Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
L'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, prevista dall'articolo 139 n.1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - parzialmente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 40 del 1990 con riferimento alla diversa ipotesi di cui al n. 2 della stessa norma - è una misura cautelare, a carattere provvisorio, di natura disciplinare, che consegue di diritto al provvedimento coercitivo di privazione della libertà personale. Quando è applicata in sede penale, la misura preventiva, provvisoria ed accessoria alla custodia cautelare, è indissolubilmente legata, sotto il profilo procedurale e di merito, al provvedimento impositivo della coercizione, con la conseguenza che non ha una propria autonomia, per genesi, durata e cessazione, pur se applicata con una ordinanza integrativa di quella custodiale. Ed invero, in tal caso la misura segue la sorte del provvedimento coercitivo sia per quanto riguarda la competenza e i mezzi d'impugnazione, sia per quanto riguarda le censure proponibili, le cause di revoca, estinzione e caducazione. Ne consegue che l'inabilitazione del notaio non è suscettibile di autonomo gravame, sicché il ricorso per "saltum" avverso il solo provvedimento di inabilitazione è inammissibile, pur se proposto per far valere vizi interni al provvedimento accessorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1999, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO G. PANDOLFO Presidente del 19/11/1999
1. Dott. RENATO L. CALABRESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. PASQUALE PERRONE Consigliere N. 5541
3. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere N. 32436/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CA GI, nato il [...] ad [...] avverso l'ordinanza 15.7.1999 del G.i.p. presso il Tribunale di Asti Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale PERRONE, Sentito il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giuseppe Antonio VENEZIANO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore, avv. Giuseppe ALAIMO che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza,
IL PROCEDIMENTO
Il giudice delle indagini preliminari ha applicato, a richiesta del pubblico ministero, la inabilitazione all'esercizio delle funzioni di notaio a CA GI, a norma dell'art. 139 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, ad integrazione dell'ordinanza 7 luglio 1999,
con la quale era stata imposta la custodia cautelare. L'indagato ricorre in cassazione e deduce: A) - La violazione della legge processuale e dell'ordinamento del notariato, sull'assunto che la integrazione non è prevista da alcuna disposizione di legge, non poteva essere disposta da un giudice che si era dichiarato incompetente e che l'omissione doveva essere sanata, eventualmente, dal Tribunale civile, con la procedura prevista dalla Legge notarile;
B) - L'illegittimità del provvedimento, emesso a norma dell'art.158, comma 3 Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 40 del 1990. All'odierna udienza, il difensore riferisce a verbale, producendo il relativo provvedimento, che la custodia cautelare è stata revocata dal giudice del riesame che ha omesso di statuire sulla misura interdittiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, prevista dall'art. 139 n. 1 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89-articolo parzialmente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 40 del 1990, con riferimento alla diversa ipotesi, prevista dal n. 2 della norma - è una misura cautelare, a carattere provvisorio, di natura disciplinare, che de iure consegue al provvedimento coercitivo di privazione della libertà personale (Cass., Sez. U., sent. 28.1.62 n. 9, Tripodo, rv. 98930: Corte c., sent. n. 40 del 1990). Quando è applicata in sede penale, la misura, preventiva, provvisoria ed accessoria alla custodia cautelare, è indissolubilmente legata, sotto il profilo procedurale e di merito, al provvedimento impositivo della coercizione, con la conseguenza che non ha una propria autonomia, per genesi, durata e cessazione, pur se applicata con una ordinanza integrativa di quella custodiale. Per l'automatismo di applicazione, infatti, la misura, pur se assimilabile, astrattamente e per contenuto, a quella interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p., segue la sorte del provvedimento coercitivo, sia per quanto riguarda la competenza e i mezzi di impugnazione sia per quanto riguarda le censure proponibili, le cause di revoca, estinzione e caducazione. Dal principio derivano tre corollari. L'inabilitazione del notaio, per la tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione esperibili, non è suscettibile di autonomo gravame. Impugnata la misura coercitiva con la richiesta di riesame il ricorso per saltum avverso il solo provvedimento di inabilitazione - mezzo non esperibile neppure contro le misure intedittive disciplinate dal codice - è inammissibile, pur se proposto per far valere vizi interni al provvedimento accessorio, perché il diritto di impugnazione è ormai consunto, per il principio "electa una via, non datur recursus ad alteram". Infine, la misura accessoria, inevitabilmente legata al dato, formale e meramente processuale, della privazione della libertà personale, è caducata dal venir meno, per qualsiasi causa, della custodia cautelare, con la conseguenza che, rimosso il titolo legittimante, viene travolta anche la pronuncia accessoria e non è più configurabile, comunque, un interesse attuale e concreto all'autonomo ricorso. In tale ipotesi, l'inquisito potrà far valere le sue ragioni, sia investendo della questione il giudice che procede, competente ex artt. 279, 299 e segg. C.p.p., sia impugnando il provvedimento che, revocata la custodia cautelare, ha omesso di statuire o ha statuito negativamente sulla misura accessoria. Ciò posto, si osserva che l'esame delle censure del ricorrente è precluso perché il provvedimento non è autonomamente impugnabile, perché, come dichiarato a verbale dal difensore di fiducia, la inabilitazione è stata già investita dalla richiesta di riesame, unitamente alla custodia cautelare e, comunque, per mancanza d'interesse al gravame, essendo stata revocata la misura custodiale che condiziona anche la durata di quella accessoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000