Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice.
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L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 13874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13874 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1964
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 32562/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NO N. IL 19/10/1961;
avverso la sentenza n. 393/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 22/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per rimessione alle sezioni unite relativamente alla notifica al codifensore. In subordine, rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. AS TI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sez dist. di Tarante, in data 22-1- 13, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 368 c.p., in relazione ad una inveridica denuncia di smarrimento di un assegno.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, nullità assoluta o quantomeno a regime intermedio del giudizio di secondo grado, poiché nel decreto di citazione non è stato indicato il codifensore avv. Anna Santa AS, nominata fin dalla fase delle indagini preliminari e cofirmataria dell'atto d'appello, che non ha mai rinunciato al mandato e la cui nomina non è mai stata revocata dall'imputato. Nemmeno può sostenersi che la nullità sia stata sanata, poiché l'avv. Zito, presente in udienza, non essendo onerato della verifica di eventuali revoche o rinunce al mandato conferito all'avv. AS, non poteva, in assenza dell'imputato, sollevare l'eccezione in disamina.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito al'elemento psicologico del reato poiché nessun vaglio di attendibilità è stato effettuato in merito alle dichiarazioni della parte offesa, costituita parte civile, che ha dichiarato che il passaggio di proprietà del mezzo è avvenuto il 23-6-06 mentre risulta documentalmente che il mezzo è stato trasferito il 3-7-06. Senza contare l'utilizzo di un numero di partita IVA inesistente alla data di emissione della fattura. Essendo stata offerta alla Corte territoriale una ipotesi alternativa a quella accusatoria, si imponeva l'epilogo assolutorio.
2.2. Con il terzo motivo si censura l'immotivato diniego delle attenuanti generiche.
2.3. Il quarto motivo s'incentra sul riconoscimento, a favore della parte civile, di un danno morale in realtà inesistente e quantificato in Euro 4000, senza che la motivazione espliciti gli elementi a fondamento di tale determinazione.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato. Qualora infatti l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno dei difensori da luogo ad una nullità a regime intermedio (Sez. Un. 25- 6-97 n. 6, Gattellaro, rv. n. 208163; Sez. Un. 27-6-2001, Di Sarno, rv. n. 219229; Sez. Un. 16-7-2009 n. 39060, rv. n. 244188). In quest'ottica, le Sezioni unite hanno condivisibilmente stabilito che il termine ultimo di deducibilità della predetta nullità a regime intermedio,ove essa inerisca al giudizio d'appello, è quello della deliberazione della sentenza di secondo grado, a norma dell'art. 180 c.p.p., anche in caso di assenza, in udienza, sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. Ma nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, la nullità derivante dall'omesso avviso della data fissata,per l'udienza, ad uno dei due difensori di fiducia deve essere eccepita non nel termine ultimo di deducibilità, ex art. 180 c.p.p., appena menzionato, ma nel termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, dall'altro difensore, che sia presente, o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Ove, come nel caso in disamina, l'eccezione non venga formulata, la nullità è sanata (Sez. Un. 27-1-11 n. 22242, Scibè). Le Sezioni unite hanno peraltro sottolineato come gravi sui difensori un dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento e come, in tale ottica, vada ritenuta l'esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori, tra i quali non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione, che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio del diritto di difesa (Sez. Un. 27-1-11, cit.). Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha enucleato l'esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all'interno della posizione difensiva (C. Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, 18-10-2006, Hermi c/ Italia;
C. Eur Dir Uomo 28-2-2008, Demebukov c/ Bulgaria). In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con l'autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive. In quest'ordine di idee, il bene costituzionale dell'efficienza del processo è stato utilizzato dal giudice delle leggi quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (C. cost. n. 353/96; C. cost. n. 10/97), dovendosi sempre tener presente che ogni garanzia difensiva perde la propria funzione tipica laddove venga interpretata in modo distorto rispetto alla sua stessa essenza garantistica (Sez. Un. 29-9-11 n. 155, Rossi, rv. n. 251497).
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receputm, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggetti va "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale del provvedimento, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 3^ 27 -9-2006 n. 37006, Piras, rv n. 235508; Cass. Sez. 6^, 6-6-06n. 23528, Bonifazi, rv n. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. fer., 3-9-04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass. Sez. 5^ 5-7-04 n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64;
Cass. Sez. 5^, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004n. 26, 75).
4.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che la tesi difensiva inerente all'asserita buona fede dell'imputato è smentita dal tenore della denuncia,costituente corpo del reato di calunnia, che non fa alcuna menzione della tesi prospettata, ex post, dall'imputato, in sede processuale;
dal mancato promovimento, da parte del AS, di qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti del GE, a tutela delle proprie ragioni;
dall'intrinseca inverosimiglianza della prospettazione difensiva, essendo del tutto irrealistico ritenere che davvero il AS abbia potuto corrispondere la somma, non trascurabile, di Euro 6000 senza contestualmente farsi rilasciare una ricevuta;
dall'assenza di provvista sul conto corrente,sia alla data della denuncia che al momento dell'apposizione all'incasso dell'assegno. Solo apparentemente, per converso, la versione dell'imputato è corroborata da quanto riferito dal figlio del AS, il quale ha dichiarato di aver dato in contanti la somma di 1000 Euro al padre, per aiutarlo a soddisfare le pretese del GE, e di avere aiutato il genitore a cercare l'assegno, laddove di tali circostanze non vi è traccia nelle dichiarazioni dell'imputato. Non è poi riscontrabile alcuna anomalia relativamente al numero di partita IVA del GE, essendo stato chiarito che la partita IVA della persona offesa venne modificata in epoca successiva ai fatti oggetto della regiudicanda ma precedente al rilascio della documentazione prodotta, che quindi reca un numero di partita IVA differente da quello stampigliato sulla fattura rilasciata, all'epoca, al AS.
Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
5. In ordine al terzo motivo di ricorso, occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, poiché la Corte territoriale, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha fatto riferimento al sintomatico precedente per falso, da cui è gravato l'imputato, e alla spregiudicata condotta processuale di quest'ultimo, attesa la valenza illecita dell'accusa rivolta al GE di aver preteso la consegna in contanti della somma di 6000 Euro, a pena della mancata consegna del mezzo.
6. Nemmeno l'ultimo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione e ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la Corte territoriale, a fronte dell'operata delimitazione del danno risarcibile alla sola componente del danno morale, non contestata in alcun modo dalla parte interessata, ha ridotto l'importo riconosciuto a tale titolo alla parte civile dal giudice di primo grado, quantificandolo in Euro 4000, in considerazione della "disinvoltura" della condotta processuale dell'imputato, alla quale poc'anzi si accennava, e della durata del processo. Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito.
Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014