Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
In tema di procedimento camerale in grado d'appello, la nullità a regime intermedio derivante dall'omesso rinvio dell'udienza, in caso di dichiarata adesione, da parte uno dei due difensori dell'imputato, alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, è sanata qualora l'altro difensore, non aderente all'astensione, non sia comparso e non abbia, quindi, eccepito il predetto vizio prima della deliberazione della sentenza d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2015, n. 32990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32990 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 09/07/2015
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1559
Dott. ALMA M. M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 16009/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE VI, nato a [...] il giorno 22/10/1955;
PO UN, nato a [...] il giorno 1/8/1951;
AS IU, nato a [...] il giorno 11/6/1942;
avverso la sentenza n. 96/2014 in data 14/1/2014 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile DI ZI IU, Avv. Potito FLAGELLA in sostituzione dell'Avv. Paolo D'AMBROSIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato ZE, Avv. TACCHI Filippo in sostituzione dell'Avv. MARINO Rosario, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato PO, Avv. GIANNONE Maurizio in sostituzione dell'Avv. Carmine DI PAOLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato AS, Avv. PEDARRA IU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento de ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14/1/2014 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia in data 9/6/2006 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZE VI (oltre che nei confronti di ZE VI) in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi D) ed E) della rubrica delle imputazioni (relativi a falsi in scrittura privata) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato le condanne di ZE VI, PO UN e AS IU in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica delle imputazioni (relativi rispettivamente a concorso in usura continuata ed aggravata ed a concorso in estorsione e tentata estorsione continuata ed aggravata) rideterminando la pena inflitta ai predetti in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Con la stessa sentenza la Corte di Appello ha determinato in complessivi Euro 135.525,00 l'importo delle somme e dei beni da confiscare ed ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
1. per ZE VI:
1.a (ricorso Avv. DELLACROCE) Nullità della sentenza per aperta violazione di legge, specie in ordine al diritto di difesa. Rileva la difesa del ricorrente che all'udienza del 14/1/2014 erano state presentate alla Corte di Appello da parte di alcuni difensori note di adesione allo "sciopero" (rectius: astensione dalle udienze") indetto a carattere nazionale, ma nonostante ciò la Corte decideva di procedere egualmente ritenendo che trattandosi di procedimento in camera di consiglio la predetta astensione dalle udienze fosse non rilevante. Ciò comporterebbe una nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa.
1.b (ricorso Avv. DELLACROCE) Nullità della sentenza per difetto di motivazione o contraddittorietà in ordine alla richiesta assolutoria, nonché in ordine alla richiesta rinnovazione del dibattimento per una nuova perizia (e non come una semplice consulenza sì come fatta dal Pubblico Ministero).
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello ha respinto una richiesta di perizia finalizzata a stabilire l'ammontare degli interessi applicati sulle somme finanziate, avendo la persona offesa dal reato sostenuto che ogni pagamento dalla stessa effettuato riguardava in parte il capitale ed in parte gli interessi. Nulla dice poi la sentenza sullo stato di bisogno della persona offesa DI ZI ancorché non sia stata contestata la relativa aggravante.
1.c (ricorso Avv. DELLACROCE) Nullità della sentenza per difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione e non anche quello, ove sussistente del reato di cui all'art. 392 cod. pen. o, a tutto concedere, nella forma tentata, (sic).
Evidenza al riguardo la difesa del ricorrente che nel caso in esame sarebbe configurabile al più il reato di cui all'art. 392 (sic) cod. pen. in quanto difettando la fattispecie presupposta del reato di usura la minaccia sarebbe stata semplicemente finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme elargite.
1.d (ricorso Avv. DELLACROCE) Nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione di legge in merito alla sussistenza delle aggravanti così come ritenute e circa la negazione delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62-bis cod. pen. prevalenti. Difetterebbe secondo la difesa del ricorrente il fatto che le minacce sarebbero state poste in essere in concorso di persone o "in più persone riunite".
Inoltre è stata erroneamente contestata la circostanza aggravante della
"imprenditorialità" sol perché trattasi di un farmacista. Quanto, poi, alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, sostiene la difesa del ricorrente che la persona offesa DI ZI avrebbe ottenuto un risarcimento addirittura superiore ai danni subiti e che la sentenza impugnata confonde quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni e quanto oggetto di confisca, così erroneamente facendo coincidere le due somme.
Le circostanze attenuanti generiche stante l'incensuratezza dell'imputato ed il risarcimento del danno avrebbero potuto essere valutate con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e la motivazione della sentenza impugnata sul punto è solo "apparente". Tra l'altro la prevalenza o esclusione di una o più aggravanti porterebbe alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
1.e (ricorso Avv. DELLACROCE) Erronea disposizione della confisca in violazione di legge.
Sostiene la difesa del ricorrente che la confisca andava disposta solo per gli interessi che si presumono usurari poiché "non è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 12 che prevede la confisca su tutto il patrimonio dell'imputato" (sic) e che la confisca per equivalente "non può estendersi su quanto l'imputato avrebbe già avuto nella propria sfera di proprietà anche prima dei fatti in contestazione e per attività perfettamente lecite".
1.f (ricorso Avv. MARINO) Nullità della sentenza per violazione di legge in riferimento al diritto di difesa.
Trattasi di motivo sovrapponibile a quello sopra riassunto al punto 1.a.
1.g (ricorso Avv. MARINO) Carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta assolutoria ed alla richiesta di rinnovazione del dibattimento con una perizia. Trattasi di motivo sovrapponibile a quelli sopra riassunti ai punti 1.b e 1.d.
1.h (ricorso Avv. MARINO) Difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 629 cod. pen. e non quello di cui all'art. 392 o 393 cod. pen. Trattasi di motivo sovrapponibile a quello sopra riassunto al punto 1.c.
1.i (ricorso Avv. MARINO) Difetto di motivazione circa la sussistenza delle aggravanti contestate e circa il diniego delle invocate attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62-bis cod. pen. Trattasi di motivo sovrapponibile a quello sopra riassunto al punto 1.d.
1.l (ricorso Avv. MARINO) Violazione di legge in riferimento alla confisca del denaro.
Trattasi di motivo sovrapponibile a quello sopra riassunto al punto 1.e.
2. per PO UN:
2.a (ricorso Avv. SANTANGELO) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norma processuale stabilita pena di nullità. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente di avere depositato nella Cancelleria della Corte di Appello in data 9/1/2014 una comunicazione di adesione alla astensione dalle udienze con riferimento all'udienza del 14/1/2014. La Corte di Appello avrebbe illegittimamente rigettato l'istanza di rinvio evidenziando che le parti avevano comunque già rassegnato le proprie conclusioni e che, trattandosi di giudizio abbreviato, i difensori avrebbero potuto nominare un sostituto processuale.
2.b (ricorso Avv. SANTANGELO) Manifesta illogicità e mancanza della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai due delitti contestatigli.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di Appello avrebbe ritenuto provata la partecipazione del PO al reato di usura esclusivamente in forza di alcune intercettazioni telefoniche intercorse con la persona offesa e di un unico incontro diretto con la stessa.
La figura del PO non compare nel momento topico della vicenda nel quale il farmacista DI ZI, trovandosi in condizioni di difficoltà economica si rivolge all'ZE richiedendo ed ottenendo da questi una serie di prestiti ad interessi usurari o quando lo stesso DI ZI ha pagato parte del capitale gravato dagli interessi illeciti.
Non v'è quindi prova che il PO avrebbe agito di concerto con l'ZE e che fosse consapevole della sproporzione degli interessi applicati. Mancherebbe quindi la prova dell'elemento soggettivo del reato de quo (così come risulterebbe evidente dalla conversazione telefonica progr. 1236 delle ore 18: 41 del 16/9/2005 citata nel ricorso) e la sentenza impugnata non ha motivato sul punto.
Ancora, la Corte di Appello non ha dato il giusto peso al fatto che il PO è entrato "sulla scena" della vicenda usuraria solo a distanza di circa un anno e che presso l'abitazione dello stesso, oltre a due assegni a firma del DI ZI, è stato rinvenuto uno "strano assegno" dell'importo di 48.000 Euro a firma di ZE VI e che vedeva come beneficiario lo stesso PO. Si tratterebbe di una situazione priva di senso qualora si ipotizzi che un concorrente nel reato di usura rilasci un assegno a garanzia ad altro concorrente nello stesso reato. Quanto, poi, al reato di estorsione, deve essere evidenziato che mai l'odierno ricorrente nelle conversazioni intercettate si è espresso con toni minacciosi nei confronti della persona offesa. Gli assegni rinvenuti in possesso del PO e provenienti dalla persona offesa si giustificano con le somme effettivamente alla stessa erogate a titolo di finanziamento e l'odierno ricorrente non ha beneficiato degli interessi corrisposti dal DI ZI in epoca successiva al proprio intervento "ad adiuvandum" (maggio/settembre 2004).
2.c (ricorso Avv. SANTANGELO) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza o insufficienza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di Appello ha disposto la confisca di somme e beni per l'importo di Euro 135.525,00 con una motivazione succinta e con un mero riferimento alla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero. Tuttavia in materia di usura è prevista una confisca per equivalente commisurata ad "un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari" e, quindi, al solo incremento patrimoniale netto ricavato dal soggetto attivo del reato.
Ne consegue che solo nel caso di pagamento effettivo di interessi usurari è possibile procedere alla misura ablativa colpendo il vantaggio concreto derivatone all'usuraio.
Ora - rileva la difesa del ricorrente - manca nella sentenza impugnata qualsivoglia esplicazione di ragioni e motivazioni che siano valide a ritenere sussistente un incremento del patrimonio dell'imputato a seguito di una presunta attività di usura, il tutto sarebbe confortato dal contenuto della documentazione allegata al ricorso.
La Corte barese avrebbe quindi errato nel momento in cui non ha tenuto conto di detto elemento e non avrebbe specificato le somme da confiscare in relazione alla posizione di ciascun imputato limitandosi, invece, ad una determinazione della somma complessiva da confiscare.
2.d (ricorso congiunto Avv. DI PAOLA e Avv. SANTANGELO) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità con riferimento all'art. 127 cod. proc. pen. Trattasi di motivo sovrapponibile a quello sopra riassunto al punto 2.a.
2.e (ricorso congiunto Avv. DI PAOLA e Avv. SANTANGELO) Manifesta illogicità e mancanza della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) con riguardo all'affermazione di penale responsabilità
dell'imputato in ordine ai due delitti contestatigli. Trattasi di motivo sovrapponibile a quello sopra riassunto al punto 2.b.
3. per AS IU:
3.a Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Si duole anche in questo caso la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello non avrebbe rinviato il dibattimento chiamato all'udienza del 14/1/2014 nonostante il fatto che alcuni co-difensori avessero preventivamente comunicato la loro adesione alla predetta giornata di astensione dalle udienze.
3.b Nullità della sentenza per motivazione apparente. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la sentenza della Corte di Appello abbia motivato in modo del tutto passivo ed acritico limitandosi ad effettuare un mero copia-incolla della sentenza del Giudice di prime cure senza alcuna valutazione sui fatti, sulle circostanze e sulle argomentazioni addotti nell'atto di gravame.
3.e Nullità per violazione di legge, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto ad una prova decisiva. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero ed acquisita integralmente agli atti del processo si presenta assolutamente inutilizzabile per sorreggere una sentenza di condanna.
La Corte avrebbe quindi illegittimamente respinto una richiesta di disporre una perizia tecnico-contabile relativa alle movimentazioni economiche intercorse tra le parti.
3.d Nullità per violazione di legge, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla esclusione della responsabilità penale del prevenuto. Rileva la difesa del ricorrente che il AS risulta assolutamente estraneo a rapporti diretti di debito- credito con la persona offesa e che nei confronti dello stesso gli elementi di accusa sono esclusivamente consistiti in un presunto contatto telefonico con la persona offesa del giorno 8/8/2005, in due telefonate con ZE VI ed in un incontro con la persona offesa del 27/8/2005. A ciò si aggiunga che il AS sarebbe estraneo a rapporti diretti con la persona offesa che possano, ancorché lontanamente, configurarsi come ipotesi delittuose ex art. 629 cod. pen. non emergendo ciò dalle conversazioni intercettate ed avendo la Corte distrettuale tenuto conto della netta demarcazione tra "richiesta illegittima" e "richiesta estorsiva" in relazione alla percezione che il destinatario ha avuto della stessa. Non si potrebbe nel caso in esame parlare quindi di ipotesi di reato concorsuale quanto piuttosto si dovrebbe parlare di separati ed autonomi rapporti intrattenuti dal solo ZE con gli altri singoli personaggi della vicenda in esame.
3.c Nullità per violazione di legge, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle aggravanti. Ritiene la difesa del ricorrente che sarebbe errata la contestata ipotesi di concorso di persone nel reato.
3.f Nullità per violazione di legge, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti ex art. 62 c.p., n. 6 e art. 62-bis cod. pen. prevalenti.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che avendo la Corte di Appello ridotto e rideterminato le somme oggetto dell'attività usuraria in 135.525,00 Euro l'offerta della somma di 130.000,00 Euro non accettata dalla persona offesa non poteva non portare a ritenere sussistente la predetta circostanza attenuante.
3.g Erronea applicazione della confisca per violazione di legge. Rileva la difesa del ricorrente che la confisca per equivalente non poteva che colpire le somme derivanti dal profitto e/o dal prezzo del reato che nel caso di specie non possono che coincidere con quelle riconosciute come corrisposte per gli interessi usurari. Inoltre detta confisca non avrebbe potuto che essere disposta solo sulle somme determinate come profitto e/o come prezzo del reato per ogni singolo imputato.
In data 30/6/2015 la difesa della parte civile DI ZI IU ha fatto pervenire nella Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria nella quale contesta i motivi di ricorso avanzati dagli imputati con particolare riguardo a quello riguardante l'asserita nullità della sentenza di appello in conseguenza del mancato rinvio dell'udienza del 14/1/2014 a seguito della dichiarazione di astensione dalle udienze penali dell'Avv. DI PAOLA. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso formulati nell'interesse di tutti gli imputati e sopra riassunti ai superiori punti 1.a, 1.f, 2.a, 2.d e 3.a appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo gli stessi la medesima problematica giuridica.
Per le ragioni che si andranno qui di seguito ad esporre i motivi di ricorso che in questa sede ci occupano sono manifestamente infondati. Risulta, infatti, dagli atti che il processo innanzi alla Corte di Appello fu rinviato all'udienza del 14/1/2014 dopo che tutte le parti alle precedenti udienze avevano già concluso, solo al fine di eventuali repliche e per il deposito di memorie.
Dalla lettura del verbale di udienza del 14/1/2014 si evince che il solo Avv. DI PAOLA (co-difensore dell'imputato PO) ebbe a depositare dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata anche per tale data dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
Non è stato invece documentato che gli altri difensori oggi ricorrenti abbiano depositato analoghe dichiarazioni di astensione tanto è vero che nel verbale di udienza di ciò non si da alcun atto.
È noto che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema con una recente pronuncia (sent. n. 15232 del 30/10/2014, dep. 14/4/2015) hanno stabilito che "in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione".
Tuttavia tale principio può trovare applicazione solo in presenza di "una dichiarazione di astensione del difensore" che, inevitabilmente, non può che consistere in una dichiarazione formale (resa a verbale in udienza o comunicata tempestivamente con atto scritto), non essendovi equipollenti alla stessa e non potendo la mera assenza del difensore in udienza essere interpretata come manifestazione di adesione all'astensione di categoria.
E ciò vale ancor più nella situazione qui in esame nella quale procedendosi con le forme del rito camerale la presenza in udienza dei difensori era meramente facoltativa.
È poi di palmare evidenza che l'astensione del difensore non può che riflettersi esclusivamente sull'imputato che egli assiste senza che la stessa possa produrre alcun riflesso sulla posizione dei coimputati e dei loro rispettivi difensori.
Ne consegue, come detto, la manifesta infondatezza delle doglianze formulate al riguardo e nell'interesse degli imputati ZE e AS.
Quanto, poi, all'imputato PO deve essere evidenziata l'irrilevanza ai fini processuali della (documentata) manifestazione di astensione del difensore Avv. DI PAOLA.
Infatti, l'imputato risultava difeso anche da altro legale che non si era presentato in aula e che non risulta dal verbale di udienza aver depositato la propria dichiarazione di astensione. Ora, se alla luce del poc'anzi menzionato decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, non va tuttavia dimenticato che essendo il collegio difensivo dell'imputato PO composto da due difensori, sarebbe stato onere del secondo difensore che non aveva manifestato la propria intenzione di astenersi dalla partecipazione alle udienze comparire all'udienza del 14/1/2014 al fine di eccepire, prima della conclusione del relativo grado di giudizio, l'eventuale nullità per omesso rinvio dell'udienza a causa della legittima astensione dalle udienze del codifensore.
Non avendo a ciò provveduto è decaduto dalla possibilità di fare ciò e l'eventuale nullità si è sanata.
Infatti le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sent. n. 22242 del 27/01/2011 dep. 01/06/2011, Rv. 249651) chiamate a decidere in principalità sul differente caso dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, hanno avuto modo di chiarire in modo incidentale ma con principi che ben possono valere anche in questa sede che:
a) i due difensori costituiscono un unico soggetto processuale;
b) il difensore in capo al quale non è riscontrabile alcun problema circa la regolare partecipazione all'udienza anche se non comparso (sostituito o meno, a seconda della tipologia del procedimento, da un difensore di ufficio) formalmente è come se fosse presente: in conseguenza non si potrà parlare di "assenza" della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.);
c) ne consegue che la mancata presenza dell'altro difensore per motivo legittimo (nel caso esaminato dalle Sezioni Unite per omessa citazione, ma la regola vale anche in caso di "impedimento" ritenuto legittimo quale quello legato alla scelta di adesione all'astensione dalle udienze proclamato dall'organismo di categoria) può al più configurare una nullità di ordine generale a cosiddetto regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.), nullità che è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso (o che aveva facoltà di comparire) ovvero - ma solo nel caso di udienze a presenza obbligatoria del difensore - anche del difensore eventualmente nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia non comparso e ciò perché le nullità di ordine generale a regime intermedio relative alla regolare costituzione dei difensori nel giudizio devono essere eccepite al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari all'apertura dell'udienza ovvero prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità. Ora, sul presupposto che l'attività di verifica di regolare costituzione delle parti in udienza è attività preliminare a quella del dibattimento (o del giudizio camerale) in senso proprio, le Sezioni Unite nella sentenza qui in esame hanno ribadito che anche nel caso dei procedimenti camerali la nullità de qua deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello pronunciata ex art. 599 cod. proc. pen. a cura del difensore di fiducia regolarmente avvisato (e non impedito - ndr.) e, in tal modo, messo in condizione di sollevare la relativa eccezione. Se il difensore che compare deve formulare la eccezione di nullità se non vuole che la nullità si sani, la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del decorso del termine ultimo per la "deduzione", cioè quello della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto (art. 121 cod. proc. pen.). In sostanza, l'onere del difensore regolarmente avvisato e non impedito di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del "giudizio" non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza in quanto e ciò perché - come già evidenziato ma è il caso di ribadirlo - la nozione di "parte" che deve formulare l'eccezione va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero.
Pertanto, l'assenza di impedimento di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all'art. 180 cod. proc. pen. è, infatti, quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate (art. 185 cod. proc. pen.), con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell'interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2).
2. Meritevoli di trattazione congiunta sono anche i motivi di ricorso formulati nell'interesse degli imputati ZE e AS e sopra riassunti ai superiori punti 1.b, 1.g e 3.e relativi al fatto che i giudici del merito non hanno accolto le richieste difensive di disporre una perizia tecnico-contabile sui rapporti di dare avere tra le parti ed hanno invece utilizzato ai fini della decisione la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari.
Trattasi anche in questo caso di doglianze infondate. Non va infatti dimenticato che gli imputati hanno deliberatamente scelto ed ottenuto di essere giudicati con le forme del rito abbreviato, cioè di sottoporsi ad un giudizio "allo stato degli atti" che ha permesso loro di ottenere la considerevole detrazione di pena prevista per tale rito.
Sul punto deve essere ricordato che "nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)" (Cass. Sez. 1, sent. n. 37588 del 18/06/2014, dep. 12/09/2014, Rv. 260840). Ne consegue che laddove i Giudici distrettuali hanno ritenuto che non fosse necessaria ai fini del decidere l'effettuazione di una perizia d'ufficio tecnico-contabile nessuna doglianza può essere legittimamente proposta sul punto dai ricorrenti.
Infondata è, poi, la doglianza indicata sempre nel punto 1.b relativa al fatto che la Corte di Appello non avrebbe trattato diffusamente dello "stato di bisogno" della persona offesa. In realtà basti osservare che secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema condivisa anche dall'odierno Collegio "lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale - nel caso che qui ci occupa sono stati quantificati nel 201,21% ndr. - da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose" (Cass. Sez. 2, sent. n. 12791 del 13/12/2012, dep. 19/03/2013, Rv. 255357) e che, in ogni caso, nessuna motivazione necessitava sul punto non essendo contestata la relativa circostanza aggravante così come correttamente precisato a pag. 41 della sentenza impugnata.
3. Meritevoli di trattazione congiunta sono anche i motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato ZE sopra riassunti al superiore punto 1.c (poi ribadito anche al punto e 1.h) relativi alla lamentata mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Sul presupposto dell'erroneo richiamo nei due motivi di ricorso alla violazione dell'art. 392 cod. pen. che non ha nulla a che vedere con la vicenda che in questa sede ci occupa, va detto subito che correttamente hanno operato i giudici di merito nel ritenere configurata nelle azioni descritte la fattispecie di estorsione (parte in forma tentata e parte in forma consumata) essendo stati applicati alla persona offesa interessi smaccatamente usurari che giammai l'imputato ZE avrebbe potuto acquisire rivolgendosi ad un giudice ed essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che "è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (Cass. Sez. 2, sent. n. 9931 del 01/12/2014, dep. 09/03/2015, Rv. 262566). Le doglianze indicate sono quindi da ritenersi infondate.
4. Una trattazione congiunta si impone anche con riguardo ai motivi di ricorso formulati nell'interesse degli imputati ZE (punti 1.d e 1.i) e AS (punto 3.f.) relativi al mancato riconoscimento agli imputati della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, nonché di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate. Quanto alle circostanze aggravanti va detto che risultano formalmente contestate nei capi di imputazione relativi ai fatti di cui è processo la sola aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita (art. 61 c.p., n. 7) con riferimento alle contestazioni di usura e di estorsione, nonché la circostanza aggravante teleologia (art. 61 c.p., n. 2) e quella del numero delle persone (art. 629 c.p., comma 2) con riguardo alle sole vicende di natura estorsiva. Per il solo reato di usura risulta inoltre contestata la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona che svolgeva attività professionale od imprenditoriale.
Partendo da quest'ultimo profilo va detto che non è oggetto di discussione che la persona offesa DI ZI IU esercitasse l'attività di farmacista gestendo il relativo esercizio commerciale, con la conseguenza che essendo indubbiamente detta attività nel contempo professionale ed imprenditoriale risulta ictu oculi evidente la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n.
4. La Corte di Appello ha debitamente motivato sul punto a pag. 28 della sentenza impugnata.
Altrettanto può affermarsi per le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 2 (non potendosi porre in dubbio che l'attività estorsiva sia stata posta in essere per conseguire l'illecito profitto dell'usura) e che un danno quantificato in oltre 135.000 Euro assuma le caratteristiche di rilevante gravità come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema sul punto. Anche in questo caso la Corte di Appello ha correttamente motivato (pag. 28 della sentenza) evidenziando come la rilevante entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa si desume dal conteggio operato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero e riportato in sentenza.
Quanto poi al numero delle persone coinvolte nella vicenda estorsiva, risulta chiaramente dal testo della sentenza impugnata:
a) che il DI ZI ben era a conoscenza che l'ZE ha agito anche nell'interesse di "terzi finanziatori";
b) che il DI ZI era venuto a conoscenza di chi fossero costoro (PO e AS);
c) che l'ZE aveva minacciato il DI ZI facendogli presente che i finanziatori "erano persone pericolose di Cerignola" e, in altra occasione gli aveva rappresentato che se rifiutava di continuare a pagare stava "mettendo a repentaglio la sua famiglia":
in occasione di questa seconda minaccia aveva anche composto il numero di telefono del AS rappresentandogli che si trovava "dal dottore", in tal modo rafforzando l'intento intimidatorio nei confronti del farmacista;
d) che in altra occasione ZE si era incontrato col DI ZI in presenza del AS;
e) che, ancora, egli aveva nel prosieguo delle vicende avuto rapporti con il PO a nome del quale aveva rilasciato degli assegni.
In sostanza emerge chiaramente che la persona offesa era stata posta in condizione di comprendere che i soggetti interessati a percepire le somme richieste a titolo di usura erano più d'una e gli era stato rappresentato che si trattava di persone pericolose di Cerignola. Detta situazione consente pacificamente di ritenere configurata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 629 cod. pen., comma 2. Sebbene, infatti, non siano condivisibili i richiami giurisprudenziali fatti dalla Corte di Appello a pag. 31 della sentenza impugnata nella parte in cui fanno riferimento ad un orientamento secondo il quale per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 629 cod. pen., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p.c., comma 3, n. 1, u.p., sarebbe sufficiente che la persona offesa percepisca che la minaccia può pervenire da più persone, orientamento che è da considerarsi superato alla luce della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 21837 del 29/03/2012, dep. 05/06/2012, Rv. 252518) secondo le quali "nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia" va detto però che nella sentenza impugnata si è anche dato testualmente atto (pag. 32) che "più di una volta, del resto il farmacista riceve la visita di due indagati assieme (ZE VI e PO UN;
ZE VI e AS IU). E questa è la descrizione che egli fa alla moglie di ciò che ha provato: ti lascio immaginare io come sono stato ... perché quando io me li sono visti davanti, madonna mia sono sentito male (telefonata del 27 agosto 2005 tra il farmacista e la moglie, la sera stessa dell'incontro in farmacia con l'ZE ed il AS". Ora, poiché come ha correttamente evidenziato la Corte di Appello la minaccia quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, può anche essere indiretta o larvata e va ritenuta sussistente ogni volta che, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice dell'agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima, questa, di fronte all'ingiusta richiesta dell'agente venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà per evitare, in caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di un più grave pericolo, appare indubbio che contestualizzando tali situazioni nella complessiva vicenda in esame si può affermare che in alcuni casi l'azione intimidatrice è stata posta in essere da più persone riunite presenti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo innanzi alla vittima. A ciò si aggiunga che secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, "nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva)" (Cass. Sez. 2, sent. n. 31199 del 19/06/2014, dep. 16/07/2014, Rv. 259987).
Affermata in tal modo la corretta configurabilità di tutte le circostanze aggravanti contestate agli imputati va detto che motivata in modo congruo è corretto è anche la decisione della Corte di Appello relativa alla negazione del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 giustificata dal fatto che la somma di 130.000,00 Euro non può costituire offerta valida nel senso richiesto dalle parti poiché non congrua rispetto all'intero complesso intreccio di corresponsioni di denaro da parte del DI ZI. Quanto detto è frutto di una valutazione discrezionale da parte dei Giudici di merito che è insindacabile in questa sede anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice" (Cass. Sez. 2, sent. n. 9143 del 24/01/2013, dep. 26/02/2013, Rv. 254880). Quanto, poi, al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le ritenute aggravanti effettuato dal Giudice di prime cure e confermato dalla Corte di Appello, va ricordato che "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931) e, ancora che "non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali il giudice, nella specie d'appello, abbia confermato il giudizio di equivalenza fra circostanze, formulato dal giudice di primo grado, in quanto è sufficiente la sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti (Cass. Sez. 1, sent. n. 2668 del 09/12/2010, dep. 26/01/2011, Rv. 249549). Per dovere di completezza e per rispondere ad una situazione evidenziata dalla difesa del ricorrente ZE va solo ricordato che per tutte le ragioni esposte dalla Corte di Appello a pag. 37 della sentenza impugnata i reati in contestazione, tenuto conto del tempo di commissione e delle interruzioni ex art. 160 cod. pen. non solo non erano prescritti alla data della pronuncia della sentenza della Corte di Appello ma non sono estinti per prescrizione neppure alla data odierna.
Tutte le doglianze esaminate nel presente paragrafo sono quindi da ritenersi infondate.
5. Anche le questioni poste dai ricorrenti ZE (punti 1.e e 1.l), PO (punto 2.c) e AS (punto 3.g) appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo la medesima problematica inerente il quantum della confisca e la necessaria specificazione e ripartizione tra gli imputati dell'ammontare della stessa.
Come è noto l'art. 644 cod. pen., u.c. prevede che in caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto del reato ovvero di somme di denaro beni od utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.
Trattasi, come è noto, di confisca-sanzione in quanto i beni o valori conseguiti con la stessa vengono incamerati dallo Stato. Va detto subito che l'assunto contenuto nel ricorso dell'imputato ZE secondo il quale la confisca per equivalente non può estendersi su quanto l'imputato avrebbe già avuto nella propria sfera di proprietà anche prima dei fatti in contestazione e per attività perfettamente lecite non è fondato atteso che questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato" (Cass. Sez. 1, sent. n. 28999 del 01/04/2010, dep. 23/07/2010, Rv. 248474) con l'evidente conseguenza che lo stesso ben può attingere beni entrati nel patrimonio del soggetto attivo del reato anche prima del momento consumativo del reato stesso.
Quanto, poi, all'ammontare dell'importo da confiscare la Corte di Appello con motivazione congrua lo ha indicato esplicitando la propria decisione attraverso dei calcoli operati alle pagine 47 e 48 della sentenza impugnata (oltretutto riducendo tale importo rispetto alla sentenza del Giudice di prime cure). La determinazione dell'ammontare del prezzo o del profitto del reato è questione di fatto che non può quindi essere sottoposta a questa Corte di legittimità nel momento in cui - come avvenuto nel caso in esame - è supportata da congrua motivazione.
Quanto, poi al riparto pro-quota tra i singoli imputati di quanto oggetto di confisca, deve essere evidenziato che nel caso in esame è (correttamente) intervenuta condanna per reato concorsuale e che con pronunce in materia di sequestri relativi ad altre tipologie di reato ma i cui principi sono certamente estensibili al caso che ci occupa nell'ottica della confisca de qua, questa Corte Suprema ha reiteratamente già avuto modo di precisare che "in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato" (cfr. ex ceteris:
Cass. Sez. 2, sent. n. 2488 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 261852) e, ancora, che "è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale. (In motivazione la Corte ha giustificato l'affermazione sia sulla scorta del principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, sia sulla scorta della natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio).
Da quanto detto consegue anche in questo caso l'infondatezza delle doglianze in esame.
6. Manifestamente infondate sono le questioni poste dalla difesa dell'imputato PO sopra riassunte al punto 2.b (poi riprese anche con ulteriore ed analogo motivo di ricorso al punto 2.e) laddove si duole - attraverso una serie di considerazioni - della manifesta illogicità e mancanza della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai due delitti contestatigli. Va detto subito che con detti motivi di ricorso si propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata e che nella motivazione della sentenza impugnata non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5, sent. n. 1004 del 30.11.1999, dep. 31.1.2000, Rv 215745, Sez. 2, sent. n. 2436 del 21.12.1993, dep. 25.2.1994, Rv 196955). Per contro, deve osservarsi che la difesa del ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta -giudice della motivazione.
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636;
Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato PO, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. A ciò si aggiunga che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643).
7. Manifestamente infondata oltre che del tutto generica e, per l'effetto, inammissibile è la doglianza prospettata dalla difesa dell'imputato AS così come sopra riassunta al punto 3.b laddove si lamenta il fatto che la sentenza della Corte di Appello avrebbe motivato in modo del tutto passivo ed acritico limitandosi ad effettuare un mero copia-incolla della sentenza del Giudice di prime cure senza alcuna valutazione sui fatti, sulle circostanze e sulle argomentazioni addotti nell'atto di gravame.
Al riguardo basti osservare che quanto osservato dal difensore del ricorrente non trova riscontro anche solo nella lettura della sentenza impugnata nella quale sono riportati sia ampi stralci della motivazione del Giudice di prime cure, sia autonome motivazioni (cfr. pag. 43 e segg.) riguardanti la specifica posizione dell'imputato AS.
D'altro canto così come è legittima la motivazione per relationem (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del 21.6.2000, dep. 21.09.2000, Rv. 216664), altrettanto legittima deve ritenersi la motivazione nella quale sono riportati ampi stralci della sentenza di primo grado che il Giudice del gravame ha esplicitamente affermato di condividere.
8. Infine, infondate sono da ritenersi anche le doglianze formulate dalla difesa dell'imputato AS e sopra riassunte ai punti 3.d e 3.e.
Anche in questo caso la difesa del ricorrente pone a questa Corte Suprema questioni di merito, di valutazione delle prove e di ricostruzione delle vicende processuali che sono inammissibili in questa sede, in presenza di una sentenza che anche con riguardo alla posizione concorsuale nei reati da parte dell'imputato che qui ci occupa risulta motivata in modo congruo, non manifestamente illogico e tantomeno contraddittorio.
Per il resto non possono che richiamarsi anche per la posizione del AS gli stessi principi di diritto che si sono sopra evidenziati (cfr. par. 6) allorquando si è trattato della posizione del coimputato PO.
Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile DI ZI IU, la cui liquidazione, tenuto conto della complessità del caso e dell'impegno professionale richiesto, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in solido in favore della parte civile DI ZI IU delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015