Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 12625
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

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Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente).

Commentario1

  • 1Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: la pluralità di condotte integra un reato continuato?Accesso limitato
    Ludovica Deaglio · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 12625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12625
Data del deposito : 19 febbraio 2013

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