Sentenza 30 novembre 2022
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la competenza per territorio si radicasse nel luogo ove ha sede l'ente erogante e non in quello in cui ha sede la società ammessa al contributo agevolativo).
Commentario • 1
- 1. NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025
1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2022, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
09060-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1789 Giorgio Fidelbo - Presidente - Ersilia Calvanese UP 30/11/2022 Enrico Gallucci R.G.N. 26549/2022 AR Sabina Vigna Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalla parte civile GSE s.p.a. Gestore dei servizi energetici Roma;
e dagli imputati 1. CR AD AR, nata a [...] il [...];
2. OR CO, nato a [...] il [...];
3. UB TO IO, nato il [...] in [...];
4. Alfa Energy s.r.l.
5. Beta Sun s.r.l.
6. Gamma Tech s.r.l.
7. Puglia Tech s.r.l.
8. Delta Sun s.r.l.
9. Solar Energy s.r.l. 10. Solar Tecnology s.r.l. avverso la sentenza del 30 settembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
те visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avvocato Agostino Sarandrea, in sostituzione dell'avvocato Angelo Nanni, nell'interesse della parte civile GSE s.p.a. Gestore dei servizi energetici Roma, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati;
uditi l'avvocato Michela Passaro, anche in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Consolo, nell'interesse di AR AD CR, Alfa Energy s.r.l., Beta Sun s.r.l., Gamma Tech s.r.l. e Delta Sun s.r.l., l'avvocato Carlo Enrico Paliero, nell'interesse di Alfa Energy s.r.l., Beta Sun s.r.l., Gamma Tech s.r.l., Puglia Tech s.r.l. e Delta Sun s.r.l., l'avvocato Fabrizio De Sanna, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Consolo, nell'interesse di Puglia Tech s.r.l., che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Brindisi ha tratto a giudizio TR De ZI, nella qualità di legale rappresentanti di Alfa Energy S.r.l., Beta Sun S.r.l., Gamma Tech S.r.l. e Puglia Tech S.r.l., AD CR, in qualità di legale rappresentante della Delta Sun S.r.l., IO TO UB, in qualità di legale rappresentante di Solar Technology S.r.l. per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81, 483, 359, 481, 62 n. 2, in relazione agli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, in relazione alla realizzazione di sette contigui impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica della potenza nominale complessiva di circa 10 megawatt in località Epifani del Comune di Mesagne (BR), avrebbero attestato falsamente fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità, presentando atti falsi al GSE Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. a corredo delle richieste di tariffe incentivanti prevista dal D.M. 19 Febbraio 2007 (e, in particolar modo, la comunicazione di fine lavori del 28 dicembre 2010, l'atto di notorietà del 5 ottobre 2011, false relazioni di asseverazione); fatti commessi in Mesagne e Roma, nelle date delle singole dichiarazioni (capo 1 dell'imputazione). TR de ZI, AD CR, CO IZ TT, ES EL, TO IO UB, CO OR e EF My sono, inoltre, imputati del reato di cui agli artt. 81, 110, 316 ter e 56, 316 ter, in relazione alle disposizioni 2 эв del D.M. 6 agosto 2010 e del D.M. 5 maggio 2011 perché, nella qualità che precedono, in concorso tra loro, mediante la presentazione al Comune di Mesagne di D.I.A. corredate dalle false asseverazioni sopra richiamate nonché mediante utilizzazione della presentazione al Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) S.p.a. e soggetto esercente pubblico servizio delle false attestazioni e dichiarazioni di cui ai capi che precedono, avrebbero conseguito un'indebita erogazione in favore della società di seguito indicate delle tariffe incentivanti di cui ai citati D.M. per il complessivo importo di 2.999.718,35 e per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a conseguire, sempre a titolo di tariffe incentivanti, l'ulteriore importo di euro 1.91279,18, non riuscendo nell'intento in conseguenza dell'intervenuto sequestro degli impianti, fatti commessi in Latiano (BR) tra ottobre 2011 Aprile 2014 (capo 2 dell'imputazione). Da ultimo, le società Alfa Energy S.r.I., Beta Sun S.r.I., Gamma Tech S.r.l., Puglia Tech S.r.l., Delta Sun S.r.I., Solar Technology S.r.l. e Solar Energy S.r.l. sono imputate ciascuna dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dai delitti di cui agli artt. 81, 110, 316 ter contestati al capo 2) al De ZI, al EL, al Niti, alla CR, al UB, a My e al OR, che avevano agito nelle qualità interesse a vantaggio delle singole società, consentendo in loro favore la percezione indebita delle tariffe incentivanti di cui ai citati D.M. per il complessivo importo di euro 2.999.718,35, così come analiticamente indicato;
fatti commessi in Latiano (BR) tra ottobre 2011 Aprile 2014 (capo 3 dell'imputazione).
2. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza emessa in data 29 gennaio 2016 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado: ha dichiarato TR De ZI, AD AR CR, TO IO UB, CO OR e IZ CO TT responsabili del reato di cui agli artt. 81, 110, 316 ter cod. pen., contestato al capo 2) dell'imputazione, ritenendo assorbiti nel medesimo i delitti di falso ideologico (art. 483 cod. pen.) e le false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (artt. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) contestati al capo 1), limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 483 cod. pen., 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000; - ha dichiarato, altresì, TR De ZI, AD AR CR, TO IO UB, CO OR, IZ CO TT e ES EL responsabili del reato loro ascritto al capo 1), limitatamente alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen., fatta eccezione per le condotte relative alle false relazioni di asseverazione del 15 maggio 2008, e, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha condannato TR De ZI, AD AR CR, TO IO UB, CO OR e CO IZ TT alla pena di due anni e 3 Je sei mesi di reclusione ciascuno e ES EL alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ha dichiarato, inoltre, Alfa Energy S.r.l., Beta Sun S.r.I., Gamma Tech S.r.l., Puglia Tech S.r.I., Delta Sun S.r.l., Solar Tecnology S.r.I., Solar Energy S.r.l. responsabili dell'illecito loro contestato al capo 3) dell'imputazione e ha condannato ciascuna delle predette società alla sanzione pecuniaria di quattrocento quote dell'importo di euro 600,00 ciascuna;
ha disposto nei confronti delle predette società il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di due anni;
ha disposto la confisca della somma di euro 2.999.178,35, quale profitto del reato a carico di TR De ZI, AD AR CR, TO IO UB, CO OR e IZ CO TT, Alfa Energy S.r.I., Beta Sun S.r.l., Gamma Tech S.r.I., Puglia Tech S.r.I., Delta Sun S.r.I., Solar Tecnology S.r.I., Solar Energy S.r.I., disponendo che, nei soli confronti della predetta società, ove non fosse possibile la confisca diretta, si proceda alla confisca per equivalente entro il valore corrispondente alla somma indicata;
ha condannato TR De ZI, AD AR CR, TO IO UB, CO OR, IZ CO TT e ES EL al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) S.p.a., da liquidarsi in separato giudizio civile, sull'ammontare del quale ha riconosciuto una provvisionale pari ad euro 50.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali;
- ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CO IZ TT per le condotte di falsità nelle relazioni di asseverazione del 15 maggio 2008, perché il reato di cui all'art. 481 cod. pen. è estinto per intervenuta prescrizione;
ha assolto EF My dai reati di cui agli artt. 110, 481 e 316 ter cod. - pen. a lui contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato;
- ha assolto ES EL dal reato di cui agli artt. 110, 316 ter cod. pen. a lui contestato al capo 2) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato;
ha assolto TR De ZI, AD AR CR, TO IO UB, CO OR, IZ CO TT, EF My e ES EL dal reato di cui agli artt. 110, 56 e 316 ter cod. pen. loro ascritto al capo 2) dell'imputazione perché il fatto non sussiste. те 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2016, appellata dagli imputati TR De ZI, AD AR AS, TO IO UB, CO OR, ES EL, IZ CO TT, Alfa Energy S.r.l., Beta Sun S.r.l., Gamma Tech S.r.l., Puglia Tech S.r.I., Delta Sun S.r.I., Solar Tecnology S.r.l., Solar Energy S.r.l., nonché dalla parte civile Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.a., ha: -dichiarato di non doversi procedere nei confronti di TR De ZI in ordine ai reati a suo carico ritenuti, in quanto estinti per morte dell'imputato; -dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati EL, TT, CR, UB e OR in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 481 cod. pen. loro ascritto al capo 1), relativamente alle condotte di falso del 28 dicembre 2010, del 31 maggio 2011, del 13 giugno 2011 e del 15 giugno 2011 perché estinto per prescrizione e ha eliminato il relativo aumento di pena;
-ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando AR AD CR, TO IO UB, CO OR, ES EL e IZ CO TT alla rifusione delle spese.
4. Gli avvocati Carlo Enrico Paliero e Giuseppe Consolo nell'interesse di Alfa Energy S.r.l., Beta Sun S.r.l., Gamma Tech S.r.l., Puglia Tech S.r.l., Delta Sun S.r.I., l'avvocato Michela Passaro nell'interesse di AD AR CR, l'avvocato Giancarlo Camassa nell'interesse di CO OR e di Solar Energy S.r.l., l'avvocato Mario Gugliani nell'interesse di TO IO UB, l'avvocato Massimo Manfreda nell'interesse di CO IZ TT e l'avvocato Angelo Nanni nell'interesse della parte civile Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.a. hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.
5. Gli avvocati Carlo Enrico Paliero e Giuseppe Consolo nell'interesse di Alfa Energy S.r.l., Beta Sun S.r.l., Gamma Tech S.r.l., Puglia Tech S.r.l., Delta Sun S.r.I., deducono cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, cod. proc. pen., per aver la Corte di appello rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, proposta nel corso dell'udienza preliminare e reiterata in dibattimento, volta a ottenere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione 5 + в dell'art. 316 ter cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
5.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2001 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità amministrativa dipendente da reato in caso di enti c.d. monosoggettivi.
5.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al terzo motivo di appello e, segnatamente, in ordine alla richiesta di assoluzione degli enti perché il fatto non costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 per l'assenza della colpa di organizzazione 5.5. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione di legge, ovvero in alternativa, il travisamento della prova in punto di riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti degli enti, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'erronea individuazione dell'udienza destinata alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
6. L'avvocato Michela Passaro nell'interesse di AD AR CR, quattro motivi di ricorso.
6.1.Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 316-ter cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in quanto la Corte di appello avrebbe operato un'indebita equazione tra commissione del reato di lottizzazione edilizia e commissione del delitto di indebita percezione degli incentivi.
6.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 481, 316-ter cod. pen. e il vizio della motivazione sul punto, in quanto la dichiarazione presentata dalla CR, al fine di ottenere la tariffa incentivante, non riguardava la regolarità dei profilli edilizi della centrale fotovoltaica.
6.3. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine alle censure espresse nell'atto di appello relativamente al difetto dell'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto si sarebbe in presenza non già dell'attestazione di un fatto obiettivamente falso, quanto di una valutazione tecnica opinabile. 6 He 6.4. Con il quarto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 114 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di tali attenuanti in ragione del ruolo effettivo dell'imputata nella vicenda accertata.
7. L'avvocato Giancarlo Camassa, nell'interesse di CO OR e di Solar Energy S.r.I., deduce quattro motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 316-ter cod. pen. e l'inosservanza degli artt.
8-11 cod. proc. pen. in punto di determinazione della competenza territoriale.
7.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 483, 359, 481, 61 n. 2 cod. pen., in relazione agli artt. 47 e 74 d.P.R. n. 445 del 2000 (capo 1) e di cui agli artt. 81, 110, 316 ter e 56, 316 ter cod. pen. (capo 2) in ordine alla riconducibilità degli impianti a un unico centro di imputazione di interessi e profitti, in ragione degli approfonditi accertamenti svolti dai propri consulenti tecnici, ing. Armando Cavallo e Ing. TO Vernaleone, e agli elementi di differenziazione e di autonomia (tecnica, strutturale e funzionale) degli impianti stessi.
7.3. Con il terzo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 5 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni della difesa volte a sostenere la mancanza di consapevolezza, in capo agli imputati, dell'illiceità del proprio agire e, dunque, del legittimo affidamento riposto non solo sull'estrema complessità della normativa di riferimento, ma anche sul comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, che non avrebbe sollevato eccezioni di sorta a fronte della presentazione di dieci distinte dichiarazioni di inizio attività.
7.4. Con il quarto motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 132-133 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 7 to 8. L'avvocato Mario Gugliani, nell'interesse di TO IO UB e di Solar Tecnology S.r.I., deduce sette motivi di ricorso.
8.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 21 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
8.2. Con il secondo motivo il difensore si duole della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione sul punto, in quanto, essendo gli illeciti edilizi, accertati definitivamente dalla sentenza della Terza Sezione n. 363 del 2019, in rapporto di concorso formale con i delitti di cui agi artt. 316 ter cod. pen. contestati, l'esercizio dell'azione penale per i primi, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, avrebbe dovuto precludere l'esercizio dell'azione penale per i reati contestati nel presente procedimento.
8.3. Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, riproducendo nella motivazione della sentenza impugnata la motivazione della sentenza n. 363 del 2019 della Corte di Cassazione, avrebbe violato il canone dell'autonoma motivazione.
8.4. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sulla inattendibilità dell'esame del consulente ing. Michele Stella.
8.5. Con il quinto motivo il difensore censura la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione alla confisca per equivalente disposta in danno dell'imputato, in quanto tutte le condotte accertate sarebbero anteriori all'introduzione di tale forma di confisca e, segnatamente, anteriori all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). La Solar Tecnology S.r.l. sarebbe, peraltro, un ente monosoggettivo e, dunque, non potrebbe essere assoggettato alle prescrizioni sanzionatorie del d.lgs. n. 231 del 2001. 8.6. Con il sesto motivo il difensore si duole della violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato i singoli aumenti di pena operati per la continuazione e non avrebbe considerato che il UB è soggetto incensurato.
8.7. Con il settimo motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 159, 160 e 161 cod. pen. e l'intervenuta prescrizione di tutti i reati prima della sentenza di appello.
9. L'avvocato Massimo Manfreda, nell'interesse di CO IZ TT ha proposto cinque motivi di ricorso. 8 to 9.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'illegalità della pena inflitta, in quanto l'aumento per la continuazione sarebbe stato operato dalla Corte di appello anche per reati in relazione ai quali era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
9.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt.
8-11 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso il momento "erogativo" con quello "percettivo" dell'erogazione.
9.3. Con il terzo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e la falsa applicazione degli artt. 110 e 316 ter cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sull'apporto concorsuale dell'architetto TT, che si sarebbe limitato a redigere atti di asseverazione non funzionali alla proposizione delle pratiche edilizie, ma solo alla realizzazione degli impianti. Le tariffe agevolate, corrisposte dal G.S.E. S.p.a. non sarebbero, inoltre, sussumibili nelle forme di contribuzione agevolata contemplate dall'art. 316-ter cod. pen., in quanto tale erogazione costituirebbe un prezzo e, dunque, non un contributo o una agevolazione.
9.4. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), della violazione dell'art. 476 cod. pen., rispetto alla relazione del 15 giugno 2021, allegata ad una D.I.A. in variante, e la motivazione mancante sul punto. Agli atti del dibattimento sarebbe presente solo una fotocopia dell'asseverazione del 15 giugno 2011 e, dunque, non essendo stata ricavata aliunde la prova della conformità di tale copia rispetto ad un ipotetico originale, non si potrebbe ritenere comprovato il delitto di falso. Parimenti, essendosi in presenza di un atto valutativo, il delitto di cui all'art. 481 cod. pen. non sarebbe configurabile nel caso di specie.
9.5. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla censura formulata in ordine alla condanna al risarcimento del danno e alla provvisionale. 10. L'avvocato Angelo Nanni, nell'interesse di Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) S.p.a., con unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza degli artt. 110, 316 ter cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di G.S.E. S.p.a. di 9 te diretta attribuzione in proprio favore delle somme di danaro rinvenute e sottoposte a sequestro, quale forma di restituzione ostativa alla confisca ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001. 11. In data 9 novembre 2022 l'avvocato Massimo Manfreda, nell'interesse di CO IZ TT ha depositato motivi nuovi, che, tuttavia, riproducono, con alcune minime modifiche, i motivi originari. 12. All'udienza del 30 novembre 2022 il Collegio, ritenuto legittimo l'impedimento addotto dall'avvocato Massimo Manfreda, difensore di CO IZ TT, ha disposto la separazione di tale posizione dell'originaria regiudicanda, con rinvio della sua trattazione ad altra udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.
2. Gli avvocati Carlo Enrico Paliero e Giuseppe Consolo nell'interesse di Alfa Energy S.r.I., Beta Sun S.r.l., Gamma Tech S.r.l., Puglia Tech S.r.l., Delta Sun S.r.l., l'avvocato Giancarlo Camassa, nell'interesse di CO OR e di Solar Energy S.r.l. e l'avvocato Massimo Manfreda, nell'interesse di CO IZ TT, hanno censurato, in via preliminare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, cod. proc. pen., Deducono i ricorrenti, con varietà di accenti ma in modo unitario, che la Corte di appello ha illegittimamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, proposta nel corso dell'udienza preliminare e reiterata in dibattimento, volta a ottenere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. I ricorrenti hanno rilevato che, come affermato dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, in una sentenza peraltro relativa proprio all'erogazione di contributi da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 - 01) e in due successive pronunce (Sez. 6, n. 21317 del 14/05/2018, Pani, Rv. 272950 01, e Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283 02), la competenza per il reato di indebita - percezione di erogazioni pubbliche deve essere determinata nel luogo in cui è stato disposto l'accredito dei contributi assunti come indebitamente ottenuti (nel caso 10 те di specie, in Roma) e non nel luogo ove è avvenuta la loro materiale apprensione (Brindisi). Nella motivazione della sentenza impugnata sarebbe, peraltro, ravvisabile un'intrinseca contraddizione, in quanto la Corte di appello dapprima ha affermato che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si consuma nel momento in cui è realizzato l'evento, ossia quando l'agente o il terzo beneficiario percepisce materialmente l'indebita erogazione e, poco dopo, ha aggiunto, in antitesi con quanto premesso, che tale delitto «si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi». I giudici di merito, inoltre, avrebbero impropriamente assimilato, quanto al momento consumativo, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche a quello di truffa ai danni dello Stato, ancorché nel primo non ricorra quale elemento costitutivo l'incameramento dell'ingiusto profitto.
3. Il motivo è fondato.
4. Il Tribunale di Brindisi, nell'ordinanza del 28 gennaio 2015 e nella sentenza del 29 gennaio 2016, ha ritenuto sussistente la propria competenza, in quanto il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui è realizzato l'evento ossia quando l'agente o il terzo beneficiario percepisce materialmente l'indebita erogazione, in quanto solo in questo momento si consolida la sua definitiva perdita per il deceptus (citando, a sostegno di tale assunto, Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 - 01; Sez. 6, n. 42367 del 3/05/2007, Giordano;
Sez. 6, n. 38661 del 30/01/2005, Fietta, non massimate). Secondo il Tribunale, tale ricostruzione si porrebbe, peraltro, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al momento consumativo dell'analogo reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), segnatamente nei casi in cui, essendo l'erogazione pubblica suddivisa in più tranches, il reato sia a consumazione prolungata.
5. La Corte di appello di Lecce, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, ha ritenuto correttamente radicata la competenza del Tribunale di Brindisi, in quanto, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., rileva il momento della concessione del contributo agevolativo solo ove non ne sia intervenuta la materiale erogazione, posto che è con la stessa che si verifica la dispersione del danaro pubblico;
solo nel momento della percezione della tariffa 11 agevolata si consolida, infatti, la definitiva perdita delle somme da parte dell'ente pubblico. La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che, essendo stata l'erogazione dell'incentivo, costituito dalla tariffa agevolata, ripetuta nel tempo e a scadenze periodiche, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nella specie deve essere considerato un reato a consumazione prolungata, che si consuma con l'ultima erogazione, momento che segna la fine dell'aggravamento del danno.
6. Ritiene il Collegio che la decisione adottata dalla sentenza impugnata contrasti con il dettato normativo. Questa Corte ha rilevato che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 – - 01). Se, infatti, la norma incriminatrice mira ad evitare la "dispersione" del denaro pubblico, deve ritenersi che la consumazione del reato coincide con il momento in cui l'imputato «consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo>>. La competenza per territorio per tale reato si radica, dunque, nel luogo nel quale ha sede l'ente pubblico che eroga il contributo e non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario. Il principio è, peraltro, stato affermato proprio in una fattispecie relativa alla contestata indebita percezione da parte di un'impresa brindisina della tariffa agevolata erogata da parte del G.S.E. S.p.a. e questa Corte ha rilevato che poiché la disposizione di accredito è avvenuta nell'unica sede di Roma della G.S.E. s.p.a. la competenza territoriale a conoscere dei reati oggetto del presente procedimento è l'autorità giudiziaria romana». Come rilevato dai ricorrenti, questo principio di diritto è, inoltre, stato riaffermato in due successive pronunce della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283 - 02; Sez. 6, n. 21317 del 14/05/2018, Pani, Rv. 272950 01).
7. Non ignora, invero, il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità è anche presente un opposto orientamento, che assimila, quanto al momento consumativo, il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche al delitto di 12 to truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). Secondo tali pronunce, infatti, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si consuma nel momento e nel luogo in cui il beneficiario percepisce materialmente l'erogazione pubblica, acquisendone la disponibilità, e non nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione (Sez. 2, n. 4284 del 20/12/2011 (dep. 01/02/2012), Landi, Rv. 252199 01; conf. Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257431 - 01, in una fattispecie relativa al conseguimento di più ratei di una pensione di un soggetto deceduto). Con riferimento a forme di erogazioni diverse da quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che, in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, qualora alla legittima erogazione del contributo consegua la sua illecita destinazione all'acquisto di beni diversi da quelli consentiti, il reato si consuma nel luogo in cui avviene l'acquisto e, pertanto, la competenza per territorio si radica con riferimento a tale luogo (Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283 - 02, fattispecie di spendita di "buoni cultura" per l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti). In una fattispecie in tema di erogazione di un mutuo bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace, inoltre, la Corte ha affermato che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione e, dunque, ha individuato la competenza per territorio nel luogo di stipulazione del mutuo assistito dalla garanzia, escludendo la rilevanza della sede del gestore del Fondo cui competono i controlli successivi in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'imprenditore (Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021 (dep. 18/01/2022), Bonfanti, Rv. 282675 - 02).
8. Se è indiscusso che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316- ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni (ex plurimis: Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014 (dep. 2015), Sauro, Rv. 262549-01), quanto al luogo di consumazione del reato, ritiene il Collegio di dover aderire al primo orientamento sulla base di plurimi argomenti, testuali, sistematici e legati alla struttura del reato di cui si controverte. 13 to Se, infatti, il legislatore nella rubrica e nella fattispecie di illecito amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., ha fatto ricorso al concetto di percezione, che allude alla materiale riscossione del danaro, nel primo comma della medesima disposizione, che tipizza la condotta incriminata, ha fatto riferimento alla nozione di conseguimento, che evoca piuttosto l'assegnazione della relativa somma. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, come è dimostrato dalla sua collocazione sistematica nei delitti contro la pubblica amministrazione, è, inoltre, posta dal legislatore a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, considerato sotto il peculiare profilo della corretta amministrazione delle risorse pubbliche, italiane e dell'Unione europea, prima ancora che del patrimonio pubblico. Nel disegno del legislatore, dunque, pur nel rapporto di sussidiarietà espressamente delineato tra le due fattispecie, il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, non è una forma minore o attenuata di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ma una fattispecie autonoma introdotta al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse economiche dello Stato e dell'Unione europea, che verrebbe, invece, frustrata ove i fondi fossero assegnati a soggetti privi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiarne. La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316-ter cod. pen. è, infatti, posta a tutela della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo (ex plurimis: Sez. 6, n. 31737 del 25 giugno 2008, Sposato, Rv. 240978 01; conf. Sez. 5, n. 6641 del 16/02/2009, Zollo, Rv. 243339). In coerenza con tale inquadramento sistematico, dunque, il legislatore non ha considerato l'ingiusto profitto da parte del soggetto beneficiato quale elemento del fatto tipico e la mancata previsione dello stesso non può essere surrogata dall'interprete, in quanto vi osta il divieto, costituzionalmente sancito, di analogia in materia penale. Il legislatore ha, dunque, coerentemente polarizzato il disvalore del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. solo ed esclusivamente sull'evento di danno che si realizza nel momento e nel luogo in cui si realizza la deminutio patrimonii per il soggetto pubblico.
9. La valorizzazione, ai fini della determinazione della consumazione del reato (e, dunque, del radicamento della competenza per territorio) del momento 14 te e del luogo in cui si è realizzata la definitiva dispersione del danaro pubblico, del resto, oltre a rivelarsi coerente con l'intenzione del legislatore storico, con l'inquadramento sistematico della fattispecie di reato e con la sua struttura, si rivela non irragionevole nelle sue applicazioni concrete. La rilevanza del momento della definitiva dispersione per l'ente erogatore del danaro pubblico rispetto a quello della sua effettiva acquisizione da parte del privato consente, infatti, di individuare il luogo e il momento di commissione del reato, senza consentire al beneficiario di influire sulla determinazione della competenza, sino a scegliere il tribunale competente, ad esempio, a mezzo della semplice domiciliazione del proprio conto corrente bancario nel caso di sovvenzioni erogate, come nella specie, mediante bonifico. Parimenti la valorizzazione del luogo della perdita del bene pubblico, non certo irragionevolmente, consente, nei casi di centri di erogazioni pubbliche "inquinati", di unificare le indagini, evitando di frammentarle in distinti fori in ragione del luogo scelto da ciascun soggetto indebitamente beneficiato per ricevere l'accredito delle somme. Tale esigenza è, peraltro, stata avvertita dallo stesso legislatore, sia dell'Unione europea (Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'istituzione della Procura europea), sia nazionale (d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 9, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea EPPO») che, a mezzo dell'introduzione della disciplina della Procura europea, ha introdotto forme di centralizzazione e di specializzazione nelle indagini sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e, segnatamente, sui reati che rientrano nella competenza materiale e territoriale di tale organo giudiziario ai sensi degli artt. 22 e 23 del Regolamento predetto. 10. Muovendo da tali premesse, occorre rilevare che, nel caso di specie, la tariffa agevolata prevista dall'art. 24, secondo comma, del d. Igs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dal D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia) è un «incentivo che ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio» per la produzione di energia alternativa di natura fotovoltaica, erogato a fondo perduto dalla G.S.E. S.p.a. per un ventennio e, dunque, è un contributo nel senso accolto dall'art. 316-ter cod. pen. (come già affermato da Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 – 01). - 15 тв Le Sezioni unite di questa Corte hanno, del resto, affermato che il riferimento sia dell'art. 316-ter sia dell'art. 640-bis cod. pen. a «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate≫ è tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico>> (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962-01). Tale incentivo, per quanto accertato dalle sentenze di merito, è stato erogato dalla G.S.E. S.p.a. nella propria sede in Roma, mediante accredito disposto sui conti correnti intestati alle società beneficiate. La competenza per territorio per i delitti contestati nel presente procedimento deve, dunque, radicarsi in Roma, ove ha sede la persona offesa, in quanto è questo il luogo in cui si è verificata la deminutio patrimonii per l'ente pubblico. 11. Gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento della censura relativa all'incompetenza per territorio si estendono, secondo quanto previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., anche ai coimputati, che abbiano impugnato la sentenza per motivi diversi, in quanto è questo un motivo di natura oggettiva e non esclusivamente personale (ex plurimis: Sez. 1, n. 34898 del 13/07/2022, Alfieri, Rv. 283500 01). 12. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata e quella pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2016 devono essere annullate senza rinvio, in quanto emesse in violazione dell'art. 21 cod. proc. pen., e deve essere ordinata la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2016 e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ritenuto competente per territorio. Così deciso il 30/11/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Fabrizio D'Arcangelo Johoria hy b Depositato in Cancelleria oggi, 02 MAR 2023 A CA M E R P U FFUNZIONARIO GIUDIZIARIO S NO BIO GIL DIZIARIO IL FU Seppi Cirimele