Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
Il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicchè può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2008, n. 41123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41123 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/10/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2371
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 25210/2008
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL NI, nato a [...] S. NA (BR) il 15-6-74;
avverso l'ordinanza in data 26-2-08 del GIP di Lecce, applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Udita la relazione del Consigliere Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del P.G., Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Missere Raffaele, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2, l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il GIP
presso il Tribunale di Lecce ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Denuncia in primo luogo la violazione dell'art. 268 c.p.p., sostenendo la inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate, in quanto nel caso in esame mancherebbe la prova della accertata insufficienza o inidoneità degli impianti presso la Procura e difetterebbe il requisito degli eccezionali motivi di urgenza. Inoltre il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla ritenuta esistenza della contestata associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 nonché di quella prevista dall'art. 416 bis c.p..
Lamenta altresì la omessa valutazione di elementi a favore della difesa.
2 .-. Poiché il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, solo la mancanza totale di motivazione potrà essere dedotta con il predetto mezzo di gravame e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità, che rilevano, viceversa, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); ciò in quanto i difetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice. Il ricorso "per saltum" pertanto non è esperibile quando con esso ci si intenda dolere dell'inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi l'ordinanza cautelare, dal momento che si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell'ambito della motivazione. Tali principi sono stati affermati da questa Corte in un caso del tutto analogo a quello in esame, in cui l'indagato aveva adito "per saltum" la Cassazione, lamentando illogicità ed incompletezza della motivazione del provvedimento cautelare impositivo del divieto di espatrio ed omessa valutazione dei dati, asseritamente a lui favorevoli (Sez. 5, Sentenza n. 982 del 24/02/1999, Rv. 212876, Pacini Battaglia). In applicazione di tali principi il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, posto che gran parte delle censure prospettano espressamente vizi di motivazione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, si tratta di doglianza che, oltre ad essere del tutto generica, si risolve anch'essa nella prospettazione di un vizio di motivazione.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008