Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
In virtù del principio del giudicato progressivo (art. 624 cod. proc. pen.) le parti della decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive, autorità di cosa giudicata, ed è irrilevante l'assenza, nel dispositivo della sentenza di annullamento del dato meramente formale della declaratoria dell'intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata nonché la temporanea ineseguibilità della decisione o l'eventuale ritardo nella sua esecuzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato infondata la doglianza con la quale il ricorrente deduceva l'avvenuto decorso dei termini massimi di custodia cautelare in ordine ad un delitto per il quale non era intervenuto l'annullamento con rinvio e la cui relativa pronuncia di condanna - completa dell'indicazione dell'entità della pena ma non anche della esplicita dichiarazione dell'eventuale passaggio in giudicato di tale capo - non era tuttavia ancora stata posta in esecuzione con l'emissione dell'ordine di carcerazione).
Commentari • 3
- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/1999, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZIMPALE - Presidente - del 15/12/1999
Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - N. 6287
Dott. NICOLA BOTTALICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere - N. 35440/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ON AN
Avverso ordinanza del Tribunale di Roma - su riesame - in data 10.6.99
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. G. Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Luigi MELE del Foro di Roma.
Premessa in fatto e diritto
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale ha confermato quella del 6.5.99, con cui la Corte di Assise di Appello di Roma aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza del Termine di durata massima della custodia cautelare, proposta con riferimento al comma 4 lett. c) dell'art. 303 CPP, essendo decorsi oltre 6 anni di ininterrotto regime custodiale.
All'esposizione delle ragioni fondanti la pronunzia reiettiva dell'appello, il Tribunale premetteva l'excursus processuale relativo al PI che, tratto a giudizio per rispondere in concorso dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di MA AZ e di omicidio aggravato dello stesso, era stato dichiarato responsabile del solo sequestro di persona, con condanna a venti anni di reclusione, venendo assolto dal delitto di omicidio. Con la sentenza del 28.7.95 la Corte di Assise aveva disposto anche la deliberazione dell'imputato, relativamente al delitto di omicidio aggravato. Tale decisione era confermata, in data 28.10.96, dalla Corte di Assise di Appello, investita dei gravami interposti dal P.G. e dagli imputati.
Con sentenza del 27.11.97, la VI Sezione di questa Suprema Corte, rigettato il ricorso proposto nello interesse del Picossi in ordine alla condanna per il sequestro di persona, accoglieva quello proposto dalla pubblica accusa e, rilevando che il giudice di appello aveva fatto malgoverno dell'istituto del concorso anomalo in riferimento all'imputazione di omicidio, contestato anche al Picossi, annullare l'impugnata sentenza limitatamente all'assoluzione dello omicidio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Tanto premesso, il Tribunale, con ampissima dissertazione sul tema del giudicato progressivo, riteneva che, quanto al sequestro di persona, era intervenuta decisione con autorità di cosa giudicata, sia in ordine alla responsabilità, sia quoad poenam, escludendo poi la sussistenza di connessione essenziale con la parte della sentenza annullata e rilevando la ininfluenza della questione inerente la misura della pena irroganda nell'eventualità di una condanna anche per il concorso nell'omicidio, risolvibile semmai in sede esecutiva. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa deducendo inosservanza di legge e vizio motivazionale.
Il ricorso non è fondato.
In ordine alla denunzia del vizio di cui all'art. 606 lett. c) CPP - consistente, secondo la difesa, nel profluvio di argomentazioni dottrinarie e di interpretazioni soggettive, "distonicamente rese sino a renderne incomprensibile l'effettivo contenuto" - si rileva che qualora, come nella fattispecie, vertasi unicamente in tema di questioni procedurali, la parte non ha interesse a dedurre carenza o manifesta illogicità della motivazione, posto che ciò che rileva, ai fini del richiesto annullamento, è solo l'erroneità del decisum laddove, qualora la pronunzia conclusiva sia comunque corretta, trova semmai applicazione il disposto dell'art. 619 CPP, che consente a questa Corte di operare direttamente le rettificazioni occorrenti. Il motivo è pertanto inammissibile per coerenza di interesse e, comunque, per manifesta infondatezza non concretando il vizio dedotto l'eccesso motivato ne' l'incomprensione soggettiva di singoli passaggi argomentativi.
Infondata, invece, la censura di violazione di legge processuale, atteso che il sistema normativo regolante i termini di custodia cautelare presuppone che non sia stata emessa sentenza irrevocabile in ordine al reato per cui è in corso la misura coercitiva, laddove l'intervenuto annullamento parziale operato dalla VI Sezione ha determinato, in funzione del rigetto del ricorso dell'imputato, la irretrattabilità della condanna per il delitto di sequestro di persona, unico reato legittimante il titolo custodiale. Il principio del c.d. giudicato progressivo - già elaborato dalla giurisprudenza in relazione al disposto dell'art. 545 c. 1 CPP previgente, integralmente riprodotto nell'art. 624 c. 1 del codice di rito attuale - ha trovato esplicitazione in numerose decisioni, anche delle Sezioni Unite (23.11.90 Agnese - 14.6.93 Ligresti - 19.4.94 Cellerini - 23.5.97 Attinà - 6.12.96 Vitale) chiaramente evidenziante la conclusione dello iter processuale, nel senso di esaurimento della possibilità di intervento del giudice di rinvio, per le parti non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, che vengono ad acquistare, in quanto definitive, autorità di cosa giudicata.
Ed è stato altresì precisato che il rapporto di connessione essenziale presuppone una interdipendenza logico-giuridica, tale che l'annullamento di una statuizione comporti necessariamente il riesame delle altre non espressamente colpite dal giudizio rescindente, costituendo la disposizione annullata una premessa indefettibile rispetto alle altre parti che, ancorché non direttamente annullate, inevitabilmente, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, subirono un riesame.
Nel caso di specie, per contro, è stata ritenuta correttamente l'autonomia giuridico-concettuale delle statuizioni concernenti il sequestro di persona su cui, quale che sia la decisione circa la parte della sentenza annullata, il giudice di rinvio non può comunque intervenire.
Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalle osservazioni difensive, atteso che la circostanza che, in pendenza del giudizio di rinvio, il PI continui a rivestire la qualifica di imputato non elide l'intervenuto passaggio in giudicato della condanna a venti anni di reclusione e per il delitto di sequestro di persona, ancorché non esplicitamente dichiarato nel dispositivo della sentenza di annullamento (ma comunque sempre dichiarabile ai sensi dell'art. 624 c. 2 e 3 C.P.P.). Le ulteriori argomentazioni (e i richiami ad altra decisione delle Sezioni Unite - 6.12.96 Vitale rv 206170 - secondo cui "per la parte divenuta irrevocabile la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale") operano, invece, inammissibile commistione tra i concetti di definitività e irrevocabilità - i soli operanti ai fini, che qui occupano, della disciplina dei termini di custodia cautelare - e quelli di eseguibilità o di effettiva esecuzione.
La circostanza che non sia stato emesso lo ordine di carcerazione è, invero, ininfluente ai fini del decidere, laddove erronea è l'affermazione secondo cui "la irrivocabilità non può prescindere dall'atto sostanziale della emissione di esecutorietà", l'una attenendo alla sentenza di condanna, irretrattabile nonostante la ineseguibilità o eventuali ritardi nell'esecuzione, e l'altra all'attuazione della punizione del colpevole. Nell'ipotesi, del resto, in cui la parte della sentenza non annullata contenga, come nel caso in esame, anche l'indicazione della pena da irrogare, il rinvio parziale non incide neanche sulla eseguibilità (Sez. IV 14.10.96 Ceradini), sì che fondansi le censure finisce per essere quello, irrilevante, del mancato inizio dell'esecuzione. Nè a diversa conclusione può pervenirsi tenendo conto del provvedimento, allegato alla memoria difensiva del 3.12.99, con cui il magistrato di sorveglianza ha disatteso l'istanza di permesso, ai sensi dell'art. 30 ter O.P., ritenendo il difetto di condanna passata in giudicato, sia perché il diniego può esser frutto di una incompleta conoscenza della vicenda processuale, sia perché il rispetto potrebbe esser stato ancorato al dato meramente formale dell'omessa declaratoria, laddove l'inciso "quando occorre", di cui al 2^ comma dell'art. 624 CPP, esclude la necessità di una siffatta declaratoria nel dispositivo della sentenza di annullamento (Sez. 14.11.97 Maddalusso), intesa semmai a dirimere possibilità di equivoci.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 CPP, l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter DISP. ATT. C.P.P.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 15 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2000