Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
Per il principio della c.d. "formazione progressiva del giudicato", qualora una sentenza di merito venga annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alla statuizione relativa ad un capo di imputazione, la parte della sentenza riguardante l'affermazione definitiva della responsabilità per i restanti delitti acquista autorità di cosa giudicata; ne deriva che, in relazione a questi ultimi, l'imputato si troverà detenuto non più in stato di custodia cautelare, ma in espiazione della pena definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 36331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36331 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
36331/ 15 و ل REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 1917/2015 Dott. ALDO CAVALLO N. 14955/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA CASSANO Dott. - Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AN N. IL 22/03/1972 avverso l'ordinanza n. 346/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 11/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V.) Ambrosio che ha chiesto it rigettodel صحف تنه سے Udit i difensor Avv.; Accoriello che, in sostituzione dell' Chiem woulls ha chiesto l'accoglimento del ricors می е Ritenuto in fatto.
1.L'11 marzo 2015 il Tribunale di Napoli, costiuito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da AN AP avverso l'ordinanza della locale Corte d'assise d'appello che, il 9 gennaio 2015, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare disposta per decorrenza dei termini di fase.
2.Il Tribunale di Napoli osservava che non esisteva un titolo cautelare in ordine al quale provvedere, giacché la condanna dell'appellante per il delitto di omicidio volontario (capo e) era divenuta definitiva dopo la sentenza della Corte di Cassazione che, il 18 dicembre 2014, aveva rigettato il ricorso dell'imputato in ordine al suddetto delitto. Rilevava, altresì che per il titolo di reato contestato al capo d), per il quale la Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio, CA non risultava detenuto. Argomentava, infine, che, quand' anche si dovesse accogliere la tesi difensiva, in base al quale l'annullamento con rinvio disposto per il reato di cui al capo d) riverbera i suo effetti anche su quello di cui al capo e), rendendo necessaria la rideterminazione complessiva della pena, in ogni caso i termini complessivi di custodia cautelare per il delitto di omicidio non sono decorsi, tenuto conto della pronuncia di condanna intervenuta conformemente sia in primo che in secondo grado.
3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CA, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l'annullamento con rinvio per il delitto di cui al capo d) impediva il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al delitto di omicidio e incideva sul decorso dei termini di fase, ormai spirati. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.L'art. 624 c.p.p., quando si riferisce a parti della sentenza che diventano irrevocabili a seguito dell'annullamento parziale, intende richiamarsi a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo میں е Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li FA SET 2015 d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito della stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Ne deriva che la decisione impugnata acquista, in relazione a questi ultimi, autorità di cosa giudicata, in virtù del principio della c.d. “formazione progressiva del giudicato” (Sez. U. 23/11/1990, Agnese;
Sez. U., 1175/1993, Ligresti;
Sez. U., 19/1/1994, Cellerini;
Sez. U. 26/3/1997, Attinà; Sez. U., 1971/2000, Tuzzolino). Di conseguenza, in caso di annullamento della sola statuizione concernente un altro capo di imputazione (come verificatosi nell'ipotesi in esame), la parte della sentenza riguardante l'accertamento del reato e l'affermazione definitiva della responsabilità per un altro delitto (nell'ipotesi di specie quello di omicidio volontario contestato al capo e), non è intaccato dall'annullamento parziale per altro reato e acquista autorità di cosa giudicata.
2. Alla luce dei principi sinora illustrati l'ordinanza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha osservato che per il delitto di omicidio volontario CA, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, si trova detenuto in espiazione della pena definitiva e non in stato di custodia cautelare e che le vicende riguardanti il delitto di cui al capo d) - per il quale il ricorrente si trova in stato di libertà non possono esercitare alcuna influenza sul capo della sentenza orami - irrevocabile.
3.Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Margherita Cassano Severo Chieffi 1 Clue,Me Mergheits С онома DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 -8 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA