Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316-ter cod. pen. è posta a tutela della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo. (Fattispecie relativa all'indebita percezione di finanziamenti erogati dallo Stato, mediante la presentazione e l'utilizzo di una falsa dichiarazione liberatoria inerente ad una pretesa compensazione di crediti reciproci fra i due imputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2008, n. 31737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31737 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 25/06/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1063
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 8428/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT MA, nato il [...];
e AT LU, nato il [...];
rispettivamente padre e figlio;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 18 ottobre 2007, che ha confermato la sentenza 28 settembre 2006 del Tribunale di Cosenza, di condanna per il delitto ex art. 316 ter c.p., per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,
ottenuta mediante l'utilizzo e la presentazione di documenti falsi, consistiti in dichiarazioni liberatorie predisposte da AT LU (titolare dell'impresa che ha provveduto alla realizzazione delle opere) ed utilizzate da AT MA (amministratore della s.a.s. MA AT company), per l'erogazione del finanziamento ex L. 19 dicembre 1992, n. 448 e pari ad un contributo di L. 1.232.490.000, al fine della costruzione di un capannone (Cosenza, settembre 2001).
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena per AT MA e rigetto nel resto e rigetto del ricorso di AT LU, nonché sentito il difensore avv. Nucci Pier Luigi che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Secondo gli accertamenti della Guardia di finanza per l'anno 2001, a fronte di fatture emesse per un valore di L. 816 milioni, risultavano pagamenti effettuati dall'amministratore della s.a.s., AT MA, per il minor valore di L. 560 milioni, con un conseguente credito residuo del titolare dell'impresa costruttrice, AT LU, pari a L. 256 milioni. Pertanto nell'ipotesi accusatoria era falsa la quietanza liberatoria sottoscritta dal costruttore il 22 marzo 2001 in cui si attestava che la ditta individuale non aveva nulla più a pretendere nei confronti della s.a.s. in relazione all'oggetto del finanziamento. La tesi difensiva è stata ed è quella che in effetti il pagamento dell'intera somma residua era avvenuto mediante compensazione di un pregresso credito che la s.a.s. aveva nei confronti della ditta individuale.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare:
dell'art. 316 ter c.p., del reg. att. L. n. 488 del 1992, art. 9, nonché dell'art. 1241 c.c. (estinzione dell'obbligazione per compensazione) e art. 1350 c.c. (atti che devono farsi per iscritto). In tale quadro l'impugnazione si articola con una serie di quesiti che si propongono alla Corte e dalla cui soluzione dovrebbe derivare l'annullamento della sentenza dei giudici distrettuali: a) "ai sensi della reg. L. n. 4881 del 1992, art. 9, la produzione di fatture regolarmente quietanzate e non contestate, pur in mancanza di un effettivo completo pagamento, è documentazione idonea ad ottenere l'erogazione del contributo?" b) "conseguentemente può ritenersi indebitamente percepito, per come richiesto dall'art. 316 ter c.p., il contributo erogato a norma della L. n. 488 del 1992 sulla scorta di fatture regolarmente quietanzate e non contestate, anche in mancanza di un effettivo completo pagamento?" c) "alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico concernenti l'autonomia negoziale e la disponibilità dei diritti, può essere ritenuta connotata da falsità, per come richiesto dall'art. 316 ter c.p., una dichiarazione liberatoria in cui si dichiari di non avere più nulla a pretendere pur in mancanza di un completo ed effettivo pagamento?" d) "può essere ritenuta falsa e/o comunque non rispondente al vero, per come richiesto dall'art. 316 ter c.p., una quietanza liberatoria rilasciata sul presupposto dell'intervenuta compensazione dei crediti reciproci?" e)"la compensazione volontaria di cui all'art. 1252 c.c., si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, a prescindere dalla loro perfetta corrispondenza, dal giorno della loro coesistenza?". f)"nel caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, può essere ritenuta falsa e/comunque non rispondente al vero, per come richiesto dall'art. 316 ter c.p., una quietanza liberatoria rilasciata sul presupposto dell'intervenuta compensazione dei crediti reciproci anche se non perfettamente corrispondenti?" g) "ai fini della configurabilltà del delitto di cui all'art. 316 ter c.p., è necessaria, la sussistenza di un ingiusto profitto del beneficiario o di un terzo, nonché di un danno patrimoniale dello Stato o della Comunità Europea?" h)"può il profitto conseguito dall'impresa MA AT & C. essere ritenuto ingiusto solo in considerazione di un dato meramente formale laddove, viceversa, in sede dibattimentale era emerso che sostanzialmente tutte le somme ottenute a titolo di contribuzione erano state impiegate per la realizzazione del progetto, così come era emerso il puntuale impiego di tutte le somme previste a titolo di investimento di denaro proprio da parte dell'impresa?" i) "il termine indebitamente di cui all'art. 316 ter c.p. richiede che il contributo sia conseguito in assenza dei parametri sostanziali al riguardo richiesti dalla disciplina di settore?" l) "la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato deve necessariamente estendersi a tutti gli elementi normativi della fattispecie, ivi compresi la consapevolezza dell'indebito profitto e del danno alla P.A.?". Il primo motivo, nelle sue plurime articolazioni, è infondato:
risulta pacificamente infatti che, al momento della sottoscrizione della dichiarazione liberatoria, AT LU ha intenzionalmente e consapevolmente formato un atto falso, del quale il padre, AT MA, ha fatto il concordato e strumentale uso, al fine di conseguire l'erogazione del contributo di finanziamento, "indebito" perché in presenza di una causa di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni ottenute, celata mediante il dato formale di una accampata compensazione di crediti reciproci tra i due imputati.
Bene pertanto è stata ritenuta la soggettività del delitto sulla sola sussistenza di un dolo generico che ha peraltro informato di sè: sia la rappresentazione e la volontà della condotta, sia la puntuale consapevolezza del mancato rispetto delle regole che consentono il conseguimento del contributo in oggetto. Invero, quanto alle critiche, da sub a) a l), il ricorso non considera che la non-corrispondenza al vero della dichiarazione liberatoria, nello schema dogmatico dell'art. 316 ter c.p., ha un ben preciso e circoscritto orizzonte, finalizzato proprio ad impedire quanto nella specie verificatosi e, cioè, che si realizzi - come avvenuto - una indebita percezione di pubbliche erogazioni, sulla base di una dichiarazione che attesti sì, formalmente, un movimento- trasferimento di denaro il quale peraltro viene a trovare la sua giustificazione in un rapporto pregresso (compensazione di crediti reciproci genitore-figlio anche se non perfettamente corrispondenti) diverso da quello che, in modo esclusivo ed unico, è idoneo a generare il presupposto in fatto (denaro per la costruzione di un capannone e relativa documentazione finale di spesa reale) per ottenere, in modo non-indebito, il contributo dello Stato, quale stabilito dalla L. n. 448 del 1992. Non quindi un dato riduttivamente formale, ma un ben individuato requisito che fonda ed impronta la linearità di tutta l'operazione di finanziamento, nei termini ampiamente motivati dal giudice di 1^ grado ed integrati in modo giuridicamente corretto dalla Corte distrettuale.
La norma applicata infatti, secondo autorevole dottrina, è posta a tutela della libera formazione della volontà della Pubblica amministrazione o dell'Unione europea, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, e, ciò, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, con un meccanismo che sanziona l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo: il tutto in un quadro di generale perseguimento dell'interesse collettivo nella collocazione finale del denaro pubblico, erogato (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni) per i piani di realizzazione di singole politiche economiche e socio-culturali.
Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 429 c.p.p. (decreto che dispone il giudizio), art. 516 c.p.p. (modifica dell'imputazione), 518 (fatto nuovo risultante dal dibattimento), art. 519 c.p.p. (diritti delle parti), art. 521 c.p.p. (correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza) e art. 522 c.p.p. (nullità della sentenza per difetto di contestazione).
Anche per questo secondo motivo le quaestiones proposte sono così interrogativamente formulate: a) "è valida la citazione in giudizio dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, avvenuta per un reato già ritenuto insussistente dal Giudice monocratico competente, senza, oltretutto, neppure allegare all'originario decreto con cui veniva disposto il giudizio, copia del provvedimento del Giudice monocratico di modifica del capo di imputazione e copia del conseguente provvedimento del Presidente del Tribunale di fissazione dell'udienza collegiale?" b) "la norma di cui all'art. 521 c.p.p. consente al Giudice la possibilità di attribuire al fatto, in sentenza, una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell'imputazione, anche quando, come nel caso che occupa, la modifica era intervenuta a monte, ben prima della notifica della citazione a giudizio?" c) "nel caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, è possibile addivenire, in sentenza, ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, esimendosi da ogni obbligo di motivazione sul punto, neppure a mezzo della minima formula di stile "cosi modificato l'originario capo di Imputazione?" d) "il fatto, così come descritto dall'impugnata sentenza, appare ontologicamente ed anche letteralmente diverso rispetto a quello contestato nel decreto che disponeva il giudizio notificato agli imputati, posto che viene a cadere l'elemento centrale costituito dai raggiri e dagli artifici tali da indurre in errore i funzionar preposti, con conseguente sanzione di nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p.?".
Anche questo secondo motivo va rigettato per la sua infondatezza. Invero in tema di rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità va rammentato che non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p., nella sua direttiva di esordio, ha espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non- essenziale". Inoltre, l'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza (cfr. Corte costituzionale, ord.
8-10 n. maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel. Flick).
Orbene, nella specie e comunque, risulta che la modifica del capo di imputazione (con derubricazione, fermi i fatti contestati, dal più grave reato ex art. 640 bis c.p., di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quello ex art. 316 ter c.p., di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) è
stata ritualmente notificata agli imputati contumaci i quali, entrambi risultano essere stati sottoposti ad esame e controesame: in ogni caso, nessuna modifica è stata apportata alla compiuta descrizione del fatto e l'unica variazione è consistita nella indicazione della diversa e poi ritenuta violazione ex art. 316 ter c.p., in un contesto di ammissione sostanziale del fatto che ha originato l'imputazione.
Invero, in tema di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che le norme che disciplinano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa - contraddittorio che costituisce garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato- esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma piuttosto con riferimento alle finalità cui sono dirette. Ne consegue che, non qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria, o modifica nell'indicazione della norma violata, è idonea ad eludere il disposto dei principi enunciati dalle suddette norme, ma tanto può verificarsi se ed in quanto la modificazione dell'imputazione abbia pregiudicato e precluso, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato stesso.
In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, 41663/2005, Rv. 232423, imputato Cannizzo). Inoltre, la verifica dell'osservanza funzionale di detto principio non può esaurirsi, come sembra pretendere il ricorso, in un pedissequo mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità, assicurata all'imputato, di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto.
Orbene, proprio in relazione a tali canoni di interpretazione, va nella specie esclusa la violazione della detta regola, dato che non è ravvisarle alcun concreto pregiudizio delle possibilità della compiuta difesa degli imputati, considerato che, per aversi mutamento del fatto, occorre, come già detto, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire all'incertezza sull'oggetto dell'imputazione. Situazione questa che non si è sicuramente realizzata nella fattispecie con la dequalificazione dal più grave reato ex art. 640 bis c.p., di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quello ex art. 316 ter c.p., di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, tenuto conto che nessuna modifica è stata apportata alla struttura della contestazione, il fatto, il nesso di causalità e l'evento sono rimasti invariati salva la diversa loro finale e complessiva qualificazione.
In buona sostanza e per concludere, risulta dalle decisioni dei giudici di merito che entrambi gli accusati, attraverso l'iter del processo, non solo si sono trovati nella condizione concreta per difendersi con assoluta pienezza in ordine all'oggetto dell'imputazione che è stata ritenuta, ma hanno di fatto e compiutamente sviluppato ogni possibile argomentazione, atta ad impedire l'attribuzione di penale responsabilità, proprio con riferimento alla ipotesi accusatoria diversa da quella originariamente contestata. Nessuna sussistenza quindi della dedotta nullità e rigetto del corrispondente motivo.
Con un terzo motivo si deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 460 c.p.p., comma 5 e dell'art. 2 c.p., comma 2 (successione di leggi penali).
Le questioni in diritto risultano così espresse: a) "Il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art.164 c.p., opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano stati dichiarati cessati con contestuale revoca del decreto penale ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5; b) il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 c.p. opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano stati dichiarati cessati con contestuale revoca del decreto penale ex art. 460 c.p.p., comma 5 c) "Il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 c.p., opera anche nelle ipotesi in cui i fatti, per i quali le precedenti condanne ostative furono emesse, siano divenuti estranei all'illecito penale?".
Il motivo è fondato. L'avvenuta revoca dei decreti penali e la depenalizzazione delle violazioni della L. n. 264 del 1949, artt. 11, 13 e 18 non sono infatti ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena allo AT MA, a sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5 e art. 673 c.p.p. dal momento che sono definitivamente cessati gli effetti penali della condanna, fra i quali va appunto annoverata l'attitudine della stessa a costituire un precedente ostativo alla concessione del beneficio ex art. 163 c.p.p. e segg.. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di AT MA, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT MA, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso di AT MA.
Rigetta il ricorso di AT LU che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008