Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 8863
CASS
Sentenza 24 giugno 1998

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Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che sia autorizzato ad assentarsi, ai sensi dell'art. 284 comma terzo, cod. proc. pen., ma che si allontani dal luogo di esecuzione della misura per ragioni diverse da quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, non pone in essere una trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura, sanzionabile a mente dell'art. 276 cod. proc. pen. con la sostituzione o con il cumulo con altra più grave misura cautelare, bensì commette il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 8863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8863
    Data del deposito : 24 giugno 1998

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