Sentenza 9 ottobre 2015
Massime • 1
Nel caso di annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati, l'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio finale, a seguito dell'assoluzione pronunciata dal giudice del rinvio, non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che il nuovo assetto sanzionatorio disposto non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2015, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2015 |
Testo completo
5 7 5 3/ 1 6 53 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.891/2015- Arturo Cortese UP 09/10/2015 Massimo Vecchio Angela Tardio R.G.N. 44013/2014 Antonella Patrizia Mazzei -Relatore - Giacomo Rocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA RO, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 29/04/2014 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Corasaniti, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avvocati Rodolfo Meloni e Carlo Monaldi, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La scansione processuale dell'attuale giudizio può essere così riassunta: CA RO, coimputata insieme al marito, ER AB, di più fatti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nella sua qualità di amministratrice unica, dal maggio 1995 al febbraio 1998, della società RU Si s.r.l., dichiarata fallita con sentenza in data 8 febbraio 1999 e collegata ad altra società, IN s.r.l., pure dichiarata fallita il 25 marzo 1998, fu condannata да dal Tribunale di Cagliari, giusta sentenza del 16 ottobre 2007, per tutti i reati a lei contestati nei capi A) e B) della rubrica, unificati nella continuazione, alla pena di quattro anni di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e alla recidiva reiterata nel quinquennio. Tale sentenza fu integralmente confermata in appello con riguardo alla posizione della CA, giusta sentenza del 5 novembre 2010. La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con sentenza del 28 gennaio 2013, annullò parzialmente la decisione di appello nei riguardi della CA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Il giudice di legittimità, in particolare, rigettò il ricorso della CA quanto a giudizio di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo B), ritenendo provata la distrazione dei crediti di IN s.r.l. nei confronti di DA S.p.A., incassati tramite bonifici bancari sul conto corrente intestato alla collegata impresa, RU Si s.r.l., per il complessivo importo di oltre quattrocento milioni in vecchie lire (esattamente lire 424.619.367); ma annullò la sentenza d'appello per vizio di motivazione, in punto di ritenuta responsabilità della CA per la distrazione, ascrittale nel medesimo capo B), di altri crediti di IN diversi da quelli vantati verso DA S.p.A. Nella stessa sentenza la Corte di cassazione rigettò il ricorso quanto a responsabilità della CA per plurimi fatti di bancarotta patrimoniale e documentale a lei contestati nel capo C) dell'imputazione, nella qualità di amministratrice della società RU Si;
ma annullò per vizio di motivazione la sentenza di appello limitatamente alla distrazione, ascrittale nel medesimo capo C), di beni strumentali della società (impianti e attrezzature registrati a bilancio per un valore di 289 milioni), non reperiti dal curatore all'atto dell'inventario. La Corte di appello di Cagliari, investita del giudizio di rinvio, con sentenza del 29 aprile 2014, ha assolto la CA dai reati oggetto della pronuncia di annullamento (distrazione di crediti di IN diversi da quelli verso DA S.p.A. e distrazione di beni strumentali di RU Si) e, conseguentemente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio con riguardo agli altri reati non interessati dall'annullamento, come segue. Ferma la maggiore gravità del delitto di cui al capo C) (bancarotta patrimoniale e documentale), come già statuito dal giudice di primo grado, in relazione al quale non risultavano contestate le aggravanti della recidiva reiterata infraquinquennale e del danno patrimoniale di rilevante gravità, contemplate solo nella imputazione del reato di cui al capo B) ritenuto meno grave, apprezzate le già riconosciute attenuanti generiche in rapporto di 2 op- prevalenza (e non più di equivalenza per la ridimensionata responsabilità della CA) all'unica aggravante pertinente al più grave delitto ascritto al capo C), costituita dalla pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta commessi, ha rideterminato la pena finale inflitta alla CA per il reato continuato in due anni e nove mesi di reclusione, escludendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando, invece, l'inabilitazione dell'imputata all'esercizio di imprese commerciali e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.
2. Avverso tale sentenza e l'ordinanza emessa il 29 gennaio 2014 (rectius: 29 aprile 2014) nel giudizio di rinvio, la CA ha proposto ricorso per cassazione tramite i difensori, avvocati Rodolfo Meloni e Carlo Monaldi, i quali deducono sei motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 624 e 609, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., e agli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 219 legge fall. Avendo la sentenza di annullamento inciso su due reati attribuiti alla CA, ciascuno compreso nei capi B) e C) delle imputazioni, entrambi a contenuto plurimo, non potrebbe ritenersi formato il giudicato parziale con riguardo alle altre violazioni incluse nei medesimi capi, costituite, rispettivamente, dalla distrazione dei crediti di IN nei confronti di DA S.p.A. (capo B) e dalla distrazione di un bene immobile della RU Si, in Villasimius, nonché da violazioni documentali pertinenti alla medesima società (capo C). Ciò imporrebbe, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in assenza di giudicato parziale configurabile solo sui "capi" della sentenza, nel caso di specie entrambi intaccati da annullamento del giudizio di responsabilità e non solo del trattamento sanzionatorio, la rilevazione, in ogni stato e grado del giudizio, di eventuali cause di estinzione dei reati. E, nella fattispecie, considerato il riconoscimento, in sede di giudizio di rinvio, delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla sola aggravante di più fatti di bancarotta compresi nel ritenuto più grave delitto sub capo C), e dovendo peraltro escludersi la legittimità di tale aggravante poiché i plurimi fatti di bancarotta integrano, secondo la ricorrente, reati autonomi come da richiamata sentenza n. 21039 del 2011 di questa Corte a sezioni unite, ne conseguirebbe la compiutasi prescrizione di tutti i reati di cui la CA è stata riconosciuta responsabile, sia in base alla nuova più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 (applicabile per essere la sentenza di 3 opp primo grado intervenuta il 16 ottobre 2007), sia in base alla precedente normativa in materia di prescrizione. La dichiarazione di fallimento di IN risale, infatti, al 25 marzo 1998 e quella di RU Si all'8 febbraio 2009 e, in base alla nuova più favorevole disciplina in materia di prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta, il termine massimo per l'estinzione del reato è di dodici anni e sei mesi ed esso, pur considerando le sospensioni, era già scaduto al tempo della prima sentenza di appello, emessa il 5 novembre 2010, con riguardo al fallimento dichiarato il 25 marzo 1998, e si era già compiuto prima della sentenza di parziale annullamento della Corte di cassazione, resa il 28 gennaio 2013, con riguardo al successivo fallimento dichiarato l'8 febbraio 1999. Ad analogo risultato si arriverebbe anche applicando la precedente normativa in materia di prescrizione: il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, operato dal giudice di rinvio, ridurrebbe infatti il tempo massimo di prescrizione a dieci anni prorogabili fino a quindici, ed essi si erano compiuti il 25 marzo 2013 con riguardo al primo fallimento e l'8 febbraio 2014 con riguardo al secondo e, quindi, in entrambi i casi, prima della sentenza dalla Corte di appello di Cagliari, in sede di rinvio, emessa il 29 aprile 2014. Conseguentemente la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere tutti i reati a lei ascritti nei capi B) e C) della rubrica estinti per prescrizione, con revoca altresì della sanzione accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.
2.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 598 e 484, comma 2, cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 18 Cost. e 6 Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), con conseguente nullità della sentenza a norma degli artt. 179, comma 1, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. All'udienza del 29 aprile 2014, nel corso del giudizio di rinvio, uno dei due difensori della CA, l'avvocato Rodolfo Meloni, con l'assenso scritto dell'imputata, aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari il 7 febbraio 2014, producendo, a sostegno della legittimità dell'astensione, i seguenti documenti: deliberazione della Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati della Sardegna circa la non sindacabilità della legittimità dell'astensione da parte del giudice procedente;
informativa provvisoria della Commissione di garanzia in punto di non conformità della medesima astensione alle regole poste nel codice di autoregolamentazione dell'avvocatura; replica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari circa la сре ricorrenza, nella protesta in questione, dell'esimente di cui all'art. 2, ultimo comma, del codice di autoregolamentazione in tema di possibile deroga alle disposizioni sul termine minimo di preavviso e sulla durata dell'astensione. La Corte di appello, rilevata la presenza all'udienza del 29 aprile 2014 del secondo difensore della CA, avvocato Carlo Monaldi, il quale, pur sostenendo il diritto del collega, non si era astenuto, aveva disposto la celebrazione del processo, applicando le disposizioni in materia di legittimo impedimento in caso di imputato assistito da due difensori dei quali uno solo impedito, non senza rilevare l'illegittimità dell'astensione indetta in violazione del Codice di autoregolamentazione, giusta acquisita comunicazione della Commissione di garanzia del 31 marzo 2014. Tale provvedimento, secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo, sia perché parifica il diritto del difensore di astensione dalle udienze al legittimo impedimento, mentre la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha recentemente statuito che esso costituisce esercizio di un diritto di libertà del difensore, sicché non sarebbero applicabili ad esso le disposizioni in materia di legittimo impedimento;
sia perché pretende di sindacare come illegittima l'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari sulla base di una comunicazione meramente provvisoria della Commissione di garanzia circa la violazione del termine di preavviso e di durata dell'astensione, peraltro oggetto di replica da parte del detto Consiglio, il quale aveva reclamato, come detto, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. In ogni caso la Corte, una volta ritenuto insussistente il legittimo impedimento dell'avvocato Meloni, allontanatosi dall'udienza dopo aver dichiarato di esercitare il suo diritto di astensione, avrebbe dovuto procedere, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., alla nomina di un difensore di ufficio all'imputata, ciò che non era avvenuto. L'ordinanza della Corte territoriale avrebbe, in sintesi, violato un diritto del difensore costituzionalmente garantito e rientrante nell'ambito delle regole del giusto processo ai sensi degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, e ciò implicherebbe la nullità dell'ordinanza e dell'udienza, tenutasi il 29 aprile 2014, e conseguentemente della pronunciata sentenza che dovrebbe, pertanto, essere annullata con rinvio.
2.3. Il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 125 (comma 3), 420 5 сре (comma 3), 178 [comma 1, lett. c)] e 179 (comma 1) cod. proc. pen., nonché omessa e/o manifestamente illogica motivazione. La Corte territoriale, nel respingere la richiesta di rinvio del dibattimento per adesione del difensore all'astensione dalle udienze, non avrebbe motivato circa le ragioni del rigetto della tesi difensiva, confortata dalle produzioni offerte, in punto di non sindacabilità, da parte del giudice procedente, della legittimità della protesta degli avvocati in pendenza di accertamento al riguardo da parte degli organi competenti. Nel caso di specie, la Commissione di garanzia non si era ancora pronunciata, in via definitiva, sull'esimente invocata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari riguardo al mancato rispetto di alcune condizioni previste dal Codice di autoregolamentazione e, in ogni caso, l'eventuale provvedimento sanzionatorio della Commissione sarebbe stato impugnabile davanti al giudice del lavoro e, quindi, non sindacabile da parte del giudice del processo, anche al fine di evitare eventuali contrasti di giudizio sul medesimo oggetto. La violazione degli artt. 179, comma 1, e 178 cod. proc. pen., unitamente al difetto di motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione di proseguire l'udienza, nonostante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo rappresentativo locale, determinerebbe quindi la nullità della sentenza.
2.4. Il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 62 n. 4 cod. pen. (evidente "lapsus calami" dovendo intendersi il richiamo normativo all'art. 62bis cod. pen.: n.d.r.) e 125, comma 3, cod. proc. pen.; nonché il vizio di omessa e/o manifestamente illogica motivazione, in tema di trattamento sanzionatorio. La ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza per mancanza di elementi utili, ex art. 133 cod. pen., a giustificare la misura di pena applicata. Il Tribunale, in primo grado, era partito dal minimo della pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle circostanze aggravanti. La Corte di appello, in sede di rinvio, pur avendo assolto la CA da due episodi criminosi e avendo riconosciuto le circostanze attenuanti come prevalenti sull'unica aggravante ritenuta, avrebbe illogicamente ridotto la pena in misura non corrispondente al massimo possibile di un terzo.
2.5. Il quinto motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 37 cod. pen., dell'art. 216, 6 of ultimo comma, legge fall., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo, Cost.; agli artt. 7, primo comma, Cedu e 49 della Carta di Nizza. L'applicazione della sanzione accessoria della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni e dell'incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, a fronte di una pena mite quale quella irrogata alla ricorrente, violerebbe i principi di proporzionalità della sanzione penale e della sua funzione rieducativa e si porrebbe in contrasto con i citati articoli della Costituzione e degli strumenti normativi sovranazionali. Esisterebbero, nella materia di interesse, tre orientamenti giurisprudenziali. Il primo che impone in ogni caso la durata di dieci anni della sanzione accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., e altri due meno rigorosi che fanno leva sugli artt. 37 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicata la disposizione di cui all'art. 37 cod. pen., che commisura la durata della pena accessoria a quella della pena principale, ovvero l'art. 133 cod. pen. che affida al giudice di merito la determinazione di tale durata attraverso i meccanismi di graduazione previsti dalla stessa norma. E ciò, nonostante la sentenza della Corte cost. n. 134 del 2012, pur richiamata dalla ricorrente, che ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., considerando tale norma espressione di scelta non irragionevole del legislatore. Sulla base della giurisprudenza alternativa richiamata, la ricorrente insiste, invece, nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero di rinnovata rimessione della questione alla Corte costituzionale.
2.6. Il sesto ed ultimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., in relazione all'art. 133 cod. pen. A sostegno della tesi di applicabilità dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della durata della sanzione accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la ricorrente cita la sentenza n. 697 del 2013 della sesta sezione penale della Corte di cassazione, siccome rispettosa dei principi di colpevolezza e di proporzionalità della pena contro ogni automatismo sanzionatorio, come quello che impone, in ogni caso, la durata di dieci anni della inabilitazione imprenditoriale e incapacità commerciale conseguenti alla condanna per bancarotta fraudolenta. La ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari al fine di rideterminare la durata della pena accessoria ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 7 of CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Il primo motivo è infondato. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'annullamento dell'originaria sentenza di appello ha avuto per oggetto solo alcuni dei plurimi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lei contestati nei capi B) e C) della rubrica, con riguardo rispettivamente alle collegate società IN s.r.l. e RU Si s.r.l., e, segnatamente, la distrazione dei crediti di IN s.r.l. diversi da quelli vantati verso DA S.p.A. e la distrazione di impianti e attrezzature di RU Si s.r.l., fatti dai quali, in sede di giudizio di rinvio, la CA è stata assolta. Per gli altri episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e patrimoniale e documentale (capo C), pertinenti, rispettivamente, alle fallite società IN e RU Si, si è formato il giudicato in punto di responsabilità, giusta sentenza della quinta sezione penale della Corte, in data 28 gennaio 2013, il cui dispositivo è così testualmente concepito nella parte di interesse in questa sede: "Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA RO, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei crediti diversi da quello verso DA s.p.a. di cui al capo B) e dei beni strumentali di cui al capo C), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso di CA". La rideterminazione della pena imposta dall'assoluzione dell'imputata, in sede di giudizio di rinvio, dagli episodi per cui era stato disposto l'annullamento, non può incidere sulla accertata responsabilità per gli altri fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui ai medesimi capi B) e C) della rubrica, atteso l'annullamento solo parziale della sentenza di condanna a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. L'autonomia dei plurimi fatti di bancarotta contestati nell'ambito dei due fallimenti di interesse, quello di IN (capo B) e di RU Si (capo C), reclamata anche dalla ricorrente in conformità della giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665), rafforza, se possibile, l'intangibilità del giudicato parziale in punto di accertata responsabilità della CA per i fatti di bancarotta non oggetto di annullamento da parte della Corte con la sentenza, più volte richiamata, del 28 gennaio 2013. Nel giudizio penale, invero, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di 8 annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto, come nella fattispecie in esame, una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, Palombarini, Rv. 217857; Sez. 1, n. 36331 del 30/06/2015, Cafasso, Rv. 264528). Né può sostenersi l'esistenza di una connessione essenziale delle parti annullate della sentenza del 5 novembre 2010 della Corte di appello di Cagliari, ossia la distrazione di crediti di IN s.r.l. diversi da quello nei confronti di DA s.p.a. (capo B) e la distrazione di beni strumentali di RU Si s.r.l. (capo C), con la riconosciuta responsabilità dell'imputata per gli altri fatti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, pertinenti ai medesimi fallimenti: distrazione del credito di oltre quattrocento milioni in vecchie lire di IN verso DA s.p.a. e distrazione dell'immobile in Villasimius di proprietà di RU Si nonché tenuta delle scritture contabili di quest'ultima società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
condotte, tutte, definitivamente accertate. Secondo autorevole lezione giurisprudenziale, in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014 dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636). Nel caso di specie, è indubbio che il rigetto del ricorso, espressamente sancito nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2013, con riguardo agli episodi non colpiti da annullamento, attiene non solo a "parti della sentenza" ma, di più, ad autonomi fatti di bancarotta fraudolenta, come tali privi di alcuna "connessione essenziale" con quelli interessati dall'annullamento, sebbene tutti confluiti, ai sensi dell'art. 219 in relazione all'art. 216 legge fall., negli stessi capi di imputazione sub B) e C). 9 In sede di discussione, la ricorrente, non ignara di quanto precede, non si è limitata a rappresentare l'estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione nelle more del giudizio di rinvio, sul presupposto di una connessione necessaria tra le plurime condotte criminose descritte nei due capi di imputazione, al punto che l'assoluzione da alcune di esse non poteva non riverberarsi, come verificatosi sul piano sanzionatorio, anche sulle violazioni non colpite dalla pronuncia di annullamento, ma ha insistito specialmente nel sottolineare che la prescrizione dei reati era già maturata al tempo della pronuncia di annullamento parziale della Corte in data 28 gennaio 2013 e, addirittura, per il più remoto fallimento dichiarato il 25 marzo 1998, ancor prima della sentenza di appello del 5 novembre 2010. Tale assunto postula un'indebita retrodatazione al tempo del formatosi giudicato parziale, il 28 gennaio 2013, del nuovo assetto sanzionatorio disposto nel giudizio di rinvio conseguente al parziale annullamento, in quanto connotato dal riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'unica ritenuta aggravante di cui al più grave reato sub C), considerata l'assoluzione della CA, nel giudizio di rinvio, dalle violazioni interessate dalla sentenza di annullamento parziale. La Corte ritiene, invece, che il calcolo della prescrizione nel caso di annullamento parziale della sentenza di condanna per alcuni reati e non per altri, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., debba essere effettuato, con riguardo alle violazioni non interessate dalla pronuncia rescindente, secondo la configurazione giuridica di esse al tempo del definitivo accertamento, e ciò anche nel caso in cui il giudizio di rinvio pertinente agli altri reati venga ad incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo, mitigandolo. In linea con le precedenti pronunce della Corte, in tema di formazione progressiva del giudicato, può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: nel caso di annullamento parziale, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., di fattispecie criminosa contemplante più violazioni autonome tra loro, unificate ai soli fini sanzionatori, come nella disposizione di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in tema di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, l'annullamento della condanna solo per alcuni reati di bancarotta e l'eventuale modifica, all'esito del giudizio di rinvio, del trattamento sanzionatorio finale, non incidono sui fatti di bancarotta non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che l'eventuale nuovo assetto sanzionatorio disposto nel giudizio di rinvio non può determinare una sorta di riapertura dei termini di prescrizione dei reati di bancarotta già irrevocabilmente accertati. 10 of In ogni caso, a confutazione della tesi difensiva secondo la quale la prescrizione dei fatti rimasti estranei al giudizio rescindente si sarebbe già verificata al tempo della sentenza di annullamento parziale, osserva la Corte che, anche a voler prescindere dal rilievo che la pretesa causa di estinzione non è stata rilevata nella sentenza del 28 gennaio 2013, come imposto dall'art. 129 cod. proc. pen., avendo al contrario il giudice di legittimità espressamente rigettato il ricorso con riguardo alla condanna della CA per gli episodi di bancarotta fraudolenta ritenuti non inficiati da vizio di motivazione, sicché si imporrebbe, per sostenere il contrario, un eventuale rimedio straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ormai precluso dal passaggio di oltre sei mesi dal deposito della predetta sentenza, va comunque rilevato che l'invocata prescrizione non si era in realtà verificata alla data del 28 gennaio 2013 e men che meno a quella della prima sentenza di appello del 5 novembre 2010, e ciò sia in base alla precedente disciplina della prescrizione, sia in base al nuovo testo dell'art. 157 cod. pen., come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, tenuto conto dei fatti di bancarotta così come contestati e ritenuti nella sentenza della Corte di appello di Cagliari del 5 novembre 2010, oggetto di ricorso per cassazione respinto, per essi, con la più volte richiamata sentenza del 28 gennaio 2013. E, invero, secondo testo previgente dell'art. 157 cod. pen., essendo la pena edittale prevista per la bancarotta fraudolenta semplice (considerato il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti generiche espresso nella sentenza del tribunale del 16 ottobre 2007, confermata da quella di appello del 5 novembre 2010 e non annullata, in parte qua, dalla sentenza della corte di cassazione del 28 gennaio 2013) equivalente nel massimo ad anni dieci, il termine ordinario di prescrizione era di quindici anni, prorogabile della metà fino a ventidue anni e mezzo in caso di interruzione del suo corso, con la conseguenza che esso, decorrente dalle date dei fallimenti, dichiarati rispettivamente il 25 marzo 1998 e l'8 febbraio 2009, non era certamente scaduto il 28 gennaio 2013 quando fu pronunziata la sentenza di annullamento parziale. Ma l'esito non è dissimile anche applicando le disposizioni del vigente art. 157 cod. pen., che si assumono più favorevoli, sulla base della disciplina transitoria di cui all'art. 10 legge n. 251 del 2005, cit., nel testo risultante dalla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della medesima norma, giusta sentenza n. 393 del 23 novembre 2006 della Corte cost., attesa la definizione del giudizio di primo grado con sentenza del 16 ottobre 2007. 11 ри E, invero, la contestazione alla CA della recidiva reiterata nel quinquennio, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in relazione al secondo comma, n. 2, del medesimo articolo, da riferire, in quanto circostanza inerente alla persona del colpevole, ad entrambi i reati contestati ai capi B) e C), determinante l'aumento della pena massima di dieci anni prevista per la bancarotta fraudolenta nella misura di due terzi, portandola dunque fino a sedici anni e otto mesi, e l'irrilevanza del giudizio di bilanciamento formulato nella sentenza del 16 ottobre 2007 (v. pag. 39), confermata in appello, in termini di equivalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche sia alla aggravante del danno di rilevante gravità sia alla recidiva pluriqualificata, entrambe contestate alla CA nel capo B), ha innalzato il termine ordinario di prescrizione a sedici anni e otto mesi, aumentabili a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., di un ulteriore quarto in caso di interruzione e, quindi, fino a venti anni e dieci mesi, termini certamente non decorsi alla data della sentenza di parziale annullamento del 28 gennaio 2013 con riguardo ad entrambi i reati di bancarotta fraudolenta del 25 marzo 1998 (capo B) e dell'8 febbraio 1999 (capo C), rimasti estranei alla pronuncia rescindente. Segue, sulla base di tutte le osservazioni che precedono, il rigetto del primo motivo di ricorso.
1.2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, essendo entrambi attinenti a presunta violazione del diritto di difesa, per omesso rinvio del dibattimento di appello, nell'udienza del 29 aprile 2014, a seguito della dichiarata adesione di uno dei due difensori della CA, avvocato Rodolfo Meloni, all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, protesta che la Corte di appello avrebbe illegittimamente sindacato come non rispondente alle disposizioni del codice di autoregolamentazione. La presenza e la partecipazione alla medesima udienza del 29 aprile 2014 del secondo difensore della CA, non partecipante alla protesta, avvocato Carlo Monaldi, esclude la violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 179, comma 1, dello stesso codice, essendo irrilevante al riguardo la qualificazione dell'astensione dell'avvocato dalle udienze come suo legittimo impedimento ovvero come esercizio di un diritto di libertà, da esercitarsi secondo la legge sui servizi pubblici essenziali n. 146 del 1990 e il codice di autodisciplina dalla stessa previsto, secondo la recente giurisprudenza delle sezioni unite della Corte. Ciò che rileva, infatti, ai fini della nullità assoluta denunciata dal difensore a norma dell'art. 179, comma 1, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. 12 proc. pen., non è la definizione giuridica dell'assenza del difensore in termini di legittimo impedimento ovvero di esercizio di un diritto di libera riunione e manifestazione del proprio pensiero, bensì la mancata assistenza tecnica dell'imputata che, nel caso di specie, non c'è stata per la presenza e attività difensiva svolta, nell'udienza del 29 aprile 2014, dall'altro patrocinante di fiducia. D'altronde, nel caso di imputato assistito da due difensori di fiducia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che perfino l'omesso avviso della data fissata per il giudizio ad uno di essi non integra una nullità assoluta bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita ad opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice (Sez. 5, n. 39221 del 30/06/2015, Pop, Rv. 264721; Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188); e, più in termini, è stato ritenuto che la nullità a regime intermedio derivante dall'omesso rinvio dell'udienza, in caso di dichiarata adesione, da parte di uno dei due difensori dell'imputato, alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, è sanata qualora l'altro difensore, non aderente all'astensione, non sia comparso e non abbia, quindi, eccepito il predetto vizio prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 2, n. 32990 del 09/07/2015, Apruzzese, Rv. 264662). Nel caso di specie, come si è detto, l'altro difensore, non aderente all'astensione, non solo è comparso all'udienza, ma non ha eccepito nullità alcuna, donde la sicura insussistenza della violazione denunciata. Va aggiunto, con specifico riguardo al terzo motivo di ricorso, che neppure può escludersi il sindacato dell'autorità giurisdizionale sulla legittimità dell'astensione del difensore, come preteso dalla ricorrente nel terzo motivo, atteso che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte, dalla stessa ricorrente richiamata, prevede proprio il contrario. Se è vero infatti che, in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, spetta comunque al giudice il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole 13 ер fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259927). Segue il rigetto anche del secondo e terzo motivo di impugnazione.
1.3. Il quarto motivo, attinente alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato poiché propone censure non consentite nel giudizio di legittimità, pur rappresentate come violazione di legge e vizio di motivazione, posto che risulta applicata per l'episodio ritenuto più grave -distrazione dell'immobile di Villasimius di cui al capo C)- espressamente indicato come violazione già coperta dal giudicato, la pena base di tre anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 216 legge fall., già irrogata nella sentenza di appello del 5 novembre 2010, diminuita ad anni due e mesi sei e, quindi, non nella misura massima di un terzo, nel legittimo esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena adeguatamente giustificato in sentenza (v. pag. 24).
1.4. Gli ultimi due motivi di ricorso, come il secondo e il terzo, possono essere trattati congiuntamente perché entrambi attinenti a presunte violazioni di legge penale sostanziale e processuale, in ritenuto contrasto altresì con norme costituzionali e sovranazionali, in tema di statuita durata decennale della sanzione accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. La ricorrente assume che la più mite pena principale applicatale nella misura di due anni e nove mesi di reclusione imporrebbe, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e in armonia coi principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena, corrispondenti a quelli posti nell'art. 7 (primo comma) della Cedu e 49 della Carta di Nizza, una sanzione accessoria di durata inferiore a dieci anni, ovvero, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., di durata almeno equivalente a quella della pena principale. L'assunto è infondato. Secondo la giurisprudenza della Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni (Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Asselo, Rv. 263267; Sez. 5, n. 41035 del 10/06/2014, Tesi, Rv. 260495; Sez. 5, n. 11257 del 31/01/2013, Raccanello Fiori, Rv. 254641; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio Rieti, Rv. 247319). Né vale invocare la riproposizione di questione di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, poiché essa è già stata 14 esaminata e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 Cost. Nella recente sentenza n. 134 del 2012 la Corte costituzionale ha osservato che l'aggiunta delle parole "fino a" alla disposizione citata, richiesta dai remittenti, al fine di rendere applicabile l'art. 37 cod. pen. (secondo il quale: "Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato"), comporterebbe una addizione normativa che -essendo solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili- non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Va aggiunta l'impertinenza al caso in esame del richiamo difensivo alla sentenza n. 697 del 2013 (dep. nel 2014), Rv. 257850, emessa dalla sesta sezione della Corte, in tema di obbligo per il giudice di tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della durata della sanzione accessoria temporanea determinata dalla legge solo nella misura massima, poiché, in tale sentenza, venivano in rilievo le pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sostanze stupefacenti, per le quali (divieto di espatrio e ritiro della patente) non è prevista una durata fissa, ma l'applicazione per un periodo non superiore a tre anni, lasciando dunque alla discrezionalità del giudice la determinazione della loro effettiva durata entro il tetto stabilito. Concludendo, nel caso in esame, correttamente la Corte di appello di Cagliari, giudice di rinvio, nel rideterminare la pena inflitta all'imputata per i fatti di bancarotta fraudolenta coperti da giudicato, a seguito di annullamento parziale della prima sentenza di appello, ha applicato la sanzione accessoria conseguente alla condanna per la durata fissa di dieci anni prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., con la conseguenza che i motivi di ricorso denuncianti l'illegittimità di tale durata sono infondati e devono essere rigettati.
2. L'esito complessivo del presente giudizio impone il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. you 15
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/10/2015. Inpresidente Il consigliere estensore Arturo Cortese Antonella Patrizia Mazzeintonella intouto netlap. megje DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA . 16 :