Sentenza 24 novembre 2021
Massime • 3
E' configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all'importo dei ricavi nell'anno 2018 ed al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. (In motivazione la Corte ha chiarito che la prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di "altre erogazioni… comunque denominate", in considerazione della sua gratuità e del suo ruolo di presupposto fondamentale ai fini dell'erogazione del finanziamento).
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione. (Fattispecie in tema di erogazione di un mutuo bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace in cui la Corte, qualificato il rilascio di tale garanzia quale "erogazione", ha individuato la competenza per territorio nel luogo di stipulazione del mutuo assistito dalla garanzia, escludendo la rilevanza della sede del gestore del Fondo cui competono i controlli successivi in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'imprenditore).
Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal Fondo Garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. decreto liquidità - convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano riportati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale individuazione dell'ammontare del profitto confiscabile prescinde dall'attivazione della garanzia del Fondo per le PMI da parte dell'ente mutuante, in conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo, che rileva, invece, ai fini della determinazione dal danno patrimoniale arrecato al Fondo).
Commentari • 3
- 1. Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)Giuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Sepe Sommario: 1. Inquadramento del tema - 2. La posizione assunta dalle Corte di Cassazione, Sezione sesta - 3. Qualche considerazione critica - 4. Considerazioni di chiusura. 1. Inquadramento del tema In due recenti pronunce la Corte di Cassazione, sezione sesta, attrae nell'orbita dell'art. 316 ter cod. pen. la condotta di colui il quale acceda al credito garantito dallo Stato sulla base di dichiarazioni infedeli. Con una terza decisione la sesta sezione della S.C. ha invece escluso che lo sviamento delle somme dalle finalità cui il finanziamento è destinato per legge, configuri il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. . Si ricorderà che con il cd. decreto liquidità …
Leggi di più… - 2. Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)Giuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Sepe Sommario: 1. Inquadramento del tema - 2. La posizione assunta dalle Corte di Cassazione, Sezione sesta - 3. Qualche considerazione critica - 4. Considerazioni di chiusura. 1. Inquadramento del tema In due recenti pronunce la Corte di Cassazione, sezione sesta, attrae nell'orbita dell'art. 316 ter cod. pen. la condotta di colui il quale acceda al credito garantito dallo Stato sulla base di dichiarazioni infedeli. Con una terza decisione la sesta sezione della S.C. ha invece escluso che lo sviamento delle somme dalle finalità cui il finanziamento è destinato per legge, configuri il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. . Si ricorderà che con il cd. decreto liquidità …
Leggi di più… - 3. Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)Giuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 12 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2021, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
Testo completo
02125-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2000/2021 - Presidente - Stefano Mogini MA Silvia Giorgi CC-24/11/2021 R.G.N.24376/2021 Riccardo Amoroso -Relatore- Martino Rosati Benedetto Paternò Raddusa SENTENZA sul ricorso proposto da BO MA ZI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2021 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.; lette le conclusioni scritte dell'avv. Stefano Mirandola, difensore di MA ZI BO, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Mantova ha confermato il decreto emesso in data 2 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. ai fini della confisca diretta della somma di euro 25 mila giacente sul conto corrente dell'indagata o in subordine dei beni mobili o immobili alla stessa intestati, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di detto importo. Alla BO è stato contestato il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., riqualificato dal G.i.p. nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. perché, quale esercente l'attività di revisore contabile, accedeva ad un prestito erogato dalla banca MPS avvalendosi della garanzia del Fondo Garanzia per le PMI (costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a.), avendo presentato in data 23 aprile 2020 richiesta di finanziamento ed avendo dichiarato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i ricavi conseguiti nell'anno 2018, in base all'ultima dichiarazione fiscale presentata, erano stati pari ad euro 109.680 e che la propria attività di impresa era stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. Dopo avere ottenuto in data 6 maggio 2020 l'erogazione del prestito di euro 25.000,00 dalla filale di Commessaggio (Mantova) della banca MPS, a titolo di mutuo garantito dallo Stato attraverso il Fondo Garanzia per le P.M.I, come previsto dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto Liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalle indagini svolte dalla G.d.F emergeva la falsità della dichiarazione dei redditi allegata alla richiesta di finanziamento, essendo risultato che i redditi percepiti nell'anno 2018 erano stati di 22.349 e non di 109.680 come dichiarato e che la BO per l'anno 2018 non aveva in realtà mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, e conseguentemente quella allegata alla richiesta di mutuo era da ritenersi un falso. Pertanto, poiché per la legge richiamata l'importo finanziabile era pari al 25% del reddito e comunque non superiore a 25 mila euro, è risultato accertato che l'importo richiesto ed ottenuto nella forma del finanziamento garantito dallo Stato, era superiore a quello che poteva esserle concesso. Inoltre, è stato ritenuto carente anche il presupposto che l'attività di impresa fosse stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, poiché i redditi per gli anni 2019 e 2020 erano rimasti invariati rispetto a quelli del 2018. Fondo di GaranziaIl G.i.p., rilevando che in base alla normativa vigente rilascia la garanzia per il prestito senza compiere alcuna verifica ma solo sulla base delle autocertificazioni del richiedente, ha ritenuto che il reato configurabile non poteva essere quello della truffa prevista dall'art. 640-bis cod. pen., ma quello previsto dall'art. 316-ter cod. pen., atteso che la falsa dichiarazione fiscale era stata allegata per iniziativa della richiedente ma non era richiesta dalla normativa che prevedeva per l'ammissione al beneficio solo l'autocertificazione. Il Tribunale per il riesame ha condiviso la predetta qualificazione, rigettando le censure difensive che ponevano in evidenza come la prestazione di una garanzia da parte dello Stato non potesse essere qualificata come erogazione, quanto meno fino a che non fosse stata attivata per inadempimento dell'obbligo di restituzione del prestito. 2 Ciò perché l'erogazione del prestito pur se operata da un istituto di credito privato, doveva ritenersi come di fatto elargita grazie al finanziamento pubblico, che aveva vincolato delle somme a garanzia del futuro eventuale inadempimento del mutuatario. Veniva anche rigettata la questione di competenza territoriale, sul rilievo che l'erogazione del prestito come anche la prestazione della garanzia doveva ritenersi avvenuta a Mantova, essendo la delibera formale della concessione della garanzia da parte del Fondo con sede a Roma, un mero atto formale che ratificava una operazione già perfezionatasi con l'erogazione del finanziamento.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, MA ZI BO ha proposto ricorso per i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Mantova, essendosi il reato, ove configurabile, consumato a Roma con la prestazione della garanzia deliberata presso la sede del Fondo di garanzia per le P.M.I., affidato in gestione alla Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. (con sede in Roma in Viale America n.351), in data 29 maggio 2020, quindi dopo tre settimane dall'erogazione del prestito avvenuta a Mantova il 6 maggio 2020. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 316-ter cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la prestazione di una garanzia assimilabile ad una erogazione, anche in difetto di inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del debitore garantito. Si richiama a sostegno del motivo un recente precedente di legittimità in tema di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-bis cod. pen. che si occupa di definire il concetto penalistico di finanziamento pubblico (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021,Rv. 281275). In particolare viene evidenziato un passaggio della motivazione in cui la Corte di cassazione ha rimarcato che anche nella fase patologica del rapporto di finanziamento, ovvero nel caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria, non potrebbe ritenersi che per effetto dell'escussione della garanzia, lo Stato, tramite Sace S.p.a., subentri nella posizione dell'istituto finanziario con conseguente assimilazione del finanziamento ad una diretta erogazione da parte dello Stato, perché ciò comporterebbe una non consentita analogia in malam partem.
2.3. Con il terzo motivo si osserva che anche il profitto del reato non è, conseguentemente, configurabile, trattandosi di una somma erogata a titolo di prestito con scadenza differita, e quindi un profitto illecito potrebbe realizzarsi solo nel caso di eventuale e futuro inadempimento dell'obbligazione restitutoria, non 3 potendovi essere un profitto da reato confiscabile prima della consumazione del reato stesso, che presuppone l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I tre motivi di ricorso pongono come preliminare questione quella della qualificazione giuridica della condotta contestata alla ricorrente, che assume un rilievo pregiudiziale, rispetto alle altre questioni della competenza per territorio e dell'entità del profitto confiscabile. Va subito evidenziato che la vicenda fattuale, non oggetto di rilievi difensivi, perché ritenuta pacificamente conforme a quella descritta nell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero, riportata testualmente nell'ordinanza impugnata (pp. 2-3), si inserisce nel contesto di una operazione di finanziamento erogato in data 6 maggio 2020 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Commessaggio (Mantova), sulla base della richiesta della parte mutuataria avanzata in data 23 aprile 2020 ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede l'ammissione alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI per nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni. Prima di entrare nel merito della questione giova ricordare che la normativa introdotta dal citato decreto n. 23/2020, nel quadro del più ampio intervento volto a dare sostegno alle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, ha ampliato e facilitato le condizioni di ammissione alla garanzia offerta dal Fondo Centrale di garanzia delle Piccole e Medie Imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (ex art. 2, comma 100, lettera a). È bene premettere che il Fondo Centrale di Garanzia PMI fa ora parte del più generale Sistema Nazionale di Garanzia, istituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 143, per l'utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche e delle garanzie dello Stato, ed è amministrato ai sensi dell'art. 1, co. 48, lettera a), della predetta legge n. 143/2013, da un Consiglio di gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di 4 finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Con pubblica gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010) la gestione del Fondo è stata poi affidata ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituto da cinque banche, la cui mandataria la Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a., con sede in Milano. Non vi è, quindi, dubbio, alla stregua di tali indicazioni, che la garanzia del Fondo, concessa alle condizioni di legge per agevolare la erogazione di finanziamenti ai soggetti che possono beneficiarne, si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito e quindi l'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e più in generale ai soggetti ammessi al detto beneficio. Per quanto qui di interesse in relazione al caso da cui origina la questione, l'art. 13 del decreto cit., come risultante dalla legge di conversione, ha definito un meccanismo in deroga al funzionamento ordinario del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali, e società tra professionisti che risultino danneggiate dall'emergenza Covid-19, innalzando l'importo massimo garantito per singola impresa, con determinazione di un plafond di 5.000.000,00 di euro e sancendo la gratuità della garanzia. Va, poi, evidenziato che la lett. m) dell'art. 13 cit. per la operatività della garanzia pubblica richiede che i finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del credito ed abbiano una durata fino a 120 mesi. Si deve rilevare, altresì, che in sede di conversione del decreto sono stati modificati i parametri di riferimento per l'erogazione della garanzia, essendo stato stabilito che le operazioni finanziarie non possano eccedere, in ogni caso, un importo, alternativamente, pari a il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, o pari al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019, e comunque detto importo non può mai essere superiore a 30.000,00 euro. Il testo originario del decreto legge, in vigore al momento dei fatti per cui si procede, prevedeva invece che l'importo del finanziamento non fosse superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro, fermo restando il riferimento temporale all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della 5 domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, ad altra idonea documentazione, sempre ed in ogni caso da dimostrare mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Va rimarcato, per le importanti conseguenze che da ciò discendono in punto di qualificazione del reato, che la procedura di erogazione della garanzia in sede di conversione è rimasta immutata rispetto a quella regolata dal decreto legge, poiché i dati commisurativi dell'importo della garanzia riferiti all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda ovvero, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, deve risultare mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d. P.R. n. 445 del 2000 e sempre mediante autocertificazione, resa nelle stesse forme, deve risultare il rapporto causa-effetto tra la pandemia e il danno lamentato dall'impresa. Da notare anche che l'assunzione della garanzia da parte del Fondo centrale è automatica e che l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica formale del possesso dei requisiti, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, senza che sia necessario, per il soggetto finanziatore, attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo. La normativa richiamata dispone, infatti, testualmente che "in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo".
2. Tanto ciò premesso, si può ora affrontare la questione della qualificazione del fatto posta dal ricorrente, anticipando, da subito e per maggiore chiarezza espositiva, che si condividono pienamente le conclusioni cui sono pervenuti, prima il G.i.p. e poi Tribunale, in merito all'inquadramento del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. Posto che la garanzia a carico del Fondo di garanzia PMI si distingue nettamente per struttura negoziale dalle altre agevolazioni che comportano l'impiego di risorse pubbliche in cui è lo Stato il diretto finanziatore che eroga il prestito, e fermo restando che in materia penale vigono i principi di tassatività e determinatezza della incriminazione che vietano applicazioni analogiche della norma penale in malam partem, il tema centrale che qui deve essere affrontato è quello della delimitazione dell'ambito di rilevanza penale segnato dagli artt. 316- 6 ter e 640-bis cod. pen., con riferimento al carattere chiuso o aperto della elencazione contenuta nelle predette norme con riguardo alla descrizione delle forme di assistenza ed agevolazione economica che lo Stato concede e/o eroga a beneficio di determinati soggetti alle condizioni richieste per il conseguimento di detti benefici a carico della finanza pubblica. Come è noto, entrambe tali fattispecie fanno riferimento alla nozione di "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" e si distinguono tra loro per aspetti che riguardano non già la tipologia delle erogazioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee, che sono obiettivamente identiche, ma soltanto per le modalità con cui tali erogazioni vengono conseguite dai beneficiari Il problematico discrimine tra le due predette fattispecie incriminatrici ha trovato oramai una definitiva e condivisa soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 16568 del 19/04/2007, IV, Rv. 235962, che, risolvendo il contrasto delineatosi nella giurisprudenza dell'epoca, relativo alla riconducibilità o meno delle sovvenzioni pubbliche a carattere assistenziale o previdenziale nel caso scrutinato, il reddito minimo di inserimento alle previsioni di cui agli artt. 316- - ter e 640-bis cod. pen., hanno analizzato le differenze tra gli elementi costitutivi di tali delitti. La sentenza IV ha chiarito che l'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. resta circoscritto a situazioni marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso serbato dal richiedente ovvero di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In epoca successiva la giurisprudenza ha confermato tale linea esegetica, evidenziando come il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si differenzi da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche finalizzata al conseguimento delle stesse, previsto dall'art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (tra le molte, Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Picariello, Rv. 266979; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036).
3. Quanto ai rapporti con il delitto di truffa ai danni dello Stato, sempre alle Sezioni Unite IV si deve l'avere posto in evidenza che l'art. 640-bis cod. pen. prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa, che si pone in 7 rapporto di specialità con la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.1 cod. pen., in continuità con quanto affermato da Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi Rv. 221663. Dalla comparazione tra le due norme come efficacemente osservato risulta immediatamente evidente che esse presentino un ambito applicativo assimilabile a due cerchi concentrici, con la conseguenza che la circostanza prevista dall'art. 640-bis cod. pen. si applica solo quando la truffa abbia comportato l'indebita concessione o erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Il rapporto tra l'art. 316-ter e l'art. 640 bis, come chiarito sempre dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite, si risolve nel descrivere un ulteriore e residuale ambito di applicazione dell'art. 316-ter, una sorta di terzo cerchio concentrico di minore ampiezza, che punisce l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, conseguita senza l'induzione in errore.
4. Questo Collegio ritiene di dovere aderire all'impostazione ermeneutica consolidata del carattere residuale e sussidiario del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. nonché alla definizione di "erogazione pubblica" fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, che ne ha chiarito, anche con pronunce del suo più autorevole consesso, la portata e ribadito la piena rispondenza al principio di determinatezza della fattispecie e di conoscibilità e prevedibilità della incriminazione penale. Entrambe le fattispecie incriminatrici in esame fanno, infatti, uso di una locuzione volutamente "aperta" e di vasta portata semantica costituita da "altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate". Già in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità ha qualificato in termini ampi come contributi e sovvenzioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, mentre ha ricondotto nella categoria dei finanziamenti gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155). Più recentemente è stato affermato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento di un voucher da un ente pubblico (nella specie, per la frequentazione di un corso di formazione), atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria (Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950). Argomenti a favore della tesi che qui si propugna sono desumibili, innanzitutto, dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite, IV, n. 16568 del 19/04/2007 che ha evidenziato come < il riferimento sia dell'art. 316-ter sia dell'art. 640-bis cod. pen. a "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" è tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l'intervento pubblico, anche europeo, allo scopo di orientare o sostenere le più diverse attività economiche e sociali >>. Sulla stessa linea ermeneutica si pone poi anche la sentenza delle Sezioni Unite, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, TO, Rv. 249104. In tale arresto la Corte ha ritenuto che integri il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione dell'agente in ordine alle proprie condizioni reddituali, resa allo scopo di fruire dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e ospedaliere (ticket). La decisione muove dalla considerazione che, in una prospettiva ermeneutica coerente con la ratio della norma incriminatrice, non sia coessenziale alla nozione di contributo in genere e di ogni altro atto ad esso assimilato, una elargizione in danaro, denotando il contributo il conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblica, che abbia prodotto quale profitto il risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa. Ed invero, nell'ambito della nozione onnicomprensiva di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, devono ritenersi comprese ad avviso delle Sezioni Unite non solo l'ottenimento di una somma di denaro a titolo di - contributo, ma anche l'esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perché anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio che ricade a carico della comunità, con correlato danno per l'ente pubblico.
5. Infine, giova evidenziare come anche in riferimento ad altri istituti del diritto commerciale che rinviano alla nozione di finanziamento pubblico, si sono registrate pronunce delle Sezioni civili di questa Corte che si sono espresse a favore di una lettura tesa a recuperare la prestazione di garanzia alle misure finanziarie di agevolazione statale. In particolare, vanno ricordate le sentenze in tema di riconoscimento dei privilegi ex d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 sui crediti del Fondo PMI conseguenti 9 all'escussione della garanzia, che hanno esteso la natura di credito privilegiato attraverso una interpretazione più ampia della locuzione "finanziamenti", così da ricomprendere tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, i quali possono consistere - secondo l'art. 7 del d.lgs. cit. in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di - garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato;
ciò in considerazione della unitaria direzione finalistica che, impiegando risorse pubbliche, lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese, in funzione di salvaguardia del loro tessuto economico produttivo. Conclusione estesa, quindi, anche alle garanzie concesse dallo Stato ed avvalorata dal rilievo che l'assunzione di una garanzia personale < non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro >> (Sez. Civ., 1, n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683; Sez. civ., 1, n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486).
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, in adesione a quanto affermato anche dalla Procura generale di questa Corte di legittimità nelle proprie conclusioni scritte, che la prestazione di una garanzia fideiussoria proprio perché costituisce di norma una prestazione onerosa, se rilasciata gratuitamente e costituendo anche fondamentale presupposto per l'erogazione del finanziamento, rappresenta di per sé sola un valore economico a carico dello Stato di cui il beneficiario si avvale così da essere riconducibile alla nozione di "altre erogazioni...comunque denominate" contenuta sia nell'art. 316- ter che nell'art. 640-bis cod. pen. La clausola di chiusura adoperata nelle norme incriminatrici è un chiaro indice della volontà legislativa di prescindere dal nomen iuris del vantaggio economico goduto dal privato e di attribuire rilievo a qualsiasi "erogazione" da cui il destinatario tragga un tale vantaggio a spese dello Stato. Non si tratta, in conclusione, di avvalorare una interpretazione analogica o estensiva della norma incriminatrice che porti ad ampliare arbitrariamente la sfera della rilevanza penale a discapito del penalmente lecito, ma di delimitarne l'ambito di operatività attraverso la definizione dell'oggetto della sua fattispecie, in rapporto, da un lato, al discrimine con la più generica e tendenzialmente omnicomprensiva fattispecie della truffa punita dall'art. 640, cod. pen., e dall'altro lato, in coerenza alla chiara finalità del legislatore di non lasciare impunite condotte latamente fraudolente ogniqualvolta difetti l'elemento decettivo proprio della truffa. 10 7. L'orientamento che si propugna non pone fondati problemi di legittimità costituzionale, poiché la tecnica legislativa utilizzata non è connotata da una inaccettabile genericità descrittiva. La giurisprudenza costituzionale ha già affermato sia pure con riferimento ad altre figure di reato che l'uso di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti "elastici" non viola il parametro costituzione di determinatezza quando al giudice sia comunque consentito, attraverso la complessiva descrizione del fatto e avuto riguardo alle finalità dell'incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca, di stabilire il significato dell'elemento che isolatamente considerato non sia specifico, e al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo (Corte cost., sent. n. 327 del 2008, in tema di disastro ambientale;
in materia di immigrazione clandestina, sent. n. 5 del 2004 e sent. n. 34 del 1995). Inoltre, va sottolineato che detto orientamento è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due succitate sentenze IV e TO, ed appare in definitiva coerente con la genesi del reato di induzione indebita, introdotto ad opera della legge 29 settembre 2000, n. 300, in attuazione degli obblighi di incriminazione previsti dalla Convezione sulla tutela degli interessi finanziari (PIF) delle Comunità europee del 26 luglio 1995, per reprimere gli abusi non fraudolenti posti in essere per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, siccome lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
8. Prima di chiudere la disamina della questione, va anche evidenziato come, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rainone, Rv. 281275 richiamata a sostegno di una interpretazione restrittiva della nozione di erogazione pubblica, non ha alcuna attinenza con il caso in esame. La questione allora sottoposta al vaglio della Corte riguardava una fattispecie non assimilabile a quella qui in esame, poiché la condotta incriminata investiva non la fase genetica delle modalità di acquisizione della garanzia pubblica (in quel caso concessa da Sace S.p.a.), ma soltanto la distrazione delle somme erogate con il finanziamento dalle finalità cui per legge avrebbero dovuto essere destinate, e la verifica se tale condotta potesse rientrare o meno nella fattispecie del delitto di malversazione previsto dall'art. 316-bis cod. pen., che non contiene il riferimento, operato invece negli artt. 316-ter e 640-bis cod. pen., alle erogazioni "comunque denominate" 9. Così chiariti i rapporti tra le predette norme incriminatrici, è agevole ritenere come nel caso di specie il reato configurabile sia quello previsto dall'art. 11 316-ter cod. pen., trattandosi della condotta di chi consegua la garanzia - che si pone quale concidio sin qua non della erogazione del credito sulla base di - un'autodichiarazione che attesti la ricorrenza di requisiti necessari per accedere al finanziamento garantito, in realtà non sussistenti. Sotto tale profilo si deve osservare che la legge di conversione del "decreto liquidità" non ha apportato alcuna modifica sulle modalità di erogazione della garanzia del Fondo. In particolare, anche nella vigenza del decreto legge, era richiesta solo l'autocertificazione e l'ente finanziatore non era tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato in sede di autocertificazione dal soggetto che richiede il finanziamento. Ciò è facilmente evincibile dal mero raffronto dei testi normativi, che per la parte che qui rileva è rimasta sostanzialmente immutata (art. 13, lett. m, d.l. 8 aprile 2020, n. 23). Pertanto, lo schema contrattuale, come regolato dal c.d. decreto liquidità, fa sì che la mendace dichiarazione sul fatto che l'attività professionale era stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica e sui requisiti dimensionali dell'attività anche attraverso la produzione di falsa dichiarazione dei redditi non costituisca raggiro integrante una truffa con l'inganno del solo finanziatore, dato che quest'ultimo non era tenuto a svolgere alcun accertamento sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni, e non può quindi essere ritenuto indotto in errore rispetto ad un accertamento delle condizioni richieste per l'accesso alla garanzia di Stato che è demandato ad una fase successiva all'erogazione del mutuo. 10. Le ulteriori questioni della competenza territoriale e del profitto confiscabile devono essere affrontate alla luce della qualificazione del reato nei termini sopra indicati. Una volta ricondotta la condotta incriminata nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. la consumazione del reato segue il principio generale secondo cui detto reato si considera consumato nel luogo e nel momento in cui è avvenuto il conseguimento indebito dell'erogazione (Sez. 6, n.12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv.254490). Quindi è senz'altro corretta l'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata che ha individuato in Mantova il luogo in cui si è consumato il reato, ovvero presso la filiale della banca ove non solo la richiesta di mutuo è stata presentata ma anche dove il mutuo garantito si è perfezionato. Ciò non perché l'erogazione del mutuo sia l'elemento integrativo del reato, ma perché l'erogazione pubblica, costituita dalla prestazione della garanzia del 12 Fondo, è avvenuta per legge contestualmente e nello stesso luogo in cui è avvenuta la stipulazione del mutuo assistito da detta garanzia. L'art. 13, co.1, lett. m), d.l. n. 23 del 2020 stabilisce, infatti, che la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione per effetto dell'erogazione del finanziamento, essendo altresì stabilito che "il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo". Non è, quindi, rilevante la sede del gestore del Fondo di garanzia, correttamente individuata nella sede della banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che opera per conto del MISE, ovvero la Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a., con sede in Roma. La fase dei controlli rimessa agli organi di vigilanza del gestore del Fondo si svolge, infatti, dopo l'erogazione del prestito e non condiziona la concessione della garanzia. Le Disposizioni Operative del Fondo approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, stabiliscono che il gestore del Fondo verifica la rispondenza sostanziale dei dati dichiarati in sede di richiesta del finanziamento con quelli risultanti dalla documentazione contabile del soggetto beneficiario finale e delibera se archiviare il relativo procedimento o disporre la revoca totale o parziale dell'agevolazione. Si tratta, dunque, di una procedura che si svolge in una fase successiva alla concessione della garanzia e che non assume rilevanza ai fini della individuazione del tempo e del luogo di consumazione del reato, essendo il reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen. reato istantaneo che si consuma con la indebita percezione dell'erogazione. 11. L'ultima questione dedotta con il terzo motivo che resta da affrontare riguarda la determinazione dell'importo del profitto confiscabile. L'obiezione del ricorrente è incentrata sulla inconciliabilità del profitto da reato con l'acquisizione di un vantaggio economico patrimoniale correlato all'esecuzione del contratto di mutuo. La tesi del ricorrente, in ultima analisi, muove dal presupposto che l'importo del mutuo erogato dalla banca, sebbene assistito da una garanzia pubblica non dovuta, non rappresenterebbe la misura del profitto del reato di cui all'art. 316- ter cod. pen. perché la somma di denaro consegnata dalla banca non elimina l'obbligo di restituzione che grava sulla parte mutuataria e che, per le 13 caratteristiche del contratto di mutuo agevolato, non decorre prima dei 24 mesi previsti dall'erogazione del prestito. Secondo tale assunto, quindi, prima della scadenza del termine da cui inizia a decorre l'obbligo di restituzione, e più precisamente delle scadenze pattuite nel contratto di finanziamento, non si sarebbe ancora concretizzato alcun indebito arricchimento per il beneficiario del mutuo, essendo ancora valido ed efficace il contratto stipulato con l'ente finanziatore. La conseguenza di tale impostazione sarebbe quella di individuare il profitto confiscabile eventualmente nel minore importo pari al risparmio di spesa relativo al costo di mercato della garanzia gratuita non dovuta rilasciata dal Fondo centrale PMI, costituente l'unico vantaggio ingiusto direttamente conseguito per effetto dell'indebita concessione della garanzia. Tale assunto è infondato. Infatti, il profitto confiscabile, e quindi in fase cautelare suscettibile di sequestro preventivo, viene a coincidere nella fattispecie in esame con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, secondo la generale nozione di profitto del reato che viene comunemente individuato nell'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata. E ciò indipendentemente dall'attivazione della garanzia del Fondo da parte dell'ente mutuante per effetto della risoluzione del contratto di mutuo, conseguente alla revoca dell'agevolazione indebitamente erogata. L'attivazione della garanzia da parte dell'ente che ha erogato il finanziamento rileva, infatti, soltanto ai fini della determinazione del danno patrimoniale arrecato al Fondo di garanzia, pari all'esborso correlato all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, ma tale evenienza non condiziona l'insorgenza del profitto ingiusto che si verifica con il conseguimento del prestito da parte del beneficiario grazie all'erogazione della garanzia fideiussoria non dovuta. Agli effetti del profitto rileva solo il rapporto di derivazione causale dalla condotta di reato considerata dalla norma incriminatrice, atteso che senza la indebita concessione della garanzia del Fondo PMI il finanziamento non sarebbe stato mai erogato. 12. Resta solo da precisare che analogamente a quanto affermato con riferimento al reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen., il profitto del reato ai fini dell'applicazione della confisca, coincide con l'intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso 14 in cui siano rappresentati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o (Sez. 3, n. 17451 del 04/04/2012, Mele,relazioni ideologicamente false Rv. 252546). Nel caso di specie essendo stato contestato che la falsità della autocertificazione è relativa non solo al parametro di riferimento assunto per la determinazione del massimo importo suscettibile di essere assistito dalla garanzia del Fondo MPI (il 25% del reddito dichiarato per l'anno precedente), ma anche al presupposto del danno dell'impresa causato dalla pandemia, imprescindibile per la stessa ammissione alla garanzia, risulta corretto il riferimento all'intero importo del prestito indebitamente ottenuto grazie alla falsa attestazione della sussistenza di una condizione la cui assenza non avrebbe consentito neppure di accedere alle agevolazioni del Fondo previste dalla normativa emergenziale di sostegno per le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19. 13. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 24 novembre 2021 Il sigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Riccardo Amoroso [DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 GEN 2022 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Lorenzio 15