Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2005, n. 40526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40526 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/10/2005
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1077
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 44056/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NI;
avverso la sentenza in data 27/09/2002 della Corte di appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott. VIGLIETTA G. F. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato Avv. ZUCCARDI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27.9.2002 la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado con la quale RE NI era stato ritenuto colpevole di estorsione continuata (capi C, E, G, I); dichiarava viceversa non doversi procedere, pur ritenendo sussistente la prova dei fatti, in ordine ai concorrenti delitti di usura (capi A, B, D, F, H) perché estinti per decorso del tempo. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, il quale denuncia:
- violazione degli artt. 111 Cost. e 546, lett. e), c.p.p.; deduce che il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria a preferenza di quelle rese in dibattimento;
che non ha "dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per la concretizzazione dei delitti contestati"; che, infine, non ha "accolto" la prova decisiva offerta dall'imputato;
violazione dell'art. 500 c.p.p., in quanto le "dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non hanno valore di prova" ed il giudice, a seguito delle loro ritrattazioni dibattimentali, aveva tutti gli elementi per ritenerne l'inattendibilità. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Il giudice dell'appello, infatti, ha correttamente applicato le disposizioni in tema di contestazioni dibattimentali precedenti all'entrata in vigore della normativa di attuazione dell'art. 111 della Costituzione, attesa la data di acquisizione dibattimentale dei verbali degli atti assunti nelle indagini preliminari (L. n. 63 del 2001, art. 26); tale ratio decidendi trascura totalmente il ricorrente nella prospettazione delle sue censure, le quali, oltre che ignorare la giustificazione circa la ritenuta utilizzabilità delle prove dichiarative, di queste omettono di sottoporre a critica specifica i criteri di valutazione, pur evidenziati in motivazione, mancando, altresì, di indicare di quale elemento "decisivo" sarebbe stata negata l'assunzione.
- violazione dell'art. 629 c.p.; rileva il ricorrente come siano assenti nella specie gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, in quanto non risulta alcuna prova specifica della violenza o della minaccia, non essendo stato nessuno dei presunti offesi "costretto a fare alcunché", atteso che "il denaro era stato richiesto spontaneamente in prestito per motivi che non rientravano nello stato di bisogno e doveva essere restituito secondo gli accordi intercorsi fra le parti";
- violazione dell'art. 644 c.p.; deduce il ricorrente come erroneamente la sentenza impugnata, fondandosi solo sulle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, abbia ritenuto la sussistenza sia dello stato di bisogno, atteso che gli scopi perseguiti dai mutuatari (ristrutturare aziende o imprese, fare fronte a pagamenti verso fornitori, pagare protesti o debiti di gioco) non potevano considerarsi al pari di sventure elidenti la libertà di scelta, sia l'usurarietà dei tassi, di cui non vi è prova.
Le doglianze prospettano, pur sotto la forma apparente di censure di legittimità, generiche critiche circa la valutazione del fatto operata dalle conformi sentenza di primo e secondo grado, che hanno apprezzato la sussistenza dello stato di bisogno alla stregua dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sotto il profilo obbiettivo, detta condizione può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito (sez. 2^, 11/12/1997, Gonzaga, rv 210603; conf. mass. uff. nn. 208376, 207122); e che hanno, altresì, correttamente dedotto il requisito dell'usurarietà del tasso dalle dichiarazioni degli offesi, la cui utilizzabilità, come precedentemente chiarito, non può essere posta in discussione. violazione degli artt. 62, 62 bis e 63 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio;
Le censure sono prive del contenuto di specificità richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 c.p.p., perché non sottopongono a critica le ragioni esposte in motivazione a giustificazione della statuizione in ordine alla pena. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005