Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 23789
CASS
Sentenza 17 settembre 2008

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In tema di compravendita immobiliare, qualora la proprietà dell'immobile oggetto del contratto sia trasferita immediatamente all'acquirente, unitamente al possesso del bene, con rinvio dell'esigibilità del residuo prezzo al momento della futura stipulazione del rogito notarile, voluto dalle parti solo per dare forma pubblica all'avvenuto trasferimento, dal momento della consegna maturano gli interessi legali compensativi previsti dall'art. 1499 cod. civ. ma non anche la loro esigibilità, che sorge - in funzione di concorso alla realizzazione dell'equilibrio economico tra le diverse posizioni contrattuali - solo quando diviene esigibile il credito principale cui essi accedono; ne consegue che, prima di tale secondo momento, i predetti interessi non possono essere richiesti e non può perciò iniziare a decorrere il relativo termine prescrizionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 23789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23789
Data del deposito : 17 settembre 2008

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