Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Etilometro e avvisi difensivi, (non) basta la testimonianza del pubblico ufficiale? (Cass. 34337/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2021
In tema di prova etiaoletrica per possibile guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avviso di farsi assistere da un difensore per l'accertamento tecnico irripetibile previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in assenza di riscontro scritto? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (ud. 13/10/2020) 03-12-2020, n. 34337 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMU Giacomo - Presidente - Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere - Dott. CENCI Daniele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2010, n. 13465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13465 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 599
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 6090/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN ES N. IL 19/06/1964;
avverso la sentenza n. 884/2003 CORTE APPELLO di GENOVA, del 07/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.G. in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per l'imputato l'avv. Aiello Donatella, che si è riportata ai motivi di ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 7-2-2002, con la quale il Tribunale di Sanremo ha dichiarato GN CO colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 317 c.p. (perché, abusando della propria qualità di Carabiniere e dei propri poteri nei confronti di alcune prostitute extracomunitarie, induceva due di queste a consegnargli somme di denaro) e art. 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (perché, al fine di occultare il reato di cui sopra, formava un verbale attestando falsamente: di avere sottoposto a sequestro le somme consegnategli da FE GE e da UB DO;
di avere ricevuto da costoro la complessiva somma di L. 150.000 anziché quella di L. 280.000; di avere redatto l'atto alle ore 3, 45 del giorno 11-3-2000 anziché alle ore 11 del medesimo giorno) e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva contestate, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena principale.
Ricorre personalmente il GN, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4. Il processo è stato istruito esclusivamente con l'audizione di alcuni carabinieri, i quali hanno riferito del contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone offese UB e FE, in palese violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4. Tali dichiarazioni, pertanto, sono inutilizzabili.
2) Violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 3. Erroneamente la Corte di Appello ha escluso l'inutilizzabilità delle testimonianze in esame in base al disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 3, dal momento che l'irreperibilità delle persone offese non risulta da alcun atto processuale, e le dichiarazioni della UB e della FE sono state oggetto di verbalizzazione ex art. 351 c.p.p.. 3) Violazione dell'art. 317 c.p.. La dazione del denaro non è stata frutto di una pressione psicologica del GN in quanto la consegna della borsetta e di tutto quanto in essa contenuto è avvenuta per motivi di servizio, per controllare che nelle stesse non vi fossero armi. Ciò che non appare conforme alla norme procedurali è la mancata restituzione del denaro al termine delle operazioni di identificazione;
ma tale condotta non integra il reato di concussione, ma eventualmente quello di peculato o di abuso d'ufficio.
4) Violazione dell'art. 479 c.p.. Non sussiste l'elemento psicologico del reato in esame, in quanto l'imputato ha agito nell'errata convinzione di dover fornire un riscontro al proprio operato. Nell'occasione, infatti, vi fu effettivamente un sequestro, avendo il GN fatto svuotare le borsette, ed essendo stato il contenuto realmente sottratto alla disponibilità delle due prostitute. Non vi è prova, inoltre, che il verbale sia stato materialmente redatto alle ore 11 di mattina. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente rispetto al secondo, è fondato.
La Corte di Appello, nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di concussione, ha tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dai carabinieri Solinas, Alessandrini e Zoncu, secondo cui, dopo che numerose prostitute non in regola con il permesso di soggiorno erano state portate presso i locali del Nucleo Operativo e Radiomobile, per le incombenze di rito, "una prostituta parlò di soldi prelevati e non restituiti alla UB", e "la FA confermò la cosa, parlando di un invito a consegnare le borse da cui il GN aveva prelevato soldi e preservativi, non restituendo i primi".
Deve, però, osservarsi che le dichiarazioni testimoniali in questione ricadono nel divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195 c.p.p., comma 4 con riguardo al "contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b)"; divieto che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747; Sez. 1, 6-12-2007 n. 46606; Sez. 1, 30-1-2008 n. 16215). Il diverso orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Appello (secondo cui il divieto posto dall'art. 195 c.p.p., comma 4 opererebbe solo in presenza di verbalizzazioni ex artt. 351 e 357 c.p.p.) deve ritenersi ormai superato, alla luce della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale con sentenza 30-7-2008 n. 305, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, ove interpretata nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. Il giudice delle leggi ha rilevato, infatti, che sarebbe irragionevole e, nel contempo, indirettamente lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni dell'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata;
e ciò in quanto, in tal modo, si finirebbe per dare rilievo processuale ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.
Nel caso di specie, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, le testimonianze "indirette" dei tre carabinieri circa le dichiarazioni rilasciate dalla UB e dalla FA, essendo state rese in violazione del divieto sancito dal menzionato art. 195 c.p.p., comma 4, sono inutilizzabili. Di conseguenza, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui, basandosi anche sulle testimonianze in oggetto, ha affermato la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di concussione. Nel nuovo giudizio, il giudice di merito dovrà riesaminare la vicenda prescindendo da tali testimonianze, verificando, sulla base delle altre emergenze processuali, se la condotta tenuta nell'occasione dall'imputato valga ad integrare gli estremi del reato contestato o non sia piuttosto da ricondurre, in adesione alla tesi prospettata dalla difesa col terzo motivo di ricorso, nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 314 c.p., in quanto avente ad oggetto l'appropriazione di denaro contenuto nelle borsette che il prevenuto si era fatto consegnare dalle due donne per ragioni di servizio, onde controllare che le stesse non contenessero armi.
2) Risultano invece prive di fondamento le censure mosse col quarto motivo di ricorso in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di falso ideologico contestato al capo b) della rubrica.
I giudici di merito hanno accertato, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, che il GN ha redatto falsamente il verbale di sequestro (in realtà mai avvenuto), in relazione a somme inferiori rispetto a quelle di cui si era impossessato e in un orario diverso (e successivo) rispetto a quello risultante dall'atto, per tentare di occultare quanto da lui commesso nella nottata, girando già le voci di denaro non restituito a prostitute. Orbene, non par dubbio che, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo a), le false attestazioni rese dall'imputato nel verbale in esame valgano ad integrare, sul piano oggettivo, gli estremi del delitto di cui all'art. 479 c.p.. I fatti, come ricostruiti nella sentenza impugnata, d'altro canto, rendono palese che l'imputato ha agito nella piena consapevolezza della falsità delle attestazioni rese. Tanto è sufficiente per ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato in esame, che consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà della falsa attestazione, rimanendo irrilevanti le ragioni per le quali il soggetto si è determinato ad agire (Cass. Sez. 5, 24-1-2005 n. 6820).
P.Q.M.
Annulla, limitatamente al reato di cui all'art. 317 c.p., la sentenza impugnata, e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010