Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8097
CASS
Sentenza 4 febbraio 2016

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Il giudice del dibattimento che abbia respinto in "limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, cod. proc. pen., se riconosce, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte territoriale aveva negato la riduzione per il rito, benché l'attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento avesse coinciso con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la richiesta di accedere al rito alternativo, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti i restanti atti di indagine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8097
    Data del deposito : 4 febbraio 2016

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