Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 2
L'art. 316-ter cod. pen. tutela la libera formazione della volontà della P.A. o dell'Unione Europea in ordine all'erogazione di risorse pubbliche e, quindi, l'integrità e l'efficiente collocazione delle risorse patrimoniali a favore soltanto dei soggetti che ne abbiano diritto, e non è, pertanto, assorbito nell'art. 173 d.P.R. n. 42 del 2004, che tutela il patrimonio culturale italiano. (La Suprema Corte ha precisato che le due fattispecie delittuose possono concorrere).
Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta della chiesta erogazione, e non nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2011, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 20/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2289
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 20/12/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO nato il [...], avverso l'ordinanza del 11/05/2011 del Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'ambrosio che ha concluso per il rigetto.
FATTO
p.
1. AN ER veniva indagato per il reato di cui agli artt.640 e 640 bis c.p. per avere ottenuto dal Ministero dei Beni
Culturali, per la ristrutturazione di un fabbricato di sua proprietà sottoposto a vincolo culturale, il contributo pubblico della somma di Euro 134.939,74 pur non avendone diritto avendo violato l'obbligo di tenerlo aperto al pubblico un giorno al mese secondo la convenzione stipulata con il suddetto Ministero.
Nell'ambito del suddetto procedimento, il P.M. richiedeva al g.i.p. il sequestro preventivo della suddetta somma.
Il g.i.p., con ordinanza pronunciata in data 21/03/2011, respingeva l'istanza rilevando che il comportamento dell'indagato non integrava alcuna ipotesi di reato ma solo un inadempimento di natura civilistica.
p.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il P.M. proponeva appello ed il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 11/05/2011, in parziale accoglimento dell'appello, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 316 ter c.p., disponeva il sequestro preventivo della minor somma di Euro 15.767,92 nei confronti del DI corrispondenti alle rate di contributo che aveva percepito "senza evidenziare al Ministero dei beni culturali che il fabbricato era stato locato alla provincia di Salerno che non lo rendeva accessibile al pubblico".
p.
3. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'INSUSSISTENZA DEL FU CT atteso che:
- il reato di cui all'art. 316 ter c.p. non era configurabile in quanto il DI aveva ottenuto il finanziamento a seguito di una procedura pacificamente del tutto regolare;
- l'omessa comunicazione alla Sovraintendenza, costituisce autonoma ipotesi di reato prevista dal D.P.R. n. 42 del 2004, art. 173, comma 1, lett. b);
- non era altresì configurabile neppure il reato di truffa non essendo rinvenibile alcun artifizio o raggiro.
DIRITTO
p.
1. Innanzitutto, questa Corte ritiene condivisibile la decisione del tribunale che ha escluso, anche alla stregua dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU. con le sentenze nn 16586/2007 e 7537/2011, che la fattispecie sia sussumibile nell'ipotesi della truffa, in quanto, in effetti, nessun artifizio o raggiro è configurabile essendosi l'indagato limitato a tenere un mero, sebbene antidoveroso, silenzio. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto configurabile il residuale reato di cui all'art. 316 ter c.p.. p.
2. Le obiezioni svolte in questa sede dal ricorrente vanno disattese per le ragioni di seguito indicate.
Il principio di diritto che occorre ben fecalizzare, ai fini della soluzione della problematica sottoposta a questa Corte, è quello richiamato dallo stesso tribunale ossia che il reato di cui all'art.316 ter c.p. (così come quello di truffa) si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo (nel caso di specie: un ente pubblico) assume, per effetto del comportamento tenuto dall'agente, l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta della chiesta erogazione. Di conseguenza, quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, e, prima di una delle suddette scadenze, si verifichi un fatto che non consente più l'erogazione del contributo, l'agente ha l'obbligo di informare lo Stato della suddetta evenienza, sicché, in caso contrario, si rende responsabile dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 316 ter c.p. per quella parte del contributo alla quale non avrebbe avuto diritto: ex plurimis Cass. 17688/2004 riv 228604 (in tema di truffa ai danni dell'Inps).
Nel caso di specie, il Tribunale ha, in punto di fatto, incontestatamente, accertato che:
- la pratica per ottenere l'erogazione del contributo, fu del tutto regolare;
- nessun comportamento illecito è ravvisabile in quello tenuto dall'indagato dal 2003 al settembre 2009 in quanto, durante tale periodo, il DI si era limitato ad eseguire i lavori di ristrutturazione e, quindi, i contributi gli erano dovuti;
- successivamente (ed esattamente nel dicembre 2009 e nel giugno del 2010) continuò a percepire due rate di contributi per complessivi Euro 15.767,92 "senza evidenziare al Ministero dei beni culturali che il fabbricato era stato locato alla provincia di Salerno che non lo rendeva accessibile al pubblico".
Ora, applicando al caso di specie il suddetto principio di diritto, la decisione del Tribunale di ritenere configurabile il reato di cui all'art. 316 ter c.p. non si presta ad alcuna censura proprio perché il comportamento materiale del ricorrente (espressamente previsto dall'art. 316 ter c.p.) si è concretizzato nell'omissione di informazioni dovute al Ministero che, se fosse stato informato che l'immobile non era accessibile al pubblico, avrebbe sospeso il versamento delle due rate.
Allo stato, quindi, è sicuramente configurabile il fumus delicti dell'art. 316 ter c.p.. p.
3. Quanto al fatto che la suddetta norma sarebbe assorbita nell'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 42 del 2004, art. 173 a norma del quale "è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da Euro 1.549,50 a Euro 77.469 ... b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'art. 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali", è appena il caso di rilevare che la suddetta condotta è del tutto differente da quella prevista dall'art. 316 ter c.p. e, quindi, in ipotesi, non alternativa bensì concorrente. Si tratta, infatti, di norme che tutelano beni giuridici differenti: l'art. 316 ter c.p. tutela la libera formazione della volontà della P.A. o dell'Unione Europea in ordine all'erogazione di risorse pubbliche e, quindi, l'integrità e l'efficiente collocazione delle risorse patrimoniali solo a favore dei soggetti che ne abbiano diritto;
il D.P.R. n. 42 del 2004, art. 173 tutela, invece, il patrimonio culturale italiano.
Infine, il fatto che lo Stato possa recuperare, a livello civilistico, quanto indebitamente erogato, non esclude la configurabilità del contestato reato.
p.
4. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012