Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 2
In tema di misure cautelari, qualora l'incompetenza per territorio sia dichiarata dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso "per saltum" avverso l'ordinanza cautelare emessa da giudice incompetente, è solo l'incompetenza, come tale, a giustificare la provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo, sempre che tale ultrattività non rimanga impedita dalla verifica della sussistenza di condizioni che precludono la possibilità di qualificare il fatto entro la fattispecie criminosa ovvero dell'assenza di ogni motivazione o della presenza di una motivazione apparente sui gravi indizi di colpevolezza.
Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cd. susseguente, ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l'atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri di ufficio. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale "de libertate").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2007, n. 25418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25418 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2007 254 18 /0 7 1
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SENTENZA N.1358
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REGISTRO GENERALE N. 17861 del 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Giorgio Lattanzi
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
Consigliere 3. Dott. Arturo Cortese
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da NA IO e IN RO, avversO 1' ordinanza 8 maggio 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di GI. Letti gli atti, 1' ordinanza denunciata ed i ricorsi.
Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal
Consigliere de Roberto. Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott? (IN] Siniscalchi, che ha concluso, in via principale, per 1' annullamento senza rinvio dell' ordinanza impugnata per incompetenza del Tribunale di dell' GI, in subordine, per 1' annullamento senza rinvio ordinanza impugnata per insussistenza del fatto. Uditi i difensori, avvocati Nicola Di RI e LO AN per
IO e David Brunelli e Franco Coppi, per RO.
Rilevato in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di GI ha adottato, per quel che più direttamente interessa la procedura al vaglio della Corte, custodia cautelare in ordinanza di ora carcere nei confronti NA IO in ordine ai reati di cui agli artt. 2° comma, 319, 319-ter, 321 c.p., per avere, 81,
insieme a LO GR e UR NI, dato ai magistrati
IN RO e Gianfranco UC, il primo Sostituto
Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, ed il secondo
Consigliere di Stato, utilità, proprie e di terzi, non dovute caccia in (possibilità di battute didi fruire gratuitamente riserva, una giacca per la caccia ciascuno, soggiorni gratuiti fucile da caccia per il il Relais San Clemente ed un presso
RO) affinché costoro compissero atti contrari ai doveri di ufficio al fine di favorire se stesso ed il NI. Più in particolare il RO, cui è stato contestato lo stesso reato, avrebbe asservito le sue funzioni agli interessi di LO GR
e NA IO, favorendo quest' ultimo in un procedimento iscritto presso la Corte di cassazione e relativo al ricorso avverso un provvedimento del diTribunale GI che aveva rigettato la richiesta di revoca parziale di un sequestro preventivo a carico del IO - provvedimento dello stesso
Giudice per le indagini preliminari che ha adottato l' odierna rivelando ai due notizie riservate su tale misura custodiale -
ricorso; il RO, infatti, era intervenuto, a seguito di apposita richiesta del GR e del IO, sul collega Santi
ON della Procura Generale, delegato per 1' udienza del 14
febbraio 2007 davanti alla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione nella quale si è discusso il ricorso del Giombini,
"alterandone" così si esprime 1' imputazione "1' iter di formazione della requisitoria, con ciò inducendo (10)" (il
Sostituto Procuratore Generale ON) "a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio ed in particolare a chiedere 1'
accoglimento del menzionato ricorso di NA IO, con
conseguente annullamento con rinvio del delprovvedimento
Tribunale del Riesame di GI datato 19 settembre 2006 che
aveva rigettato il ricorso di NA IO avversO 1'
ordinanza del GIP del Tribunale di GI, datata 11 luglio 2006,
che, in accoglimento della richiesta della Procura di GI, aveva disposto il sequestro di quote azionarie di società dello stesso IO". Il RO sarebbe poi intervenuto, a sèguito di segnalazione di UR NI, sul giudice EN NO,
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relatrice del ricorso proposto dal NI, discusso all'
udienza del 26 febbraio 2007 davanti alla Sezione Tributaria della alterandone 1' iter di formazione dei Corte di cassazione,
giudici della Cassazione a provvedimenti con ciò inducendo
del loro ufficio ed in compiere atti contrari ai doveri accoglimento del menzionato pronunciarsi per 1' particolare a ancora una volta, mediante ricorso;
il tutto sarebbe avvenuto,
violazione del segreto di "asservimento" della funzione, con del dovere di riservatezza, fornendo al ufficio e comunque direttamente 0 tramite il magistrato del Consiglio di NI,
Stato Lanfranco UC, le informazioni richieste su tale ricorso.
Un ulteriore addebito di corruzione in atti giudiziari è stato elevato a carico del IO in concorso, appunto, con il
UC, accusato, a sua volta, di avere asservito le sue
funzioni agli interessi del GR e del IO, favorendo
quest' ultimo, interessato nel procedimento pendente davanti al
Consiglio di Stato, tramite LO GR;
il UC, infatti, violava il segreto di ufficio e comunque il dovere di riservatezza, fornendo al IO le informazioni richiestegli sul ricorso, dopo "essere intervenuto su altri appartenenti ad
formazione deiuffici giudiziari, alterandone 1' iter di provvedimenti, con ciò inducendoli a compiere atti contrari ai
doveri del loro ufficio ed in particolare a far ottenere 1'
accoglimento dell' appello della "IO Costruzioni" spa,
mediante il provvedimento di sospensione avverso il provvedimento del TAR dell' Umbria".
in grado di enucleare i gravi indizi di Le fonti di prova colpevolezza a carico del IO e del RO vengono indicate in una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali
(parte delle quali trascritte in calce al provvedimento ora
denunciato), nonché di videoriprese, e verbali di pedinamento. 2. Hanno proposto ricorso diretto per cassazione sia il IO
sia il RO.
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2.1. Il IO, con atto sottoscritto dagli avvocati Nicola Di
RI e LO AN, deduce, in primo luogo, violazione degli artt. 25, primo comma, della Costituzione, 8, lettere a) e b), 16,
125, comma 3, e 292, lettera c), c.p.p., per violazione di legge ed assoluto difetto di motivazione in ordine all' individuazione del giudice competente, determinato in GI nonostante 1'
peraltro in assenza di ogni indizio abbia ordinanza impugnata
-
sarebbe richiamato siin ipotesi, accordo corruttivo che, un perfezionato a Roma senza che rilevino le dazioni corrisposte in
-
quanto successive all' accordo stesso e non in GI, luogo
-
delle comuni partecipazioni ad escursioni venatorie ed a sporadici soggiorni gratuiti del RO presso strutture alberghiere situate in Umbria. Tutto ciò, peraltro, come mera ipotesi di accusa sprovvista di ogni base indiziaria, da valutare qui ai soli fini della competenza. Per di più, stando alla stessa ordinanza custodiale, ai detti raduni collettivi nei quali sarebbe stato
-
concordato 1' asservimento della funzione dei due magistrati mai
-
in un contesto genericamente avrebbe partecipato IO;
individuato. Un assetto, quello indicato dal ricorrente, in grado di lasciar intravedere 1' assoluta mancanza di motivazione deducibile con il ricorso diretto in cassazione, a norma dell'
art. 125 c.p.p. Per di più, dagli atti sarebbe chiaramente
individuabile quale locus commissi delicti Roma, ove il Maccarone ricevette 1' "inaspettato" dono del fucile da caccia, senza che possa rilevare il fatto che la dazione della giacca al UC sia avvenuta in GI, successivamente al ricevimento del fucile da parte del RO.
Si denuncia, con un secondo motivo, violazione degli artt. 319,
319-ter, c.p., 125, comma 3, 292, comma 3, lettera c), c.p.p. per assoluta assenza di indizi in ordine al reato per cui si procede e, più in particolare, quanto alla sussistenza dell' accordo corruttivo, non avendo il giudice a quo minimamente individuato il collegamento tra le utilità ed il mercimonio del servizio,
omettendo di verificare sia la preesistenza del pactum sceleris sia la anticipata ° dazione di utilità corrispettivepromessa
в и 5
accettate dietro asservimento privato di munus publicum sia il collegamento sinallagmatico tra una retribuzione sopravvenuta e le violazioni funzionali attuate;
il tutto dando rilievo al mero
"traffico di influenze” di cui all' art. 12 della Convenzione
penale europea del 1999 sulla corruzione ed alla convenzione ONU
contro la corruzione, sottoscritta a Città del Messico nel dicembre 2003, convenzioni mai entrate in vigore nello stato
italiano. Senza contare che la mera retribuzione di atti pregressi non può mai essere assunta nell' alveo dell' ipotesi delittuosa di cui all' art. 319-ter c.p. nonostante il "rinvio formale" di tale disposizione anche alla corruzione susseguente.
I difensori del IO hanno depositato motivi nuovi nei quali si ribadisce 1' assoluto difetto di motivazione sulla competenza, risultando che comunque l' ipotetica intesa corruttiva si sarebbe realizzata a Roma, luogo di ricezione del fucile;
deducono, inoltre, richiamando decisioni di questa Corte, 1'
incompetenza funzionale del RO, addetto al ramo civile della Procura Generale e semmai intermediario nei confronti del agì, peraltro
- come risulta dalle sostituto ON che in piena autonomia;
analogamente deve conversazioni intercettate
-
dirsi per l' intervento del UC, che non avrebbe mai influito colleghi del Consiglio di Stato; sulle determinazioni dei deducono, ancora, che in assenza di ogni preventivo accordo ci
-
troverebbe di fronte ad una corruzione impropria susseguente, si essendo 1' interessamento sprovvisto comunque di forza causale un fatto rispetto alle richieste ed all' esito del procedimento;
pertanto non punibile.
In prossimità dell' udienza sono stati presentati, nell' interesse del IO, ulteriori motivi а sostegno dell'
eccezione di incompetenza.
2.2. Il RO, con atto sottoscritto dagli avvocati David
Brunelli e Franco Coppi, denuncia, in primo luogo, violazione
degli artt. 8 e 16 c.p.p.
Si contesta all' ordinanza impugnata di aver richiamato soltanto contegni esecutivi di un fatto corruttivo non delineato nei suoi
G. Bill осе 6
contenuti, oscillando
- appunto almeno per quanto attiene all'
individuazione del locus commissi delicti, tra momento dell'
accordo e singoli atti esecutivi (battute di caccia, etc). In ogni caso, secondo il ricorrente, nonostante il giudice a quo individui la ricezione del fucile da caccia come una delle "rate" del corrispettivo per la "vendita della funzione", ai fini della competenza si tratta dell' unico prezzo della corruzione il luogo del cui pagamento è stato accertato in Roma;
senza contare che pure in Roma le battute di caccia sarebbero state presumibilmente concordate. Con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 319 e 31
9-ter c.p. con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti addebitati sia perché mancherebbe ogni nesso tra 1' atto oggetto del mercimonio e le funzioni esercitate dal RO sia per 1' impossibilità di configurare il reato di corruzione susseguente in atti giudiziari.
Sotto il primo profilo, si segnala come dalla stessa ordinanza impugnata non risulti alcun comportamento diverso da un
interessamento presso il sostituto ON e la dottoressa
NO, al di fuori di ogni collegamento diretto o indiretto, con l' ufficio di appartenenza del ricorrente, richiamando a lungo la sentenza di questa Sezione 4 maggio 2006, Battistella;
sotto il secondo profilo si rileva che la finalizzazione della condotta, richiesta dall' art. 319-ter c.p. risulta incompatibile con ogni retribuzione per un atto già compiuto.
Anche il RO ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso.
Con essi si adduce che, non avendo il contegno del ricorrente inciso sul procedimento formativo dell' atto di giurisdizione, ci si troverebbe di fronte ad un semplice "interessamento", con richiesta in merito alle conclusioni del procedimento, senza alcuna incidenza sulla valutazione comparativa tra gli atti da adottare. In presenza, dunque, di una "corruzione impropria" deve escludersi che i donativi possano qualificarsi come retribuzione,
G. de Robell 7
mancando qualsiasi proporzione tra gli interessi in gioco nel processo e quanto ricevuto.
Osserva in diritto
3. I ricorrenti hanno preliminarmente eccepito, ora sotto il profilo della violazione della legge processuale ora sotto il profilo della mancanza di motivazione, 1' incompetenza dell'
autorità giudiziaria di GI;
quindi denunciando anche qui violazione di legge, ma questa volta, sostanziale e processuale
- stando allo hanno dedotto l' inipotizzabilità nel caso di specie delle condizioni stesso contesto dell' ordinanza impugnata perché possa dirsi configurabile, sia quale fattispecie sia in quo, la relazione all' assetto indiziario enunciato dal giudice a previsione dell' art. 319-ter c.p.
Il richiamo, talora implicito, al precetto dell' art. 27 c.p.p. impone però un' esame invertito delle dedotte censure, presupponendo comunque la verifica della competenza il previo accertamento della riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui all' art. 319-ter c.p. ovvero, come sembra profilarsi nei ricorsi, a quella di cui all' art. 318 dello stesso codice,
peraltro, secondo i ricorrenti, non punibile considerata la natura dei donativi corrisposti al RO (ed al UC) ed il
manifestarsi l' ipotizzato (e, comunque, del tutto indimostrato)
fatto corruttivo come susseguente al compimento dell' atto, senza che possa configurarsi, neppure in astratto, la fattispecie di cui all' art. 319-ter c.p. che è riferibile al solo caso di corruzione
(propria) antecedente.
4. L' evocazione della competenza, presupponendo comunque la
futura possibilità di emettere, a sèguito dell' annullamento dell'
ordinanza, un provvedimento coercitivo da parte del giudice competente, a norma dell' art. 27 c.p.p., fa carico a questa Corte di una previa verifica della sussistenza di un quadro indiziario in grado, prima in astratto quanto alla ipotizzabilità della fattispecie e poi in concreto quanto alla enunciazione dei
requisiti previsti dall' art. 273 c.p.p., di consentire la
G. de LE prosecuzione del procedimento cautelare nel caso in cui il giudice 0
0
competente ritenga di attivare la procedura di cui all' art. 27 altrimenti il procedimento incidentale c.p.p., restando irrimediabilmente amputato;
un evento che emerge dalle conclusioni di udienza del Procuratore Generale il quale, peraltro, ha omesso di considerare come la richiesta subordinata di "annullamento senza rinvio dell' ordinanza impugnata per insussistenza del fatto" si pone, invece, come preliminare, profilandosi quale accertamento impeditivo della prosecuzione della procedura cautelare.
Tutto ciò, del resto, secondo quanto statuito dalle Sezioni
unite di questa Corte Suprema, nel senso che se l' incompetenza venga dichiarata dalla Corte di cassazione a sèguito di ricorso per saltum avverso l' ordinanza applicativa della misura cautelare emessa da giudice incompetente è solo l' incompetenza, come tale,
a giustificare la provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo (Sez. un., 20 luglio 1994, De Lorenzo); se e sempreché la detta ultrattività non rimanga impedita dalla verifica della sussistenza di condizioni che precludono la possibilità di qualificare il fatto entro la fattispecie ovvero della assenza di ogni motivazione o della presenza di una motivazione apparente sui gravi indizi di colpevolezza. 5. Un' ulteriore precisazione preliminare appare a questo punto necessaria, essendosi talora invocata, sia pure nei termini di cui all' art. 311, comma 2, c.p., la mancanza di motivazione in punto sia di competenza sia di gravi indizi di colpevolezza anche nel senso che dal tenore delle conversazioni intercettate mai condotte corrispondenti all' astratta sarebbero configurabili fattispecie addebitata. 5.1. Quanto alle condizioni richieste dall' art. 273 c.p.p. ai fini dell' adozione di una misura cautelare, occorre ricordate come le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 26 febbraio
1991, Bruno) nell' affrontare la problematica concernente la
-
deducibilità, attraverso il rimedio previsto dall' art. 311,
comma 2, c.p.p., del vizio di motivazione, considerato che tale precetto fa riferimento esclusivo al vizio di "violazione di
G. de OB legge" dopo aver premesso che la previsione nel nuovo sistema penale del vizio di motivazione come autonomo caso di ricorso non ha fatto venir meno la sanzione di nullità per le sentenze e le ordinanze mancanti di motivazione, dal momento che essa è
stata stabilita in generale dagli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, c.p.p., ed è stata ribadita per le ordinanze che dispongono misure cautelari dall' art. 292, il quale ha avuto anche cura di specificare il contenuto necessario della
motivazione di questi provvedimenti (art. 292, comma 2, lettera b) e c), e che, dunque, la mancanza di motivazione continua a rappresentare una violazione di legge, hanno concluso nel senso che contro i provvedimenti coercitivi è proponibile il ricorso diretto per cassazione per far valere come causa di annullamento la mancanza di motivazione;
da essa scaturisce, infatti, la
violazione di una norma processuale prevista a pena di nullità e che rientra perciò letteralmente nella previsione dell'art. 606, lettera c), al quale (seguendo gli schemi del codice abrogato) si potrebbe teoricamente fare riferimento qualora si ritenesse non consentita la deduzione del vizio di motivazione a norma dell'art. 606, lettera e).
Le linee tracciate dalle Sezioni unite si sono ulteriormente consolidate, sempre in materia di impugnazioni avverso provvedimenti limitativi della libertà personale. Si è ribadito così che il ricorso diretto per cassazione a norma dell' art.
311, comma 2, c.p.p. circoscrive ulteriormente 1' ambito delle censure proponibili: non soltanto sotto il profilo comune al sindacato del giudice del riesame che 1' unico motivo di annullamento si incentra nella violazione dell' art. 292, comma
2, c.p.p. che, per essere rilevabile in sede di legittimità,
deve tuttavia rientrare nelle previsioni dell' art. 606, comma
1, lettera e), ma anche nel senso che il ricorso per saltum, in quanto alternativo al riesame, deve avere ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità; secondo uno schema che se, da un lato, precludendo ogni intervento del rende impossibile qualsiasi tribunale della libertà,
G. Rober 10
integrazione - anche in funzione 'sanante"" dell' ordinanza genetica della misura, circoscrive, al contempo, 1' area delle censure proponibili e, dunque, pure l' ambito della verifica di legittimità demandata alla Corte Suprema (v., ex plurimis, Sez.,
VI, 1° ottobre 1993, Giallombardo).
Un' interpretazione, quella ora ricordata, che ha ricevuto un'
ulteriore conferma da parte delle Sezioni unite, nella statuizione che, allorquando venga proposto, ai sensi dell' art. 311, comma 2, c.p.p., ricorso diretto per cassazione contro ordinanze che dispongono misure cautelari è proponibile la censura prospettata sulla base dell' asserita violazione, da
parte del giudice per le indagini preliminari, dell' obbligo di esporre gli indizi che giustificano, in concreto, la misura
disposta e, quindi, di indicare la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza. Improponibile, invece, è ogni rilievo che, travalicando i limiti del sindacato consentito
sulla motivazione del provvedimento impugnato, sconfini nella verifica della fondatezza degli elementi acquisiti ed utilizzati dal giudice che ha adottato il provvedimento (Sez. un., 20
luglio 1994, De Lorenzo).
Nonostante talune, pur significative, prese di distanza dalle linee interpretative tracciate dalle Sezioni unite, le decisioni sopra ricordate circa i limiti della deducibilità per saltum della mancanza di motivazione costituiscono ormai "diritto vivente". Anche nella immanenza dell' endiadi mancanza di motivazione-violazione di legge (derivante dai rapporti, non sempre univocamente individuati, tra gli artt. 125, 311, comma 2
e 606, lettera c, da un lato, e gli art. 569 e 606, lettera e, dall' altro), non vi sarebbe ragione di riproporre una
problematica che rischia di divenire ormai obsoleta, se non per i profili (peraltro non necessariamente divaricabili)
concernenti gli effetti della pronuncia di annullamento a
seguito di ricorso diretto per cassazione, a norma dell' art.
311, comma 2, c.p.p, quando vengano proposte censure incentrate sulla motivazione del provvedimento cautelare. hide Robel 11
Una simile verifica appare davvero di estremo rilievo,
atteso lo strumento impugnatorio utilizzato che, proprio perché
diretto a censurare il provvedimento impositivo per essere la motivazione soltanto apparente, proietta incisivi riverberi quanto al modulo decisorio da adottare, considerato che, in sede di revisio per saltum alla constatazione della esistenza di una motivazione soltanto apparente non può non conseguire che 1'
annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato alla stregua del disposto dell' art. 292, comma 2, lettera c),
c.p.p., quale risultante a seguito della sua sostituzione ad opera dell' art. 9 della legge 8 agosto 1995, n.332.
Ed infatti, la norma ora ricordata, commina la sanzione della nullità, "rilevabile anche di ufficio", per la mancata
"esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta con l' indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato". E se è pur vero che il modello di rilevazione di tale nullità non potrà assumere
rilevanza in sede di riesame perché il potere-dovere di verificare 1' osservanza, da parte del provvedimento genetico, delle
prescrizioni di cui all' art. 292, comma 2, era anche ante riforma da ritenere insito nel precetto dell' art. 309, commi 6 e 9,
c.p.p. (donde la possibilità da parte del tribunale della libertà di integrare il provvedimento impositivo carente di motivazione),
è anche vero che, come questa Corte ha avuto già occasione di rilevare, il testo della norma dell' art. 292, comma 2, lettera c), comporta decisive conseguenze proprio in tema di ricorso per saltum pure nei casi in cui il vizio non abbia formato oggetto di censura. Può dunque qui ripetersi che ove la Corte di cassazione sia investita, in sede di ricorso diretto de libertate, di censure concernenti la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza ○
sulle esigenze cautelari (ovvero rilevi di ufficio, sempre nell'
ambito di tale procedura, il vizio indicato dall' art. 292, comma 2, c.p.p.) non potrà che annullare senza rinvio il provvedimento de Dobel 12
sottoposto alla sua verifica di legittimità. Ove, invece, la Corte non sia investita del gravame diretto, ma dell' impugnazione avverso il provvedimento del giudice del riesame, al quale è
conferito il potere di integrare il provvedimento genetico, 1'
effetto sostitutivo che contrassegna il predetto provvedimento non potrà non riverberarsi sui poteri spettanti alla Corte Suprema: per un verso, da circoscrivere all' esame dei motivi di ricorso;
per un altro verso, da comportare, in caso di mancanza o manifesta
illogicità, sempre e comunque 1' annullamento con rinvio del provvedimento impugnato (cfr., proprio in questi termini, Sez. VI,
4 marzo 1996, Foti).
-5.2. C è solo da precisare prima di passare davvero in medias res che l' eccezione di incompetenza territoriale incentrata
sulla motivazione, che si accusa di mera apparenza circa 1'
individuazione del locus ove collocare 10 stesso accordo corruttivo non appare deducibile in questa sede, se non nel senso forse inopinatamente, in quanto nessuna che 1' ordinanza
- in proposito sollevata eccezione era stata del tutto incidentalmente a p. 68 ("Vi è quindi un pagamento a rate ma
costante che consente tra 1' altro di radicare sicuramente a
GI la competenza territoriale in quanto i favori, le battute di caccia, 1' ospitalità gratuita si concretizzano proprio а
GI ° comunque nel suo ambito territoriale e, per quanto attiene a IN RO, il fucile non rappresenta altro che una delle tante rate), afferma la propria competenza. Ma la
questione di competenza non può fondarsi sulla specifica motivazione sul punto dell' ordinanza impugnata, occorrendo aver riguardo esclusivamente alla motivazione complessiva del
provvedimento qui denunciato nei suoi rapporti con l' imputazione, divenendo la precisazione ora trascritta solo il sintomo di una
palese errata verifica ricostruttiva del contesto indiziario con intuibili riverberi sui presupposti che come si vedrà tra poco assumono valenza complementare, della esatta individuazione degli indizi e della qualificazione del fatto che, alla stregua degli
G. de Rollее 13
quo, appaiono stessi elementi indicati dal giudice a
configurabili.
6. L' ipotesi di reato effettivamente contestata è la corruzione secondo il propria antecedente in atti giudiziari, desumibile, giudice а quo, da un (implicito) incontro di volontà avente ad oggetto una fase prenegoziale diretta a consolidarsi in una vera e propria proposta corruttiva derivante da contegni concludenti come la predisposizione di una costante disponibilità dei confronti del dott. RO e del dott. UC (battute di caccia e
dalla esplicita (e donativi) determinata soggiorni gratuiti, conosciuta dagli perciò riconoscibile ed effettivamente interessati) finalità di carpirne i favori in relazione alle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il IO ed il
NI costituente il momento dell' accordo corruttivo in forza del quale il RO (oltre che il UC, al quale è stato contestato anche il delitto di cui all' art. 416 c.p., non
addebitato, invece, né al RO né al IO) avrebbe asservito le sue funzioni in cambio di una continua serie di favori alcuni dei quali rivelerebbero il momento di formazione dell' intesa corruttiva, altri rappresenterebbero 1' esecuzione dell' accordo costituitosi a seguito di fatti concludenti.
Sennonché è la stessa imputazione a rivelare che il panorama indiziario enunciato nell' ordinanza impugnata è assolutamente sprovvisto di ogni base dimostrativa rilevante ai sensi dell' art.
sono contestati gli unici 273 c.p.p. Ed infatti al RO
colleghi Santi Consolo ed episodi di essere intervenuto sui
"alterando (ne) 1' iter di EN NO. Nel primo caso ciò inducendo il Sostituto formazione della requisitoria, con
Procuratore Generale a compiere atti contrari ai doveri di ufficio ed in particolare а chiedere l' accoglimento del..ricorso di
NA IO, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento del Tribunale del Riesame di GI"; nel secondo caso di essere intervenuto sulla “relatrice del ricorso proposto da UR NI discusso all' udienza celebrata in data 6
febbraio 2007, innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte
G. de Roll 14
di cassazione alterandone l' iter di formazione dei provvedimenti con ciò inducendoli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio ed in particolare a pronunciarsi per 1' accoglimento del menzionato ricorso". Al IO è stato, ancora, contestato di avere pattuito con il Consigliere di Stato Lanfranco UC 1'
interessamento, dietro corrispettivo, del magistrato per ottenere
1 · accoglimento dell' appello della IO Costruzioni spa,
mediante il provvedimento di sospensione della sentenza del TAR dell' Umbria. Ora, a parte 1' arbitrarietà dell' individuazione di un vero e proprio rapporto causale tra gli interessamenti dei magistrati e le statuizioni decisorie (ed endoprocedimentali, si allude alla richiesta del Sostituto Procuratore Generale ON),
è individuabile alcun argomento nella motivazione dell' non ordinanza impugnata che comprovi che tali interventi non
rappresentassero altro che atti di esecuzione di un pregresso accordo corruttivo e che le elargizioni costituissero null' altro che "ratei" del corrispettivo della corruzione, momenti, dunque, sprovvisti di autonomia perché da considerare frammenti del
prezzo pattuito.
Il Collegio condivide le argomentazioni di una recente sentenza di questa stessa Sezione (Sezione VI, 4 maggio 2006, Battistella)
secondo cui, ai fini della ipotizzabilità del reato di cui all' art. 319-ter c.p. non è necessaria la strumentalità dell' accordo ad uno specifico atto individuato ab origine, essendo sufficiente,
invece, un collegamento di tale accordo anche con un genus di atti individuabili о addirittura "1' asservimento più 0 meno
sistematico della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore". Correttamente individuandosi la concretizzazione di una situazione di tal genere quando il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro о altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori;
tanto da dover ribadire il rilievo che "tale modalità corruttiva
è certamente la più allarmante e la più subdola, perché determina un permanente condizionamento dell' attività istituzionale del pubblico ufficiale, che viene meno ai propri doveri di fedeltà,
G. de Robe 15
1 аimparzialità e onestà, come avviene nei casi di 'iscrizione libro paga' che, ove si opinasse diversamente, sfuggirebbe alla sfera del penalmente rilevante" uno dei contegni più gravi che possono riguardare l' esercizio della pubblica funzione e, più in particolare, la funzione giudiziaria, i cui caratteri come si
-
vedrà tra poco per il rafforzato ruolo dell' imparzialità della
-
funzione impediscono, in modo così categorico da essere comunque che assoggettati alle sanzioni previste dall' art. 319-ter c.p., qualsiasi utilità possa essere (pattuita 0) ricevuta quale compenso per il compimento di un qualsiasi atto dell' ufficio. D'
altro canto occorre qui ribadire che nei casi di asservimento della funzione "il sinallagma corruttivo, i cui termini (promessa- dazione di utilità da parte del privato/atto del p.u.) devono
essere in rapporto di corrispettività tra loro" rimarrebbe
relativo alla specificamente individuato nell' aspetto traducendosi obbligazione assunta dal nel corrotto",
"comportamento-tipo (asservimento della funzione) che costituisce la controprestazione promessa all' erogatore di denaro e che può
articolarsi anche in plurimi interventi, non specificamente previsti e programmati, ma agevolmente prevedibili" (così, ancora,
Sez. VI. 4 maggio 2007, Battistella). Ma, nel caso di specie,
oltre che accennarsi a contegni allusivi, peraltro, superficialmente ricostruiti, manca qualsivoglia elemento di fatto che possa costituire la base di un quadro indiziario incentrato sull' asservimento della funzione, potendo profilarsi, invece,
singoli atti di corruzione susseguente in atti giudiziari specificamente individuati.
7. Occorre ancora aggiungere che il ruolo esponenziale assegnato all' accordo (o alla dazione di utilità quale espressione di un negozio reale) fa ritenere configurabile nel ricevimento da parte del pubblico ufficiale di danaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio la corruzione propria antecedente. Tutto ciò se e sempreché l' atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri "nelle competenze o nella sfera di influenza dell' ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto,
в оими 16
nel senso che deve essere espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione da costui esercitata;
restando escluse le
ipotesi "in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualità, dell' autorevolezza e del prestigio che gli derivano dalla carica ricoperta, senza che detto intervento comporti 1' attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio sia in qualche maniera0 a questi collegabile, ma sia destinato ad incidere nella sfera di attribuzione di
- in tesi pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale" (Sez. VI, 4 maggio
2006, Battistella), agendo in tal caso il pubblico ufficiale come extraneus e non come intraneus.
8. Fatte queste premesse, 1' astratta configurabilità della
fattispecie ed un panorama indiziario rilevante ai sensi dell'
art. 273 c.p.p., nel suo combinato operare con l' art. 311, comma
2, nei termini sopra indicati, deve ritenersi esistente nel caso di specie alla stregua degli argomenti contenuti dell' ordinanza cautelare la quale ha posto in luce una serie di atti corruttivi iscrivibili nell' area dell' art. 319-bis c.p.
Proprio riprendendo l' esame dei motivi di ricorso nei quali si addebita all' ordinanza impugnata di avere ravvisato un contegno corruttivo nelle condotte del RO (per quanto riguarda il ruolo del UC il ricorso e i motivi nuovi del IO sono quasi silenti) nonostante l' assenza di ogni specifica competenza in grado di poter incidere sia sulla requisitoria del collega dott. ON sia sul Collegio chiamato a decidere il ricorso del
NI, le censure si rivelano prive di consistenza. La
requisitoria del Procuratore Generale sul quale si sarebbe formato 1' accordo corruttivo è, infatti, atto dello stesso ufficio cui appartiene il dott. RO;
la possibilità di incidenza su un simile atto è, infatti almeno in tesi
-
altissima, non soltanto per il rapporto di diretta colleganza che unisce i Sostituti dell' Ufficio della Procura Generale presso la
Corte di cassazione, ma anche per le potenzialità derivanti dall'
в ос ловеRob es 17
stesso specifico ufficio;
non inviene cioè appartenenza allo considerazione nel reato di corruzione l' atto in quanto tale, ma lo strumento attraverso il quale si perviene alla formazione dell' atto, vale a dire il comportamento funzionale all' atto;
con la conseguenza che, mentre, per un verso, la tipicità del fatto è anticipata, nel caso di corruzione antecedente, al momento dell' accordo, indipendentemente dal compimento dell' atto che resta un
momento di designazione dell' elemento soggettivo, per un altro verso, 1' ufficio acquista valore decisivo al fine di far assumere significato non all' atto ma al comportamento strumentale, quale espressione sia di una sorta di "abuso di situazione" e, quindi,
di un alto tasso di antidoverosità funzionale sia, ma secondo un modello complementare, delle potenzialità invasive della condotta rispetto al compimento dell' atto che resta pur sempre l' oggetto della pattuizione corruttiva in tutti i casi di corruzione antecedente.
Secondo tale prospettiva va dunque letto il principio affermato dalla decisione di questa Corte più volte richiamata, secondo cui
"1' atto o il comportamento oggetto del mercimonio deve comunque rientrare nelle competenze ° nella sfera di influenza dell'
ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che deve essere espressione, diretta о indiretta, della pubblica funzione da costui esercitata"; dovendo, invece, "escludersi il
reato di corruzione passiva nel caso in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualità, dell' autorevolezza e del prestigio che gli derivano dalla carica ricoperta, senza che detto intervento comporti 1' attivazione di poteri istituzionali sia in qualche maniera a questi propri del suo ufficio 0 collegabile, ma sia destinato in tesi ad incidere nella sfera
-
di attribuzione di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale".
In conclusione, per ciò che concerne la vicenda ON, 1'
appartenenza del RO allo stesso ufficio chiamato a svolgere nella procedura camerale vale а qualificare,la requisitoria
G. de hole 18
stando alla cornice indiziaria allo stato verificabile, 1' atto come contrario ai doveri dell' ufficio dell' indagato al quale non essere astrattamente addebitato sulla base del compendiopuò
-
argomentativo complessivamente enunciato
- la partecipazione ad un semplice "traffico di influenze”, profilandosi invece il suo intervento come diretto ad incidere sul contenuto della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale di udienza, quale momento significativo della procedura destinata a concludersi con la sentenza della Corte di cassazione. Ma uno stesso epilogo appare allo stato proponibile anche in relazione all' intervento nei confronti della collega NO, non tanto per essere stata il magistrato la relatrice del ricorso del IO uditrice del
RO, che sempre sul piano del comportamento potrebbe
-
-
profilarsi, ove il RO non avesse fatto parte dell' ufficio della Procura Generale, come un interessamento particolarmente influente per la "qualità" rivestita (1' essere stato, cioè,
magistrato assegnatario della relatrice) quanto per la diretta contiguità della Procura Generale con la Corte di cassazione, per la partecipazione di tale Ufficio alla procedura destinata a
concludersi con la decisione, tanto che diverrebbe paradossale la configurabilità della corruzione nel caso di interessamento nei
confronti dell' organo del Pubblico ministero e la non configurabilità dello stesso reato per un interessamento nei confronti di un componente del Collegio giudicante, per di più designato quale relatore della causa;
il tutto, lo si ripete, in presenza di un contributo procedimentale da parte dello stesso
ufficio di appartenenza del RO. consonanza con ilTali precisazioni appaiono in perfetta principio affermato da questa Corte secondo cui il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che 1' atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nelle competenze o nella sfera di influenza dell' ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'
G. de Roberпове 19
conseguenza che non ricorre il delitto di con la ultimo, del pubblico ufficiale passiva se l' intervento corruzione
1'in esecuzione dell' accordo illecito non comporti attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o
non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è
assolutamente carente di potere funzionale (Sez. VI, 4 maggio
2006, Battistella). D' altro canto, questa Corte è costante nel senso che, ai fini della configurabilità del reato di
corruzione, tanto impropria quanto è propria, non
determinante il fatto che l' atto d' ufficio о contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo necessario e sufficiente che si tratti di atto rientrante nelle competenze dell'
ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. I, 27 ottobre 1993, P.G. Corte app. sempre ai Napoli;
Sez. VI, 14 luglio 1993, Cappellari). E che, della sussistenza del delitto di corruzione, è sufficiente fini generica competenza dell' agente, derivante dalla sua una gli all' ufficio pubblico, quando questa appartenenza una qualsiasi ingerenza (0 incidenza) consenta in concreto o manifestazione della volontà illecita nella formazione dell' ente pubblico, culminante nell' emanazione dell' atto;
tale competenza non vaprecisandosi che riferita necessariamente all' atto terminale del procedimento, assumendo
a qualsiasi segmento della seriazione rilievo in relazione procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento non, quindi, 1' atto assume ai fini della realizzazione
-
del reato previsto dall' art. 319 c.p. (Sez. VI, 3 dicembre 1993,
Bonetto).
9. Così delimitata la nozione di atto dell' ufficio, ritiene il
Collegio che i fatti di corruzione ascrivibili al dott. RO
ed al IO siano da qualificare, allo stato, come corruzione
G. de Rotell 20 emersoin atti giudiziari susseguente, nessun elemento essendo dall' ordinanza impugnata che possa ricondurre ad un preventivo accordo i donativi elargiti al dott. RO dal IO. diI ricorrenti hanno profilato appunto la possibilità
individuare nelle condotte, così come descritte nell' ordinanza
custodiale, la fattispecie di corruzione susseguente (peraltro, impropria, in quanto nessun atto contrario ai doveri di ufficio sarebbe stato posto in essere), non punibile alla stregua del precetto di cui all' art. 319-ter c.p., evocando, ancora una
volta, il più volte ricordato intervento di questa Corte.
La censura è infondata.
Come è noto, questa stessa Sezione nella decisione reiteratamente citata (Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella) ha avuto occasione di statuire - conformemente alla dottrina che deve escludersi la configurabilità della prevalente corruzione susseguente in atti giudiziari, anche se 1' art. 319-
ter, operando un generico rinvio ai fatti di cui agli art. 318 e
319, sembrerebbe non operare alcuna distinzione o limitazione.
Secondo tale decisione, poiché la disposizione richiede che il fatto sia commessO "per favorire o danneggiare una parte...", la condotta incriminata, cioè il ricevere denaro o 1' accettarne la promessa, assume rilievo nella prospettiva di un atto funzionale che dovrà ancora essere adottato e che il pubblico ufficiale s impegna ad adottare. Il testo della norma e la logica interpretazione del medesimo evidenziano, per le condotte considerate, una linea di confine ben precisa e non consentono di ricondurre nell' alveo della tipicità la mera remunerazione di atti pregressi. La corruzione in atti giudiziari sarebbe, quindi, caratterizzata da una tensione finalistica verso un risultato e non è compatibile con quella "proiezione verso il passato, con quell' interesse già soddisfatto, su cui è modulato lo schema della corruzione susseguente". E se è pur vero che l' art. 319-ter c.p. evidenzia, ad una superficiale lettura, una certa ambiguità,
perché esordisce con il richiamo indiscriminato agli art. 318 e
319, che prevedono anche ipotesi di corruzione susseguente, ma
в ос ловие 21
prosegue facendo espresso riferimento a fatti commessi "per favorire o danneggiare una parte..." in un processo è anche vero che l'ambiguità viene superata proprio da quest' ultima espressione, alla quale non può attribuirsi altro significato se non quello di circoscrivere l' iniziale e generico richiamo alle sole ipotesi di corruzione antecedente, le uniche compatibili, secondo la
specificazione contenuta nella medesima espressione, con la
proiezione verso il futuro dell' impegno che il pubblico ufficiale assume in sede di accordo illecito. Così concludendo che 1'
interpretazione della disposizione incriminatrice non può essere forzata in malam partem fino al punto da attribuire una valenza anche causale (oltre che finale) all' espressione "per favorire o danneggiare", come se a essa fosse affiancata anche quella “per avere favorito o danneggiato", essendo evidente il contrasto di una tale soluzione ermeneutica con il principio di tassatività.
Sul piano sistematico, poi, se 1' equiparazione tra corruzione propria e impropria antecedente, pur con qualche forzatura, ha una sua ragionevolezza, perché entrambe condizionano il processo e sono espressione di uno stesso disvalore, non altrettanto può
dirsi per la corruzione susseguente che, a differenza di quella antecedente, non va ad influenzare 1' andamento dell'attività
giudiziaria già esaurita, sicché il suo disvalore è ravvisabile nella sola venalità del pubblico ufficiale. Tipologie di corruzione oggettivamente diverse sarebbero irragionevolmente soggette all' identico trattamento sanzionatorio e sarebbe persino esclusa, stante il generico rinvio che 1' art. 321 c.p. fa all'
art. 319-ter, la non punibilità del corruttore nel caso di corruzione impropria susseguente. Ciò, sul piano logico e sistematico, non sarebbe accettabile, perché determinerebbe 1'
appiattimento di differenziati contenuti offensivi, lo essi sottesi e stravolgimento della gerarchia di valori ad conseguentemente, dubbi di legittimità legittimerebbe,
costituzionale.
La tesi non può essere condivisa.
вG.de ll 2
22 2
10. A parte che un simile opzione ermeneutica introduce una arbitraria interpretatio abrogans di parte del precetto dell' art. 319-ter c.p., che richiama, senza alcuna distinzione, l' integrale contenuto degli artt. 318 e 319 dello stesso codice, è proprio la verifica del procedimento integrativo di queste ultime disposizioni ad opera dell' art. 319-ter c.p. a qualificare l' elemento soggettivo come dato designante che assume valenza così
significativa da far assumere alla tipologia olim disciplinata sub specie di circostanza aggravante, come ipotesi autonoma di reato
(cfr. Sez. VI, 16 novembre 2001, Acampora).
Nel sistema antecedente la legge 26 aprile 1990, n. 86, l' art. 319, 2° comma, c.p., prevedeva, come circostanza aggravante per la sola corruzione antecedente per atto contrario ai doveri di ufficio 1' ipotesi in cui dal fatto fosse derivato "il favore o
- danno di una parte in processo civile, penale 0 il amministrativo".
Con la riforma introdotta dalla legge n. 86 del 1990 non è
stato tanto rielaborata la circostanza aggravante speciale, quanto introdotto un reato qualificato per le sue specifiche caratteristiche (pur se derivante dal regime di comparazione fra le circostanze), perché come si è rilevato in dottrina, in una prospettiva esclusivamente finalistica in grado di sovrapporre la corruzione in atti giudiziari alla sola corruzione antecedente
-
attraverso 1' anticipazione della commissione del fatto si è
inteso corrispondentemente anticipare il momento consumativo del reato, richiedendosi che le condotte di cui agli artt. 318 e 319
c.p. siano commesse "per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo". Ma, il richiamo all'
integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p. postula la
necessità di adattare la struttura della corruzione in atti giudiziari ai modelli richiamati, cosicché come si vedrà tra poco 1' anticipazione del momento consumativo, che può saldarsi esclusivamente con il dolo specifico, diviene fenomeno non
comprendere l' intera previsione dell' art. 319-teradeguato a
c.p. G. de pollG.dek Ro ее 23
Se è vero perciò che il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della ipotizzibilità del fatto di corruzione in atti giudiziari da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, la stessa struttura del reato di corruzione impone, nonostante l' omogenetià del trattamento sanzionatorio, di tracciare sul piano concettuale una linea di demarcazione tra i modelli ricavabili dal precetto dell' art. 319-ter c.p. così da distinguere tra corruzione in atti giudiziari antecedente e corruzione in atti giudiziari susseguente, pur ritenendo esponenziale il presupposto che 1' autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e di terzietà (non solo soggettiva, ma anche oggettiva)
costituzionalmente presidiata.
sostituzione dell' elemento soggettivo impone, dunque, di La
ritenere ipotizzabili tutte le "categorie" delittuose previste dagli artt. 318 e 319 c.p. nell' ambito di un' unica fattispecie.
Sarà perciò responsabile del reato di cui all' art. 319-ter c.p. il pubblico ufficiale non anche, situazione specifica del reato di cui all' art. 319-ter, non essendo tale articolo richiamato dall' art. 320 c.p., 1' incaricato di un pubblico servizio che compia o abbia compiuto un atto dell' ufficio, ovvero contrario ai doveri del suo ufficio, per favorire o danneggiare una parte, così da alterare la dialettica processuale (Sez. VI, 9 settembre 2005,
Caristo). L' elemento soggettivo specifico, in altri termini, finalizza la stessa tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità del contegno.
I fatti previsti da tali disposizioni assumono allora valenza puramente oggettiva restando designati, poi, nell' ambito
teleologico descritto dall' art. 319-ter sotto il profilo soggettivo. E' al fatto, dunque, che si riferisce la finalità,
tanto da imporre la conclusione che il pubblico ufficiale possa compiere un atto dell' ufficio per la finalità di favorire
вос лов 24
danneggiare una parte ricevendo o avendo ricevuto danaro o altra utilità o accettandone la promessa.
Sostituito 1' elemento soggettivo, il momento oggettivo si identifica con la ricezione о la accettazione della promessa, divenendo così indifferente la tipologia di atto compiuto (se conforme о contrario ai doveri di ufficio, se antecedente ○
dazione o alla promessa). Quel conseguente ovvero susseguente alla che rileva è che la promessa о la ricezione sia avvenuta per un atto di giurisdizione ovvero per un comportamento strumentale all' atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte.
E' l' atto giudiziario, come espressione di giurisdizione, che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale
(1' applicazione della legge, come espressione della giurisdizione) ma solo (o anche) per favorire o danneggiare una parte del processo (secondo un modello omologo agli istituti dell' incompatibilità, dell' astensione e della ricusazione che si
profilano ora, sul piano soggettivo, espressione, lato sensu,
degli art. 101, 102, e 111 della Costituzione), proprio perché l' efficacia della decisione (o delle fasi che la precedono) è
delimitata entro i confini oggettivi e soggettivi che la
contrassegnano.
La lettura dell' art. 319-ter c.p. integrato dagli artt. 318 e 319 c.p. non può che essere nel senso che nella disposizione specifica è punito il pubblico ufficiale che riceva o accetti la promessa di danaro ○ altra utilità per compiere O per aver
compiuto un atto dell' ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.
In altri termini, il fatto di corruzione (caratterizzato dall'
essere compiuto in atti giudiziari) non perde i caratteri propri della struttura generale del fatto di corruzione specificandosi di volta in volta in relazione al sistema assiologico al quale inerisce e dal quale trae specifiche connotazioni.
L' elemento finalistico generico (secondo il modello del dolo specifico, almeno stando alla giurisprudenza ed alla prevalente
в осе ль еG 25
(ma la problematica non subisce decisive variazioni - dottrina anzi, a fortori, vale a confermare l' interpretazione qui esposta se si accolga la tesi minoritaria che ravvisa nella corruzione
-
antecedente un reato a dolo generico,) solo connotato dal profilo causale è, infatti, designante la c.d. corruzione antecedente,
propria o impropria che sia, ed in tale ambito ad essa viene ad aggiungersi il dato di specificazione costituito dall' essere lo scopo contrassegnato dalla violazione del dovere "rafforzato” di imparzialità che caratterizza la funzione giudiziaria, quale ulteriore elemento di specificazione soggettiva della condotta, che diviene strumento per la realizzazione di un atto (lato sensu)
contrario ai doveri di ufficio ovvero di un atto (ma solo apparentemente, dato il predominante rilievo dell' elemento di specificazione) conforme ai doveri di ufficio. Esso è, invece,
assente, per essere assente nella corruzione susseguente (si traduca essa in un atto dell' ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio) per essere l' atto già stato posto in essere.
Ma, se al rinvio agli artt. 318 e 319 c.p. operato dall' art.
319-ter dello stesso codice deve assegnarsi la significazione precettiva di integrale richiamo ai fatti di cui ai due articoli le connotazioni di tali fatti non possono che identificarsi negli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nelle due disposizioni richiamate. Di qui la conclusione che mentre, per un verso, nella corruzione antecedente in atti giudiziari la connotazione soggettiva è specificamente pluridesignata (dolo specifico proprio della corruzione generica e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari) nella corruzione giudiziaria susseguente la connotazione stessa è specificamente monodesignata (dolo generico della corruzione generica e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari, come elemento antecedente alla condotta tipica)
La sovrapposizione così operata vale a fugare ogni dubbio sul perché il legislatore del 1990 si sia limitato al richiamo puro e semplice ai "fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p."; un
.den не 26
richiamo, dunque, alle integrali fattispecie previste da tali disposizioni rispetto ad elementi strutturali che restano inalterati e che assumono valenza significante attraverso 1'
anticipazione del fatto reato da ricollegare alla finalità del della (accordo ovvero ricezione о accettazione comportamento
La genericità comune del nelladolo corruzione promessa).
trova giustificazione nella forza causale (non susseguente finalistica) della ricezione del danaro о dell' altra utilità о
nell' accettazione della promessa, rispetto alla quale si profila un ulteriore dato soggettivo in relazione pure a questa specifica rilevanza causale del pretium sceleris.
Il dolo specifico, in altri termini si incentra nella corruzione susseguente comunque nel compimento dell' atto (che, ovviamente, per ciò solo, non è punibile a questo titolo) rispetto al quale la ricezione о 1' accettazione della promessa assume valenza esclusivamente causale, in presenza di un precedente contegno specificamente orientato a favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale O amministrativo. Dall' elemento soggettivo, perciò, scompare l' ulteriore finalizzazione specifica costituita dallo scopo tipico della corruzione antecedente,
secondo connotazioni proprie, del resto, alle ipotesi generali di corruzione susseguente (propria o impropria che sia). Cosicché, mentre nella corruzione antecedente l' atto contrario 0 conforme ai doveri di ufficio costituisce l' oggetto finalistico il cui effettivo realizzarsi non è necessario alla consumazione del reato, nella corruzione susseguente il dolo (questa volta consensuale), 1' atto (contrario o conforme ai doveri di ufficio), generico) deve investire, oltre che la condotta (reale 0
costituendo 1' elemento soggettivo 1' oggetto di una
rappresentazione necessaria ad integrare il dolo generico, come del resto tutti i fatti di corruzione, occorrendo poi, ovviamente, verificare se tale rappresentazione debba comunque ritenersi momento immancabile unitamente alla sua qualificazione concernendo un elemento del fatto di reato. Ciò considerando che la bilateralità del fatti corruttivi (siano essi generici ovvero
G. de Rally 27
specifici) non resta esclusa dalla non punibilità del corruttore alla stregua del 2° comma dell' art. 318 c.p.
Nella corruzione susseguente si è di fronte, dunque, ad una
"causalità invertita" rispetto alla corruzione antecedente: 1' atto contrario ai doveri di ufficio o di ufficio costituisce in tal caso l' antecedente strutturale indispensabile della condotta, che acquista rilevanza penale solo in forza del contributo causale dell' atto;
in più, nella corruzione in atti giudiziari l' atto deve essere stato compiuto per favorire O per danneggiare una
parte. Cosicché, con il richiamo, dell' art. 319-ter c.p. "ai fatti indicati dagli artt. 318 e 319 c.p.", il legislatore, attraverso in vero e proprio sincretismo polisemico (teleologico- causale) della preposizione "per" di cui all' art. 319-ter, nel suo riferimento a tutte le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319, ha costruito la corruzione susseguente in atti giudiziari come il fatto del pubblico ufficiale che, per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio o dell' ufficio, per favorire 0 danneggiare una parte, riceve danaro o altra utilità o ne accetta la promessa. L' assimilazione delle diverse ipotesi di corruzione rende indifferente la problematica riguardante la contaminazione dell' atto in forza del comune momento soggettivo specifico;
tanto che può condividersi il rilievo dottrinale peraltro minoritario, ma non per ciò solo, certo, da emarginare che, negando 1' esistenza di un rapporto di specialità in senso tecnico tra corruzione comune e corruzione in atti giudiziari, ha argomentato che mentre nell' ipotesi di cui all' art. 319-ter antecedente si richiede l' accettazione di una retribuzione per compiere un atto (contrario ai doveri di ufficio in quanto) volto a favorire o a danneggiare una parte in giudizio, nell' ipotesi di cui all' art. 319-ter susseguente si richiede l' accettazione di una retribuzione per aver compiuto un atto (contrario ai doveri di ufficio in quanto)
volto a favorire o a danneggiare una parte in giudizio. D' altro canto, la giurisprudenza di questa Corte antecedente alla decisione più volte ricordata era uniformemente orientata,
G.devill же 28
sia pure con argomentazioni non troppo problematiche, proprio nel senso che anche la corruzione in atti giudiziari "impropria" può integrare il reato di cui all' art. 319-ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., la dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro (Sez. VI, 4 febbraio 2004,
Drassich). Ed ancora senza, dunque, dar rilievo alle categorie di atti rispettivamente rilevanti ex artt. 318 e 319 c.p. si è affermato che il delitto di corruzione in atti giudiziari si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'
utilità per compiere un atto contrario ai doveri d' ufficio, ma anche nell' ipotesi in cui accetta una retribuzione 0 una prestazione patrimoniale per compiere un atto del proprio ufficio;
precisandosi che in tal caso 1' accertamento del collegamento causale tra 1' erogazione dell' utilità diretta ad alterare la del pubblico ufficiale è dialettica processuale e 1' atto il reato, senza che sia necessario sufficiente ad integrare verificare se l'atto compiuto fosse o meno legittimo (Sez, VI, 9
settembre 2005, Caristo).
E', poi, evidente che la contaminazione, da parte dell' elemento soggettivo, dell' attività con 1' atto avrà modo di realizzarsi aggravanti necessariamente nei casi previsti quali circostanze dall' art. 319-ter, 2° comma, c.p.
11. Ricondotto il comportamento dei ricorrenti all' ipotesi di corruzione susseguente, la stessa va inserita nella cornice della corruzione in atti giudiziari in quanto diretta ad incidere sulla terzietà ed imparzialità dell' atto conclusivo del procedimento o comunque di un atto intermedio potenzialmente condizionato dall'
interessamento del RO nella vicenda ON e sulle determinazioni del relatore nella vicenda NO.
I limiti della verifica demandata a questa Corte in sede di di ricorso per saltum non consentono peraltro secondo quanto già
-
dai requisiti minimi rilevato un controllo che travalichi richiesti per 1' enunciazione dei gravi indizi di colpevolezza
в еG еве.de LL 29
(sulle esigenze cautelari non è stata proposta impugnazione).
Requisiti presenti alla stregua delle argomentazioni addotte dall'
ordinanza impugnata con ricco, quanto sovrabbondante, rilievo di
-
trascrizioni di conversazioni che, ai fini previsti dall' art. 27 c.p.p., va, pertanto mantenuta in vita.
Fermo restando che, nella prosecuzione del giudizio cautelare rimangono da approfondire due punti appartenenti alla cognizione del giudice di merito, ed allo stato non sufficientemente evidenziati dai ricorrenti, tanto da imporre il rigetto totale dei ricorsi in tema di gravi indizi di colpevolezza e cioè, da un
-
lato, la sicura consapevolezza da parte del RO del nesso causale dei donativi con il compimento degli atti contrari ai
doveri di ufficio, dall' altro lato, 1' esistenza di un nesso lato sensu sinallagmatico tra i donativi ed i favori ottenuti.
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la rilevata assenza di un accordo corruttivo conduce a collocare allo stato
-
- all' atto della ricezione dei donativi (e, più in particolare o della giacca da caccia o del fucile) il momento consumativo del reato (0 dei reati uniti dal vincolo della continuazione); e poiché sia la giacca sia il fucile costituenti, secondo 1'
imputazione, il prezzo del reato risultano ricevuti a Roma, 1'
ordinanza impugnata deve essere annullata per incompetenza del
Tribunale di GI, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Roma.
E' appena il caso di soggiungere che, in presenza di un
giudizio davanti alla Corte di cassazione, a sèguito dell'
annullamento con rinvio, davanti al Tribunale del riesame di
GI relativo al sequestro nei confronti del IO, 1'
urgenza della misura cautelare deve ritenersi sussistente, ai fini previsti dall' art. 27 c.p.p.
Ciò in applicazione del principio, più volte affermato da questa
Corte Suprema, secondo cui spetta al giudice di legittimità che abbia dichiarato l' incompetenza del giudice che ha adottato la misura cautelare valutare la sussistenza del presupposto dell' comma 2, c.p.p., legittima il giudiceurgenza che, ex art. 291,
G.de лее 30
richiesto della misura ad adottarla, ancorché incompetente (cfr.,
ex plurimis, Sez. V, 12 dicembre 2005, Frazzetto).
P.Q.M.
Dichiara l' incompetenza per territorio del Tribunale di GI essendo competente il Tribunale di Roma e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma ai sensi dell' art. 27 c.p.p. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso, il 20 giugno 2007
IL RELATORE IL PRESIDENTE
I de solle
VI SEZIONE PENALE IL FUNZIONATO DIRIGENTE
Dott.ssa Caloria Canzoni
Depositate in 2007 Roma, I IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA