Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2021, n. 2125
CASS
Sentenza 24 novembre 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

E' configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all'importo dei ricavi nell'anno 2018 ed al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. (In motivazione la Corte ha chiarito che la prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di "altre erogazioni… comunque denominate", in considerazione della sua gratuità e del suo ruolo di presupposto fondamentale ai fini dell'erogazione del finanziamento).

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione. (Fattispecie in tema di erogazione di un mutuo bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace in cui la Corte, qualificato il rilascio di tale garanzia quale "erogazione", ha individuato la competenza per territorio nel luogo di stipulazione del mutuo assistito dalla garanzia, escludendo la rilevanza della sede del gestore del Fondo cui competono i controlli successivi in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'imprenditore).

Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal Fondo Garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. decreto liquidità - convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano riportati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale individuazione dell'ammontare del profitto confiscabile prescinde dall'attivazione della garanzia del Fondo per le PMI da parte dell'ente mutuante, in conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo, che rileva, invece, ai fini della determinazione dal danno patrimoniale arrecato al Fondo).

Commentari3

  • 1Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)
    Giuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe Sepe Sommario: 1. Inquadramento del tema - 2. La posizione assunta dalle Corte di Cassazione, Sezione sesta - 3. Qualche considerazione critica - 4. Considerazioni di chiusura. 1. Inquadramento del tema In due recenti pronunce la Corte di Cassazione, sezione sesta, attrae nell'orbita dell'art. 316 ter cod. pen. la condotta di colui il quale acceda al credito garantito dallo Stato sulla base di dichiarazioni infedeli. Con una terza decisione la sesta sezione della S.C. ha invece escluso che lo sviamento delle somme dalle finalità cui il finanziamento è destinato per legge, configuri il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. . Si ricorderà che con il cd. decreto liquidità …

     Leggi di più…

  • 2Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)
    Giuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe Sepe Sommario: 1. Inquadramento del tema - 2. La posizione assunta dalle Corte di Cassazione, Sezione sesta - 3. Qualche considerazione critica - 4. Considerazioni di chiusura. 1. Inquadramento del tema In due recenti pronunce la Corte di Cassazione, sezione sesta, attrae nell'orbita dell'art. 316 ter cod. pen. la condotta di colui il quale acceda al credito garantito dallo Stato sulla base di dichiarazioni infedeli. Con una terza decisione la sesta sezione della S.C. ha invece escluso che lo sviamento delle somme dalle finalità cui il finanziamento è destinato per legge, configuri il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. . Si ricorderà che con il cd. decreto liquidità …

     Leggi di più…

  • 3Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)
    Giuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 12 settembre 2022
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2021, n. 2125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2125
Data del deposito : 24 novembre 2021

Testo completo