Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Il giudice del dibattimento che abbia respinto in "limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, cod. proc. pen., se riconosce, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte territoriale aveva negato la riduzione per il rito, benché l'attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento avesse coinciso con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la richiesta di accedere al rito alternativo, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti i restanti atti di indagine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8097 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
[ 80 9 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 362 dott. Antonio Prestipino - Presidente - dott. Ugo De Crescienzo - Consigliere - P.U. 4/2/2016 dott. Giovanni Diotallevi - Consigliere - R.G.N. 4192/2015 dott. Geppino Rago - Consigliere . dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RO LV nato a San Giorgio a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/5/2014 della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Procuratore Generale, nella persona del dott. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della diminuente speciale per il rito abbreviato ed il rigetto nel resto del ricorso;
uditi per l'imputato gli avvocati Giovanni Vignola e Giovanni Arico' che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/5/2014, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 25/10/2007, con la quale RO LV era stato condannato alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione ed € 1.500,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 cod. 1 Ди pen., 7 legge n. 203 del 1991 e 644 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposte dall'imputato, a mezzo dell'avv. Abet, in punto di riconosciuta attendibilità di LI NE, di mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese in forma orale da NZ DE, derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, di applicazione del minimo della pena;
nonché quelle proposte a mezzo dell'avv. Vignola in punto di esclusione della testimonianza dei verbalizzanti Di LV CL e LO SC in ordine alle dichiarazioni rese da NZ DE, di riconosciuta responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso ascritti ed in subordine di derubricazione del fatto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di applicazione della diminuzione del terzo per il rito abbreviato, di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. : 203 del 1991 ed applicazione del minimo della pena.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 195 commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione alla possibilità per gli ufficiali di P.G.- di deporre in ordine alle dichiarazioni loro informalmente rese da testimoni irreperibili nonché carenza di motivazione sul punto;
ci si duole in particolare della mancata ammissione della richiesta difensiva di escutere come testimoni i verbalizzanti Di VO CL e La MA SC in ordine alle informali dichiarazioni rese da ZI DE, principale parte lesa degli episodi in contestazione prima che si rendesse irreperibile, richiesta reiterata in appello con istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
2.2. mancata utilizzazione e mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da ZI DE ai verbalizzanti Di VO CL e la MA SC. Travisamento del fatto. Ci si duole in particolare della mancata utilizzazione della relazione di servizio redatta dai verbalizzanti Di VO CL e MA SC che riproduceva le dichiarazioni rese loro informalmente da ZI DE.
2.3. Travisamento dei fatti sia in relazione alle minacce subite dallo : LI NE ad opera dell'imputato e sia in relazione all'asserita necessità di vendere un appartamento dei genitori per potere fare fronte ai pagamenti richiesti. Rappresenta che la frase minacciosa che < i ... 2 genitori si sarebbero dovuto vendere gli organi per fare fronte ai debiti ...>> nella sentenza impugnata è stata erroneamente attribuita al ricorrente, mentre, sulla base di quanto riferito dalla stessa persona offesa e peraltro riportato nello stesso capo d'imputazione, la suddetta frase era stata profferita dall'IA. Evidenzia poi che l'accollo di parte del debito dovuto dal ZI ai suoi finanziatori veniva assunto dallo LI NE non per effetto di minacce subite dai creditori del ZI, ma, del tutto autonomamente, per finalità di rilevare il pacchetto clienti del suo studio, come emerge dagli atti e dalle dichiarazioni rese al P.M. da SS ER;
quindi rappresenta che la vendita dell'appartamento da parte dei genitori dello LI fu decisa non certo per pagare i debiti usurari contratti dal figlio, ma per consentirgli di rilevare dal ZI la seconda metà della quota societaria dello studio attraverso l'accollo del debito da quest'ultimo già contratto con l'RO.
2.4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. con riferimento al reato di usura in danno di LI NE. Segnatamente, ci si duole della ritenuta integrazione del delitto di usura in danno dello LI, pur avendo accertato che lo stesso si era accollato una parte del debito dovuto dal ZI comprensiva degli interessi a suo tempo pattuiti, potendo ciò integrare solo il reato di usura in danno del ZI.
2.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. in relazione al reato di estorsione aggravata ritenuto sussistente in danno dello LI NE in luogo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Eccepisce che le asserite minacce da parte dell'RO in danno dello LI non rappresentavano altro che la richiesta di quanto effettivamente dovuto e liberamente quantificato in sede di trattativa con il ZI.
2.6. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di usura in danno di ZI DE ad opera dell'RO. Si duole, in particolare, dell'omessa valutazione, ai fini della ricostruzione del rapporto intercorso fra RO e ZI, di quanto emerso dalle dichiarazioni rese da LI e da SS.
2.7. violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. nonché mancanza di motivazione sul punto. Si duole della mancanza di motivazione in ordine all'eccepita assenza di minacce profferite dall'RO in danno del ZI, come emergente dalla su citata relazione di servizio e dalla deposizione del teste SS. 3 Ru 2.8. Travisamento del fatto e palese illogicità con riferimento alla ritenuta sussistenza nei reati ascritti all'RO del concorso di IA e AP. Si duole, al riguardo, che non siano state prese in considerazioni le dichiarazioni del ZI e quanto riferito dal teste SS.
2.9. Palese illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla denegata richiesta di derubricare gli episodi estorsivi ascritti all'RO in quelli di estorsione tentata. Ci si duole che la consumazione del reato sia stata fondata sulla base di calcoli incongruenti e contrastanti con la realtà processuale.
2.10. Illogicità palese della motivazione con riguardo al diniego della diminuente spettante per la richiesta di rito abbreviato ingiustificatamente rigettata dal Tribunale. Evidenzia che nel dibattimento ci si era limitati, dopo avere acquisito tutti gli atti d'indagine, ad ammettere soltanto la testimonianza di ZI e SS, il primo poi risultato irreperibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla questione proposta con l'ultimo motivo di ricorso (2.10), risultando, invece, infondate tutte le questioni proposte negli altri motivi.
3.1. Quanto al primo motivo (2.1), il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 195 commi 3 e 4 cod. proc. pen. per non essere stata accolta la richiesta difensiva di escutere quali testi i verbalizzanti Di VO CL e La MA SC in ordine alle dichiarazioni loro rese dalla persona offesa ZI DE. L'eccezione costituisce la pedissequa reiterazione dell'analoga questione prospettata con i motivi di appello e rispetto alla quale la risposta resa dalla Corte territoriale non presenta profili censurabili in sede di legittimità. Difatti è stata fatta corretta applicazione del disposto dell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. nell'interpretazione che, costantemente ne ha dato questa Corte;
in tal senso si è ritenuto che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell'art. 195 cod.proc.pen. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, mentre tale divieto non opera negli "altri casi" in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico R contesto procedimentale di acquisizione (sez. F n. 38560 del 26/8/2014). Sez. 6 n. 13465 del 17/3/2010, Rv. 246738). Inoltre gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione contenuta nell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen., per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (sez. U n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225469). Dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che non si verteva affatto in una delle situazioni classificabili, nel senso ora indicato, come altri casi di cui all'art. 195 comma 4 c.p. Viceversa si trattava di un caso in cui le dichiarazioni rese oralmente dal ZI DE dovevano formare oggetto di apposita verbalizzazione, in quanto avevano ad oggetto informazioni utili ai fine delle indagini ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. Inoltre è noto che la previsione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata o imputata non si estende, sulla base dell'interpretazione accolta dalle sezioni unite di questa Corte (sez. U. n. 1282 del 9/10/1996, Rv. 206846), alle dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese;
ma detto principio, come espressamente riconosce, il difensore nel ricorso, è stato affermato con specifico riferimento al disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. e non si presta ad essere applicato al diverso divieto di testimoniare previsto dall'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. fondato su ben diversa ragione giustificatrice. Difatti, il divieto di testimonianza, ripristinato dal legislatore in attuazione dell'art. 111 Cost., ed a superamento della decisione della Corte Cost. che lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. n. 24 del 1992), attiene agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla polizia giudiziaria, atti che devono essere documentati attraverso la redazione di un apposito verbale. Ed il divieto, come sopra si diceva, opera anche nel caso in cui sia mancata la verbalizzazione delle informazioni ricevute, pur sussistendone l'obbligo. A nulla poi rileva la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in 5 Ru ordine alla possibilità di testimoniare per la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso (sez. 6 n. 10084 del 9/2/2005, Rv. 231219), in quanto quel che qui rileva non è la possibilità di testimonianza della persona offesa, quanto, invece, il divieto di testimonianza vigente per gli ufficiali di p.g. sulle dichiarazioni rese dai testimoni. In ogni caso, come si dirà al punto che segue, la relazione di servizio dei verbalizzanti Di VO e La MA risulta essere stata acquisita, con il consenso delle parti al fascicolo per il dibattimento con la conseguenza che l'apporto dichiarativo ivi risultante era stato già portato a conoscenza del giudicante. Né del resto era risultata, nel corso del giudizio di primo grado, l'assoluta necessità, ai fini del decidere ed in forza della previsione contenuta nell'art. 507 cod. proc. pen., dell'assunzione della testimonianza dei suddetti verbalizzanti;
e neppure nell'ambito del giudizio di appello era emersa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza dei verbalizzanti, essendo stata ammessa soltanto l'assunzione della testimonianza di ZI DE, poi non assunta, stante l'irreperibilità dello stesso. Ed è noto che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità ( sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239341).
3.2. Quanto al secondo motivo, come sopra si anticipava, dall'esame della decisione di primo grado emerge che le parti manifestavano il loro accordo ad acquisire tutti gli atti facenti parte del fascicolo del P.M., avendo insistito la difesa soltanto nell'escussione dei testi SS e ZI. Ed inoltre il giudice di prime cure si era adeguatamente confrontato con le dichiarazioni di ZI DE così come riportate nell'annotazione di polizia giudiziaria e le aveva considerate, con valutazione non censurabile in questa sede di legittimità, prive di rilevanza probatoria e processuale.
3.3. I successivi motivi di ricorso, con le precisazioni che seguono in merito alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e con esclusione dell'ultimo motivo che è fondato, attengono a valutazioni di merito che sono 6 Ru insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). Con particolare riferimento a quanto eccepito nel terzo motivo (2.3.), la sentenza impugnata contiene esaustiva motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CA LL SC, facendosi riferimento al suo disinteresse rispetto all'esito del procedimento, alla logicità di quanto dallo stesso riferito ed alla documentazione costituita dagli assegni e dall'atto di vendita dell'appartamento dei suoi genitori, che vale come riscontro a quanto riferito dal testimone, ed a considerazioni di carattere logico. Ed il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme al costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale, il convincimento sull'attendibilità della persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (sez. 2 n. 3438 del 11/6/1998, Rv. 210937). Inoltre, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 n. 16860 del 13/11/2003, Rv. 227901; sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661), avvalorata da un recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214), le regole dettate dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ed ancora nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha 7 quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti. Anche la questione relativa alla ritenuta integrazione del delitto di usura in danno di LI LL SC, di cui al quarto motivo (2.4), non merita pregio, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con - l'esecuzione della pattuizione usuraria aventi in comune l'induzione del - soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Ne consegue che nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (sez. 2 n. 38812 del 1/10/2008, Rv. 241452). Correttamente, quindi, nel caso di specie, non essendosi esaurita la consumazione del reato nell'ambito del rapporto usuraio intercorso tra l'imputato ed ZI DE, è stata ravvisata la sussistenza dell'usura in danno di LI LL SC che, per stessa ammissione del ricorrente, si era accollato una parte del debito dovuto dal ZI comprensivo degli interessi di natura 8 usuraia che a suo tempo erano stati pattuiti. Ed ancora correttamente si è ritenuto che lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (sez. 2 n. 40526 del 12/10/2005, Rv. 232667; sez. 2 n. 709 del 1/10/2013, Rv. 258072). Con riguardo alla ritenuta integrazione del delitto di estorsione ed alla conseguente impossibilità di inquadrare il fatto nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., cui attiene il quinto motivo (2.5.), dalla sentenza impugnata emerge, con valutazione di fatto con censurabile in questa sede perché priva di qualsiasi contraddittorietà o illogicità manifesta, che le minacce poste in essere dall'imputato erano finalizzate a conseguire, non solo e non tanto la restituzione del capitale, quanto anche la quota degli interessi usurari pretesi e pattuiti. Ed al riguardo è noto che integra il delitto d estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria (sez. 5 n. 49604 del 30/9/2014, Rv. 261335). Inoltre i delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari (sez. 2 n. 5231 del 14/1/2009, Rv. 243283; sez. 2 n. 6918 del 25/1/2011, Rv. 249399). Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli ed alla qualificazione giuridica degli stessi. Quanto alla ritenuta integrazione del delitto di usura ed estorsione in danno di ZI DE ed alla ritenuta sussistenza nei reati ascritti all'RO del concorso di IA e AP, di cui trattano il sesto ed il settimo 9 e l'ottavo motivo (2.6., 2.7., 2.8.), ci si limita ancora a riproporre una diversa lettura delle dichiarazioni rese da LI NE SC e da SS ER inammissibile in sede di legittimità, laddove la Corte territoriale, con valutazioni puntuali in fatto e corrette indirizzo, ha ritenuto integrati i reati contestati. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, i giudici di merito hanno preso in considerazione quanto dichiarato da SS ER, che era stato sentito sia nelle indagini preliminari che a dibattimento;
segnatamente il giudice di prime cure, con valutazione poi confermata in appello, ha evidenziato come le suddette dichiarazioni fossero risultate del tutto coerenti con le risultanze investigative, tra le quali spiccavano, fra l'altro, quelle documentali rappresentate dagli atti di trasferimento degli immobili a soggetti risultati legati ad IA IM. Ed anche con riguardo agli atti di intimidazione subiti dal ZI, nella sentenza di primo grado, alla quale fa rinvio quella impugnata, si è fatto riferimento alla presenza dell'imputato all'incontro nel corso del quale esponenti del clan SA di EL avevano minacciato ZI DE per indurlo a pagare il debito contratto con l'RO. A tale incontro avevano, appunto, partecipato attivamente IA IM e AP SC contribuendo a determinare il clima d'intimidazione in danno del ZI in seguito al quale lo stesso si induceva a pagare gli interessi usurari richiesti. Ed al riguardo, conformemente a quanto già affermato da questa Corte, deve ritenersi che anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (sez. 2 n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979). Infine la sentenza impugnata contiene un'esaustiva motivazione, puntuale in fatto e corretta in diritto, in ordine alla ritenuta consumazione delle estorsioni contestate, evidenziandosi come la condotta posta in essere dall'imputato non si era affatto arrestata allo stadio del tentativo, in quanto l'imputato aveva conseguito l'ingiusto profitto rappresentato dalla quota degli interessi usurai effettivamente corrisposti dal ZI.
3.4. L'ultimo motivo di ricorso (2.10) risulta, invece, fondato, essendo stata ingiustificatamente negata, da parte del primo giudice, la diminuente per la scelta del rito abbreviato, pur ricorrendone i presupposti. E difatti dagli atti risulta che l'imputato aveva formulato in sede di udienza preliminare richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi ZI e 10 SS, richiesta rigettata dal giudice dell'udienza preliminare e quindi reiterata dinanzi al Tribunale e nuovamente rigettata. Anche la Corte d'Appello non riconosceva all'imputato la diminuente sul presupposto che in dibattimento era stata espletata un'attività istruttoria incompatibile con la scelta del rito abbreviato. Ma in realtà l'attività istruttoria espletata era stata proprio quella alla quale l'imputato aveva condizionato la sua richiesta di accedere al rito alternativo, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del P.M. e ciò bastava per riconoscere all'imputato l'applicazione della diminuente invocata. Difatti questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca pure alla luce dell'istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare (sez. 2 n. 18745 del 15/1/2013, Rv. 255261).
3.5. Quanto all'estinzione dei reati di usura per essere decorso, fin da prima della sentenza di appello, il termine massimo di prescrizione, eccepita dai difensori in udienza, la stessa è infondata. Difatti pur dovendosi applicare la formulazione dell'art. 644 cod. pen. antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, che prevedeva una pena detentiva da uno a sei anni, il reato non era affatto prescritto stante la contestazione dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, che determina, ai sensi dell'art. 160 comma 3, il decorso di un nuovo termine di prescrizione a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo senza il limite temporale massimo fissato dall'art. 161 comma 2 cod. proc. pen.
4. Per le considerazioni sin qui svolte la sentenza impugnata deve essere, in accoglimento del decimo motivo proposto, annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena, che deve essere ridotta di un terzo per la concessione della diminuente speciale per il rito abbreviato di cui all'art. 442 cod. proc. pen., determinandosi, quindi, la pena finale in anni quattro mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa. Il ricorso deve essere, invece, rigettato in relazione a tutti gli altri motivi proposti. 11
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che riduce, con la diminuente prevista per il rito abbreviato, ad anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Roma 4 febbraio 2016 Il Consigliere relatore Presidente Dott. RobertoAuer Carrell Palombi di Montrone Dott. Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 FEB. 2016 IL A DICASS CANCELLERE M E R P Claudia AN E T R E O N I Z O C 12