Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
In rapporto all'originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, per la quale sia stata accertata un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando tale richiesta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 cod. proc. civ., e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2002, n. 11198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11198 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANTONINO CATANI, RITA RASPANTI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15491/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Giuseppe DE FERRÀ, per delega dell'avvocato Antonino CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OM IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Roma in data 19 gennaio 1990 OM AL, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13 maggio 1986, per il quale aveva inutilmente richiesto all'INAIL il riconoscimento di una rendita per invalidità permanente, chiedeva la condanna dell'Istituto alla corresponsione di detta prestazione. Il RE adito rigettava la domanda e il AL proponeva appello avverso tale decisione, chiedendo il riconoscimento di una rendita risultante dal cumulo tra la misura di inabilità conseguente al detto infortunio e la rendita dell'11% di cui l'assicurato era già titolare. Il Tribunale adito, rinnovata la consulenza tecnica, con sentenza del 30 agosto 1997 rigettava l'appello, confermando la statuizione con cui era stato determinato nella misura del 3% il grado di inabilità conseguente al predetto infortunio del 13 maggio 1986; dichiarava inammissibile la domanda, proposta solo con l'atto di gravame, relativa al cumulo del grado di inabilità derivante da detti postumi con la misura di inabilità relativa ad altro infortunio sul lavoro (verificatosi, come accertato dal C.T.U., in data 23 ottobre 1986).
Avverso tale sentenza il AL propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Gli atti della causa sono stati trasmessi a queste Sezioni Unite per la decisione sul contrasto di giurisprudenza, rilevato dalla Sezione Lavoro con ordinanza del 9 novembre 2000, in ordine all'ammissibilità in grado di appello, nel giudizio in cui sia stata richiesta in primo grado la costituzione di rendita per un infortunio sul lavoro, di una domanda diretta ad ottenere ai sensi dell'art.80 del D.P.R. n. 1124/1965 l'attribuzione di una rendita complessiva fondata sulla valutazione congiunta dei postumi dell'infortunio già specificamente dedotto e di altro infortunio che abbia già comportato la attribuzione di una rendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, che reca il titolo "insufficienza di motivazione e violazione di legge ed erronea individuazione di presupposti obiettivi", il ricorrente sostiene che il giudice dell'appello ha ignorato la disciplina stabilita in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dall'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in base al quale un grado di inabilità
inferiore alla soglia di indennizzabilità deve essere comunque contemplato ai fini di una "riunione" con altri gradi di inabilità prodotti da altri eventi patologici indennizzabili dall'INAIL. Nel caso concreto, non si trattava neppure di ipotizzare un eventuale intervento di altri infortuni o malattie professionali perché il C.T.U. aveva espressamente annotato che l'assicurato era portatore di un grado di inabilità dell'11% per altro infortunio verificatosi il 23 ottobre 1986; ne' rilevava la mancata richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio dell'applicazione della norma sopra citata, che comunque il magistrato avrebbe dovuto applicare ex lege.
Il motivo è infondato. La questione che viene sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite riguarda - nell'ipotesi di domanda proposta nel giudizio di primo grado per ottenere, in relazione ai postumi permanenti di un infortunio sul lavoro, il riconoscimento di rendita per inabilità permanente a carico dell'assicurazione obbligatoria - la possibilità di richiedere nel giudizio di appello l'attribuzione di una rendita complessiva sulla base della considerazione congiunta (ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) degli esiti inabilitanti sia dell'infortunio specificamente dedotto in giudizio, sia di altro infortunio che abbia già comportato l'attribuzione di una rendita.
In proposito si sono registrati orientamenti contrastanti nell'ambito della Sezione lavoro di questa Corte. Secondo la decisione n. 6459 del 29 ottobre 1983, l'applicazione del criterio della valutazione della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa stabilito dall'art. 80 D.P.R. n. 1124/1965 cit. per le lesioni multiple policrone può essere invocata per la prima volta anche in appello da parte del lavoratore che abbia agito per ottenere la valutazione dell'inabilità conseguente all'ultimo infortunio occorsogli, senza che ciò implichi modificazione dell'originario petitum e comporti proposizione di una domanda per la quale sia necessario il preventivo espletamento della procedura amministrativa. Nello stesso senso si sono poi espresse, anche con riferimento a fattispecie di malattie professionali, successive decisioni (Cass. 22 gennaio 1997 n. 637, 7 marzo 1998 n. 2546, 8 giugno 1999 n. 5648, e da ultimo da Cass. 8 aprile 2002 n. 5009); questo orientamento si fonda essenzialmente sul rilievo che l'unificazione della rendita costituisce una conseguenza giuridica necessaria a norma dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965, a cui corrisponde uno specifico obbligo dell'istituto assicuratore, in assenza di un potere discrezionale. Un diverso indirizzo è stato espresso da altre pronunce, secondo cui, quando sia stata proposta in giudizio nei confronti dell'istituto assicuratore domanda di riconoscimento di una rendita in relazione alle conseguenze permanenti di un infortunio sul lavoro, la trasformazione, nel prosieguo del giudizio, della domanda in quella di attribuzione di una rendita complessiva ai sensi dell'art. 80 d.p.r. n. 1124 del 1965, dà luogo ad una radicale trasformazione della causa petendi, poiché il fatto costitutivo viene modificato nei suoi elementi materiali e non interviene semplicemente una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum ovvero una diversa qualificazione della originaria pretesa;
ne consegue la inammissibilità della formulazione solo in sede di appello della domanda in siffatti diversi termini, comportanti l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e richiedenti accertamenti e valutazioni estranei a quelli prima necessari. con conseguente violazione della ratio del divieto dello ius novorum in appello (così, Cass. 27 ottobre 1997 n. 10571, 23 marzo 1998 n. 3031, 7 maggio 1998 n. 4638, 18 giugno 1998 n. 6106; cfr, anche Cass. 4 agosto 2000 n. 10303, in fattispecie di giudizio introdotto con la domanda di rendita per uno specifico infortunio, e di successiva richiesta in appello di valutazione cumulativa di preesistenti infermità ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 1124/1965). Con riguardo all'ipotesi di giudizio di primo, grado, introdotto con la domanda di riconoscimento di una rendita per inabilità (da malattia professionale o da infortunio), nell'ambito del quale l'attore chieda successivamente il cumulo con altra rendita ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 1124/1965, altre sentenze hanno ravvisato in tale richiesta non una mutatio libelli, ma una modifica soggetta come tale alla discrezionale autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 420 cod.proc.civ. (Cass. 5 agosto 1986 n. 5186, 15 aprile 1994 n.
3550, 25 ottobre 1995 n. 11081, 8 novembre 1997 n. 11007, 7 marzo 1998 n. 2546). La Corte ritiene di condividere, nei limiti qui precisati, il secondo orientamento sopra ricordato, che nella fattispecie in esame ritiene preclusa nel giudizio di appello, in base al disposto dell'art. 437 2^ comma cod.proc.civ., la richiesta di costituzione di una rendita unica. Per costante giurisprudenza, l'ipotesi prevista da questa regola del rito del lavoro, che vieta di proporre in appello una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado, si verifica allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia;
non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato (v. per tutte 24 giugno 1995 n. 6720, Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764). In relazione a tale principio, non può avere alcuna rilevanza il fatto che nelle ipotesi di successione nel tempo di più infortuni regolate dall'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965 l'Istituto assicuratore sia tenuto a costituire un'unica rendita con una rivalutazione complessiva delle conseguenze derivate al lavoratore da fatti lesivi subiti nei diversi momenti temporali. Tale nuova valutazione presuppone pur sempre l'allegazione e la dimostrazione dei fatti costitutivi della fattispecie normativa in questione, soggetta ai limiti e alle preclusioni propri del processo del lavoro. Rileva qui peraltro il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di invalidità pensionabile devono essere valutati anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario;
questo principio, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è applicabile analogicamente anche in materia di controversie relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, nei limiti di compatibilità con le norme dettate in tema di revisione delle relative rendite (v. tra molte Cass. 25 giugno 1983 n. 4367, 16 febbraio 1984 n. 1175, 13 ottobre 1984 n. 5142, 22 aprile 1986 n. 2851, 16 giugno 1989 n. 2904), è destinato ad operare anche con riguardo al divieto di domande nuove in appello, posto dall'art. 437 secondo comma cod.proc.civ., con la conseguenza che nelle controversie previdenziali non è impedita l'allegazione in grado di appello di aggravamenti e nuove infermità costituenti elementi di fatto caratterizzati da novità rispetto a quelli posti a sostegno della originaria domanda (Cass. 17 novembre 1983 n. 7464; cfr. anche Cass. 5 gennaio 2001 n. 94, 4 aprile 2002 n. 4834). La portata di questa regola va tuttavia precisata con riguardo alle caratteristiche della tutela fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con specifico riferimento alla disciplina della revisione delle rendite.
L'art. 149 disp. att.cod.proc.civ., che consente ai fini del giudizio di invalidità la valutazione delle infermità sopravvenute nel procedimento amministrativo e giudiziario, è stato introdotto nel sistema processuale (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533) con l'intento pratico di evitare all'assicurato l'onere di presentare successive domande di prestazione in relazione ad aggravamenti di un complesso invalidante;
la norma permette dunque, in relazione alla naturale evolutività di situazioni patologiche, l'estensione del tema del dibattito ad elementi di fatto sopravvenuti la cui valutazione incide sul giudizio in ordine ai presupposti di fatto del diritto alla prestazione, e che non potevano essere ab initio versati nel processo.
L'applicazione in via analogica della citata disposizione nella materia delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali presuppone comunque, ai fini di una valutazione complessiva delle inabilità, la verifica degli autonomi fatti costitutivi del diritto alla prestazione. La costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 18 marzo 1989 n. 1387, 13 ottobre 1992 n. 11169, 21 ottobre 2000 n. 13921) ha infatti escluso la possibilità di ottenere la costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cumulando le invalidità conseguenti a distinti infortuni sul lavoro, nel caso in cui i postumi derivino da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, in considerazione dell'organizzazione separata delle relative assicurazioni nei due settori, caratterizzati da autonome previsioni dei presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione dell'efficacia invalidante delle menomazioni fisiche.
Questa ricostruzione dei limiti intrinseci della tutela assicurata dal sistema, collegati all'esistenza di autonomi presupposti della fattispecie normativa, ha trovato un'autorevole conferma nella sentenza n. 71 del 22 febbraio 1990 della Corte Costituzionale che, proprio in relazione a tali elementi, ha escluso la fondatezza dei dubbi di costituzionalità dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui, in caso di pluralità di infortuni,
non assicura la valutazione complessiva dell'inabilità permanente e della liquidazione di un'unica rendita per gli infortuni verificatisi in settori diversi.
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di cui all'art. 437 2^ comma cod.proc.civ. opera anche, nel caso di domanda a rendita per inabilità derivante da una determinata malattia professionale, nel senso di precludere in grado di appello una successiva istanza di riconoscimento di una diversa malattia (Cass. 28 maggio 1983 n. 3697, 26 marzo 1987 n. 2936, 8 novembre 1988 n. 6012, 17 novembre 1995 n. 11897, 17 novembre 1995 n. 11897, 7 maggio 1998 n. 4638, 14 febbraio 2001 n. 2133). Si deve pertanto concludere che il divieto posto dalla norma da ultimo citata esclude la possibilità di richiedere per la prima volta in appello la valutazione complessiva dell'inabilità derivante sia dall'infortunio dedotto in giudizio, sia da altro infortunio che abbia già comportato l'attribuzione di una rendita, non riferibile a successive modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato. Nel caso in esame i postumi dell'infortunio subito nell'ottobre del 1986 non rappresentano fatti nuovi sopravvenuti dopo l'introduzione del giudizio nel gennaio del 1990.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Non sussistono, in relazione alla norma di cui all'art. 152 disp. att.cod.proc.civ., i presupposti per la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002