Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Il requisito economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA0 4 99 5/02 IN NOME DEL POPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 16596/99 - Presidente Cron.11314 Consigliere Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Dott. Fernando LUPI Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Ud.23/01/02 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RI AN;
- intimata avverso la sentenza n. 2308/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/06/99 R.G.N. 46774/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 336 udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 12 ottobre 1996,il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Torre Annunziata del 16 maggio 1996, che aveva riconosciuto il diritto della LO NA invalidità a 1all'assegno di partire dal febbraio 1983, deducendo l'insussistenza del requisito socio-economico richiesto quale elemento necessario della fattispecie costitutiva del diritto unitamente a quello sanitario. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 16 giugno 1999 rigettava l'appello e condannava il Ministero al quisto Volun pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nella elementi rilevatori fattispecie in esame gli individuati nella dell'incollocazione andavano condizione patologica della LO,quale emergente dalla relazione del c.t.u. di prime cure (l'assicurata sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa era affetta da infermità tali per loro natura incompatibili con una utile collocazione al lavoro) ma soprattutto dalla dichiarazione sostitutiva in atti(del 23 marzo 1994) attestante la mancanza di qualunque reddito sin dall'epoca della istanza del 13 gennaio 1983 e quindi anche di redditi di lavoro.Per 1 successivo all'accertamento della il periodo e percentuale di invalidità del 55% (superiore a quella minima richiesta dalla legge per l'iscrizione nelle speciali) da parte della Commissione liste competente, pur essendo la misura accertata tale da imporre l'assolvimento dell'onere di richiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, pena ritenerel'impossibilità di incollocato al lavoro il soggetto, la LO doveva da tale data ritenersi ugualmente esonerata dall'adempimento del suddetto obbligo di iscrizione in ragione del raggiungimento del 55 anno di età loGirls Volun sicchè anche per il periodo successivo l'assegno poteva esserle validamente riconosciuto. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. NA LO non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo il Ministero 1. dell'Interno deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto dell'art. decisivo della controversia ai sensi 2 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che il Tribunale non ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale e di compatibilità. Per di più del tutto insufficiente appariva il richiamo da parte del Tribunale alla dichiarazione di responsabilità in data 21 marzo 1994 perchè trattandosi di dichiarazione proveniente dalla parte interessata alcun valore probatorio doveva alla stessa essere attribuito. In relazione al requisito della incollocazione il Ministero rilevava anche come la sentenza impugnata ST IO risultasse contraddittoria laddove affermava la superfluità della dimostrazione del requisito della incollocazione stante la impossibilità di richiedere collocamento l'iscrizione nelle liste speciali di sanitario riconoscimento essendo il relativo intervenuto solo in data 1 febbraio 1994; con ciò il giudice d'appello, da un lato, non aveva tenuto conto l'assicurata avrebbe potuto dal lontano 1983 che ottenere il relativo riconoscimento sanitario anche via contenziosa, e, dall'altro, non aveva 2 per considerato che era sufficiente, al fine della prova la mera domanda di iscrizione " della incollocazione, nelle liste speciali di collocamento. Anche in relazione al periodo successivo al compimento 3 del cinquantacinquesimo anno di età dell'assicurata aveva erroneamente affermato che,non il Tribunale più possibile l'iscrizione nelle liste essendo speciali di collocamento, il requisito dell'incollocazione fosse desumibile "in re ipsa" dalla sussistenza dello stesso stato invalidante. Il Tribunale aveva, così, trascurato di considerare che l'onere della prova, incombente sull'assicurata, avrebbe potuto essere ugualmente soddisfatto con l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, e non aveva per di più tenuto conto dell'indirizzo Veslui•GU Volun giurisprudenziale secondo cui la prova della sussistenza del requisito della incollocazione può in via alternativa(ed a differenza di quanto accade per gli invalidi infracinquantacinquenni) essere provato attraverso la dimostrazione dello stato di disoccupazione e/o non occupazione;
prova da fornirsi con gli ordinari mezzi istruttori e con il ricorso anche alle presunzioni.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che si vengono ad indicare. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 - al pari della 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) - un 4 elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a quilo IO seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando essendo iscritto (o - avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali collocamento obbligatorio - non abbia liste di conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - 5 insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare GU ER ritenuto che : secondo la dizione dell'art. 13 della a) incollocato legge 118 non è il "disoccupato" o non occupato", " - bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di ma di un elemento costitutivo della prova, fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della delle competenti capacità lavorativa da parte 6 commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. -2.1. La rigorosità di tali principi la cui ratio riconoscimento va individuata nell'esigenza del come prestazione sociale attribuibile dell'assegno solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne Силовови la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che - essere attenuata in più recenti pronunzie di questa riguardo agli invalidi Corte con infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per 7 i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il del cinquantacinquesimo anno disuperamento età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro 0 alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di Guido IO invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per - l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 - a detto invalido non della legge n. 118 del 1971) l'assegno mensile di può essere disconosciuto invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una - alla richiesta di assegno da parte volta dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso - come si è visto significato ad essa assegnato - con ladalla citata decisione delle Sezioni unite sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, 8 quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova Gue to Virker fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473). in osservanza di quanto 2.2. Per concludere, un., n. 203 del 1992, va stabilito da Cass., Sez. ribadito in questa sede il principio secondo il quale gli invalidiper infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a 9 nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più flessibile della disposizione dell'art. 13 1. n. 118/1971 che l'iscrizione (o - idonea ad escludere la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità si è affermato in una ottica diversa da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento tra la disciplina generale delle assunzioni 10 obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane le provvidenze della legge del 1968, così come complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, loGen la EN impedita dalla lettera dell'art. 13 della 1. n. 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti (limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può riconosciuta all'invalido che, con il nonessere 11 iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68 (contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende Guido Vesker all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> istituzionalizzato tra domanda ed offerta di non lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo va inteso come stato di fatto di 1971 118n. "disoccupazione" o "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora 12 ottenuto dalla competente commissione sanitaria ° dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado sufficiente alla presentazione didi invalidità domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per Gurbobolan l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). si basano sull'espressoSiffatte statuizioni assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di della necessaria collocamento sia "munita 13 documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette istituitecommissioni sono state successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a Questo Mother ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. пови 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di corredata dalla collocamento (e può essere documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a sempre con le precisazioni innanzicondividere le statuizioni della citata sentenza n. enunciate - 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la 14 presentazione della domanda, preveda che debbano commissioni sanitarie essere indirizzate alle provinciali istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti Jus Toolen commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali collocamento obbligatorio per superamento del di limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocazione deve intendersi come occupazione e di mancata attività stato di non lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ( ex art. 2729 15 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione liste di 0) la domanda di iscrizione) nelle ordinario,aatteso che il lavoratore collocamento invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle Guila boky amministrazioni aziende private e delle pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia -che il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può -offrirgli di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico (art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968; ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione sue capacità lavorative) (per tali delle considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi,più volte riaffermati da ultimo da questa Corte (cfr. al 16 riguardo ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820; Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro versante. come per l'invalido Si è più volte ripetuto lo stato di incollocazione ultracinquantacinquenne si debba intendere come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex мовиGuido olen art. 2729 c.c.) (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare - deve - essere fatto anche per la mancanza di pensioni, impeditivi ulteriori redditi assegni della pensione di inabilità 0 dell'attribuzione dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). Da qui anche la necessità di stabilire quale portata debba assegnarsi ad un atto di autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, e la cui efficacia è stata contestata dal Ministero ricorrente.
3.1. Orbene, il requisito socio-economico non può 17 essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). que hobolen La piena equiparazione, a fini probatori, tra dichiarazione resa dallo stesso soggetto la interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 18 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto assimilabile alle quest'ultimo dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa ove si escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 c.c. (cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni pro se emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori :art 2710 c.c.) attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle rese al di fuori del processo, dichiarazioni pro se di contro quelle rese nel corso del assumendo 19 giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla documenti al fine di ottenere mancanza di provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato in linea di massima - Gandholder ed al di fuori di insuscettibili di ipotesi sul generale rifiuto di interpretazioni estensive - prove, che per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non presentino quei caratteri di obiettività> e di attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice. Nè per andare in contrario avviso vale 3.1. addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le 20 conseguenze di carattere penale in cui incorre il non dovesse dichiarante allorquando il dichiarato rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente obiettare il principio dell'unicitàcome dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro scardinarne i tratti caratterizzanti, contenuto di ivi compresa quella regola in virtù della quale la parte non può ricavare elementi di prova ai fini del - di cui all'art. 2697 c.c. soddisfacimento dell'onere DE a proprio favore da proprie dichiarazioni>(cfr. in - tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per sè passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi. Infine, l'attribuzione di valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque 21 della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio(cfr. al riguardo ex plurimis : Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790; Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). Ed anche in relazione al campo giuslavoristico è stato sottolineato come il criterio di facilità della prova non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, Gundoboken che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è improntato il rito del lavoro (artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.) (cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492).
3.2. E' evidente che ad una diversa risposta induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (vertente su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo - possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r. 403/1998 dovendo a detta dichiarazione attribuirsi alla scrittura la stessa rilevanza assegnata 22 proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura : Cass. 2 febbraio 1999 n. 852; Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente, dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo probatoria propria dellel'efficacia prove può costituire un indizio atto a documentali, concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
4. Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, Gurholden dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati, anche in relazione all'età della LO.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002. 23 Прив GU IO IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE fille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 APR. 2002 IL CANCELLIERE 24