Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 23524
CASS
Sentenza 5 giugno 2006

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La deduzione del vizio di motivazione alla luce del nuovo testo dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, che fa riferimento alla possibilità che il ricorrente denunci il contrasto con "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", comporta l'onere per quest'ultimo di identificare l'atto processuale di riferimento, di individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che è incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, di dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva sussistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, di indicare le ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione e immette profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 23524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23524
    Data del deposito : 5 giugno 2006

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