinvia per
"una analisi più puntuale dei dati tecnici già
acquisiti", la cui valutazione rimane riservata al giudice di merito.
La difesa del OS deduce l'inutilizzabilità dello accertamento peritale, sotto il profilo non stesso esaminato dalla decisione di annullamento
- dell'omesso
65 avviso e mancata partecipazione del difensore del ricorrente. L'eccezione
- in questi termini
astrattamente fondata હૈ in concreto irrilevante,
-
poichè a proposito della posizione del OS
"soccorrono le conclusioni dei periti nominati in grado di appello", nei termini precisati a pag. 288 della sentenza impugnata.
La difesa del IN e mediante un mero rinvio a parametri normativi, anche quella del DI MA
ripropongono la questione dell'inutilizzabilità della perizia assunta con l'incidente probatorio sotto il profilo del superamento del termine di durata delle
B. indagini preliminari (art. 407, co. 3, C.P.P.). In
proposito la sentenza di annullamento aveva rilevato che, decorrendo il termine dalla data (25.6.1991)
dell'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 405, CO. 2,
C.P.P.), esso non era ancora scaduto all'epoca degli accertamenti peritali;
nè assumeva rilevanza un
asserito ritardo nell'iscrizione, neppure ai fini di un possibile contrasto con i parametri costituzionali, se non in caso di abnorme e davvero ingiustificata dilazione dell'adempimento imposto al P.M. dall'art
335, co. 1, C.P.P.. Il ricorrente ritiene di proporre l'eccezione di incostituzionalità sul rilievo del
66 ritardo "abnorme", considerato che la not izia di reato
"individualizzata" ben poteva ricavarsi da una prima informativa della polizia giudiziaria del 18.5.1990,
corredata da articoli di stampa, e poi da altra del
19.12.1990, "che configura gli addebiti". In ogni caso,
"una volta individuata la società" be neficiaria della frode "erano per ciò stesso individuati nel socio e
nell'amministratore i presunti responsabili degli eventuali reati commessi". L'assunto muove da premesse inaccettabili. Infatti, l'art. 335, CO. 1, C.P.P.
regola distintamente l'iscrizione della notizia di reato e quella contestuale ° successiva a seconda delle risultanze investigative del nome della persona alla quale il reato stesso attribuito;
solo quest'ultima è rilevante ai fini della decorrenza del termine. Ora, posto che l'ipotesi di accusa si fonda
sull'esistenza, nell'ambito di una società di capitali, di una struttura sociale non conforme a quella apparente (presenza di un socio "tiranno" formalmente estraneo all'amministrazione), è chiaro che le persone fisiche cui dovevano attribuirsi i reati ipotizzati non essere automaticamente individuate senzapotevano previa verifica della effettiva ed occulta configurazione dei poteri di gestione della società,
sicchè l'iscrizione dei loro nominativi doveva essere
67 necessariamente successiva all'acquisizione della
"notitia criminis". Ciò considerato, poichè, a quanto esposto dal ricorrente, l'informativa del 18.5.1990
riferiva, in sostanza, voci correnti e gli addebiti furono "configurati" con il successivo rapporto del 19.12.1990, non sono stati rappresentati elementi che consentano di ravvisare alcun ritardo, tanto meno abnorme, nell'iscrizione dei nominativi degli indagati
(conclusione del resto conforme a quella del giudice di primo grado, già ricordata dalla decisione di annullamento a pag. 37). In tale situazione di fatto quindi irrilevante la proposta questione di
costituzionalità.
Ulteriori questioni riguardano l'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie, e contestuali chiamate in correità, rese al P.M. dal NI (ricorsi nell'interesse del predetto, del DI MA e del
IN) e dal ON, nonchè delle analoghe dichiarazioni dibattimentali del D'CO (ricorsi per
IN e IN). Quanto al IN, si torna a prospettare l'applicabilità del co. 4 dell'art. 238
C.P.P., sul dichiarazioni presupposto che le sue sarebbero state raccolte in diverso procedimento;
affermazione disattesa dalla sentenza di annullamento,
che però non sarebbe vincolante sul punto, concernente
68 una questione di fatto. L'assunto è infondato;
infatti,
allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,
un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, co. 1
lett. c), C.P.P. la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, a tal fine, il potere di esaminare, se necessario, gli atti, che le è invece precluso quando sia dedotta illogica motivazione su questioni attinenti all'accertamento di responsabilità (Cass., Sez. Un.,
31.10/28.11.2001, Policastro e altri). Ma, obbiettano le difese, non senza avere prima sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 627 C.P.P., anche ammesso che le dichiarazioni in questione siano state acquisite nello stesso processo esse sarebbero ugualmente inutilizzabili, trattandosi di atto integrativo d'indagine compiuto, in pendenza del dibattimento, in ipotesi non consentita dall'art. 430 C.P.P.. A tal
proposito va puntualizzato il senso dell'affermazione
che le dichiarazioni in questione sono state rese nello
Concettualmente, nel sistema delstesso processo.
codice di rito vigente a ciascuna imputazione e ciascun imputato corrisponde un distinto procedimento;
in caso di connessione, i vari procedimenti possono essere
riuniti in unico processo (art. 12 e 17 C.P.P.), ma
ragioni sopravvenute possono imporne ° renderne
consigliabile la separazione (art. 18). Come si
69 accennato, nel presente giudizio fra le imputazioni era originariamente compresa quella specificata sub N; a
seguito dell'ordinanza dibattimentale 10.2.1993, che dichiarava la nullità del decreto di citazione limitatamente a tale imputazione, il relativo
procedimento regrediva alla fase delle indagini;
ciò ne comportava la automatica separazione dal giudizio e nel legittimava il P.M. a compiere qualsiasi contempo attività investigativa, non escluso l'interrogatorio dell'imputato. All'esito, l'organo dell'accusa ha
nuovamente esercitato l'azione penale, nella forma della contestazione dei reati concorrenti O, P e Q,
B. all'udienza del 3.3.1994; il procedimento ad essi relativo è conseguentemente confluito nel processo già in corso. In definitiva, quindi, nel procedimento relativo alle imputazioni 0-Q le dichiarazioni dell'imputato sono state legittimamente acquisite nella fase delle indagini preliminari e sono state altrettanto legittimamente utilizzate, ex art. 513, co.
1, C.P.P., nella fase dibattimentale apertasi con la contestazione suppletiva, sicchè non è ravvisabile nè il profilo di inutilizzabilità già escluso dalla precedente sentenza di questa Corte, nè quello prospettato con riferimento all'art. 430 C.P. P.. E'
conseguentemente irrilevante la questione di
70 legittimità costituzionale. L'inutilizzabilità è poi sostenuta, nel ricorso del IN, anche sotto una serie di ulteriori profili, peraltro solo elencati con rinvio, quanto alle motivazioni, a precedenti atti difensivi, onde le doglianze sono inammissibili per genericità, non risultando d'altra parte elementi che consentano il rilievo d'ufficio del vizio denunciato.
Quanto alle dichiarazioni del ON, la difesa del
IN le riconduce erroneamente ad attività integrativa non consentita;
in questo caso, trattasi di dichiarazioni effettivamente (e legittimamente)
raccolte in fase di indagine nel diverso procedimento a carico dello stesso ON per reato connesso non confluito nel presente giudizio ma qui acquisite a
-
seguito del suo rifiuto a sottoporsi ad esame. Nessuna
questione viene sollevata dalla difesa del LONGARINI
circa la rituale acquisizione, secondo le norme
processuali all'epoca vigenti;
l'inutilizzabilità, si afferma, doveva essere rilevata ai sensi della
sopravvenuta modifica dell'art. 111 della Costituzione.
Va invece rilevato che la fattispecie ricade
nell'ambito della disciplina transitoria introdotta con
D.L.
7.1.2000 n. 2, anteriore alla sentenza impugnata e poi convertito con modifiche nella L. 25.2.2000 n. 35,
secondo il quale (art. 1, co. 2) nei giudizi in corso
71 le dichiarazioni di soggetti sottrattisi all'esame
11 dibattimentale non potevano, da sole, costituire prova di responsabilità (la legge di conversione preciserà che le dette dichiarazioni, se giàulteriormente
acquisite, sono valutabili quando la loro attendibilità
sia confermata da altri elementi di prova, assunti 0
formati con diverse modalità). Ora, tale è appunto il criterio di valutazione in concreto adottato dalla
1 sentenza impugnata, anche se questa ha fatto
riferimento alla regola, di identico contenuto, sancita dall'art. 6, co. 5, L.
7.8.1997 n. 267, ritenendosi in
P? tal senso vincolata dalla pronuncia di annullamento. Ne
segue che
- esclusa l'inutilizzabilità
- è stato comunque adottato il corretto metodo di valutazione, la cui applicabilità è ora ribadita dai CO.
e 5
dell'art. 26 L. I.
3.2001 n. 63.
Quanto alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado dal D'CO, ne viene denunciata l'inutilizzabilità "in senso accusatorio", perchè condizionate da domande suggestive del P.M. in chiusura dell'esame. Il vizio denunciato non peraltro configurabile, perchè l'art. 191 C.P.P., nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce al solo caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè
12 di prove in sè e per sè illegittime in quanto vieta te,
e non all'assunzione di prove previste dalla legge
(quale l'esame di persona indagata 0 imputata in l'osservanza delle regole procedimento connesso) senza formali dettate per le modalità di assunzione. La
formalità di acquisizionemancata osservanza delle delle prove può rilevare, eventualmente, soltan to sul piano della nullità, sempre che tale sanzione sia
- o riconducibile alle ipotesi espressamente prevista di ordine generale
- con riferimento alla specifica
Sez. VI, В violazione, atteso il principio di tassatività sa ncito dall'art. 177 C.P.P. (cfr. Cass.,
13.2/193.1998, Magro). Va anche rilev ato che, in forza del rinvio operato dall'art. 210 C.P.P. al successivo art. 499, ogni eventuale questione attinente alla conduzione dell'esame deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del
dibattimento, affinchè la decisione adottata l'inerzia del presidente, cui è riservata la tutela
della lealtà, pertinenza e correttezza delle domande,
assumano rilevanza nel giudizio di impugnazione, sempre comunque nei limiti in cui abbia inciso sui diritti delle parti o viziato la decisione (cfr. Cass., Sez.
VI, 18.11.1999/27.1.2000, Spera). 1 Quanto sopra premesso, e poichè i ricorsi, nei motivi concernenti le imputazioni C-E, G-I e 0-Q, hanno ripercorso l'intera vicenda processuale, anche
proponendo di nuovo, e in termini sostanzialmente identici, questioni già trattate dalla precedente sentenza di annullamento, vanno preliminarmente chiariti i limiti di ammissibilità delle censure qui avanzate e delimitato il legittimo oggetto della cognizione di questa Corte. Anzitutto, l'intervenuta
prescrizione dei reati fa cadere l'interesse ai motivi relativi alla pena, nonchè alla definizione giuridica del reato ed alle circostanze, ove non incidenti sulla pretesa risarcitoria. Altre censure rimangono precluse in conseguenza della precedente decisione di legittimità, in quanto in tal sede disattese per infondatezza, previo espresso e compiuto esame al fine di chiarire le ragioni ed i limiti della pronuncia di annullamento. Con ciò, la Corte di Cassazione ha enunciato principi di diritto vincolanti per il giudice di rinvio a norma dell'art. 627, co. 3, C.P.P., onde le stesse questioni non possono essere di nuovo proposte, mentre nessuna lacuna motivazionale può riscontrarsi nella sentenza impugnata per non averle prese in considerazione. Ciò vale, nei limiti di seguito precisati, anche per i vizi di motivazione esclusi
74 dalla pronuncia di annullamento;
infatti, la Corte di
Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicchè il giudice di rinvio, pur conservando il potere di autonoma valutazione sul merito delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a non utilizzare, a giustificazione convincimento, schemi argomentatividel proprio censurati dal giudice di legittimità, restando in tal senso vincolato nell'apprezzamento delle acquisizioni processuali (cfr. Cass., Sez. I, 7.5/13.6.1998, Di
Iorio; 16.5/26.6.2000, Conti;
Sez. VI 8/22.10.1997,
B. Bandera e altri). I detti limiti derivano, prima ancora che dalla specifica disposizione dell'art. 627, co. 3, CPP)
dal generale principio della inoppugnabilità delle
sentenze della Corte di Cassazione in materia penale che, sebbene non espressamente affermato dal codice di rito del 1988 (diversamente da quanto avveniva in
art. 552) costituisce tuttora unquello del 1930
-
cardine dell'ordinamento processuale, valendo ad assicurare il fondamentale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche e la funzione del giudice di legittimità consacrata dalla
Costituzione (cfr.
Corte Cost. 26.6/5.7.1995 n. 294). Infine, poichè gran parte dei numerosi motivi proposti investe la coerenza della struttura logica della motivazione espressa dal giudice di rinvio, va ricordato che nel giudizio di l'indagine sul discorso giustificativolegittimità
della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere contenuto per espressa previsione normativa dell'art. 606, co. lett. e), C.P.P. nel riscontro di un
-
logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza al caso concreto e la rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
1 L'illogicità della motivazione, comeconvincimento.
B. vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi"; è invece preclusa al giudice di legittimità la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; infatti,
avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si pres enta
76 come elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata,
necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è informata, ancorché
questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. E'
pertanto esclusa una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, onde non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso, e per il ricorrente più adeguato, apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 30.4/2.7.1997, Dessimone
e altri;
24.11/16.12.1999, Spina;
31.5/23.6.2000,
Jakani).
Vanno pertanto esaminati i soli motivi di impugnazione che, alla stregua dei principi ora enunciati, risultino tuttora ammissibili e rilevanti. Le imputazioni sub C,
D ed E richiedono congiunta trattazione e non interferiscono, d'altra parte, con le questioni relative ai capi successivi. La sentenza di annullamento ha rilevato (pagg. 52-56) che l'atto di sottomissione, pretesamente vincolante ai sensi dell'art. 13 noviesdecies L. n. 363/1984, prevedeva la
77 "revisione" dei prezzi in senso tecnico, istituto non rilevante nella fattispecie in quanto destinato ad
operare in corso di esecuzione del contratto, mentre nel caso in esame si trattò di aggiornamento di prezzi
- individuati con riferimento ad un precedente rapporto contrattuale (PR 1)
- eseguito prima dell'affidamento dei lavori del PR 2 con D.M.
6.3.1985. Ciò,
automaticamente, vale ad escludere l'ammissibilità dei numerosi motivi di gravame - di cui è stata espressamente riconosciuta la manifesta infondatezza con i quali si ripropone la tesi che il "coefficiente revisionale" fosse vincolante, e per tale ritenuto,
onde non sarebbe rilevante la contestata falsità di calcoli eseguiti con altri sistemi. Il compito demandato dagli organi ministeriali al LO era di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento, che sarebbe avvenuto comparando il coefficiente di revisione con la stima della variazione dei prezzi ex art. 8 L. n. 741/1981 e applicando il valore minore. La
falsità dei dati forniti a quest'ultimo proposito dall'imputato non poteva essere affermata, secondo la sentenza di annullamento, senza avere individuato il metodo di calcolo "formalmente valido e sostanzialmente legittimo"; a tale quesito la decisione della Corte di
Appello di Ancona non aveva dato congrua risposta,
78 ritenendo corretto il coefficiente di aggiornamento indicato dai periti nominati, pur dopo avere rilevato di compiuta risposta ad uno dei quesiti la mancanza loro sottoposti. Al giudice di rinvio veniva perciò
richiesto un nuovo esame sul punto, anche attraverso adeguata rivalutazione dei dati tecnici già acquisiti.
E' da escludere che con ciò venisse come sostengono i ricorrenti tassativamente prescritta la rinnovazione della perizia;
era demandato alla sede di merito un
riesame complessivo delle risultanze acquisite, onde una nuova indagine tecnica, a fini di arricchimento o mera riconsiderazione di tali risultanze, certamente non preclusa ove necessaria, non era però imposta, se il giudice di rinvio avesse ritenuto gli elementi in suo possesso sufficienti alla decisione. Di fatto, la sentenza impugnata ha proceduto alla rivalutazione
seguendo un percorso logico esente da manifeste incongruenze e qui incensurabile;
ha rilevato che il criterio di verifica dell'aggiornamento, in mancanza di vincoli legislativi, era rimesso alla discrezionalità
tecnica dell'amm inistrazione, e la metodologia utilizzata dal LO non era concettualmente errata, nè aveva dato luogo a rilievi da parte degli organi ministeriali;
era invece in concreto falsato, a
vantaggio del concessionario, il calcolo, per l'impiego
79 di un campione quantitativamente insufficiente e non rappresentativo delle voci di costo. A tal proposito il giudice "a quo" si è avvalso della perizia espletata nel precedente giudizio di appello, ritenendone
attendibili i risultati in quanto non sussisteva la lacuna ravvisata dalla Corte di CO, che aveva ritenuto determinante 1' omessa considerazione dei
"nuovi prezzi" di cui si è già detto a proposito del capo B;
in realtà, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, tali elementi di costo sono stati correttamente omessi, perchè estranei al progetto cui si riferiva l'aggiornamento ed arb itrariamente introdotti nella contabilità dei lavori solo in corso di esecuzione, a partire dal 1987. Quanto alla reale incidenza sul computo dei dati alterati forniti dal
LO ed alla quantificazione del maggior onere
assuntosi dall'amministrazione, non vi è motivo di censura nel riferimento operato dal giudice "a quo" ai prezzi ANAS, attesa la sostanziale coincidenza tipologica delle lavorazioni svolte da quest'ultima azienda con quelle commesse all'IC ZI.
In base a siffatto apprezzamento di merito, "la funzione di riscontro e di verifica che si attribuisce a tale parametro" non può considerarsi "nè inessenziale nè ininfluente, avendo costituito... il tramite per
80 indicare quale dovesse essere in concreto il coefficiente da applicare" (pag. 55 della sentenza di annullamento). Nè può costituire motivo di inaffidabilità o nullità dell'accertamento peritale il fatto che ad esso non sia allegato il prezzia rio ANAS,
l'assunzione di informazioni al propositoin quanto rientra indubbiam ente fra i poteri riconosciuti dall'art. 228 C.P.P. al perito che, in veste di
-
pubblico ufficiale, attesta il materiale contenuto dei documenti da lui consultati e utilizzati, d'altra parte perfettamente controllabile nel contraddittorio tecnico dai consulenti delle parti. Una pretesa incompatibilità
del perito ing. TO, che all'epoca avrebbe avuto in corso un incarico professionale per il Comune di
CO, non è stata rilevata con dichiarazione di ricusazione nei termini previsti dall'art. 22 3 C.P.P..
Il riconoscimento degli estremi della contestata falsità ideologica છે coerente con la valutazione operata nel merito, avendo la risposta del MATTIOLO
agli organi ministeriali centrali non solo espresso un giudizio, ma anche fornito dati non veritieri (voci di prezzo non omogenee influenti sull'individuazione del coefficiente di aggiornamento: V.1 in termini, la sentenza di annullamento a pag. 54). Quanto ai concorrenti, va ricordato che, in base a precise
81 testimonianze rese da persone presenti ed alle stesse dichiarazioni del LO (come rilevato dalla sentenza di annullamento a pag. 51) la redazione delle tabelle fu preceduta da apposita riunione
- nel corso della quale si decise di affidare "alla concessionaria” l'esecuzione dei calcoli cui parteciparono, oltre al funzionario, il IN, il NI e il OR (le censure avanzate in punto di fatto su tale ricostruzione non sono qui valutabili). Poichè in relazione allo svolgimento dell'incarico il LO
aveva ricevuto dal IN una modesta, ma non irrilevante elargizione in denaro da entrambi ammessa
R oltre alla promessa di appoggio in vista di benefici di carriera (sulla non trascurabile influenza del
IN in ambienti politici ed amministrativi, v. le risultanze probatorie citate, in nota, alle pag. 168-
169 della sentenza impugnata) è logicamente congruente la conseguenza che il convegno non fosse meramente informativo ° volto a snellire la procedura, ma organizzato allo scopo di assicurare, mediante un
calcolo compiacente, un risultato economicamente utile alla concessionaria, nei termini poi realizzati. I
partecipanti ne erano quindi consapevoli e ne rispondono, il IN come istigatore, il NI
per le stesse ragioni già esposte a proposito del capo
82 F (va precisato che tutti i fatti qui giudicati sono successivi all'assunzione, da parte sua, della veste
formale di amministratore della IC ZI,
risalente al 1983). Il materiale estensore del calcolo per conto della società è identificato nel OR in base ad una logica valutazione di dati indiziari
(possesso - esclusivo fra tutti gli interv enuti al convegno per la parte privata
- delle specifiche cognizioni tecniche e dei dati fattuali da elaborare,
in quanto direttore dei lavori).
Riguardo all'imputazione di corruzione su cui vi è
confessione sia del LO che del IN
- la difesa di quest'ultimo ripropone l'alternativa ipotesi della concussione, già disattesa dalla sentenza di annullamento perchè prospettata senza alcun aggancio fattuale nè logico, che non viene fornito neppure in questa sede. :
Quanto all'imputazione di truffa, non è ravvisabile alcuna contraddizione nei passi della motivazione relativi all'idoneità del calcolo infedele a indurre in errore gli organi centrali dell'amministrazione. Attesi
il rapporto gerarchico e le rispettive competenze, non
affatto illogico ritenere che gli uffici ministeriali, mentre avrebbero rilevato l'applicazione di un metodo di determinazione del coefficiente in sè
83 non consentito, non avrebberoerrato, inidoneo °
proceduto alla verifica minuta e puntuale della congruenza e rappresentatività dei singoli elementi di calcolo utilizzati dal LO in esecuzione dell'incarico affidatogli;
l'attitudine a cagionare l'errore sta appunto nella presentazione di un computo redatto secondo criteri astrattamente validi, ma sviluppato con impiego di elementi non congruenti. Le censure circa la configurabilità di un ingtusto profitto con danno economico per l'amministrazione ed alla possibilità di compensazione con i vantaggi a questa derivati dal rapporto contrattale sono testualmente precluse dai principi di diritto sanciti nella sentenza di annullamento alle pagg. 59-60.
Quanto, infine, al dolo, gli elementi sintomatici desunti dal comportamento degli imputati prima descritto sono ragionevolmente considerati come univocamente indicativi della piena coscienza e volontà, da parte di ciascuno, di realizzare tutti gli elementi costitutivi dei reati loro ascritti.
Passando all'esame delle imputazioni G, H, I, O, Pe Q,
va ricordato che l'annullamento investiva, quanto ai profili motivazionali, la necessità di considerare il possibile coordinamento tra le condotte contestate
(corruzione di pubblici ufficiali, realizzazione da
84 11 parte di costoro, in atti di ufficio, di false
rappresentazioni della realtà che, inducendo in errore
11 l'amministrazione, valgono a procurare ai corruttori un ingiusto profitto). Fra gli elementi sintomatici la cui
11 valutazione non poteva essere logicamente omessa la sentenza di questa Corte indicava il "revirement" dei funzionari incolpati rispetto a precedenti prese di posizione sfavorevoli alle tesi del concessionario e la mancata menzione, nelle premesse del parere n.
369/1986, di un inciso della precedente deliberazione n. 209/1981 su cui si era fondata la tesi contraria alle pretese dell'IC ZI. Richiamando il principio di diritto già affermato a proposito di altre ipotesi di truffa già esaminate, la Corte precisava che 1' emanazione del D.M. n. 1003/1986 andava riguardata sotto il profilo del collegamento causale con le condotte fraudolente contestate, "a prescindere dalla conformità a giustizia" del suo contenuto dispositivo.
A tale schema argomentativo la sentenza impugnata si è
puntualmente attenuta. Quanto agli episodi di corruzione, essi vengono ritenuti provati in base alle dichiarazioni del IN ed a quelle
- rese in dibattimento del NI, che non sono soltanto "de relato" (la consegna della "borsa" al DI PALMA
riferita per diretta constatazione), e comunque
85 derivano da circostanze apprese prima e al di fuori da qualsiasi situazione sospetta di condizionamento a fini di strategie processuali. Il giudizio di attendibilità
e l'indicazione di ulteriori riscontri individualizzanti (ad es., per il IN, gli interventi durante la discussione e il materiale concorso alla stesura della minuta del parere) non presentano vizi logici evidenti, men tre le cen sure formulate con i ricorsi si limitano ad un alternativo apprezzamento delle risultanze valutate, non deducibile, come si è detto, in sede di legittimità.
Sulla base della ricostruzione operata appare indubbia la responsabilità anche del NI nei fatti di corruzione attiva, se non altro per la sua conoscenza
dei fatti e la mancata opposizione all'illecito storno dalle casse sociali delle somme versate ai funzionari
corrotti. Quanto alle condotte corruttive nei confronti del D' Ancona e del ON, anche al proposito le
doglianze prospettate muovono, inammissibilmente, da
parametri logici alternativi;
in particolare, non
motivo di censura la valutazione frazionata circa la veridicità delle dichiarazioni utilizzate
- di cui il giudice "a quo" ha dato congrua spiegazione essendo
il principio di frazionabilità delle dichiarazioni di
86 qualsiasi soggetto espressamente richiamato dalla sentenza di annullamento.
Riguardo ai reati di falso e truffa, il giudice di merito ha ritenuto reale, e coincidente con l'epoca delle illecite elargizioni di denaro, il "revirement"
del DI MA e del OS. L'effettività di detta inversione di rotta contestata soltanto con argomentazioni in punto di fatto. Di maggior peso sono le doglianze relative alla posizione del PROST il
quale, non avendo percepito alcun compenso corruttivo,
non avrebbe avuto
- si afferma
- motivo di prestarsi a favorire il concessionario, onde la sua condotta potrebbe ricondursi soltanto ad una meditata ed obbiettiva rivalutazione di questioni controverse.
La sentenza impugnata sostiene che il OS sarebbe stato comunque influenzato dal timore di azioni di responsabilità per precedenti ritardi nell'adempimento degli obblighi dell'amministrazione nei confronti dell'IC ZI;
l'affermazione non può
ritenersi illogica ove letta alla luce dei rilievi in precedenza esposti circa la notevole influenza politico-amministrativa del IN. A tale influenza, infatti, era ragionevolmente collegabile il convincimento che la mancata adesione alle p retese,
passate o presenti, da lui a torto o a ragione avanzate
87 potesse essere di pregiudizio per il funzionario, e
correlativamente che una condotta "collaborativa"
avrebbe portato a gratificazioni di carriera;
ciò in sintonia con quanto ritenuto circa i motivi che avevano influito anche sulla condotta del LO (a riprova,
vi è menzione, pure nei ricorsi, di chiari segni di successiva cordialità di rapporti e solidarietà di
intenti fra il OS e il IN). L'argomento,
com' è ovvio, va inteso e utilizzato non perchè
positivamente influente sul giudizio di responsabilità, ma soltanto in quanto vale ad escludere che corruzione implichi di per sèl'estraneità alla l'inesistenza di un consapevole contributo alle
ulteriori condotte criminose. Questo è invece affermato sulla base delle dichiarazioni del D'CO circa un positivo interessamento ed apporto del
OS
nell'attività preparatoria al parere n. 369/1986, cui forniscono riscontro sia l'anteriore, improvviso mutamento dei opinione del funzionario rispetto a pretese in precedenza fermamente respinte sia, come si dirà, il comportamento successivo. L'ulteriore sviluppo del disegno criminoso è così
ricostruito dal giudice di merito: condizione necessaria per riesaminare le condizioni contrattuali
-
già regolate dal D.M. n.291/1985
- era una nuova
88 delibera del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che solo con specifica motivazione il Ministro avrebbe potuto disattendere. La Direzione generale cui spettava l'iniziativa, alla quale era preposto il DI PALMA,
diede l'avvio alla procedura (nota 22.7.1986),
inizialmente limitata all'esame dell'opportunità
prospettata dal concessionario
- di concedere un aumento delle anticipazioni in corrispettivo dell'anticipata consegna di tronchi di viabilità ed
all'analisi delle conseguenze sull'equilibrio economico del rapporto. La richiesta veniva successivamente (nota
17.10.1986) corredata da una serie di considerazioni che, in sostanza, si rifacevano alle tesi aziendali circa il carattere impegnativo dell'atto di sottomissione. La discussione poteva essere agevolmente orientata nel senso voluto perchè all'interno del
Consiglio gravato dalla trattazione contemporanea di numerose pratiche
- era assicurata la collaborazione di presidente e relatori, mentre agli altri membri, non
direttamente a conoscenza dei termini della questione,
questa veniva prospettata in maniera unilaterale,
omettendo di esporre le ragioni per cu i l'amministrazione aveva in precedenza resistito alle
concessionario, a tal fine riportando lepretese del considerazioni del precedente parere n. 209/1981
- non
89 allegato in maniera parziale e senza far menzione
della distinzione operata circa la connessione più o meno stretta delle opere progettate con quelle oggetto del precedente PR 1, e oltretutto tacendo l'esistenza di una controversia di imminente trattazione dinanzi al giudice amministrativo il che, per prassi costante,
avrebbe comportato la sospensione della deliberazione.
Quanto al contenuto del parere espresso,
questo era risultato non veritiero, oltre che per il travisamento dei precedenti amministrativi (in termini che venivano riprodotti in premessa), nello sviluppo dei calcoli
relativi alle conseguenze finanziarie dell'aumento dell'anticipazione, alla congruità dei tempi di
esecuzione assegnati, al numero annuo delle giornate lavorative. Circa gli equilibri finanziari ed i tempi,
la sentenza impugnata ha dato congrua e nonmanifestamente illogica spiegazione del giudizio di
falsità, nei termini precisati alle pagg. 257-263 ed
anche in considerazione delle ammissioni del D'CO;
le obiezioni avanzate dai ricorrenti si esauriscono,
anche in questo caso, in censure in punto di fatto fondate sulla prospettazione di parametri di giudizio alternativi. Va anche chiarito che, secondo la ricostruzione del giudice "a quo”, sono falsati non
solo i risultati, ma altresì i dati di partenza, sicchè non può escludersi
- alla stregua del principio enunciato dalla sentenza di annullamento la configurabilità del falso ideologico per essere il parere espressione della discrezionalità dell'organo (e ciò a prescindere dai limiti della discrezionalità técnica e dal conseguente vincolo
- penalmente rilevante
- a non discostarsi da metodi di verifica predeterminati, su cui V., ad es., Cass., Sez. V,
17.11/17.12.1999, Pinto ed altri). Analoghe considerazioni valgono per la determinazione preventiva del numero delle giornate di lavoro, secondo un compu to che implica un fermo annuo medio di quasi sei m esi
В (giorni 365
- 190 = 175), di per sè poco plausibile per un'impresa delle dimensioni dell'IC ZI,
operante in zona climaticamente temperata. Le falsità
contestate sono con ciò configurate, anche a prescindere dalla loro attitudine a tradursi concretamente in artifici suscettibili di cagionare un danno economico, elemento questo ulteriore e rilevante soltanto ai fini della truffa (cfr., "ex multis",
Cass., Sez. VI, 22.5.1998/26.1.1999, Tritta ed altri).
La sentenza impugnata nota che il parere si era anche vistosamente discostato dallo stesso quesito sottoposto al Consiglio, addirittura negando la consegna anticipata di tratti funzionali dell'opera (ciò che
91 costituiva l'originaria ragione e corrispettivo di eventuali modifiche alle condizioni precedentemente stabilite) inserendo clausole favorevoli al concessionario, ma da questi mai richieste (premio di anticipazione). Tale rilievo, contrariamente a quanto sostenuto nei gravami, non spezza logicamente il ritenuto vincolo concorsuale fra il DI MA e il OS da un lato, il presidente ed i relatori dell'organo consultivo dall'altro; gli organi dell'amministrazione attiva che avevano dato il necessario impulso alla consiliare, se estranei alla manipolazionedelibera
dell'esito, avrebbero potuto e per obbligo d'ufficio
- dovuto rilevarne la patente deviazione dall'ambito assegnato, informandone i vertici del ministero per le conseguenti determinazioni. L'avere invece predisposto il decreto ministeriale sulla falsariga del parere
consiliare è perciò logicamente ritenuto un ulteriore sintomo della loro consapevole adesione ad una stessa
1 finalità congiuntamente perseguita.
Riguardo al IN
- e l'argomento è estensibile al si è sostenuto che non è configurabile il NI
-
dolo del delitto di falso, poichè l'individuazione dei dati e dei metodi di elaborazione che portarono a risultati artefatti presupponeva cognizioni tecniche fuori della loro portata, onde sarebbe mancata la
92 rappresentazione degli elementi materiali del falso. La censura infondata, posto che, secondo quanto accertato in sede di merito, essi ebbero contatti con gli autori della falsità proprio in vista ed in occasione del voto consiliare;
quindi, nel concordarne l'orientamento e l'esito, ebbero, almeno a grandi linee, nozione dei mezzi che sarebbe stato necessario impiegare, non essendo d'altra parte necessaria la rappresentazione dei minuti particolari dello sviluppo di singoli calcoli.
A questo punto della vicenda si inserisce la soppressione dell a nota di dissenso del Capo di gabinetto;
l'affermazione di responsabilità del DI
MA per tale episodio è sorretta da una puntuale e logicamente coerente disamina di plurimi elementi indiziari, nei termini già esposti nella parte narrativa. Ma, al di là della personale posizione del detto imputato, va considerato che la stessa redazione della nota in quel momento fatto non contestato assume, come ritenuto dal giudice "a quo", un rilevante valore sintomatico in ordine agli altri addebiti;
l'alternativa ed ipotetica ricostruzione prosp ettata dai ricorrenti (peraltro inammissibilmente, alla stregua dei principi prima enunciati), ricostruzione la quale sarebbe stato lo stesso Capo disecondo
ת
93 gabinetto a simulare o bloccare la spedizione trattenendo per propri scopi la minuta del documento,
presuppone infatti che egli avesse rilevato l'illiceità
del parere sottopostogli e, pur non intendendo opporsi volesse precostituire la prova dellaattivamente,
propria estraneità all'attuazione. In ogni caso, è
quindi certo che l'autore della soppressione
°
dell'occultamento, funzionario di vertice dell'amministrazione interessata, ebbe coscienza di irregolarità implicanti gravi responsabilità di quant i avessero preso parte alla vicenda.
Quanto all'imputazione di truffa, va rilevato che la
B condotta artificiosa e ingannevole posta in essere,
secondo la ricostruzione operata nella sede di merito, era rivolta in un primo tempo nei confronti dei componenti ignari del Consiglio superiore e veniva riflessa nel parere approvato dall'organo consultivo, a sua volta presupposto necessario per l'adozione del
provvedimento ministeriale. Ne segue che, perfino se l'esito della vicenda fosse stato rispondente a intenti perseguiti o direttive impartite dallo stesso Ministro
(come pare vogliano sostenere, in passaggi peraltro non sorretti da alcun sostegnoestremamente concisi e argomentativo ° riferimento fattuale, i ricorsi nell'interesse del IN), non potrebbe ne garsi che
04 I
vi sia stata induzione in errore, quanto meno a livello consiliare, e che esso abbia causalmente influito sul riqultato.
Numerose e complesse doglianze vengono proposte a
proposito della sussistenza degli ulteriori elementi necessari ad integrare la truffa (danno e ingiusto profitto). Al proposito va osservato che, ai fini della residua materia di cognizione di questo collegio,
limitata agli interessi civili, રે superflua una
dettagliata disamina circa i singoli punti controversi
'è la esatta comprensione ed osservanza, da parte del e giudice "a quo", dei principi stabiliti dalla sentenza
17. di annullamento. Infatti, la condanna al risarcimento è stata pronunciata in forma generica, rimettendo la liquidazione alla sede civile, mentre la sentenza impugnata, al pari di quella di annullamento, ha avuto cura di richiamare la distinzione "tra danno come elemento costitutivo del reato e danno risarcibile" (v.
pag. 288). Ne segue che, per quanto qui interessa, è
sufficiente accertare la riconducibilità del fatto contestato ad ipotesi di reato, anche diversamente qualificato, e la sua potenzialità produttiva di danno risarcibile alle parti civili. Deve a tal fine essere richiamato il consolidato orientamento di questa Corte,
secondo il quale nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè
qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale,
anche a carattere non strettamente economico,
l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre
- mediante la "cooperazione vittima" che, indotta in errore artificiosa della dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione
- la perdita definitiva del bene da parte della stessa;
ne consegue che in tutte quelle
R. situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione di corrispondere un bene economico, ma questo non
perviene, con correlativo danno, nella materiale
disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata
(Cass., Sez. Un. 16.12.1998/19.1.1999, Cellamare;
principio da ultimo ribadito, in tema di truffa contrattuale, da Cass., Sez. Un., 21.6/1.8.2000, Franzo
e altri).
Tanto premesso, va brevemente osservato: l'aumento dell'anticipazione comporta l'esclusione degli incrementi revisionali sulle somme che ne formano oggetto, essendo effetto connaturale e corrispettivo al versamento anticipato di denaro l'inoperatività di meccanismi di adeguamento;
le
conseguenze utili o dannose per le parti potranno essere valutate solo a consuntivo del rapporto contrattuale, come conseguenza del suo concreto svolgimento, e quindi in conformità al principio enunciato dalla sentenza di annullamento non
valgono ad integrare l'evento di danno.
L'anticipazione configura invece un profitto, nel
senso sopra indicato, essendo in relazione ad esigenze di liquidità dell'impresa (o piuttosto attesa la gestione da parte di un socio tiranno
coinvolto in altre molteplici attività, sulla cui rz natura ed estensione sono illuminanti le vicende riferite dal NI alla pag. 2 del ricorso circa i compiti affidatigli
- del complesso di imprese facenti capo al IN).
Quanto alla riduzione del numero di giornate lavorative annue preventivate, i ricorrenti sostengono che tale cifra rapportata al totale dei giorni previsti per l'esecuzione varrebbe soltanto a individuare il limite temporale oltre il quale non opera la revisione dei prezzi. A prescindere da più
approfondita disamina della materia, va rilevato che, anche in questi termini, l'allungamento della
97 scadenza finale per effetto del minor numero di giornate annue concreta un potenziale vantaggio per l'impresa, cioè un profitto rilevante ai fini della configurabilità del reato.
Il premio di accelerazione introdotto senza alcun corrispettivo costituisce ovviamente un ulteriore profitto, anche se si dovesse ritenere che la corresponsione era rimessa alla mera ed insindacabile discrezionalità dell'ammini strazione
(ma va notato che il premio
- definito "eventuale"
dall'art. 13 noviesdecies L. n. 363/1984
- una volta previsto e quantificato non poteva essere negato al concessionario, quando se ne verificassero presupposti, o quanto meno un provvedimento negat ivo avrebbe richiesto motivazione congrua ed esente da vizi di legittimità).
Quanto all'ingiustizia del profitto, a prescindere da ogni questione circa l'esatta interpretazione del
principio stabilito dalla sentenza di annullamento e il carattere pretesamente vincolante dell'atto di sottomissione, va rilevato che il parere consiliare e il conseguente provvedimento del Ministro prevedevano favorevoli al concessionario, ma nonanche clausole inserite nel detto atto di sottomissione (premio di accelerazione) e la soppressione di clausole onerose da
98 lui stesso richieste (consegna anticipata di tronchi
funzionali di viabilità al Comune). Tale gratuita assunzione di oneri da parte dell'amministrazione configura indubbiamente un profitto ingiusto per il
concessionario, ed esclude che l'eventuale convincimento degli agenti circa la fondatezza delle
(altre) pretese dell'IC ZI valga ad
escludere il dolo.
L'unica questione che richiederebbe ulteriore trattazione riguarda dunque la effettiva realizzazione dell'evento di danno;
ciò, peraltro, potrebbe portare soltanto a sussumere sotto un'unica ipotesi di reato tentato tutti i singoli episodi contestati "sub specie"
di truffa continuata, in parte consumata ed in parte Tale B tentata, al dell'imputazione. capo H
qualificazione, attesa la non coincidenza del danno risarcibile comprensivo anche di pregiudizi non
-
patrimoniali con quello necessario ad integrare il reato, rimane priva di rilevanza agli effetti delle statuizioni civili. Infatti, il giudice penale, nel
pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, non રે tenuto a distinguere quelli morali da
quelli materiali, nè deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile,
potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed all'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato (cfr. la sentenza di annullamento a pagg. 79-
80, nonchè Cass., Sez. V, 19.10.2000/10.1.2001,
Mattioli ed altri).
Quanto alla configurabilità in concreto di un
pregiudizio degli interessi delle parti civili quale conseguenza dei reati contestati, va richiamato quanto osservato dal già citato passo dalla sentenza di annullamento (pagg. 79-81) anche in ordine al danno
alla sfera morale.
La doglianza del IN circa la liquidazione delle spese di patrocinio delle parti civili operata dal
giudice "a quo" è inammissibile per genericità, non indicando alcuna ragione qui valutabile per cui la
quantificazione sarebbe difforme dai criteri prescritti dalle tariffe professionali.
I ricorsi degli imputati in ordine alle statuizioni civili vanno perciò respinti;
consegue la condanna in solido al pagamento delle spese in questa sede
sostenute dalle parti civili, liquidate come da
dispositivo (la condanna del LONGARINI nei confronti
del Comune di CO è peraltro esclusa, essendo stata nei suoi confronti revocata la costituzione).
P.Q.M.
100 La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale,
dichiara manifestamente infondate о irrilevanti le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
annulla ai soli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di IN OA e OR CL
limitatamente al reato di cui al capo B, e rinvia per
622 C.P.P. alla Corteil giudizio ai sensi dell'art.
d'Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso della parte civile Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FLORINI LL limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo E, essendo intervenuto giudicato di assoluzione per non aver commesso il fatto;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dello stesso e degli altri imputati ricorrenti per i residui reati per cui era intervenuta condanna, perchè estinti per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili;
rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Condanna LO, OR, NI, DI MA,
IN, PROST, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di
CO, che liquida in complessivi euro 3.500, di cui euro 3.000 per onorario. Condanna i predetti, nonchè il
IN, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida in complessivi euro 3.400 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2002
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Tark 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 20% al 50% la misura dell'anticipazi one - il mutato 7373 7575