Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 39221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39221 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
39 22 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.8297 PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE Dott. - Consigliere -N. 46468/2014 Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO AN AI N. IL 11/02/1985 UL RD N. IL 27/02/1984 avverso la sentenza n. 5758/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 13/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Filippi, che ha concluso per rigetto dei ricorsi. Uditi altresì per OP IO IH l'avv. M. Pistelli e per UL BE l'avv. S. Galantucci, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 13/05/2014, la Corte di appeLL di Torino esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. - pen. e rideterminata la pena - ha confermato la sentenza del 12/03/2013 con la quale il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato OP IO IH e UL BE colpevoli del reato commesso in Serravalle Scrivia il 19/06/2007 - di cui agli - artt. 61, primo comma, n. 7, 110, 624, 625, primo comma nn. 2 e 5, cod. pen., perché, in concorso tra loro e con altri, al fine di trarne profitto si introducevano, dopo aver infranto un vetro antisfondamento di una porta di sicurezza, in un centro commerciale e si impossessavano, previa rottura di alcune vetrine espositive, di numerosi telefoni cellulari, di macchine fotografiche, di videocamere, del valore complessivo di circa euro 47 mila, sottraendoli alla persona offesa e cagionandole un danno di rilevante gravità, con violenza sulle cose e in numero di almeno quattro persone.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appeLL di Torino ha proposto ricorso per cassazione OP IO IH, attraverso il difensore avv. M. Pistelli, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, - comma 1, disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e - vizi di motivazione. La Corte di appeLL ha valorizzato meri indizi elevandoli irragionevolmente ai parametri della gravità, precisione e concordanza: le dichiarazioni del M.LL HI sono inconsistenti nel provare l'identificazione del ricorrente, né è stata raggiunta la prova della relazione tra i codici IMEI e i numeri di telefono controllati e la persona del ricorrente, che non è intestatario né del cellulare, né delle utenze. Sostiene la Corte di appeLL che due delle cinque utenze si dovevano ritenere in uso a OP e a UL e che nel periodo di intercettazione le utenze erano in uso a un rumeno soprannominato NE e avevano numerosi contatti con le utenze intestate e in uso alla fidanzata di OP: si tratta di rilievi labili e inconsistenti, così come queLL relativo al "silenzio" delle due utenze nell'arco temporale compreso tra l'arrivo dei Carabinieri e la fuga degli autori del furto. L'imputato non è stato visto nel luogo del fatto e non è risultato essere l'intestatario delle utenze agganciate nella zona del centro 2 commerciale, sicché la sua identificazione è avvenuta per deduzione, in assenza di qualsiasi prova o di indizi gravi, precisi e concordanti.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appeLL di Torino ha proposto ricorso per cassazione UL BE, attraverso il difensore avv. S. Galantucci, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art.- : 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 161, 178, 192, 533 e 601 cod. pen. e vizi di motivazione. Il 29/04/2014 è stato notificato presso lo studio del difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. il decreto di citazione per il giudizio di appeLL previsto il 13/05/2014, in violazione dei termini di cui all'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.: la tardività è stata eccepita con istanza del 12/05/2014 indirizzata la Corte di appeLL di Torino, che ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione, sicché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio comporta la nullità anche della sentenza. Il giudizio di colpevolezza del ricorrente è basato unicamente sulla riferibilità aLL stesso dell'utenza cellulare 389.3417683 in occasione del furto del 17/06/2007, laddove l'utenza risulta intestata al frateLL di UL e in uso all'imputato solo il 24/10/2007, circostanza dalla quale non può desumersi l'utilizzo il giorno del fatto, sicché la motivazione si è concretizzata in mere congetture. Considerata la giovanissima età e l'incensuratezza dell'imputato, la Corte di appeLL ha violato la legge in materia di dosimetria della pena, soprattutto in considerazione dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.; nel caso di specie, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sarebbe stata la risultante del riconoscimento di elementi ex art. 133 cod. pen. che possono giustificare un'ulteriore riduzione della pena, tanto più alla luce dell'incensuratezza dell'imputato rispetto al coimputato gravato da precedenti penali specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di OP IO IH e le doglianze del ricorso proposto nell'interesse di UL BE attinenti all'affermazione di responsabilità non sono fondati.
2.1. La Corte di appeLL ha delineato il compendio probatorio a carico dei ricorrenti rilevando, quanto a UL BE, che l'utenza 389.3417683, intestata al frateLL, era risultata associata ad un cittadino albanese soprannominato Bush, 3 che è il soprannome dell'imputato, il quale, controllato il 27/10/2007 dalla polizia, aveva fornito quale proprio recapito telefonico proprio queLL indicato. Il 03/12/2007, a seguito di analogo furto commesso a Portogruaro, i due imputati furono controllati a bordo della stessa autovettura e trovati in possesso UL dell'utenza 389.3417683 e OP delle schede n. 329.9136701 e 327.0868398 abbinate al n. IMEI 359748003850460, al quale risultava abbinata dal : 02/06/2007 al 19/07/2007 la scheda 320.4446757 [recte, come si desume dalla sentenza di primo grado, 320.4446759] e dal 19/07/2007 le schede n. 329.9136701 e 327.0868398, queste ultime intercettate dal 22/11/2007: nel periodo di intercettazioni risultò che dette utenze erano in uso a un cittadino di nome IH, come puntualizza la conforme sentenza di primo grado rumeno- - soprannominato NE e avevano numerosi contatti con le utenze intestate e in uso alla fidanzata di OP. Dai tabulati, inoltre, è risultato che le utenze n. 320.4446759 e 389.3417683 avevano viaggiato parallelamente da Roma (tarda mattinata del 18/06/2007) a Serravalle Scrivia, nella zona del centro commerciale che ha subito il furto, intorno alle 20,00; dalle 20,00 fino a dopo la mezzanotte le due utenze sono state in stretto contatto tra loro nella zona del furto e, dopo un "silenzio" di circa due ore, sono ripresi i contatti e l'aLLntanamento verso Roma, confermato dal telepass installato sull'auto di un coimputato. Sintetizzato il compendio probatorio acquisito, la Corte di appeLL ha poi rilevato che nessuno dei due imputati ha sostenuto che le utenze in questione fossero in uso ad altri soggetti (a seguito di comodato, furto, etc.) al momento del fatto, né ha fornito qualsiasi spiegazione dei dati ricavabili dal traffico telefonico.
2.2. Le doglianze del ricorso proposto nell'interesse di OP IO IH investono, per un verso, l'attribuzione aLL stesso dell'utenza n. 320.4446759 e, per altro verso, l'attribuzione del fatto. Quanto alla prima, i giudici di merito hanno valorizzato la riconducibilità al medesimo codice IMEI delle due utenze nella disponibilità dell'imputato all'atto del controLL e di quella rilevata nell'occasione del furto in questione, nonché ulteriori elementi quali come riferito dal teste di polizia giudiziaria nella testimonianza richiamata diffusamente dalla sentenza di primo grado - i numerosi contatti tra le due utenze rilevati il 03/12/2007 e quelle in uso alla fidanzata dell'imputato e i "numerosissimi" contatti con detta persona dell'utenza 320.4446759: nei termini indicati, il quadro indiziario delineato dalle concordi sentenze di merito, anche alla luce dell'assenza rimarcata dalla Corte di merito di qualsiasi spiegazione - alternativa da parte del ricorrente dei dati relativi al traffico telefonico, non risulta compromesso, sul piano della tenuta logico-argomentativa, dai rilievi del ricorrente, che si muovono in una prospettiva atomistica ed indipendentemente 4 : da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274). Le ulteriori censure circa l'attribuzione del fatto al ricorrente omettono il puntuale confronto con le risultanze indiziarie valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il "parallelo" 1 percorso, andata e ritorno, delle due utenze attribuite agli imputati Roma - Serravalle Scrivia e il "silenzio" delle stesse nella fase individuata), sicché, sotto questo profilo, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
2.3. Anche le doglianze proposte nel ricorso nell'interesse di UL sono infondate. Mentre con riguardo all'attribuzione del fatto valgono le considerazioni svolte a proposito del ricorso nell'interesse del coimputato, l'attribuzione dell'utenza al ricorrente è svolta dai giudici di merito sulla base di molteplici elementi, quali l'indicazione, da parte deLL stesso UL, dell'utenza n. 389.3417683 quale proprio recapito e il soprannome "Bush" aLL stesso attribuito : (circostanza, questa, non contestata dal ricorrente).
3. Non meritano accoglimento neppure le ulteriori doglianze proposte nell'interesse di UL.
3.1. La censura relativa alla eccezione di tardività dell'avviso dell'udienza di appeLL non merita accoglimento. Premesso che, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014 - dep. 09/07/2014, Braidich, Rv. 259978) e che, come rilevato dal Collegio attraverso l'esame del fascicolo (consentito data la natura del vizio denunciato), il fax in questione non risulta in atti (se non come allegato del ricorso), risulta applicabile anche al caso di specie il principio di diritto, affermato con riguardo alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, secondo cui l'istanza inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Stucchi, Rv. 258526), accertamenti, questi, che il ricorrente neppure deduce di avere svolto. 5 3.2. Infondate sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, congruamente motivato dalla Corte di merito - in ordine sia alla determinazione della pena, sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche - richiamando la concreta gravità del fatto (desunta dalle modalità esecutive e dalla gravità del danno) e la capacità a delinquere dimostrata dal comportamento post factum, rilievi questi non inficiati dalla doglianza del ricorrente.
4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/06/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Ample Copt DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2015 : IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise use 6