Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2015, n. 15638
CASS
Sentenza 5 febbraio 2015

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La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen.. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2015, n. 15638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15638
Data del deposito : 5 febbraio 2015

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