Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di misure cautelari, la determinazione della durata delle stesse è necessaria solo nel caso in cui il provvedimento restrittivo venga emesso unicamente per tutelare la genuinità della prova e non anche quando detta esigenza sia concorrente con quelle delle lettere b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., dal momento che sarebbe inutile prevedere un termine di scadenza qualora la misura dovesse comunque continuare ad avere applicazione per le ulteriori esigenze.
Poiché il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, solo la mancanza totale di motivazione potrà essere dedotta con il predetto mezzo di gravame e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità, che rilevano, viceversa, a norma dell'art 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.; ciò in quanto i difetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice. Il ricorso "per saltum" pertanto non è esperibile quando con esso ci si intenda dolere dell'inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi l'ordinanza cautelare, dal momento che si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell'ambito della motivazione. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che aveva adito "per saltum" la Cassazione, lamentando illogicità ed incompletezza della motivazione del provvedimento cautelare impositivo del divieto di espatrio ed omessa valutazione dei dati, asseritamente a lui favorevoli).
Commentari • 2
- 1. Marco Gambardellahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Marco Gambardellahttps://dirittopenaleuomo.org/
PUBBLICAZIONI Legittimità e merito dell'atto amministrativo nell'abuso d'ufficio, in Cassazione penale, 1994, p. 1378, n. 851. Offesa di persona diversa e tentativo nei confronti della vittima designata, in Cassazione penale, 1994, p. 68, n. 27. Brevi note sul rapporto tra gli artt. 4 e 5 della l. 2248 all. E del 1865 e il giudizio penale, in Cassazione penale, 1995, p. 377, n. 304. Collaborazione al Codice penale annotato con la giurisprudenza di G. Lattanzi, Giuffrè, 1995. Contributo alla delimitazione del concetto di <> nel reato di ricettazione fallimentare, in Cassazione penale, 1996, p. 638, n. 361. Disapplicazione in bonam partem e divieto per il giudice penale di sostituirsi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/1999, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 24/2/99
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.982
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo De Popolo " N.197/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN TA AN nato in [...] il [...].
avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano il 15-12-98 Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. Alessio Lanzi e Franco Coppi che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 15-12-98 il Gip presso il Tribunale di Milano applicava a IN TA IE la misura del divieto di espatrio in relazione a duplice reato di falso in bilancio continuato ed aggravato (rispettivamente dei bilanci della Snam Priogetti s.p.a. e della Saipem s.p.a.) nonché a ricettazione continuata di somme costituenti disponibilità extracontabili.
Avverso tale provvedimento il predetto ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.2 c.p.p. deducendo:
1 - Violazione dell'art. 274 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
2 - Nullità per omessa indicazione del termine di scadenza della misura in relazione all'esigenza di cui alla lettera a ) del comma primo dell'art. 274; nullità ex art. 292 c.2 ter c.p.p. per omessa valutazione dei dati emersi a favore della difesa .
Il gravame è inammissibile osservandosi quanto segue. Il ricorso diretto per Cassazione avverso una misura cautelare è consentito dall'art.311 c.2 c.p.p. esclusivamente con riguardo a violazione di legge ed in tale ipotesi può essere ricondotta la mancanza totale (ossia l'inesistenza) di motivazione, ma non anche l'insufficienza o incompletezza dell'apparato argomentativo nonché l'illogicità dello stesso che rilevano invece a nonna dell'art. 606 c. 1 lett.e c.p.p. (Cass. 21-11-96 n. 0 4348 RV. 20150; Cass. 30-4-97
n. 0 2556 RV. 207416; Cass. 19-2-98 n.0 6392 RV. 209833) Siffatto principio è reso evidente dalla lettera dell'art. 311 c.3 c.p.p. ed al contempo trova razionale spiegazione nella circostanza che le carenza e i difetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal giudice del riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 c.9 c.p.p. D'altro canto non può dubitarsi che costituisca vizio motivazionale l'inosservanza dei canoni contenutistici e valutativi espressamente posti dal legislatore, quali in generale quelli di cui all'art. 192 c.p.p. e, con specifico riguardo alle misure cautelari, quelli previsti dall'art. 292 c.2 ett. c ), c bis ) e 2 ter c.p.p.: trattasi invero di regole di cui il giudice è tenuto a dar conto proprio nell'ambito della motivazione adottata. Di conseguenza non è consentito introdurre surrettiziamente, in un ricorso "per saltum", censure a quest'ultima tramite formale richiamo alla inosservanza delle norme che pongono siffatti precetti.
Orbene, nel caso in esame non si versa in ipotesi di carenza totale di motivazione ed il ricorrente si limita in effetti a denunciare siccome illogiche ed incomplete le considerazioni, di cui al provvedimento impugnato, poste a sostegno del giudizio positivo circa la sussistenza delle esigenze cautelari;
ne' in particolare, alla luce di quanto sopra esposto, può valere il richiamo alla omessa valutazione dei dati favorevoli all'imputato, che sono stati invocati del resto in termini assolutamente generici.
Infine, deve affermarsi l'irrilevanza della doglianza relativa alla mancata indicazione del termine di scadenza per ciò che riguarda l'esigenza di cui alla lett.a ) dell'art. 274 c.
1.c.p.p. Al proposito basti puntualizzare che la determinazione della durata della misura cautelare è necessaria nel caso in cui l'imposizione venga disposta unicamente per tutelare l'acquisizione e la genuinità della prova e non occorre invece qualora siano state individuate anche le altre ipotesi di pericolo di cui alle lett. b ) e c ) della citata norma: è evidente infatti che sarebbe del tutto inutile stabilire un termine di durata qualora la restrizione dovesse comunque continuare ad essere applicata per le ulteriori esigenze. (Cass.18-7-90 n. 0 1778 RV. 184955; Cass.25-1-93 n.0 4287 RV. 192765) Nè varrebbe assumere che detta fissazione sarebbe in realtà destinata ad operare nell'eventualità di cessazione di queste ultime: il carattere non attuale della situazione evidenzia la mancanza di interesse, che possa dirsi giuridicamente tutelato, alla denuncia..
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, vista la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999