Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge solo nella misura massima, non trova applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati in materia di stupefacenti dall'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 3
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1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
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- 3. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
6 97 /14 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1845 - Presidente - Antonio Stefano Agrò Ippolito Francesco UP 03/12/2013- Guglielmo Leo R.G.N. 27327/2013 Relatore - Fidelbo Giorgio De Amicis Gaetano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di fiducia nell'interesse di EL ZO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18/02/2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1032/13 del 18/02/2013, pronunciata nel giudizio di rinvio conseguente al parziale annullamento di altra sentenza della stessa Corte di appello di Napoli. Con tale ultima decisione, ZO EL era stato riconosciuto colpevole del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 del d.P.R. 09/10/1990, n. 309) e di altri reati, con pena quantificata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione. Nell'occasione, erano state anche applicate, per la durata di tre anni, le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida. le Impugnata la sentenza d'appello, questa Suprema Corte (sez. II, n. 37703 del 26/09/2012) ne aveva disposto l'annullamento proprio riguardo alle sanzioni accessorie di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Giudice di merito, infatti, aveva ritenuto applicabili ex lege le citate sanzioni, contrariamente al principio, enunciato in sede di annullamento, per il quale si tratta invece di pene applicate discrezionalmente dal giudice, il quale è dunque tenuto a motivare le determinazioni assunte al proposito. Decidendo in sede di rinvio, con la sentenza oggi impugnata, la Corte di appello napoletano ha ritenuto di confermare l'applicazione del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, argomentando sulla gravità dei fatti e sulla ritenuta pericolosità dell'interessato.
2. Con un primo motivo di impugnazione, dedotto a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 27 della Costituzione, all'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 133 cod. pen., il ricorrente lamenta un vizio di motivazione illogica e contraddittoria, perché il severo giudizio espresso dalla Corte territoriale contrasterebbe con quello sotteso alla determinazione della pena principale, ritenuta moderata e corrispondente all'effettiva gravità dei fatti. Con il secondo motivo, fondato sui medesimi parametri, il ricorrente denuncia violazione di legge in ragione dell'omessa determinazione della durata delle pene accessorie applicate: è citata adesivamente giurisprudenza secondo cui, nei casi in cui la legge preveda una durata minima ed una massima per la sanzione accessoria, non si applica il criterio di conformazione alla pena principale indicato all'art. 37 cod. pen., ed il giudice deve piuttosto determinare la durata della sanzione in concreto irrogata, nell'ambito dei valori edittali, facendo motivato ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, compiendo il giudizio discrezionale demandatole a proposito dell'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 85 del d.P.R. 309/1990, ha ritenuto che i fatti presentassero gravità tale da legittimare l'irrogazione delle sanzioni in questione. Si tratta in effetti, nella specie, di un reato associativo, volto a commettere fatti per cui è stata esclusa, anche quanto ai reati specificamente ascritti all'odierno ricorrente, l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 (e dunque del comma 6 dell'art. 74) del T.u. stup. Il riferimento ad una pluralità di episodi di 2 spaccio non è contraddetto, come asserito nel ricorso, dal carattere unitario dell'imputazione relativa alle condotte addebitate ad EL, poiché detta imputazione comprende, appunto, una pluralità di distinte operazioni di acquisto di sostanza stupefacente destinata al successivo commercio. Né la valutazione di gravità dei fatti, specificamente condotta al fine di stabilire se le pene accessorie dovessero essere applicate (va ricordato che la legge in astratto le consente anche per una singola e lieve fattispecie di detenzione illecita), può considerarsi contraddetta dal livello della sanzione principale ormai definitivamente irrogata (reclusione per sette anni e quattro mesi). Si tratta in effetti di pena che può considerarsi contenuta solo in riferimento ai livelli elevatissimi delle previsioni edittali concernenti il reato associativo, ed è tra l'altro il frutto della diminuzione di un terzo connessa alla definizione del giudizio con il rito abbreviato. In ogni caso, il riferimento ad una fattispecie associativa non attenuata e alla pluralità dei delitti-fine integra una motivazione sufficiente ad un giudizio di merito che, nella presente sede, non può essere per altro verso sindacato. 2. È fondato invece il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente cita, per vero, una giurisprudenza non consolidata, e comunque pertinente ad una questione parzialmente diversa da quella che si pone nel caso di specie. Infatti, è discusso soprattutto se la regola dell'art. 37 cod. pen. secondo cui la durata della pena accessoria deve essere pari a quella della pena principale se il legislatore non ha determinato espressamente detta durata debba essere applicata quando, relativamente ad una determinata sanzione, la legge indichi una misura variabile, compresa tra un minimo ed un massimo espressamente stabiliti. Secondo un primo orientamento, proprio la variabilità introdotta da previsioni del genere escluderebbe che la durata sia fissata dal legislatore, e dunque implicherebbe l'applicazione in misura pari a quella della pena principale, fermi fissati i limiti edittali verso l'alto e verso il basso (Sez. 1, n. 22067 del 01/02/2011, Hu Zhiyu, Rv. 250227; Sez. 5, n. 29780 del 30/06/2010, Ramunno, Rv. 248258; Sez. 3, n. 41874 del 09/10/2008, Azzani, Rv. 241410). Stando però ad un secondo orientamento, cui si riferisce la decisione citata dal ricorrente, l'esistenza di un cursore edittale tra minimo e massimo richiederebbe una valutazione autonoma e discrezionale da parte del giudice, che allo scopo dovrebbe operare la quantificazione in base ai criteri generali stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. fer., n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, n.m.; Sez. III, n. 36591 del 04/04/2012, Bulgari, n.m.; Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, 3 معا Di Vincenzo, Rv. 241538; Sez. 3, n. 25229 del 17/04/2008, Ravara, Rv. 240256; Sez. 5, n. 3885 del 25/02/1972, Giachi, Rv. 121184). Un contrasto analogo non si riscontra, per la verità, nelle pronunce concernenti casi completamente sovrapponibili a quello di specie, ove il legislatore fissa solo un tetto massimo di durata della sanzione accessoria. Il principio della misura corrispondente a quella della pena principale, secondo il disposto dell'art. 37 cod. pen., è stato affermato in effetti, senza eccezioni, sia riguardo a previsioni contenute nella normativa fallimentare, sia - in una sola occasione e indirettamente in rapporto alle fattispecie di cui all'art. 85 del - d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 19807 del 22/04/2008, Ponchia, Rv. 240006; per quanto attiene agli artt. 216 e 217 del r.d. n. 267/1942 si vedano Sez. 5, n. 23606 del 16/02/2012, Ciampini, Rv. 252960; Sez. 5, n. 23720 del 31/03/2010, Travaini, Rv. 247507; Sez. 5, n. 13579 del 02/03/2010, Ografo, Rv. 246712; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215987; Sez. 5, n. 2205 del 26/11/1986, Ciufo, Rv. 175171). Ritiene tuttavia il Collegio che le ragioni poste a fondamento della soluzione contraria, nel caso di previsioni con doppia soglia edittale, siano apprezzabili anche nelle ipotesi qui considerate. La soluzione è stata più volte argomentata, infatti, considerando che il tenore letterale dell'art. 37 cod. pen. consentirebbe l'applicazione della relativa disciplina soltanto quando la legge non indichi né una misura fissa, né un minimo ed un massimo» (sentenza n. 42889/2008, cit.; nello stesso senso la sentenza n. 25229/2008, cit.). La considerazione induce a valutare problematicamente anche la compatibilità tra la nozione di pena a durata non espressamente indicata e l'esplicita previsione di un massimo edittale. Compatibilità non confermata dall'ultimo inciso della norma, la cui sola funzione è proprio quella di rinviare ai limiti generali di durata di ciascuna specie di pena accessoria, sul presupposto che nella fattispecie concreta non siano indicati. In un quadro obiettivamente segnato da incongruenze e difficoltà di raccordo, sembra poi decisivo l'argomento, di portata generale, espresso talvolta dalla giurisprudenza richiamata, e cioè la necessità di orientare il sistema, alla luce dei principi di colpevolezza e proporzionalità, in senso contrario a forme di automatismo sanzionatorio (si veda in particolare la citata sentenza n. 36591/12). E che di automatismo si tratterebbe nella specie, applicando la soluzione prevalente, risulta chiaro considerando che la logica di quantificazione di ciascuna delle pene principali non può essere estesa sic et simpliciter a ciascuna delle pene accessorie, a maggior ragione quando, come nella specie, la stessa applicazione della seconda è affidata alla discrezionalità del giudice. 4 معا Dunque la sentenza impugnata va annullata in parte qua, con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli, affinché provveda a determinare la durata delle pene accessorie di cui al comma 1 dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, valendosi dei criteri di valutazione indicati all'art. 133 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria di cui all'art. 85 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 3/12/2013. ✅ Presidente f Il Giudice estensore Antonio Stefano Wak Guglielmo Leo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 GEN 2014, STEMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito N O I T 5