Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen.. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012).
Commentari • 3
- 1. L’intervento della Corte Costituzionale sulle pene accessorie in materia di bancarotta fraudolentaMaria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 216 – ultimo comma – della legge fallimentare[1] recita: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Il dettato legislativo previsto dal sopracitato articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, ove …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguitoStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2015, n. 15638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15638 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 05/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 165
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29739/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IT N. IL 07/12/1959;
avverso l'ordinanza n. 4/2014 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 14/05/2014;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar inammissibilità. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione SS VI avverso l'ordinanza in data 14 maggio 2014, del Gip di Agrigento, in veste di giudice dell'esecuzione, con la quale - a seguito di annullamento senza rinvio disposto della prima Sezione della Corte di cassazione per ragioni formali - è stata rigettata la richiesta di rettifica della durata della pena accessoria inflittagli con la sentenza di condanna. Era accaduto che l'SS era stato condannato con sentenza di primo grado confermata in appello e successivamente divenuta definitiva, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta. Per tale reato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per dieci anni.
Era stato quindi richiesto, nell'interesse dell'SS, al giudice dell'esecuzione di Agrigento, di rideterminare l'entità della pena accessoria in misura pari alla pena principale inflitta. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, oltre a rilevare l'ammissibilità della richiesta alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la ha rigettata nel merito osservando che la misura della pena accessoria, nel caso di specie, è stabilita dal legislatore in misura fissa.
Deduce il ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 216, u.c., L. Fall. in relazione all'art. 37 c.p.. Si tratterebbe di una interpretazione letterale ma errata poiché il tetto dei dieci anni menzionato dal legislatore sarebbe ad indicare solo il limite massimo della misura irrogabile.
Sostiene il difensore che le pene fisse sono contrarie alla Carta costituzionale poiché impediscono giudice di adattarle al caso concreto. Ed invece siffatto dovere del giudice risulta inderogabilmente fissato, unitamente a quello della motivazione, negli artt. 132 e 133 c.p.. L'impugnante ritiene che l'art. 37 c.p., nello stabilire la necessaria equiparazione della durata della pena accessoria a quella della pena principale sia una norma di carattere generale, applicabile anche in materia fallimentare, ove manca un diverso criterio di determinazione della pena accessoria.
In tal senso il difensore richiama i principi affermati dalle sentenza della Cassazione numero 30687 del 2011, numero 269 del 2010, conforme quest'ultima alla sentenza del 26 novembre 1986. Anche la sentenza numero 23720/2010 si pone sulla stessa linea offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, altrimenti destinata ad essere in conflitto con gli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost.. L' opposta testi, ad avviso del ricorrente, sarebbe da non seguire sia perché minoritaria sia perché per nulla sostenuta dalla sentenza della Corte costituzionale numero 134 del 2012 nella quale, pur essendo stato il giudice delle leggi investito della questione, è stata dichiarata la inammissibilità senza entrare nel merito. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. È stata depositata presso questa Corte, il 5 febbraio 2015, una memoria difensiva di replica alle osservazioni del Procuratore generale, insistendosi per la sola lettura che renderebbe il disposto dell'art. 216, u.c. L. Fall., costituzionalmente compatibile.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice dell'esecuzione si è conformato all'orientamento assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni (Sez. 5, Sentenza n. 269 del 10/11/2010 Rv. 249500; conformi n. 41035 del 10/06/2014 , Rv. 260495, N. 51526 del 2013 Rv. 258665 , N. 30341 del 2012 Rv. 253318, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247319; n. 39337 del 20/09/2007 Rv. 238211). Differente è il caso della bancarotta semplice nel quale vale il diverso principio secondo cui le pene accessorie devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen., per il quale la loro durata è uguale a quella della pena principale inflitta (Sez. 5, Sentenza n. 23606 del 16/02/2012 ,Rv. 252960; conformi Sez. 5, Sentenza n. 13579 del 02/03/2010 Rv. 246712; Sez. 5, Sentenza n. 4727 del 15/03/2000 Rv. 215987).
La differenza di trattamento si desume dal chiaro tenore della lettera della legge la quale, nell'art. 216, u.c. sancisce che la condanna per uno dei fatti previsti in tale articolo importa le pene accessorie "per la durata di dieci anni" mentre nell'art. 217, u.c. dedicato alla bancarotta semplice, stabilisce che la condanna importa la pena principale "fino a due anni".
È vero peraltro che in passato, in due sole occasioni secondo quanto risulterebbe dalla massimazione ufficiale, è stato registrato un orientamento difforme: precisamente quello sostenuto dalla sentenza n. 23720 del 31/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010 ) Rv. 247507, citata nel ricorso, e dalla sentenza n. 9672 del 22/01/2010 Cc. (dep. 10/03/2010 ) Rv. 246891, rimaste peraltro isolate.
Va anche considerato, al riguardo, che gli altri precedenti evocati dal ricorrente non appaiono valorizzagli a sostegno della sua tesi. Invero, la sentenza n. 30687 del 2011, non massimata, relativa a bancarotta fraudolenta, pur fornendo al giudice del rinvio il principio evocato ed auspicato dallo stesso ricorrente, lo ha fatto traendolo da una sentenza della Cassazione (rv 246712) che lo aveva enunciato con riferimento alla diversa ipotesi di bancarotta semplice, di cui sopra si è detto . E tale "traslazione" del principio ad un caso diverso e diversamente regolato non è stata minimamente motivata.
La sentenza n. 269 del 10/11/2010 Cc. (dep. 10/01/2011 ) Rv. 249500, dal canto suo, è stata fraintesa dal ricorrente poiché ha aderito all'orientamento maggioritario affermando che in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è legittima la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 cod. pen.. Tornando all'orientamento minoritario espresso dalle due suddette sentenze del 2010, va qui osservato che le stesse hanno affermato il principio riproposto dalla difesa sulla base di un sospetto di illegittimità costituzionale della diversa "lettura" della norma, poi fugato dalla Corte costituzionale.
Il giudice delle leggi, nella nota sentenza n. 134 del 2012, pur prendendo atto della questione che insorgeva, secondo i giudici remittenti, dalla inderogabilità della lettera dell'art. 216, u.c., L. Fall., e nel prendere atto di tale diritto vivente - al quale non poteva affiancarsi dunque una interpretazione costituzionalmente orientata che valesse a rendere inammissibile la questione di legittimità costituzionale- ha semplicemente tratto le conclusioni , relative ai limiti del proprio potere manipolativo della norma, derivanti da tali premesse.
Ha cioè affermato di non avere il potere di modificare il precetto normativo con un intervento "non obbligato" che valesse a renderlo conforme al dettato costituzionale e in particolare all'art. 27 Cost.: infatti tale potere spetta esclusivamente al legislatore perché è ad esso rimessa la scelta fra le opzioni che servono a rendere osservato il precetto costituzionale. Pertanto deve ritenersi che la lettera del disposto dell'art. 216, u.c., L. Fall., in materia di bancarotta fraudolenta, sia allo stato insuperabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015