Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2002, n. 30802
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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In tema di reato continuato, qualora per una delle violazioni sia stata dichiarata la prescrizione, non è consentito far decorrere il più lungo termine prescrizionale delle altre dal momento, eventualmente posteriore nel tempo, in cui risulti commessa quella prescritta, in quanto, allorché sia mancato l'accertamento della responsabilità penale per un reato in conseguenza della sua estinzione, questo non può in alcun caso e per alcun effetto considerarsi in continuazione con altri, ne' il vincolo può essere riconosciuto ai soli fini della decorrenza del termine prescrizionale per gli altri reati.

Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2002, n. 30802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30802
    Data del deposito : 15 aprile 2002

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