Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
La deduzione del vizio di motivazione dopo la novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, che ha introdotto la possibilità che sia denunciato il contrasto con "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", comporta l'onere di indicazione dell'atto da cui risulta il vizio denunciato, di individuazione dell'elemento di fatto o del dato di prova che dall'atto emerge e che è incompatibile con la ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, di dimostrazione della corrispondenza al vero di tale elemento o dato, dell'indicazione delle ragioni per le quali tale dato, ignorato dal giudice, è decisivo per la tenuta logica della motivazione ed è capace di mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argomentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 23781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23781 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 24/05/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 713
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1618/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL VA;
NE VI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Legnasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. RIELA e SIRACUSANO per LE;
avv. Restivo per LL.
FATTO
Con sentenza della Corte d'appello di Palermo si confermava, per quanto qui ancora d'interesse e salva riduzione delle pene, decisione del Tribunale che aveva dichiarato AN LL e LE CE colpevoli di corruzione propria aggravata, condannandoli a pene di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Sicilia. La vicenda riguardava la stipula di un contratto di locazione per un immobile di proprietà del LL, nel quale dovevano trasferirsi gli uffici dell'Assessorato all'industria della Regione: secondo l'assunto accusatorio, il rapporto - germinato da una serie di irregolarità, spesso di illiceità, che avevano contrassegnato l'iter amministrativo - si era caratterizzato, quanto alle posizioni personali dei due predetti, per la promessa corruttiva di L. 120 milioni che il LL avrebbe dovuto versare a LE, assessore pro tempore alla Presidenza, per ottenere il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile (da casa protetta per l'assistenza agli anziani a uffici pubblici), la determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura inferiore a quella che si sarebbe dovuta per effetto del detto mutamento e da ultimo la stipula di scrittura privata tra LL e LE quando l'immobile era privo di funzionalità per i servizi essenziali, tanto da provocare protesta scritta di numerosi dipendenti,per le condizioni di disagio nelle quali erano costretti ad operare. Da aggiungere che a seguito di interrogazioni presentate da gruppi politici del Comune e della Regione, la Ripartizione edilizia privata predispose relazione nel senso che la nuova destinazione d'uso dell'immobile era incompatibile con la zonizzazione del vigente P.R.G., sicché con ordinanza sindacale dell'1/3/1993 si dispose il ripristino dell'originaria destinazione. A queste risultanze documentali si sommavano nella ricostruzione dei giudici del merito:
dichiarazioni confessorie del LL il quale aveva dichiarato al P.M. che, essendo stato contattato da funzionari regionali interessati al reperimento di locali, aveva incontrato prima tale CC, successivamente (un paio di volte) l'assessore LE il quale, già al primo incontro, gli aveva esplicitamente detto di avere bisogno di un contributo elettorale di "120 come a briscola" (così intendendo L. 120 milioni), proposta che esso LL aveva accettato, precisando che il versamento sarebbe avvenuto solo alla riscossione del canone di locazione;
della cosa si era riparlato al momento della stipula del contratto, mentre egli, pure avendo consegnato l'immobile molto prima del certificato di agibilità, di fatto non aveva percepito alcun canone, perché nel frattempo si era avviata la procedura per il ripristino della destinazione d'uso, ne' aveva pagato la tangente perché nel frattempo il LE era rimasto coinvolto in altre vicende giudiziarie); la testimonianza di MA TU nel senso che, avendo egli già conosciuto il LL quale autore di un certo piano di lottizzazione, ne era stato interpellato circa il modo di affittarlo alla Regione e lui gli aveva fatto il nome del LE;
questi, contattato appunto da TU, aveva consigliato di fare inviare da LL una lettera di offerta, cosa alla quale l'interessato aderì; costui poi gli chiese insistentemente come "disobbligarsi" col LE (dicendo anche che per voci circolanti si dovevano pagare per l'affitto alla Regione tangenti dell'ordine del 4- 5%) ma egli rispose che non doveva nulla al funzionario e che al più il regalo lo doveva fare a lui come consulente;
in questa occasione profferì la frase "120 quanto a briscola".
Col ricorso per cassazione presentato dal difensore di LL si lamenta che le dichiarazioni di costui sono state ritenute attendibili per la parte eteroaccusatoria e per quella a suo svantaggio, ma non per le parti a vantaggio e che lo stesso metodo sarebbe stato utilizzato per le dichiarazioni di TU;
si deduce quindi la violazione dell'art. 192 c.p.p. quanto alle regole di giudizio alle quali è sottoposto il giudice e dell'art. 606 c.p.p., lett. e) quanto ai vizi motivazionali;
si specifica che l'asserito patto corruttivo sarebbe incompatibile e con la richiesta proveniente dal solo amministratore pubblico e con la mancanza di ogni iniziativa da parte del LL;
a costui sarebbe stato, in ogni caso, prospettato un semplice contributo per il partito, non un pagamento di altra natura, per giunta in termini ("120 come a briscola") che lascerebbero pensare più che altro a una battuta, non seguita da altre precisazioni su tempi e modalità del pagamento;
in sostanza i giudici del merito avrebbe arricchito le dichiarazioni del prevenuto con termini e sensi che le stesse assolutamente non hanno;
la sentenza sarebbe inoltre censurabile là dove, da un lato, condivide le considerazioni del Tribunale circa la scarsa credibilità della ricostruzione alternativa offerta dal TU, dall'altro ravvisa nella testimonianza stessa elementi di prova in ordine alla responsabilità di esso LL;
la conseguenza ulteriore è che quest'ultimo dovrebbe essere considerato soggetto passivo del reato di cui all'art. 317 c.p., siccome destinatario di una richiesta promanante " o dal P.U. o dal teste TU".
Per il LE vengono proposti ricorsi da entrambi i difensori. Motivi avv. Riela:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relaz. all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 420 ter c.p.p.: per l'udienza del 27 gennaio
2003 l'imputato fece pervenire istanza di differimento per un suo improvviso malore, il Tribunale accettò e dispose rinvio all'udienza del 17 aprile ("2002"), invitando le parti a comparire senza altro avviso, ma non disponendo notificazione di ciò all'imputato non presente e di fatto non partecipante alle udienze successive;
2) Violazione, dell'art. 606 c.p.p., lett. e) sotto molteplici profili: LL, quando fu interrogato, sapeva già di essere indagato ex art. 319 c.p., sicché aveva tutto l'interesse a presentarsi come vittima di una concussione perpetrata dall'assessore; non risulta affatto dagli atti l'assicurazione di interessamento che, secondo la sentenza, il LE avrebbe dato al LL ed è anzi la sentenza stessa ad affermare che LE non si era interessato all'aspetto tecnico della pratica;
risulta dalla cartella degli atti trasmessa da CC all'assessore che la pratica relativa ai locali da affittare era stata "già evasa dai competenti uffici" che a loro volta si ritenevano evidentemente garantiti dalla clausola che il contratto non sarebbe stato vincolante per l'Amministrazione se non dopo le prescritte approvazioni;
l'ansia di LE di concludere la pratica si spiega con la grave carenza di locali della quale soffrivano all'epoca uffici di primaria importanza;
la Corte territoriale ritiene la inattendibilità delle dichiarazioni di TU (che si attribuisce la frase sui 120 come a briscola), senza considerare che questa non è espressione criptica, essendo abituale nel linguaggio siciliano e che il TU stesso è stato sul punto comprensibilmente reticente per non correre rischi personali;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), nella valutazione della testimonianza TU: che viene ritenuto inattendibile quando dice dei 120 richiesti per sè, mentre è considerato termine di riscontro del patto corruttivo riferito da LL quando dice delle pressanti richieste di costui che voleva essere messo in contatto con LE per potersi disobbligare (in sostanza i giudici del merito ritengono di avere raggiunto risultati di certezza mettendo insieme elementi di per sè incerti e inattendibili, là dove invece appare molto probabile che TU, vista l'ansia dell'altro di pagare per assicurarsi il buon esito dell'operazione, si sia inserito tra l'imprenditore e l'assessore per trarre un lucro personale);
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relaz. all'art. 603 c.p.p.: coi motivi nuovi di appello si era presentata richiesta di nuovo esame del coimputato LL, che la Corte aveva respinto asserendo non esservi motivo di pensare che lo stesso potesse mutare atteggiamento rispetto alla posizione precedente (rifiuto di rispondere), là dove invece il LL avrebbe dovuto essere esaminato sulle circostanze nuove emerse dalla deposizione TU;
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relaz. all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a): all'udienza del 24 maggio 2004 la Corte ha accolto l'istanza di rinvio di un coimputato di LE, ma ha sospeso i termini di prescrizione per tutti gli imputati, così penalizzando esso LE per un'iniziativa assunta da altri.
Motivi avv. Siracusano:
1) violazione dell'art. 191 c.p.p. in relaz. alla L. n. 35 del 2000, art. 1;
violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) in relaz. agli artt. 546 e 586 c.p.p.: coi motivi nuovi di appello era stato eccepito che le dichiarazioni di TU, utilizzate come elementi di prova a conferma di quelle di LL, erano state assunte con le stesse modalità ("lettura degli atti"), quindi in violazione della L. n. 35 del 2000, art. 1, a nulla rilevando la circostanza che TU era stato assunto come teste, ne' il fatto che le dichiarazioni precedenti fossero state "riesumate" attraverso la "conferma" dibattimentale;
in ogni caso difetterebbe di motivazione il giudizio sulle dichiarazioni di TU (in parte giudicate attendibili e in parte non accettate);
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relaz. all'art. 603 c.p.p. per difetto di motivazione sulla mancata rinnovazione della istruttoria per nuovo esame del LL.
Con motivi nuovi presentati a sensi della L. n. 46 del 2006, art. 8 comma 1, e art. 10 comma 5, si deduce che:
1) il vizio di motivazione relativo alla ritenuta scindibilità delle dichiarazioni di TU appare ancora più manifesto se si esaminano le dichiarazioni del TU, così come consentito dalla riformulazione dell'art. 606 c.p.p.;
2) è erronea la motivazione dell'ordinanza di diniego di nuova assunzione del coimputato LL già rifiutatosi di deporre. DIRITTO
Si è fatto riassunto abbastanza ampio delle vicende processuali e, a sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., dei motivi dei ricorsi, proprio per evidenziare da subito come il confronto tra questi e il tenore complessivo della decisione de qua consenta di collocare buona parte delle censure ai limiti dell'ammissibilità.
Muovendo dunque dalla impugnazione LL si può osservare, sul filo della serie di proposizioni che lo caratterizzano, tutte comprese sotto i titoli, cumulativamente enunciati in apertura, di violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) e di violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), che: la doglianza relativa alla valutazione delle dichiarazioni di esso LL e di TU sia rimasta a livello di dictum meramente assertivo e generico (a parte che le prime sono state giudicate motivatamente attendibili a pag. 20 della sentenza, proprio con riferimento ai canoni dettati dall'art. 192 c.p.p. e che delle altre si dirà appresso); l'argomento riguardante la inesistenza di ogni iniziativa del LL nel dedotto patto corruttivo è intanto smentito in fatto, secondo i giudici del merito, dalla prova, oltre che orale, documentale (costituita dalla lettera del 13/2/1991 con la quale LL offriva all'Assessorato la locazione dell'edificio "per futuri uffici", specificando anche che al momento l'immobile era adibito ad attività sociali); ma risulta poi giuridicamente irrilevante, noto essendo che nella corruzione non ha alcuna importanza la individuazione del soggetto che prende l'iniziativa, interessando soltanto che tra i due concorrenti necessari vi sia incontro di volontà con parità di forza negoziale e con finalizzazione al mercimonio della pubblica funzione;
correttamente - e comunque con motivazione non censurabile in questa sede - i giudici del merito attribuiscono valore pesantemente allusivo , non certo liquidabile come semplice "battuta", alla espressione "120 come a briscola" usata dal pubblico ufficiale per indicare il "prezzo" dell'intera operazione, indicazione subito accettata dalla controparte, per come dimostrato anche dal "regolare" svolgersi delle successive pratiche dirette al trasferimento degli uffici regionali in quell'edificio e dall'impegno assunto da LL di versare la somma alla riscossione del (primo) canone;
tanto meno interessa stabilire se il denaro fosse destinato al LE personalmente ovvero, come si assume, alle casse del partito, anche qui essendo noto che quando la consegna (o come nel caso la promessa) di denaro o di altra utilità rappresenta corrispettivo del compimento di un atto d'ufficio ed abbia come beneficiario il pubblico ufficiale ovvero un terzo, fosse anche una entità politica (cfr. artt. 318 e 319 c.p.) si trascorre comunque dal campo del finanziamento (lecito o illecito ) di partito per entrare nel più grave ambito dei reati contro la pubblica amministrazione;
del tutto generica e assertiva è anche la doglianza riguardante le forzature che i giudici del merito avrebbero operato rispetto alle dichiarazioni confessorie del prevenuto.
Quanto alla valutazione della testimonianza TU - precisato che neppure il ricorrente sembra mettere in dubbio la validità del principio della frazionabilità delle dichiarazioni in genere in punto di attendibilità - va ricordato come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato sulla piena attendibilità del teste quando riferisce degli iniziali contatti da lui propiziati fra LL e LE, della lettera di offerta (ved. sopra) indirizzata dal primo, della perfetta coincidenza del racconto di queste prime fasi con la confessione del prevenuto, della consapevolezza di costui circa la necessità di "sdebitarsi", cosa che teneva a far conoscere al pubblico ufficiale anche perché la pratica era ben lungi dal concludersi in tempi brevi e in modo sicuramente favorevole (questo spiegherebbe anche - è un punto sul quale hanno particolarmente insistito i difensori nella discussione di oggi e che qui si riprende solo per dire che l'argomento è suggestivo ma non certo dimostrativo di manifesta illogicità di motivazione - perché LL avesse premura, pur dopo la richiesta dei L. 120 milioni, di conoscere la tangente esattamente dovuta, ancorché eventualmente più alta);
come, al contrario, abbia ritenuto la scarsa credibilità dello stesso quando pretende di attribuirsi la espressione "120 come a briscola": e ciò sia per i dichiarati "risalenti vincoli di amicizia" col LE che lui stesso dichiara, sia per le ripetute contraddizione nelle quali esso teste viene colto a proposito dell'attività che avrebbe personalmente svolto nell'interesse di LL, sia infine per la considerazione logica che se si fosse veramente trattato della corresponsione di un onorario professionale o comune di una somma dovuta per un titolo lecito, non sarebbe stato affatto necessario usare quella espressione criptica (cfr. foll. 29 - 31 della sentenza); non si comprende infine - ultima proposizione del ricorso - perché il semplice inserimento del TU nel rapporto LL - LE, che nasce e si muove costantemente su un piano di assoluta parità negoziale (che come si accennava e come da tempo è ritenuto nella giurisprudenza di legittimità, costituisce il più sicuro discrimine fra corruzione e concussione), dovrebbe determinare la diversa qualificazione giuridica ex art. 317 c.p.: potrebbe semmai - ma in questa sede non si può che farne un cenno sulla base dei pochi dati noti -sorprendere che al TU non sia stato contestato il concorso in corruzione.
Quanto al ricorso dell'avv. Riela per LE, il primo motivo è manifestamente infondato in diritto, posto che l'impedimento dell'imputato ebbe a verificarsi quando già lo stesso era stato ritualmente dichiarato contumace in udienza precedente, sicché non entra in gioco l'art. 420 ter c.p.p., indicato dal ricorrente sebbene il solo art. 420 quater c.p.p., comma 2, in forza del quale il contumace è rappresentato dal difensore a ogni effetto, compreso quello della presa d'atto del rinvio annunziato in udienza dal giudice. È poi errore di fatto immediatamente percepibile da chiunque.
La prima delle doglianza espressa col secondo motivo risulta, in verità, abbastanza incomprensibile nel quadro processuale dato: che LL - all'atto in cui fu interrogato la prima volta - fosse o meno consapevole di essere indagato ex art. 319 c.p., non si vede in qual senso possa avere influito sulla genuinità delle dichiarazioni, visto che il narrato è andato sin dal primo momento nel senso di un'autoaccusa di corruzione attiva, senza alcun tentativo di prospettare una concussione (semmai la consapevolezza di essere personalmente indagato, potrebbe avere indotto il soggetto a una maggiore cautela e, di riflesso, a una posizione meno severa nei confronti del LE). Le rimanenti doglianze del motivo sono niente altro che valutazioni di merito ovvero rilievi tendenti a ricostruzione alternativa, e per il ricorrente più adeguata, dei fatti, operazione di certo inibita in questa sede (SS.UU. 1997, Dessimone e altri).
Vale comunque aggiungere - a proposito dell'asserito non interessamento del LE "all'aspetto tecnico della pratica" (anche questa a rigore sarebbe un'incursione nel fatto) - che nella corruzione è irrilevante che il pubblico funzionario si sia disinteressato, per incompetenza o per altra ragione, di qualche aspetto dell'atto amministrativo o del procedimento destinato a favorire il privato, specie quando sia dimostrato che la responsabilità decisionale finale e comunque politica faceva capo proprio a lui. Qui vanno perciò considerati anche tutti gli elementi logici che la sentenza gravata pone a conferma del narrato di LL: la stipula del contratto circa quattro mesi prima della concessione per la variante, il contrasto di questa col P.R.G.; la mancanza di preventive ricerche di mercato per eventuali altre soluzioni, la mancanza di copertura della spesa, fatta rilevare dalla ragioneria generale col rigetto del decreto assessoriale di approvazione del contratto, firmato dallo stesso LE, il trasferimento dei dipendenti prima del rilascio del certificato di agibilità, situazioni e ritmi temporali spiegabili soltanto col diretto interessamento del LE all'evolversi del procedimento in dipendenza del patto corruttivo;
le dichiarazioni del coimputato CC circa l'interesse del LE a seguire personalmente la pratica e la volontà di sottoscrivere in fretta il contratto, per quanto esso CC gli avesse anche prospettato che, come assessore alla presidenza, avrebbe dovuto poi anche approvare l'atto, cosa che di fatto avvenne.
Sul terzo motivo - attendibilità di TU - già si è detto nell'esame del primo ricorso.
Il quarto mezzo - che per identità della questione proposta (nuova richiesta di esame del coimputato LL, rifiutatosi di sottoporsi in dibattimento) va esaminato insieme col secondo motivo avv. Siracusano - appare manifestamente infondato sol che si consideri - a tacer d'altro - che l'atto istruttorio sollecitato non solo è stato ritenuto privo del carattere della indispensabilità ai fini del decidere (condizione necessaria ex art. 603 c.p.p., comma 1) e che, anzi, lo stesso ricorrente disvela la finalità meramente esplorativa della propria richiesta quando formula la supposizione che il LL potrebbe accettare di rispondere sol perché il TU ha ormai reso la propria testimonianza e quindi per eventualmente replicare alle dichiarazioni di questi.
Nè questo giudizio può minimamente mutare in presenza della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (modif. di cui a L. n. 46 del 2006), norma richiamata appunto nei motivi nuovi e certamente di applicazione immediata. Come già questa Corte ha avuto modo di avvertire nelle prime decisioni sulla norma novellata (ved. in particolare, per ampiezza di argomentazioni, le decisioni della sez. 6^, 15/3/2006, Casula e 24/3/2006, Scazzanti) è necessario perché se ne possa fare utile applicazione che: sia indicato l'atto del processo dal quale risulterebbe in tesi il vizio motivazionale (e qui si potrebbe dire che l'atto è stato individuato nella testimonianza di TU); sia individuato l'elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto e incompatibile con la ricostruzione propria della decisione impugnata;
sia fornita la prova della corrispondenza al vero di tale elemento o dato;
vengano indicate le ragioni per le quali tale dato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazione già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticondolo, l'intero impianto argomentativo sottoposto ad esame. Nel caso - eccezion fatta per la cennata prima condizione - parte ricorrente non si preoccupa neppure di accennare agli ulteriori indispensabili elementi, sostanzialmente limitandosi a richiamare il nuovo art. 606 c.p.p., a guisa di uno strumento processuale capace di per sè di scardinare qualsiasi motivazione e senza considerare quanto già messo in luce dalla parte più avveduta della dottrina, cioè che la nuova norma ha ,anzi, disegnato un sistema nel quale l'onere di specificità dei motivi di impugnazione (di ricorso) si pone in termini anche più rigorosi di quelli finora adottati a parametro.
Infondato è anche l'ultimo dei motivi a firma avv. Riela. A parte che non è neppure allegato che la difesa di esso LE abbia in qualche modo contrastato il rinvio dell'intero dibattimento per effetto del differimento chiesto da altri, la doglianza è priva d'interesse, non risultando neppure oggi maturato il termine ordinario (massimo) di prescrizione (le attenuanti generiche riconosciute in appello sono state ritenute soltanto equivalenti alla contestata aggravante).
Resta da dire del primo motivo del ricorso avv. Siracusano. Indiscutibilmente esatta, in tesi, la distinzione difensiva tra "mezzo di prova" e "elemento di prova" al quale ultimo soltanto si riferisce la disposizione transitoria di cui a L. n. 35 del 2000, va tenuto presente un dato processuale nel caso dirimente, cioè che le dichiarazioni rese dal TU in fase d'indagini non sono state sic et simpliciter trasferite nel fascicolo del dibattimento, quasi che il teste - al pari di quanto aveva fatto il LL - avesse rifiutato di sottoporsi all'esame: il teste è stato ritualmente sentito in dibattimento, gli sono state mosse dal P.M. contestazioni rispetto a quanto da lui in precedenza dichiarato, ha confermato quest'ultimo narrato (situazione processuale, quindi, di assoluta normalità, secondo quanto riferito a fol. 24 della sentenza impugnata e non oggetto di contrasto); non solo, ma la Corte territoriale precisa pure che a conferma delle propalazioni accusatorie di LL si è "fatto riferimento ad altre dichiarazioni dello stesso TU, "direttamente acquisite nel corso del suo esame testimoniale". Trattasi, in definitiva, di una censura irrilevante rispetto al modo in cui è venuto a formarsi il quadro probatorio.
Sul "merito" delle dichiarazioni di TU la censura (necessità di "più adeguata motivazione") non solo pare estranea ai vizi denunciabili a sensi della lettera "e" dell'art. 606 c.p.p., ma è svolta anche in termini di sostanziale aspecificità perché non si spiega - a parte i limiti propri dei vizi denunciabili in questa sede - quali amputazioni avrebbero subito le di lui dichiarazioni dibattimentali in punto di quantificazione del compenso e perché tali manchevolezze avrebbero messo in crisi l'ordito motivazionale della sentenza.
Quanto infine alle critiche che nella discussione davanti a questa Corte si sono adombrate dalla difesa LE sulla testimonianza di CC, non si può che rilevare come questo punto non risulti affatto trattato nel ricorso.
Al rigetto delle impugnazione segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006