Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Nella specie, nella quale il comportamento dell'imputato consisteva in una minaccia, la Cassazione ha affermato l'irrilevanza del fatto che il pubblico ufficiale si fosse sentito o meno minacciato).
Commentari • 2
- 1. Art. 423 - Incendiohttps://www.filodiritto.com/
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A cura di Dott. Marco Misiti Si è soliti affermare che il tentativo non è compatibile con i reati di pericolo. Tuttavia, la prassi giurisprudenziale rileva come non sempre questa affermazione sia corretta, ma anzi suscettibile di eccezioni. Il presente contributo, ricostruito brevemente l'istituto del tentativo e le sue caratteristiche, si sofferma su alcune di queste casistiche individuate dalla giurisprudenza. Nonostante la formulazione lineare dell'art. 56 c.p., l'applicazione del tentativo ai vari istituti del diritto penale ha generato innumerevoli quesiti, alcuni dei quali ancora non concordemente risolti. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla compatibilità della citata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.4.1998
1. Dott. Ugo Goffredo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 626
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 43732/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IR NE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7.7.1997. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Giovanni Palombarini, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la contravvenzione sub D), con eliminazione della relativa pena e salvezza delle statuizioni civili, e il rigetto nel resto;
Udite le conclusioni della parte civile, rappresentata dall'avv. Attilio Mauceri, il quale ha concluso per l'accoglimento delle sue conclusioni formulate in memoria.
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 7.7.1997, in seguito ad appello dell'imputato, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Pretore di Prato del 22.3.1996, che aveva dichiarato NE IR colpevole del delitto di cui all'art. 337 c.p., commesso in Prato il 12.11.1992 (capo B ) e della contravvenzione di cui all'art.25 cpv. D.P.R. 915/1982, accertata il 6.9.1992 con permanenza fini al
24.3.1993 ( capo D ), e lo aveva condannato, in concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, per il primo reato alla pena di 4 mesi di reclusione e per il secondo alla pena di 10 giorni di arresto e L 2.000.000 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni derivati dal reato sub D) alla provincia di Firenze, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede.
2. Propone ricorso per cassazione il IR deducendo l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.. Assume il ricorrente di non aver tenuto alcun comportamento violento o minaccioso nei confronti dei 2 pubblici ufficiali. E invero dalla testimonianza del carabiniere Claudio Cionci era risultato che la minaccia di prendere una pistola non era stata rivolta "in modo diretto", sicché i due pubblici ufficiali non potevano essersi sentiti minacciati. Il carabiniere Giuseppe AP nella sua deposizione aveva poi riferito che l'imputato non aveva usato violenza, che forse li avrebbe fatti entrare ma che essi avevano preferito chiamare i colleghi. Nessun ostacolo in senso assoluto vi era stato, quindi, all'esercizio da parte dei pubblici ufficiali di un atto del loro ufficio.
Con altro motivo il IR denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla contravvenzione. La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite del 5.10.1994 , ric. Zaccarelli, aveva infatti affermato che i reati di realizzazione e gestione della discarica potevano compiersi soltanto in forma commissiva e non consistere nel mero mantenimento della discarica. Nel caso di specie risultava inequivocabilmente dagli atti che nell'area posseduta dal ricorrente era cessata qualsiasi attività di smaltimento dei rifiuti da diversi anni;
d'altra parte, il terreno non era ben recintato, tanto che gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria avevano dovuto ammettere la possibilità concreta da parte di altri di abbandonarvi oggetti.
L'imputato chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello.
La Provincia di Firenze deduce, con memoria difensiva, che la discarica era stata realizzata dallo stesso imputato, il quale aveva poi omesso qualsiasi attività diretta a rimuovere i rifiuti abbandonati. D'altra parte, non era credibile che i rifiuti fossero stati abbandonati da terzi all'insaputa del IR, atteso che l'area era tutta recintata. La parte civile chiede, quindi, il rigetto del ricorso, con conferma delle disposizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
3. Per la configurabilità del delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale a azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti.
Non è pertanto rilevante che i due carabinieri si siano sentiti o meno minacciati, anche se risulta dalla testimonianza del carabiniere AP riportata nel ricorso che essi, di fronte all'atteggiamento del IR, preferirono chiamare i colleghi. Non merita poi censura la motivazione della sentenza di appello secondo cui le parole dall'imputato, che dichiarò ai due pubblici ufficiali che non sarebbero entrati neanche con un battaglione dei carabinieri ( testimonianza dei Cionci riportata in sentenza) e lasciò intendere, neppure in modo implicito e indiretto, che se i carabinieri fossero entrati egli avrebbe potuto prendere una pistola, integrarono un comportamento minaccioso posto in essere per opporsi ad compimento di un atto di ufficio da parte dei predetti. Per quanto concerne l'altro motivo del ricorso si osserva che il richiamo alla citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione è inconferente, in quanto la contestazione mossa nei confronti del IR non è quella di avere mantenuto una discarica e uno stoccaggio realizzati da altri , in assenza di qualunque partecipazione attiva alla sua realizzazione e con la sola consapevolezza della sua esistenza, ma di avere realizzato e gestito egli stesso la discarica..
È pertanto infondata la censura mossa dal ricorrente in ordine all'applicazione nel caso di specie dell'art. 25 D.P.R. 915/1982. Tuttavia, essendo decorso per tale contravvenzione il termine massimo di prescrizione di quattro ami e 6 mesi previsto dagli artt. 157 comma 1 numero 5 e 160 ultimo comma c.p. ( la permanenza del reato è stata contestata fino al 24.3.1993, dies a quo per il computo della prescrizione), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alla contravvenzione sub D) perché estinta per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di 10 giorni di arresto e L 2.000.000 di ammenda. Vanno invece confermate le statuizioni concernenti gli interessi civili, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 25, comma 2^, D.P.R. 915/1982 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 10 di arresto e L 2.000.0.00 di ammenda, ferme restando le statuizioni civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano complessivamente in L 1.940.000, di cui L 340.0000 per esborsi, e L 1.600.000 per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza, Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998