Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/1999, n. 982
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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In tema di misure cautelari, la determinazione della durata delle stesse è necessaria solo nel caso in cui il provvedimento restrittivo venga emesso unicamente per tutelare la genuinità della prova e non anche quando detta esigenza sia concorrente con quelle delle lettere b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., dal momento che sarebbe inutile prevedere un termine di scadenza qualora la misura dovesse comunque continuare ad avere applicazione per le ulteriori esigenze.

Poiché il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, solo la mancanza totale di motivazione potrà essere dedotta con il predetto mezzo di gravame e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità, che rilevano, viceversa, a norma dell'art 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.; ciò in quanto i difetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice. Il ricorso "per saltum" pertanto non è esperibile quando con esso ci si intenda dolere dell'inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi l'ordinanza cautelare, dal momento che si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell'ambito della motivazione. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che aveva adito "per saltum" la Cassazione, lamentando illogicità ed incompletezza della motivazione del provvedimento cautelare impositivo del divieto di espatrio ed omessa valutazione dei dati, asseritamente a lui favorevoli).

Commentari2

  • 1Marco Gambardella
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Marco Gambardella
    https://dirittopenaleuomo.org/

    PUBBLICAZIONI Legittimità e merito dell'atto amministrativo nell'abuso d'ufficio, in Cassazione penale, 1994, p. 1378, n. 851. Offesa di persona diversa e tentativo nei confronti della vittima designata, in Cassazione penale, 1994, p. 68, n. 27. Brevi note sul rapporto tra gli artt. 4 e 5 della l. 2248 all. E del 1865 e il giudizio penale, in Cassazione penale, 1995, p. 377, n. 304. Collaborazione al Codice penale annotato con la giurisprudenza di G. Lattanzi, Giuffrè, 1995. Contributo alla delimitazione del concetto di <> nel reato di ricettazione fallimentare, in Cassazione penale, 1996, p. 638, n. 361. Disapplicazione in bonam partem e divieto per il giudice penale di sostituirsi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/1999, n. 982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 982
Data del deposito : 24 febbraio 1999

Testo completo