Sentenza 30 ottobre 2018
Massime • 2
L'esclusione del reato fine in ragione di una pronuncia di assoluzione determina il venir meno della circostanza aggravante del nesso teleologico.
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza su tale aggravante, poiché l'erroneo riconoscimento della sua sussistenza, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena, ex art. 133 cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1567/21 - GM Raffaele Muzzica - Maltrattamenti - Condanna e assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 19/08/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/08/2021), n.1567 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 572, 56, 629 e 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza dell'8/7/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a San Giuseppe Vesuviano il (...), residente ed elettivamente domiciliato in Ottaviano alla via (...) (domicilio eletto in sede dì interrogatorio di convalida il 26/3/2021) - detenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2018, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2018 |
Testo completo
06521-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2756/2018 GERARDO SABEONE UP 30/10/2018- -Relatore GRAZIA MICCOLI R.G.N. 37952/2017 ANGELO CAPUTO ANDREA AN SS TUDINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in riferimento al trattamento sanzionatorio udito il difensore LA SA SI RIPORTA AL RICORSO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale LI AN era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni aggravate in danno della convivente. Gli era stata riconosciuta l'attenuante della provocazione (equivalente alle aggravanti) ed era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione, con la riduzione per la scelta del rito abbreviato.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolato in due motivi.
2.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al diniego dell'applicazione dell'art. 52 cod. pen. Sostiene il ricorrente che, sulla base delle risultanze processuali, era emerso che era stata la convivente a colpirlo per prima.
2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stata erroneamente esclusa l'aggravante del nesso teleologico, originariamente contestata in quanto l'imputato era stato rinviato a giudizio anche per il reato di rapina, dal quale però era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati.
1. Il primo motivo è inammissibile. Invero, le censure sono meramente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e la Corte territoriale in merito ad esse ha reso congrua e logica motivazione. Peraltro si tratta di deduzioni difensive tutte versate in fatto e finalizzate ad una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
2. Fondato è il secondo motivo. Erroneamente i giudici di merito non hanno escluso l'aggravante del nesso teleologico, originariamente contestata con riferimento al reato per cui è intervenuta la condanna, in quanto l'imputato era stato rinviato a giudizio anche per il delitto di rapina, dal quale però era stato assolto già in primo grado. E', d'altronde, incontroverso che, nell'ipotesi in cui sia esclusa la sussistenza del reato fine per l'intervento di una pronuncia di assoluzione, viene meno la circostanza aggravante del nesso teleologico (Sez. 5, n. 9084 del 11/07/1983, Smalavita, Rv. 16095101; Sez. 5, n. 2589 del 18/12/1973, Pende, Rv. 12659201). In linea con tali principi, questa Corte ha affermato che la circostanza aggravante del c.d. nesso teleologico non può trovare applicazione se il fatto oggetto della proiezione finalistica non è più previsto dalla legge come reato (Sez. 2, n. 31038 del 04/06/2008, Maurizi, Rv. 24065201), essendo quindi decisivo il fatto che venga meno la rilevanza penale del fatto complessivamente contestato;
circostanza che indubbiamente non si verifica nel caso di 2 estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati connessi (Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005, Di Flavio, Rv. 23142301) ovvero nel caso in cui il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità (Sez. 2, n. 32862 del 19/06/2012, D'Alessio, Rv. 25316601).
3. Esclusa quindi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Irrilevante è fatto che la suddetta circostanza aggravante sia stata ritenuta ex art. 69 cod. pen. equivalente (insieme a quella di cui all'art. 585 cod. pen.) all'attenuante della provocazione giacché, sebbene gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di equivalenza, l'erroneo riconoscimento della sua sussistenza, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, ha avuto influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (arg. da Sez. 1, n. 35429 del 24/06/2014, Mileti, Rv. 26145301; Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, P, Rv. 25507101). Ne consegue che il giudice di appello, preso atto della esclusione della aggravante, sebbene possa confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze sussistenti, deve rivalutare tutti gli elementi che concorrono alla individuazione del trattamento sanzionatorio, fornendo sul punto adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 25566001).
P.Q.M.
La Corte, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetto nel resto. Così deciso in Roma, 30 ottobre 2018 Il consigliere estensore Il presidente Grazia Miccoli Gerardo SABEONE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB. 2019 Il Funzionario biziarie Diana EX DY 3