Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
In tema di ordinanza cautelare, l'obbligo del giudice di valutare anche gli elementi a favore dell'imputato è limitato a quei dati che consistano in circostanze positive le quali contrastino con gli elementi di accusa e che di conseguenza li annullino o li rendano meno certi. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che l'esito negativo di un riconoscimento fotografico - definibile "non fatto" - che ha natura del tutto neutra rispetto all'accusa rientri nel novero degli elementi favorevoli all'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 16621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16621 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 13/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 395
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 000944/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LE, N. IL 12/08/1956;
avverso ORDINANZA del 17/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. LOFORGIA EL, quale sostituto processuale dell'Avv. MODESTI Giuseppe, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 10.9.2007 il GIP del Tribunale di Bari disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO EL, siccome indagato dei reati di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2 e 3, (capo 1 della rubrica), agli artt. 48 e 479 c.p. (capo 14 della rubrica) ed all'art. 640 c.p., comma 1, n. 2, (capo 14/A della rubrica), con l'aggravante, per questi ultimi reati, prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il OM contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 17.10.2007 il Tribunale del riesame di Bari rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto OM EL lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, per omessa valutazione di elementi a favore dell'indagato. In particolare rileva che il Tribunale aveva respinto l'istanza di riesame ignorando del tutto le censure sollevate dalla difesa, la quale aveva eccepito la nullità dell'ordinanza applicativa della misura in ragione della assoluta pretermissione, da parte del GIP, di due elementi di fatto, inconfutabilmente favorevoli al ricorrente, e precisamente la duplice mancata individuazione fotografica dell'indagato da parte dei due collaboratori di giustizia TU ON e DE IL ON. In particolare, per quel che riguarda il TU, rileva la difesa che lo stesso, dopo aver precisato di essere stato testimone diretto di un incontro avvenuto a Parma, al quale avrebbe partecipato l'odierno ricorrente, per trattare affari inerenti all'associazione, e dopo aver dichiarato di essere in grado di riconoscere i soggetti presenti a quell'accadimento pur non conoscendone i nomi, non aveva riconosciuto l'odierno ricorrente nella foto mostratagli;
mentre il DE IL, dopo un primo mancato riconoscimento fotografico del OM in data 6.5.2004, interrogato nuovamente il 28.1.2005, aveva stranamente riconosciuto l'odierno ricorrente nella medesima foto che circa nove mesi addietro non gli aveva sollecitato alcun ricordo.
Posto ciò rileva la difesa che siffatto mancato riconoscimento costituiva chiaramente un elemento a favore del ricorrente, ma di tale elemento non era fatta alcuna menzione nell'ordinanza del GIP applicativa della misura. E tale omissione era espressamente sanzionata con la nullità del provvedimento, nullità che si era perpetuata nel successivo provvedimento del Tribunale del riesame che non aveva preso in alcuna considerazione l'accezione sollevata con i motivi di riesame.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, spetta a questa Corte il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni a sostegno del proprio assunto, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, alla stregua della previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), siccome novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 8.
E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando:
a) che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) che non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) che non sia contraddittoria, cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute. Per contro non è consentito al giudice di legittimità la possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione;
e di conseguenza non è consentito al giudice di legittimità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudicante a fondamento della sua decisione, atteso che tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione - come si verifica nel caso di specie - di una diversa lettura dei fatti di causa ed una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini. A ciò si aggiunge che, in tema di ordinanza cautelare, la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono consistere in circostanze positive, vale a dire in elementi che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili. Non possono quindi rientrarvi elementi costituiti, come nel caso di specie, dall'esito negativo di un riconoscimento fotografico, essendo un tale esito inquadrabile nel novero dei "non fatti" aventi, come tali, natura del tutto neutra. Ciò in quanto nella nozione di "elementi a favore" rientrano solo gli elementi di natura oggettiva e di fatto prospettati dalla difesa, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatone ed anche le prospettazioni di tesi alternative sulla base degli elementi acquisiti in atti. Da quanto sopra si evince che l'obbligo in questione, a carico del giudice, presuppone un onere positivo, da parte delle difesa, di presentazione di quegli elementi oggettivi e fattuali che questa ritiene rilevanti ai fini della decisione;
il che significa che la difesa non può, sotto l'indicato profilo, lamentare la carente o omessa considerazione di elementi già a disposizione del giudice e dei quali quest'ultimo abbia, implicitamente, tenuto conto nella decisione adottata ritenendone la non rilevanza. Sul punto ritiene il Collegio di dover senz'altro condividere il principio espresso da questa Corte la quale ha evidenziato che "la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice - in sede di applicazione della misura - l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tanto meno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza e la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive, contrastanti obiettivamente con gli elementi accusatori (Cass. sez. 2^, 24.1997 n. 292; in senso conforme, Cass. sez. 6^, 6.7.2004 n. n. 35675; Cass. sez. 6^, 28.2.2005 n. 13919), Alla stregua di quanto sopra ritiene il Collegio che il mancato riconoscimento fotografico da parte dei due collaboratori di giustizia, evidenziato dalla difesa, non costituisce una allegazione di elementi di natura oggettiva aventi rilievo concludente, ma una semplice deduzione difensiva fondata non già su dati fattuali prospettati dalla difesa medesima bensì su elementi già a disposizione del giudice e dallo stesso già valutati in sede di applicazione della misura.
Anche sotto questo profilo il ricorso evidenzia pertanto la sua manifesta infondatezza.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Rileva in particolare la difesa che il Tribunale
del riesame, facendo mal governo delle risultanze investigative, aveva valorizzato l'episodio del ferimento ad una gamba del OM, avvenuto nel corso di una rapina, indicando tale episodio una prima volta quale elemento di riscontro estrinseco alla narrazione del TU, ed una seconda volta, contraddittoriamente, quale indice del metodo mafioso utilizzato dall'associazione in questione, sotto il profilo che la stessa per gestire la propria attività delittuosa non aveva esitato a fare ricorso all'uso della violenza. Tale discrasia costituiva un vizio motivazionale intrinseco al provvedimento impugnato, risultante dal testo del provvedimento medesimo, e che non comportava una diversa valutazione dei fatti, notoriamente sottratta al sindacato della Corte di legittimità. Anche tale rilievo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento, deve consistere, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, ovvero nella frattura logica evidente tra una o più premesse e le conseguenze che se ne traggono.
E pertanto, in presenza di un vizio di motivazione quale quello indicato nel suddetto motivo di ricorso, la Corte di legittimità deve valutare se tale vizio abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta della soluzione adottata sia dipesa o sia stata comunque influenzata dal suddetto errore motivazionale.
A tale interrogativo deve darsi risposta senz'altro negativa, ove si osservi che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, in relazione al punto che qui interessa concernente la valutazione, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, della chiamata in correità operata dal TU, che l'avvenuto ferimento del OM costituiva elemento di riscontro estrinseco alla narrazione del suddetto collaboratore di giustizia, elemento che, rileva il Collegio, conferma l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante.
Posto ciò, la circostanza che il medesimo dato fattuale, e cioè il ferimento del OM, sia stato ritenuto dalla suddetta Corte quale elemento - unitamente peraltro ad altri episodi caratterizzati pur essi dall'uso della violenza - significativo dell'utilizzo del metodo mafioso da parte dell'associazione di cui si discute, ossia della violenza per l'assoggettamento esterno, si appalesa assolutamente irrilevante ed ininfluente in relazione al punto che qui interessa, avendo la Corte territoriale correttamente indicato il criterio argomentativo alla stregua del quale aveva proceduto alla valutazione, sotto il profilo della rilevanza probatoria, delle dichiarazioni rese dal suddetto collaboratore di giustizia, evidenziando nel fatto storico dell'effettivo avvenuto ferimento del OM nel corso di una rapina un elemento oggettivo di riscontro esterno individualizzante delle dichiarazioni rese dal suddetto collaboratore di giustizia.
Il ricorso sul punto appare pertanto manifestamente infondato. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti del procedimento, ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare rileva la difesa che,
sebbene il Tribunale del riesame avesse correttamente richiamato il principio della "convergenza del molteplice" fra le diverse dichiarazioni accusatone, ed avesse quindi escluso la necessità di una totale sovrapponibilità delle stesse essendo sufficiente la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, tuttavia aveva erroneamente ritenuto che siffatta sostanziale convergenza esistesse fra le dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia:
ciò in quanto, mentre il TU aveva fatto riferimento alla "partecipazione" del OM all'associazione, il DE IL aveva impiegato una locuzione che evocava non la intraneità bensì la estraneità dell'indagato alla compagine associativa. Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero l'assunto del ricorrente circa una ritenuta insanabile discrasia fra le dichiarazioni dei collaboratori suddetti in relazione al dato fondamentale concernente la "partecipazione" del OM alla associazione criminale in questione appare fondato non già su elementi obiettivi, evidenzianti insanabili contrasti tra le dichiarazioni predette, bensì su una soggettiva rilettura delle dichiarazioni rese dal DE IL alla stregua della quale quest'ultimo, contrariamente a quanto indicato dal TU che aveva fatto riferimento alla "partecipazione" del ricorrente alla detta associazione, avrebbe in buona sostanza rilevato non la intraneità bensì l'estraneità dell'indagato alla compagine associativa. Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che il motivo in questione si traduce, in buona sostanza, in una valutazione in punto di fatto degli elementi di giudizio che comporta una rilettura ed una diversa valutazione degli stessi, rilettura e valutazione non consentiti in sede di giudizio di legittimità.
Posto ciò rileva comunque il Collegio che l'assunto della difesa circa l'insanabile contrasto fra le dichiarazioni predette si appalesa assolutamente infondato, ove si osservi che le chiamate operate dai dichiaranti sono comunque convergenti nell'indicare la natura dei rapporti dell'odierno ricorrente con l'associazione in questione, ove si osservi che anche il DE IL ha evidenziato la piena consapevolezza e coinvolgimento del OM nell'attività truffaldina posta in essere nei confronti dell'INPS, nonché la contiguità al gruppo criminale facente capo ai fratelli ET;
alla stregua di quanto sopra appare evidente l'assenza di qualsivoglia elemento di contrasto fra le dichiarazioni dei due collaboratori, le quali risultano non del tutto sovrapponibili con riferimento non già al coinvolgimento ma solo al grado di coinvolgimento del OM nell'associazione predetta;
e ciò è sufficiente, nei limiti di un giudizio probabilistico proprio del procedimento incidentale de liberiate laddove si richiede non un giudizio di certezza bensì di qualificata probabilità di colpevolezza, a far ritenere la correttezza della motivazione dei giudici del riesame, avuto riguardo alla circostanza che la non perfetta corrispondenza delle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia avvalora la genuinità delle stesse e conferma la sostanziale affidabilità dei dichiaranti medesimi. Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), c.p.p.. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente evidenziato che la prova della partecipazione all'associazione non poteva essere automaticamente desunta dal concorso nei reati - scopo, contraddittoriamente, per sostenere la tesi dell'organica partecipazione del OM all'associazione, aveva valorizzato due tracce indiziarie intrinsecamente assai deboli, e cioè il concorso nei suddetti reati - scopo e le relazioni con i "soggetti nevralgici" dell'associazione.
Anche tale rilievo è manifestamente infondato ove si osservi che lo stesso involge valutazioni in punto di fatto che comportano una rilettura degli elementi di giudizio ed una diversa valutazione degli stessi, rilettura e valutazione non consentiti in sede di giudizio di legittimità.
Sul punto infatti il Collegio non può che ribadire che il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di giudizio incidentale de liberiate ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, che non sia manifestamente illogica, che non sia contraddittoria, senza possibilità, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità delle argomentazioni svolte dal giudice di merito con altri atti del processo, di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dallo stesso a fondamento della sua decisione.
Orbene nel caso di specie, mentre i rilievi del ricorrente comportano una diversa ricostruzione degli episodi per cui è processo, e quindi una diversa lettura degli stessi, non si ravvisa una radicale e totale incompatibilità dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, avendo i giudici del riesame ravvisato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo contestato non già esclusivamente sulla base della partecipazione del OM ai reati scopo, ma anche e soprattutto sulla base delle strette relazioni intercorrenti fra il ricorrente ed i capi della consorteria mafiosa, relazioni che vivificano e qualificano inequivocamente la partecipazione del predetto alle singole azioni delittuose. Non può pertanto dubitarsi che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una serie di indizi di indubbia gravità, attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza, dovendosi in proposito rilevare che in sede di giudizio de liberiate gli indizi non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p., richiama espressamente il terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 del medesimo articolo.
Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame, in relazione alla applicazione della misura cautelare detentiva, si era limitato ad invocare la presunzione di pericolosità di cui dell'art. 275 c.p.p., comma 3, omettendo completamente di valutare il contenuto della memoria difensiva con la quale era stata evidenziata non solo la distanza temporale del suddetto provvedimento impositivo rispetto all'epoca di verificazione dei fatti per cui è processo, ma anche e soprattutto la natura dei reati - scopo contestati;
ed in particolare la difesa pone in risalto che tali supposti reati - scopo consistevano in falsi e truffe asseritamente commessi in danno dell'Inps, ossia in illeciti alieni sia dall'impiego della violenza e della minaccia, sia dalla lesione della incolumità o della salute pubblica. E pertanto sul punto il giudice del riesame era venuto meno all'obbligo di motivazione avendo del tutto trascurato gli elementi addotti dall'indagato volti a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari.
Anche il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che del D.L. n. 152 del 1991, art. 5, convenuto in L. n. 203 del 1991, nel modificare il disposto dell'art. 275 c.p.p., ha introdotto un meccanismo di automaticità in virtù del quale la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., fa scattare l'applicazione della custodia cautelare in carcere con una implicita presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare indicata. La norma suddetta pone pertanto una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto della inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione (Cass. sez. 2^, 15.12.2006 n. 305). Ne deriva che grava sull'indagato il compito di fornire la prova di quegli elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle suddette esigenze;
e deriva altresì che non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione la deduzione di quegli elementi cui fa riferimento il legislatore, al primo e secondo comma del predetto art. 275 c.p.p., in relazione all'ipotesi in cui non operi la suddetta presunzione di pericolosità (Cass. sez. 6^, 27.3.2003 n. 23788). In proposito osserva innanzi tutto il Collegio che la natura dei reati - scopo (falsi e truffe), i quali per la loro struttura sono alieni dall'impiego della violenza o della minaccia e non appaiono forieri di lesioni dell'incolumità o della salute pubblica, esula totalmente dal thema decidedum che attiene alla sussistenza della imputazione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ed alla presunzione di pericolosità sociale insita nell'appartenenza a siffatta associazione.
Per altro verso il tempo trascorso rispetto all'epoca in cui ebbero a verificarsi i fatti per cui è processo non inficia minimamente il valore sintomatico, in termini di pericolosità sociale, della appartenenza del soggetto ad associazione di tipo mafioso (Cass. sez. 5^, 16.1.2007 n. 9211); trattasi invero di elemento generico che non comporta l'obbligo di motivazione del giudice circa la idoneità di tale elemento a superare la suddetta presunzione di pericolosità sociale. Diversamente opinando si verrebbe a svuotare la presunzione del suo dato peculiare, costituito dall'inversione dell'onere della prova, cui consegue, indefettibilmente, quello della prospettazione di specifici elementi di segno contrario e della necessaria allegazione di concrete acquisizioni probatorie che non attengano alla personalità dell'indagato ovvero alla generica non attualità delle condotte criminose, bensì specificamente alla rescissione del vincolo che lega il soggetto all'associazione criminale. Sul punto osserva il Collegio che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose ove si osservi, con specifico riferimento al reato di associazione mafiosa, che il vincolo associativo ha di per se natura intrinsecamente stabile, e destinato pertanto tendenzialmente a permanere superando sia le distanze spaziali che il distacco temporale.
D'altronde questa Corte ha avuto modo di rilevare, per quel che riguarda il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, che l'elemento costituito dal "decorso del tempo", cui fa riferimento l'art. 292 c.p.p., può essere utilmente valutato al fine di superare la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari solamente se risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta (Cass. sez. 6^, 3.4.1996 n. 1810; in senso conforme, Cass. sez. 5^, 16.1.2007 n. 9211, sopra citata). Orbene nel caso di specie il Tribunale del riesame, nell'evidenziare la presunzione di pericolosità sociale del ricorrente, ha implicitamente ritenuto che il tempo trascorso rispetto ai fatti di causa non fosse indicativo della stabile rescissione dei legami dell'interessato con l'associazione criminale;
e pertanto, in mancanza della dimostrazione, in positivo, di siffatta asserita rescissione del vincolo associativo o della verificazione di eventi risolutivi dello stesso, correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza proposta.
Anche sotto questo profilo il ricorso proposto evidenzia quindi sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008