Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6392
CASS
Sentenza 27 aprile 1998

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Massime1

Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Nella specie, nella quale il comportamento dell'imputato consisteva in una minaccia, la Cassazione ha affermato l'irrilevanza del fatto che il pubblico ufficiale si fosse sentito o meno minacciato).

Commentari2

  • 1Art. 423 - Incendio
    https://www.filodiritto.com/

  • 2compatibilità e orientamenti giurisprudenziali
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    A cura di Dott. Marco Misiti Si è soliti affermare che il tentativo non è compatibile con i reati di pericolo. Tuttavia, la prassi giurisprudenziale rileva come non sempre questa affermazione sia corretta, ma anzi suscettibile di eccezioni. Il presente contributo, ricostruito brevemente l'istituto del tentativo e le sue caratteristiche, si sofferma su alcune di queste casistiche individuate dalla giurisprudenza. Nonostante la formulazione lineare dell'art. 56 c.p., l'applicazione del tentativo ai vari istituti del diritto penale ha generato innumerevoli quesiti, alcuni dei quali ancora non concordemente risolti. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla compatibilità della citata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6392
Data del deposito : 27 aprile 1998

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