Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che sia autorizzato ad assentarsi, ai sensi dell'art. 284 comma terzo, cod. proc. pen., ma che si allontani dal luogo di esecuzione della misura per ragioni diverse da quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, non pone in essere una trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura, sanzionabile a mente dell'art. 276 cod. proc. pen. con la sostituzione o con il cumulo con altra più grave misura cautelare, bensì commette il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 8863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8863 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24.6.1998
1. Dott. AN Romano Consigliere SENTENZA
2. " UG EL " N.995
3. " AN ON " REGISTRO GENERALE
4. " GI RO " N.15407/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA OV n. il 23.10.1931 avverso la sentenza 10.3.1998 dalla Corte di Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. AN Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.to Giuseppe Bartoli del Foro di Roma. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10.3.1998 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 30.11.1993 del Pretore di Monza, sezione distaccata di Desio, con la quale PA OV era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., per essersi allontanato dal bar sito in via Tonale 1 di Copreno di Lentate ove si trovava agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza 26.1.1991 del GIP del Tribunale di Monza.
Avverso detta sentenza il PA ha proposto ricorso per cassazione. Denunzia inosservanza ed errata applicazione della legge penale, deducendo: di essere stato sottoposto ad arresti domiciliari "presso la propria abitazione e non già presso il ristorante-bar cui la Corte di Appello fa ripetuto riferimento", avendogli ivi, la magistratura, con provvedimento successivo consentito, a sua richiesta, di recarsi (trattasi del proprio esercizio commerciale) a svolgere la propria attività lavorativa;
che, conseguentemente, egli ben poteva allontanarsi dal bar prima dello scadere dell'orario di lavoro per recarsi presso la propria abitazione al fine di "soddisfare il primario obbligo custodiale".
Deduce, altresì, la erroneità della notificazione dell'atto introduttivo al dibattimento di primo grado, effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p. a mani del proprio figlio a nome I", senza conferire rilevanza al fatto che quest'ultimo non fosse e 04^ tu, anagraficamente con lui convivente.
Deduce, infine, contraddizione logica della gravata sentenza in ordine al luogo in cui esso ricorrente era obbligato a permanere (casa di abitazione o bar presso cui aveva facoltà di lavorare). Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
Per quanto concerne il primo motivo, premesso in fatto :che, secondo le dichiarazioni del teste maresciallo Dino (p. 3 della sentenza impugnata), lo stesso, recatosi presso il bar-tabacchi di via Tonale, 1 di Copreno di Lentate, ove il ricorrente era stato autorizzato dal Gip del tribunale di Monza a svolgere attività lavorativa, non vi trovò quest'ultimo; "che la moglie dell'imputato disse che il marito si era recato nella vicina macelleria;
che nemmeno li lo aveva trovato;
che dopo circa 10 minuti vide l'imputato a bordo della sua autovettura che si stava dirigendo in direzione opposta al bar", deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, è costante nell'affermare che l'autorizzazione di allontanarsì dal domicilio per recarsi al lavoro fissa il limite invalicabile entro il quale la condotta non è punibile, con la conseguenza che, ove l'imputato violi l'autorizzazione stessa recandosi in località diversa dal luogo di lavoro, pone in essere un comportamento che, esorbitando dal permesso accordatogli, integra la previsione dell'art. 385 c.p.. Anche di recente (Sez. VI, 13.5.1997 in Mass. Uff. CED, 207.164) la S.C. ha ribadito tale indirizzo (dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare), affermando che "La condotta di colui che, colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ed autorizzato ad assentarsi ai sensi dell'art. 284 comma terso cod. proc. pen., si assenta per ragioni diverse da quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, non rappresenta una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, sanzionabile ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. con la sostituzione o con il cumulo con altra più grave misura cautelare, ovvero una trasgressione delle prescrizioni dell'autorizzazione, ma integra gli estremi del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Invero l'autorizzazione ad assentarsi non attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. gia definita in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene alla operatività della misura, che viene momentaneamente sospesa 'per il tempo strettamente necessario' per consentire lo svolgimento delle attività autorizzate e che, secondo l'art. 284 comma terso cod. proc. pen., possono consistere nel provvedere alle indispensabili esigenze di vita ovvero nell'esercizio di una attività lavorativa. Lo svolgimento di una attività (nella specie il conversare tranquillamente con amici pregiudicati in pubblica piazza) diversa da quella autorizzata è inidonea, ovviamente a determinare la momentanea sospensione della misura, che, pertanto, con tutte le sue prescrizioni, è pienamente operante;
in questo caso, conseguentemente, l'assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, integra gli estremi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.". Quanto al secondo motivo del ricorso deve osservarsi che l'asserita (dal ricorrente) insussistenza della residenza anagrafica del figlio GI con il padre non inficia di nullità ex art. 171 c.p.p. la notificazione. Nel caso di specie, infatti, la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 157 co. 8, osservando l'art. 7 L. 890/82, che disciplina le notificazioni a mezzo posta, articolo nel cui secondo comma è detto che "se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia, che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni".
Orbene, poiché giudice "a quo" ha osservato che i requisiti indicati sono presenti nella persona del consegnatario della raccomandata con avviso di ricevimento diretta al ricorrente, la notificazione è stata ritualmente eseguita.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998