Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4995
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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Il requisito economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4995
    Data del deposito : 8 aprile 2002

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