Sentenza 5 giugno 2006
Massime • 1
La deduzione del vizio di motivazione alla luce del nuovo testo dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, che fa riferimento alla possibilità che il ricorrente denunci il contrasto con "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", comporta l'onere per quest'ultimo di identificare l'atto processuale di riferimento, di individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che è incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, di dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva sussistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, di indicare le ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione e immette profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 23524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23524 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 05/06/2006
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 770
Dott. CONTI Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 19397/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB NC, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 17-9-2004 della Corte di Appello di Perugia. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Falcolini (in sost. dell'avv. Giorgio Casoli), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 29-4-2003 il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, AB NC alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p., a lui ascritto per avere, dal luglio 1996 al gennaio 2000, maltrattato la convivente BY ES AN con continue percosse (dalle quali talvolta erano derivate lesioni personali) e con reiterate ingiurie e minacce.
Con sentenza in data 17-9-2004 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della suindicata decisione, ha ridotto la pena inflitta al AB ad anni uno e mesi due di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale e rigettando nel resto.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 17-9-2004 ha proposto ricorso per Cassazione AB NC, tramite i suoi difensori, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 572 c.p. anche in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché "vizio della motivazione". A suo avviso, la Corte di merito avrebbe basato la affermazione della sua responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della parte lesa, in quanto le deposizioni EY e AV sarebbero in realtà prive di significato probatorio. Le affermazioni della persona offesa, però, non sarebbero state valutate con il doveroso rigore, in quanto non si sarebbe tenuto conto dell'interesse che le aveva determinate (necessità di risolvere favorevolmente la vicenda giudiziaria nata da una precedente denuncia presentata dalla BY;
affidamento della figlia OR) e delle incongruenze che le caratterizzavano.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la inosservanza o falsa applicazione dell'ari. 572 c.p. "in riferimento al requisito del contesto familiare", nonché "vizio e/o mancanza di motivazione", in quanto la stessa Corte di Appello avrebbe individuato l'inizio dello stabile e continuativo rapporto di convivenza tra l'imputato e la parte lesa nella "primavera del 1997", mentre la affermazione della responsabilità ex art 572 c.p. avrebbe riguardato l'arco di accadimenti compresi "dal luglio 1996 al gennaio 2000". Il terzo ordine di censure si incentra sulla asserita mancanza del requisito della abitualità della condotta, indispensabile per la configurabilità del reato di maltrattamenti e, in ogni caso sul "vizio di motivazione" in proposito. Ad avviso del ricorrente, "la dimensione contenuta delle percosse, ingiurie, minacce ecc." (circa dieci o dodici episodi in tre anni di convivenza) non consentirebbe di ritenere sussistente l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 572 c.p., ma soltanto singoli (ripetuti e distinti) fatti di aggressione.
3 .-. Va premesso che nel presente procedimento deve trovare applicazione l'art. 606 c.p.p., lettera e), nella sua nuova formulazione, in quanto la L. n. 46 del 2006 (che ha novellato tale disposizione del codice di rito) è entrata in vigore il 9-3-2006 e deve essere applicata "ai procedimenti in corso" ai sensi del suo art. 10, comma 1.
Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve, conseguentemente, mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nella applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Non è sufficiente, dunque, che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti o valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Occorre, invece, che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva il ricorrente - per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606 c.p.p., lettera c), - non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali non adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e la interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativi del provvedimento impugnato. Sotto altro e concorrente profilo, va sottolineato che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lettera e), - nel fare riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lettera c), (secondo la quale i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta). Con il risultato di porre a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione di cui all'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di in equivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia). Dal canto suo il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Controllo che, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Un diverso modo di procedere - ed in particolare una analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi - si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione. Al giudice di terza istanza resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
4 .-. Esaminata in quest'ottica la motivazione della ordinanza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse. La Corte di Appello di Perugia ha, infatti, ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in riferimento al delitto a lui contestato in base alle dichiarazioni della persona offesa ("intrinsecamente credibili, perché precise e circostanziate"), corroborate dalle asserzioni dei testi AR EY e AV PA e dalla documentazione (anche medica) in atti. La Corte di merito ha anche rilevato che la parte lesa non si era neanche costituita parte civile, circostanza che contribuiva a rendere attendibili le sua affermazioni, e che la pluralità di atti vessatori posti in essere dall'imputato rendeva configurabile il delitto di maltrattamenti a lui ascritto anche sotto il profili soggettivo.
La sentenza impugnata - con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che hanno indotto il giudice a confermare la affermazione della responsabilità del AB per il reato di maltrattamenti a lui ascritto, pronunciata in primo grado. Di converso il ricorrente non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione censurata, ma ha mirato soltanto a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici di merito. Si è, perciò, di fronte a censure per un verso generiche e per altro verso frammentarie, del tutto inidonee a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione è inesistente o affetta da gravi vizi logici o strutturata in modo da accogliere in sè prospettazioni disarmoniche ed inconciliabili tra loro. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) nella sua nuova formulazione, vizio nel quale sostanzialmente si risolvono tutte le censure. Come si è visto, le argomentazioni della Corte di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in indimostrate ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
5 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006