Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012).
Commentari • 2
- 1. Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottierePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
Leggi di più… - 2. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2014, n. 41035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41035 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/06/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1865
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 36539/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI RT N. IL 05/09/1963;
avverso la sentenza n. 456/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. D'ANGELO Giovanni, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Cardillo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TE ER è imputato del reato di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223 perché nella sua qualità di amministratore di fatto della TP-S Informatica Srl (dichiarata fallita dal tribunale di Firenze il 26 maggio 2004), in concorso con altra persona distraeva attività prelevando dal conto corrente bancario della Società la somma di Euro 250.000,00 senza alcun lecito giustificativo economico aziendale.
2. Il tribunale di Firenze ha condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie;
la Corte d'appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
3. Il TE propone ricorso per cassazione per travisamento delle prove, sostenendo che la Corte di merito assegni, contrariamente alle risultanze processuali, alla Blue Mind del TE il contratto ottenuto dalla TP-S Informatica Srl e a questa onorato con i pagamenti della Usl. Secondo il ricorrente, il travisamento delle prove è palese e non abbisogna di commenti;
inoltre, nulla si può verificare nella decisione della Corte d'appello sulle contestazioni elevate contro la sentenza di primo grado.
4. Con un secondo motivo si contesta la congruità della pena inflitta, che fa riferimento ad una recidiva che non sarebbe sussistente, per essere il precedente rilevato dalla Corte d'appello giudicato con sentenza del 31 maggio 2006 (quindi posteriore alla sentenza di fallimento che è del 26 maggio 2004).
5. Con un terzo motivo di ricorso, infine, deduce la violazione di legge con riferimento alla irrogazione della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per la durata fissa di anni 10, invece che commisurare tale sanzione accessoria alla durata della pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile prima di tutto per la sua genericità, con riferimento ad entrambe le censure prospettate. Quanto al travisamento delle prove, la deduzione è aspecifica e priva dell'allegazione degli elementi da cui detto travisamento si dovrebbe evincere con certezza. Inoltre, il ricorrente non si sofferma affatto sulla decisività dell'errore e cioè sulla sua incidenza determinante sull'esito della decisione (in argomento, v. Sez. 7, n. 27518 del 11/05/2006, Palma, Rv. 234604).
2. Il travisamento della prova, comunque, richiede che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all'affermazione dell'esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell'intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere "ictu oculi" errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell'errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell'atto e procedere all'annullamento della sentenza, ove sia rilevata l'esattezza della deduzione del ricorrente (Cassazione penale, sez. 6, 13 marzo 2009, n. 26149).
3. Va, infine, rilevato che il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883).
4. In ogni caso, il ricorso è altresì inammissibile perché omette di confrontarsi con le motivazioni delle sentenze di merito, le quali non hanno mancato di rimarcare la stranezza di una tempestiva (subito dopo il prelievo della somma oggetto di distrazione) richiesta congiunta, da parte del Parisi e del TE, rivolta al RA affinché assumesse formalmente la carica di amministratore unico della società.
5. Ancora più generica è la seconda censura del primo motivo di ricorso, relativa alla mancata risposta alle questioni sollevate con l'atto di appello. La censura non contiene, invero, alcun riferimento specifico alle doglianze cui si fa riferimento, non essendo consentito un semplice rinvio all'atto di impugnazione.
6. Il secondo motivo di ricorso è nuovamente generico e privo di allegazione ed in ogni caso è inammissibile perché, trattandosi di violazione di legge e non essendovi stata modificazione della pena in sede di giudizio di appello, la violazione doveva necessariamente essere dedotta già con i motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado;
in difetto di tale eccezione, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c.. E che il TE avesse eccepito tale violazione di legge con l'impugnazione della sentenza di primo grado non solo non risulta, ancora una volta, per difetto di allegazione da parte del ricorrente, ma al contrario deve escludersi avuto riguardo ai motivi di appello così come riportati nello svolgimento processuale della sentenza impugnata (pagina 3, secondo capoverso) e non contestati.
7. In ogni caso, da un esame degli atti processuali risulta che effettivamente sul punto non c'era stato appello;
peraltro, non risulta ne' dalla motivazione, ne' dal dispositivo che il giudice di primo grado abbia applicato la recidiva. Il giudice di appello ha tenuto conto del precedente, infatti, non per aumentare la pena base ai sensi dell'art. 99, ma solo per giustificare la misura della pena irrogata, ai sensi dell'art. 133 c.p.; tanto che la Corte non parla di "recidiva", ma di "precedente penale".
8. Il terzo motivo di ricorso è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c., in quanto trattasi di asserita violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Il motivo, comunque, è anche manifestamente infondato;
la questione sottoposta a questo collegio ha conosciuto, di recente, un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo l'orientamento più risalente la pena accessoria prevista dalla L. Fall., art. 216, u.c., non è indeterminata, essendo stabilita in misura fissa e inderogabile nella durata di dieci anni, e, di conseguenza, si sottrae alla disciplina di cui all'art. 37 c.p. (Sez. 5A, 29 settembre 2007, n. 39337, RV 238211). Un più recente orientamento, invece, ha ritenuto che la pena accessoria in esame sia determinata solo nel massimo, sicché, ai sensi dell'art. 37 c.p., deve avere durata uguale a quella della pena principale irrogata (Sez. 5A, 22 gennaio 2010, n. 9672, RV 246891; nello stesso senso Sez. 5A, n. 23720 del 21 marzo 2010, e poi Sez. 5A, n. 23606 del 16/02/2012, Ciampini, Rv. 252960). L'orientamento secondo cui la durata della pena accessoria L. Fall., ex art. 216, u.c., è stabilito in misura predeterminata e fissa è
stato, tuttavia, ribadito di recente (Sez. 5A, 18 febbraio 2010, n. 17690; Sez. 5A, n. 269 del 10/11/2010, Marianella, Rv. 249500 ed infine Sez. 5A, n. 30341 del 30/05/2012, Pinelli, Rv. 253318). Un collegio di questa stessa 5A sezione (Sez. 5A, n. 16083 del 23/03/2011, Capizzi, Rv. 250089) -che aderiva all'indirizzo più risalente, ritenendo insuperabile il dato testuale - ha però ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., della L. Fall., art. 216, comma 4, nella parte in cui determina in maniera fissa in dieci anni la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ed ha rimesso gli atti al Giudice delle leggi. La Corte cost., con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile l'art. 37 c.p.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. La Consulta ha, dunque, implicitamente confermato la validità dell'interpretazione proposta dal collegio remittente, secondo cui nell'attuale formulazione legislativa la pena accessoria è prevista in misura fissa (e ciò non lede alcun diritto costituzionalmente protetto). Deve pertanto ribadirsi che la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci;
ne consegue che i giudici di merito non hanno commesso alcuna violazione di legge, ne' avevano alcun obbligo di motivazione connesso all'irrogazione della pena accessoria (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11257 del 31/01/2013, Rv. 254641; conff. Sez. 5, Sentenza n. 628 del 18/10/2013, Rv. 257947; Sez. 5, Sentenza n. 51526 del 18/10/2013, Rv. 258665).
9. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014