Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
Il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. VA BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SE IA, LE VA MA, LE TR, SE SC, SE IG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO TR ROMANO, che li difende unitamente all'avvocato CASAROTTO GIANGI,ORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO AR, LO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.B.VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI FRANCO, che li difende unitamente all'avvocato BALDON SC, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
LO VA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di VICENZA SEZIONE SPECIALIZZATA Agraria, emessa il 27/11/98; RG. 3/98, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha chiesto si dichiari il rigetto del ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA OV MA e PI e IS CE, UI e IA, premesso che, con contratto del 24 maggio 1962, l'allora proprietaria dei fondi rustici siti in Lupiola di Sandrigo, GA GE MI, li aveva concessi in fitto a AN IO, CL e OV;
che, con atto 25 febbraio 1994 per notar Feriani di Vicenza, detti fondi erano stati in parte alienati ai tre IS, così succeduti "ope legis" nel contratto di affitto;
che gli stessi, unitamente Ai GA, proprietari della parte dei fondi non alienata, in quanto successori della proprietaria originaria, avevano inviato agli affittuari la disdetta per la scadenza del 10 novembre 1997; che era stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
tutto ciò premesso, intimavano agli affittuari, nel febbraio 1998, sfratto per finita locazione, ingiungendo la riconsegna del fondo libero di persone e cose per la data del 10 novembre 1998; e contemporaneamente li citavano davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Vicenza, per sentir convalidare lo sfratto e, nel caso di opposizione di parte convenuta, per sentir pronunciare ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio, con riserva delle eccezioni dei convenuti, ai sensi dell'art.665 1^ comma C.p.c., anche, se del caso, con prestazione di cauzione.
Nel merito i GA e i IS chiedevano al giudice adito il riconoscimento della scadenza del rapporto al 10 novembre 1997 e la conseguente condanna degli intimati al rilascio per la data del 10 novembre 1998.
Si costituivano i tre AN, deducendo l'irritualità dell'intimazione proposta e, in ogni caso, la necessità della sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione della causa civile di riscatto agrario promossa da AN IO e CL.
Domandavano, inoltre, in riconvenzionale, l'accertamento delle opere di miglioramento eseguite.
All'udienza di discussione del 27 novembre 1998 la Sezione ha pronunciato un'ordinanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione "della causa pendente tra AN IO e CL, da una parte, ed i consorti GA IS., dall'altra (.... ), con la quale i primi hanno esercitato il diritto di riscatto agrario in ordine al fondo - oggetto del dedotto rapporto di affitto - acquistato dai signori IS".
Per l'annullamento di tale ordinanza hanno proposto regolamento di competenza gli attori GA e IS.
Resistono con una memoria difensiva AN IO e CL. Non ha svolto difesa AN OV.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono due profili di illegittimità dell'ordinanza di sospensione.
In primo luogo, sostengono, la Sezione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza degli intimati volta a conseguire l'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., accogliendola o respingendola, ma giammai avrebbe potuto adottare, prima di tale pronuncia, che segna la fine della fase sommaria del procedimento e l'inizio della fase ordinaria, il provvedimento di sospensione oggi impugnato. Attesa l'esigenza di sollecita formazione del titolo esecutivo, nella fase di transizione dal procedimento speciale per convalida al giudizio ordinario di cognizione, il potere del giudice adito per la convalida era infatti limitato alla concessione o meno dell'ordinanza non impugnabile di rilascio, essendogli inibito di adottare provvedimenti (come la sospensione) tipici della successiva fase di merito a cognizione piena.
In secondo luogo i soli GA, comproprietari di parte degli immobili di cui si è intimato il rilascio, sottolineano di essere estranei alle questioni di pregiudizialità sollevate dalla pendenza dell'azione di riscatto, promossa da AN IO e CL per la sola parte del fondo oggetto della compravendita GA - IS del 1994, in quanto agiscono per il rilascio di una parte ben diversa del fondo. L'eventuale rapporto di pregiudizialità tra le due cause non involge in alcun modo l'intero fondo e per conseguenza non può influenzare il diritto del GA di ottenere il rilascio della porzione immobiliare di loro titolarità esclusiva. Dal canto loro i resistenti oppongono, alla stregua delle norme vigenti (artt. 26 della legge 11 febbraio 1971 n.11, 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1990 n. 29),
l'irritualità del procedimento speciale di sfratto introdotto davanti al giudice agrario, negando perciò di conseguenza il potere della Sezione di emettere l'ordinanza provvisoria di rilascio prevista dall'art 665 c.p.c., peraltro sconsigliata proprio dalla pendenza della causa di riscatto. Oppongono altresì che, avendo gli intimanti prospettato il rapporto di affitto come unico e chiesto unitariamente il rilascio indistinto dell'intero fondo, l'unico provvedimento possibile, per non incorrere in ultrapetizione, era la sospensione dell'intera causa di rilascio.
Ciò premesso, non compete a questa Corte, nella presente sede del regolamento di competenza promosso avverso il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 42 C.p.c., come novellato dalla 1 . 26 novembre 1990 n. 353, decidere se sia ammissibile, innanzi alla Sezione specializzata agraria, il procedimento sommario per convalida di sfratto (ciò che fa cadere le obiezioni dei resistenti), dovendo solo giudicare della legittimità o meno dell'ordinanza di sospensione necessaria del processo, a prescindere dal rito con cui è stata introdotta la causa innanzi al giudice agrario, il solo che su quel rito dovrà pronunciarsi.
Orbene, quanto all'astratta ammissibilità dell'ordinanza di sospensione, pur potendosi convenire, in linea teorica, con la giurisprudenza invocata dai ricorrenti (Cass. 1^ ottobre 1996 n. 8595) - secondo cui, in sede di procedimento speciale per la convalida ai sensi degli artt. 657 e segg. c.p.c., non è consentito al giudice, in seguito all'opposizione dell'intimato, sospendere il processo a norma dell'art. 295 dello stesso codice, potendo per contro, previa valutazione dei gravi motivi di cui al successivo art. 665, solo concedere o negare l'ordinanza provvisoria di rilascio - devesi rilevare, tuttavia, che il richiamo della predetta giurisprudenza non è pertinente.
Nel caso in esame, infatti, la fase di transizione dal procedimento per la convalida al giudizio ordinario di cognizione si era ormai esaurita col rigetto, implicitamente disposto dalla Sezione, dell'istanza intesa ad ottenere l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, reclamata dai ricorrenti, ma rifiutata di fatto in considerazione della pendenza della causa di riscatto del fondo, di cui era stato chiesto il rilascio, eccepita dai convenuti, odierni resistenti, nella comparsa di risposta.
Tale interpretazione, scaturente da una lettura coordinata dell'ordinanza impugnata con le richieste e le deduzioni in precedenza formulate dalle parti, nonché dalla considerazione che l'ordinanza prevista dall'art.665 c.p.c. è atto meramente discrezionale, in quanto per la sua emissione devono "non sussistere gravi motivi in contrario", conduce quindi a ritenere che nella specie la contestata sospensione potesse astrattamente essere adottata, in assenza di preclusioni di ordine temporale. L'ordinanza era dunque ammissibile, ma, nel merito, non poteva essere emessa, per un motivo che il Collegio ben può rilevare d'ufficio, non essendo in questa sede vincolato dai profili di illegittimità dedotti dalle parti.
Infatti il giudizio di riscatto, in attesa della definizione del quale il presente è stato sospeso, verte tra parti diverse, avendo come attori i soli AN IO e CL e come convenuti GA OV MA, GI, ON, MA LU, IS e NN, oltre ai tre IS (CE, UI e IA). Tanto si ricava dagli atti rinvenibili nel processo (la citazione per il riscatto;
l'epigrafe dell'ordinanza con cui il giudice istruttore, in data 21 ottobre 1997, ha ammesso le prove testimoniali nel giudizio di riscatto;
la stessa ordinanza di sospensione, la quale menziona come riscattanti i soli "AN IO e CL, da una parte, ed i consorti GA - IS, dall'altra). Il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 C.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro giudizio, non può, per ciò stesso, costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1133; 13 gennaio 1996 n. 250; 26 gennaio 1995 n. 929; 9 dicembre 1988 n. 6676). Consegue l'annullamento del provvedimento di sospensione, con compensazione, tra le parti costituite, delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, annulla il provvedimento di sospensione impugnato e compensa le spese del presente procedimento tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001