Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree a norma dell'art. 5 bis, comma terzo, legge n. 359 del 1992, si deve tener conto delle possibilità legali effettive di edificazione esistenti al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Pertanto, ai fini dell'accertamento dell'edificabilità del terreno oggetto di espropriazione, non può tenersi conto dell'edificabilità dello stesso che si renda conseguente al piano di fabbricazione rappresentante lo strumento preordinato all'espropriazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6576 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI MM, RI ON, RI IO, quali eredi di EG GE Ved. RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. CRISTINA 8, presso l'avvocato G. GOBBI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALDO VALENTINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SERVIZI TECNICI SpA ex ITALPOSTE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE CARROZZE 3, presso l'avvocato SCHIANO ANGELO R., che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 514/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 06/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Guido Romanelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vanise, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.9.1988 MA TR proponeva opposizione alla stima, effettuata dall'U.T.E. ed a lei notificata il 6.7.1988, con cui un'area di sua proprietà di mq. 976 era stata valutata, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, £ 8.831.820, calcolate in relazione al valore agricolo del bene.
Conveniva quindi in giudizio avanti alla Corte di Appello di Ancona il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la s.p.a. ER TE ( ex Italposte s.p.a. ) per sentir liquidare in proprio favore la giusta indennità di espropriazione, da determinarsi in base al valore venale del bene.
Ritualmente citati si costituivano in giudizio sia l'Amministrazione delle Poste che la s.p.a.ER TE.
Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito e la competenza del Tribunale di Ancona nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
In relazione al merito chiedeva respingersi la domanda attrice per essere giusta l'indennità di espropriazione offerta alla TR. La s.p.a. ER TE a sua volta si associava per il merito alle richieste avanzate dal Ministero.
Con sentenza non definitiva in data 8.7/27.8.1993 la Corte di Appello di Ancona dichiarava la propria competenza a decidere in ordine alla controversia dedotta in giudizio;
il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la legittimazione passiva della s.p.a. ER TE. Essendo nelle more del giudizio entrata in vigore la L.
8.8.1992 n 659 la Corte territoriale con ordinanza in data 8.7.1993, rimetteva la causa sul ruolo , al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo in base alla nuova normativa.
Non avendo le parti raggiunto accordo alcuno la Corte di Appello con sentenza definitiva del 7.1/6.12.1996 respingeva la domanda attrice, sul presupposto che la TR non aveva provato che al momento in cui era stato posto il vincolo preordinato all'espropriazione la sua area avesse possibilità legali ed effettive di edificabilità. Riteneva quindi la Corte di merito che l'indennità di espropriazione dovesse essere determinata in base al valore agricolo, in misura pertanto sostanzialmente uguale a quella calcolata dall'espropriante.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona proponevano ricorso per casazione, fondato su due motivi, MM, LO e AR TR, quali eredi di MA TR. Resisteva con controricorso la s.p.a. ER TE. Motivi della decisione
In ordine logico vanno per prime esaminate le eccezioni di inammissibiità del ricorso, sollevate con il controricorso dalla s.p.a. ER tecnici.
Assume la resistente s.p.a., con la prima eccezione, che l'attrice, dante causa degli odierni ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio aveva chiesto in via subordinata che, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta fondata la stima effettuata dall'UTE, le venisse riconosciuto il diritto alla liquidazione della somma di £ 8.831.000, oltre rivalutazione ed interessi.
Richiesta accolta dalla Corte di Appello di Ancona, con conseguente carenza di interese dei ricorrenti a proseguire il giudizio. L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.
Invero l'attrice, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado ha proposto alternativamente due domande:
a) dichiararsi incongrua la stima Ute e riconoscere dovuta, in base al disposto dell'art. 5 bis L.359/92, un'indennità di esproprio pari a £ 40.000 al mq. come risultante dalla espletata c.t.u.;
b)calcolarsi l'indennità richiesta in base ai valori risultanti dalla stima sistematica e dalla stima secondo potenzialità, elaborate dal C.T.U. La Corte di Appello di Ancona disattendendo le richieste dell' appellante ha ritenuto che l'indennità di espropriazione dovesse essere liquidata ai sensi dell'art. 16 L.865/71, in misura quindi sostanzialmente uguale a quella calcolata dall'espropriante ma diversa rispetto a quella richiesta dalla dante causa dei ricorrenti.
Consegue che essendo l'indennità di espropriazione liquidata ai ricorrenti diversa da quella richiesta dalla loro dante causa, legittimamente i ricorrenti stessi hanno proposto ricorso per la cassazione dell'impugnata sentenza, avendo interesse ad una definizione della controversia in conformità alle loro domande. La prima eccezione va quindi disattesa.
Con la seconda eccezione la soc. resistente chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere il ricorso stesso fondato esclusivamente su censure di merito, non riconducibili al sindacato di legittimità.
Anche questa eccezione deve essere disattesa posto che, come sarà precisato nel corso dell'esame dei motivi del ricorso, si rinvengono nel ricorso medesimo censure che possono essere oggetto del giudizio di legittimità.
Passando quindi all'esame del ricorso si osserva che con il primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 5 bis L.
8.8.192 n 359, nonché
l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia.
In particolare rilevano i ricorrenti che la Corte di Appello di Ancona:
a) avrebbe errato nel ritenere che l'inserimento dell'area espropriata in zona F ne impedisse la valutazione a valori edificatori, tenuto conto altresì che lo stesso giudice con la precedente sentenza non definitiva aveva ritenuto applicabile al caso sottoposto al suo giudizio l'art. 5 bis L.359/92;
b) avrebbe altresì omesso di considerare che il terzo comma dell'art. 5 bis L. 359/92, collegato al successivo quinto comma consentiva di valutare anche l'edificabilità di fatto dell'area in questione.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della L.359/92 al fine di determinare l'edificabilità di un'area si devono valutare le possibilità legali e le possibilità effettive di edificabilità dell'area stessa, con riferimento al momento precedente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
Tale principio è stato tenuto presente dalla Corte territoriale che, dopo avere accertato che l'edificabilità dell'area in questione discendeva dal piano di fabbricazione, strumento preordinato all'espropriazione, ha poi ritenuto che tale piano non potesse essere considerato ai fini dell' accertamento dello edificabilità del terreno oggetto di espropriazione, pervenendo così ad una conclusione in perfetta sintonia con la lettera della legge e con la giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione, tenuto conto altresì che la dante causa dei ricorrenti, sulla quale incombeva il relativo onere, aveva omesso di fornire la prova dell'edificabilità dell'area, in base allo strumento urbanistico previgente.(Cass. civ. I sez.
8.1.1998 n 97) Alla luce delle considerazioni che precedono irrilevante, in quanto non determinante ai fini della decisione adottata deve ritenersi la successiva argomentazione sviluppata dalla Corte d merito - oggetto specifico della censura in esame - secondo la quale il terreno era comunque inedificabile in quanto ricompreso in zona F posto che trattasi di mera argomentazione di sostegno della precedente argomentazione principale, fondata sull' assorbente considerazione del'irrilevanza, ai fini della stima del valore del fondo, del piano di fabbricazione, all'interno del quale l'area in esame era destinata all'edificazione solo di " attrezzature pubbliche o a carattere pubblico", con conseguente impossibilità per il privato di procedere a libera e diversa edificazione del fondo.
La prima censura contenuta nel motivo in esame va quindi respinta. Infondata deve poi ritenersi anche la seconda prospettazione relativa all'edificabilità di fatto dell'area che, risultante dalla c.t.u., non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado.
Infatti, come precisato in precedenza, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis L. 359/92, applicabile anche alle controversie non ancora definite, la mera edificabilità di fatto non è più ipotizzabile, essendo necessario, in base al comma III di tale articolo, sempre il concorso dell'edificabilità legale, come in precedenza precisato.
Infine infondato deve ritenersi anche il riferimento alla decisione non definitiva resa dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza 8 7 / 27.8.1993 ed alla conseguente ordinanza in pari data, posto che con tali provvedimenti, come risulta dalla narrativa dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha rimesso la causa sul ruolo, al solo fine di rendere possibile un accordo fra le parti, in base alla normativa sopravvenuta, talché non è dato desumere dalla indicata decisione alcuna statuizione in ordine alla pretesa edificabilità dell'area de qua.
Il primo motivo va quidi totalmente disatteso Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza della Corte di Appello, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, per errata applicazione dell'art.5 bis L.359/92 e degli artt. 61, 191, 194 e 196 c.p.c., nonché per omessa e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia.
Deducono infatti i ricorrenti che a seguito degli accertamenti effettuati dal C.T.U. era emerso, quale circostanza non contestata dalla controparte, che l'area in questione fosse ricompresa in zona edificabile.
Anche questo motivo è infondato e va respinto.
Invero il punto, oggetto della censura in questione, è stato ampiamente valutato dalla Corte di merito che ha quindi accertato che dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, non contestata sul punto dalle controparti, risultava che solo con il piano di fabbricazione l'area aveva avuto destinazione F, e che prima era "verosimilmente area agricola".
Consegue che era onere dei ricorrenti fornire la prova che l' area fosse già in precedenza edificabile, in base a strumento urbanistico generale, non preordinato all'esproprio, tenuto conto della non utilizzabilità in loro favore del piano di fabbricazione e non essendo possibile eludere tale onere, facendo carico al giudice di merito dell'obbligo, non previsto da alcuna norma, di porre al C.T.U. apposito quesito , fra l'altro in difetto di espressa richiesta della parte interessata.
Rettamente quindi la Corte territoriale, facendo corretto uso dei principi vigenti in materia è pervenuta alla reiezione della domanda, in carenza del necessario supporto probatorio in ordine all'edificabilità dell'area, prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
Infine va respinta la richiesta di esame del certificato di destinazione urbanistica dell'area, non prodotto nel corso del giudizio di merito, ostandovi il disposto dell'art. 372 c.p.c. ( Cass. civ. I sez. civ. 22.1.1998 n 570 ) Il ricorso pertanto va interamente respinto.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28.gennaio.1999.
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1999.