Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 2
Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. e non quella di truffa aggravata l'indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato.
Il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta dell'erogazione, sicchè nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato e, quindi, il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione coincide con la cessazione dei pagamenti. (Fattispecie relativa al conseguimento di più ratei di una pensione di un soggetto deceduto).
Commentari • 11
- 1. Alle Sezioni unite due questioni in tema di indebita percezione di erogazioni pubblicheGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 novembre 2024
Cass., sez. VI, 7 maggio 2024 (dep. 11 luglio 2024), n. 27639, Fidelbo, Presidente, Gallucci, Relatore Il caso Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce – in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale del capoluogo salentino – ha riqualificato il reato presupposto dell'illecito ascritto alla società T.Z. (art. 24, 8 giugno 2001, n. 231) da truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) a indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Avverso la sentenza è stato proposto un ricorso per Cassazione che deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione ed eccepiva, in particolare, la mancata declaratoria di prescrizione del reato …
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 316-ter è stato del resto approfondito sia dalle Sezioni unite che dalla Corte costituzionale. Le Sezioni Unite sono intervenute con due decisioni. Con la prima (SU, 16568/2007) hanno tracciato i confini tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter e quella di cui all'art. 640-bis, sottolineando – in linea con l'orientamento della Corte costituzionale – che l'introduzione nel codice penale dell'art. 316-ter ha risposto all'intento di estendere la punibilità a condotte “decettive” (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo della fattispecie di truffa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 48820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48820 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2407
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 35458/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NA N. IL 01/07/1946;
avverso la sentenza n. 3454/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 27/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
TI NA:
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 27.02.2013 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città che l'aveva condannata per il reato ex art. 640 c.p., comma 2, perché, con il raggiro e l'artificio consistito nel tacere il decesso della madre IS CH RO intervenuto in data 25.01.2006, in qualità di cointestataria del c/c su cui era versata la pensione della madre, induceva in errore l'INPS, procurandosi così l'ingiusto profitto relativo ai ratei di pensione corrisposti in favore della deceduta con danno per l'ente previdenziale.
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). 1)-Violazione di legge per avere ritenuto il reato ex art. 640 c.p., comma 2, anziché quello ex art. 316-ter CP che ricorreva nella specie atteso che il mero silenzio osservato specie dalla ricorrente non integrava gli artifici e raggiri ex art. 640 c.p.;
- Il reato contestato non ricorreva attesa la mancanza del rapporto di causalità ex art. 40 c.p., in quanto l'evento non era conseguenza dell'attività o della omissione dell'imputata che, per altro, non aveva alcun obbligo di impedire l'evento avvisando l'INPS del decesso;
-Invero, a parere della ricorrente, l'INPS si sarebbe indotta a versare i ratei di pensione in forza di una autonoma determinazione ed in assenza di un comportamento fraudolento della ricorrente;
al riguardo cita la Giurisprudenza anche di questa sezione: Cass. Pen. 08.02.2011 n. 21000:
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e va, pertanto, annullata per avere ignorato il consolidato principio, espresso anche da questa Sezione ed applicabile alla specie, per il quale: "integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (Inps) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità". Cassazione penale, sez. 2, 08/02/2011, n. 21000. - La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p., si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché si caratterizza per l'assenza di induzione in errore. Cassazione penale, sez. 2, 08/02/2011, n. 21000. - Ai fini della distinzione tra il reato di cui all'art. 316 ter c.p., (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis c.p., (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quello che essenzialmente rileva è l'elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo, Cassazione penale, sez. 3, 01/12/2011, n. 2382. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto: in termini SSUU le quali con la sentenza n 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che ".... l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale".
3.2) - Orbene, applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve concludersi per la fondatezza del ricorso riguardo alla corretta qualificazione giuridica del fatto. - Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza del reato di truffa combinando gli elementi del silenzio e della condotta antidoverosa della mancata comunicazione del decesso all'INPS. Tale motivazione è, però, censurabile in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che un semplice comportamento omissivo costituisca, di per sè, un artificio o raggiro, senza considerare che quel comportamento diventa sussumibile nell'ipotesi delittuosa della truffa solo ove presenti un "quid pluris" che lo caratterizzi è qualifichi come un comportamento di natura fraudolenta. 3.3) - Il ricorrente non ha posto in dubbio la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, censurando esclusivamente la qualificazione giuridica come compiuta dalla Corte di appello, ovvero la mancanza del rapporto di causalità ex art. 40 c.p.. -Esclusa la fondatezza di quest'ultima deduzione, è ssendo pacificò che l'evento dannoso è stato determinato dal silenzio serbato dall'agente, ed essendo pacifici gli elementi fattuali della fattispecie, la sentenza va annullata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto, da individuarsi nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p., con rinvio degli atti alla Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena, con rigetto - nel resto - del ricorso.
3.4)-Trattandosi di annullamento parziale ed in applicazione del disposto dell'art. 624 c.p.p. -, deve precisarsi che resta passata in cosa giudicata l'affermazione di responsabilità della ricorrente riguardo al reato ex art. 316 ter c.p., sicché, il rinvio ai fini della rideterminazione della pena non avrà effetto sul decorso della prescrizione del reato;
prescrizione ormai cristallizzata alla data odierna non essendo il reato prescritto neppure in questa fase. Va ricordato in proposito il principio espresso in tema di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente, laddove si è precisato che in tali casi non si configura un reato permanente ne' un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a Consumazione prolungata, giacché il soggetto agente sin dall'inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo.
In tali casi il momento consumativo, e il "dies a quo" del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi - fino a quando non vengano interrotte le riscossioni. Cassazione penale, sez. 2, 03/03/2005, n. 11026. 3.5) - Conclusivamente possono formularsi i seguenti principi di diritto:
"L'indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto - ormai deceduto - conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente che omette di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato integra l'ipotesi criminosa dell'art. 316 ter c.p.. Il reato ex art. 316 ter c.p., si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta dell'erogazione, sicché nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato ed il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione, coincide con la cessazione dei pagamenti".
P.Q.M.
Qualificato il fatto ex art. 316 ter c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena;
rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013