Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
In tema di compravendita immobiliare, qualora la proprietà dell'immobile oggetto del contratto sia trasferita immediatamente all'acquirente, unitamente al possesso del bene, con rinvio dell'esigibilità del residuo prezzo al momento della futura stipulazione del rogito notarile, voluto dalle parti solo per dare forma pubblica all'avvenuto trasferimento, dal momento della consegna maturano gli interessi legali compensativi previsti dall'art. 1499 cod. civ. ma non anche la loro esigibilità, che sorge - in funzione di concorso alla realizzazione dell'equilibrio economico tra le diverse posizioni contrattuali - solo quando diviene esigibile il credito principale cui essi accedono; ne consegue che, prima di tale secondo momento, i predetti interessi non possono essere richiesti e non può perciò iniziare a decorrere il relativo termine prescrizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 23789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23789 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC TE, elettivamente domiciliata in Roma via BONCOMPAGNI SI. presso l'avvocato NICHELINI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DI AZ UN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16761/04 proposto da:
FALLIMENTO DI AZ UN, in persona del Curatore Dott. MUSSOLINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato PANNELLA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PISTONE GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AC TE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6/04 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 13/01/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito, per la ricorrente principale, l'Avvocato TOMMASO BERARDI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24 gennaio 1989 la sig.ra ER PA citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina il sig. RA ZI. Riferì di aver sottoscritto con quest'ultimo, in data 1 giugno 1988, un contratto preliminare per l'acquisto di una proprietà immobiliare e lamentò che il promittente venditore si fosse poi sottratto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo. Chiese, perciò, che fosse pronunciata una sentenza sostitutiva del contratto non concluso o, in subordine, la risoluzione del contratto preliminare per fatto imputabile al convenuto.
Il sig. RA, costituitosi in giudizio, addebitò alla sig.ra PA la colpa della mancata stipulazione e propose domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per fatto imputabile alla promissaria acquirente. Sopravvenuto il fallimento del sig. RA, subentrò nel giudizio il curatore, il quale chiese di far constare la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare, a norma della L. Fall., art.72, (nel testo all'epoca vigente).
L'attrice propose allora una domanda nuova, tesa a far accertare che, in virtù di sopravenuti accordi sottoscritti dalle parti sin dal 15 e dal 30 giugno 1988, si era già verificata la conclusione del contratto definitivo di vendita dell'immobile, del quale ella aveva sin da allora ottenuto il possesso, pur non essendo stato ancora completamente corrisposto il prezzo.
Anche la curatela del fallimento, pur insistendo nell'affermare che era stato stipulato tra le parti solo un contratto preliminare, dal quale gli organi della procedura avevano inteso sciogliersi, modificò le proprie difese, chiedendo che l'attrice, in caso di accoglimento della domanda da lei proposta, fosse condannata a corrispondere anche gli interessi sul residuo prezzo da versare. Il tribunale, con sentenza depositata il 18 febbraio 2002, dichiarò che tra le parti era stato stipulato un contratto definitivo di compravendita, onde la sig.ra PA era già divenuta proprietaria dell'immobile compravenduto. Ricollegò nondimeno l'effetto traslativo alla data del futuro pagamento, ad opera della medesima sig.ra PA, del residuo prezzo, quantificato in Euro 129.111,11, oltre che degli interessi legali da conteggiare su tale somma a decorrere dal 30 giugno 1988.
Entrambe le parti proposero impugnazione.
La Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata il 18 gennaio 2004, riformò la pronuncia di primo grado solo marginalmente, posticipando al 29 settembre 1988 la decorrenza iniziale degli interessi dovuti al fallimento, e rigettò per il resto tutti i proposti motivi d' impugnazione.
Detta corte ritenne, per quanto ancora in questa sede interessa:
- che la domanda di accertamento della già avvenuta stipulazione del contratto definitivo, benché introdotta ex novo in corso di causa dall'attrice, fosso esaminabile, dovendosi ritenere che la curatela aveva accettato sul punto il contraddittorio e che a tanto essa fosse legittimata dall'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato, da intendersi comprensiva di ogni attività funzionale alla difesa in giudizio del fallimento;
- che la summenzionata domanda fosse nel merito fondata, deponendo inequivocabilmente in tal senso il tenore di alcune aggiunte operate dalle parti al testo dell'originario contratto preliminare di vendita immobiliare;
- che fosse altresì ammissibile la domanda di corresponsione degli interessi, formulata in corso di giudizio dalla curatela del fallimento, giacché anche con riguardo ad essa doveva ritenersi essere intervenuta l'accettazione del contraddittorio;
- che, a fronte dell'avvenuto trasferimento della proprietà e del possesso dell'immobile compravenduto, fossero dovuti dall'acquirente interessi compensativi, sulla parte di prezzo non immediatamente corrisposta, non essendo la relativa pretesa prescritta dal momento che essa non avrebbe potuto esser fatta valere fin quando non fosse divenuto esigibile il credito principale, cioè sino alla stipulazione del previsto rogito notarile.
Per la cassazione di tale sentenza la sig.ra PA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La curatela del fallimento ha depositato controricorso, contenente anche un ricorso incidentale, articolato in due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.. 2. Ragioni di ordine logico suggeriscono di esaminare anzitutto il ricorso incidentale, che - come detto - consta di due motivi.
2.1. Il primo di tali motivi, volto a denunciare la violazione degli artt. 183, 184, 112 e 132 c.p.c., oltre che vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, richiama l'eccezione d'inammissibilità della domanda nuova che l'attrice ha avanzato in corso di causa, eccezione già proposta dalla curatala del fallimento nell'atto d'appello ma disattesa dalla corte salernitana.
Detto giudice, premesso che effettivamente il passaggio dall'iniziale domanda, volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza sostitutiva di un contratto preliminare non concluso, alla successiva richiesta di pronuncia dichiarativa del già avvenuto perfezionamento del contratto di vendita definitivo costituiva una radicale modificazione della domanda dell'attrice, ha esaminato dettagliatamente il comportamento processuale delle parti e ne ha dedotto che la difesa del fallimento convenuto non si era limitata a rimanere inerte di fronte alla domanda nuova, ma aveva assunto iniziative implicanti la chiara (anche se implicita) volontà di accettare il contraddittorio anche su quella domanda, in particolare, la corte d'appello ha valorizzato il fatto che lo stesso fallimento, proprio in conseguenza della novità della domanda dell'attrice, aveva a propria volta proposto e coltivato una nuova domanda riconvenzionale di corresponsione di interessi compensativi, il cui logico presupposto riposava appunto sul già avvenuto trasferimento di proprietà dell'immobile compravenduto.
Il ricorrente incidentale obietta che egli aveva tuttavia anche continuato a coltivare la domanda di scioglimento del contratto preliminare, proposta a norma della L. Fall., art. 72, e che tale sua linea difensiva risultava logicamente incompatibile con l'ipotesi di accettazione tacita del contraddittorio sulla nuova domanda di controparte.
Ma la doglianza non coglie nel segno.
Già la corte d'appello ha risposto al rilievo ora riproposto nel ricorso ponendo in evidenza le ragioni per le quali l'insistenza anche sulla domanda riconvenzionale originaria del fallimento calibrata sulla prima domanda formulata dall'attrice non era affatto logicamente incompatibile - ponendosi invece su uno piano parallelo di maggior garanzia difensiva - rispetto all'accettazione del contraddittorio sulla seconda domanda proposta dalla medesima attrice. E tale rilievo esprime una valutazione di merito, non di per sè illogica ne' immotivata: in quanto la proposizione ad opera dell'attrice di una nuova domanda non necessariamente comportava che quella originaria non fosse tenuta ferma (sia pure in linea subordinata), con la conseguenza che la difesa del convenuto aveva comunque la necessità, a propria volta, di tener ferme le difese approntate nei riguardi di detta domanda originaria, senza che se ne potesse dedurre il rifiuto di accettazione del contraddittorio con riferimento alla domanda nuova, accettazione implicita invece nel comportamento processuale già sopra descritto, sul quale la corte di merito ha basato il proprio convincimento.
2.2. La violazione della L. Fall., artt. 25 e 31, nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata, formano oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale, che ancora riguarda il tema dell'accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova proposta in corso di causa dall'attrice.
La difesa del fallimento assume che, per potersi efficacemente esplicare, l'accettazione del contraddittorio ad opera del curatore, parte in causa, avrebbe richiesto l'autorizzazione del giudice delegato.
La corte d'appello lo ha escluso, osservando che tale autorizzazione si estende a tutto quanto necessario ed utile per far valere in giudizio le posizioni del fallimento, in rapporto all'oggetto della causa, restando poi nella facoltà del difensore l'attuazione della strategia difensiva in cui è compresa la scelta se accettare o meno il contraddittorio su domande nuove.
Il ricorrente incidentale ora insiste nel sostenere che, viceversa, l'ampliamento del petitum di cui si discute in causa esulerebbe dalle facoltà autonome del difensore del fallimento.
La doglianza è però infondata, perché non può dirsi eccezionale l'eventualità che l'ambito oggettivo di una causa risulti, via facendo, modificato per effetto della dialettica processuale, e quindi anche del mutamento delle domande e delle eccezioni in precedenza formulate: ragion per cui è da ritenere che l'autorizzazione a stare in giudizio abiliti il curatore (e per esso il suo difensore nel processo) ad adattare la propria linea difensiva in base a valutazioni di opportunità processuale interne alla logica stessa del processo, che perciò non postulano la necessità di un ulteriore intervento autorizzatorio del giudice delegato (a prescindere, nei rapporti interni alla procedura concorsuale, da eventuali addebiti di responsabilità che possano esser mossi al curatore), salvo che - ma non è questo il caso - la proposizione della nuova domanda di controparte comporti un tale stravolgimento da rendere l'oggetto del giudizio totalmente altro da quello originario.
3. E tempo ora di passare all'esame del ricorso principale.
3.1. Col primo motivo di tale ricorso, dolendosi della violazione degli artt. 183, 184, 112 e 132 c.p.c., nonché di vizi di motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente rimette in discussione l'ammissibilità della domanda riconvenzionale con cui, solo a causa già da tempo iniziata, il fallimento ha chiesto la corresponsione degli interessi sulla parte del prezzo della vendita ancora non versata.
La corte d'appello ha ritenuto tale domanda ammissibile - anche a prescindere dalla possibilità di definirla consequenziale alla nuova demanda con cui l'attrice aveva chiesto fosse accertato il già avvenuto perfezionamento del contratto definitivo di vendita - in quanto nessuna reazione la difesa della sig.ra PA aveva avuto nelle udienze successive¯ salvo ribadire una propria volontà di non accettazione del contraddittorio solo in un'udienza assai posteriore, ma con espressioni riferibili a domande diverse da quella in tema di interessi. Domanda in relazione alla quale, viceversa, il rifiuto del contraddittorio era stato manifestato solo (ma ormai inefficacemente) nella comparsa conclusionale di primo grado. Donde, anche in considerazione del fatto che proprio dalla proposizione di tale nuova domanda riconvenzionale la difesa dell'attrice ha dedotto argomento per ritenere accettato, da parte del fallimento, il contraddittorio sulla domanda nuova in precedenza formulata da essa attrice, la corte salernitana ha concluso che una valutazione secondo buona fede del comportamento processuale delle parti impone di ritenere accettato il contraddittorio pure su detta domanda riconvenzionale. La ricorrente replica anzitutto soffermandosi a criticare l'affermazione secondo cui vi sarebbe un nesso di consequenzialità giuridica tra la domanda nuova proposta dall'attrice, sulla Quale il fallimento convenuto aveva accettato il contraddittorio, e la domanda riconvenzionale tardivamente proposta dal medesimo fallimento. Richiama poi la giurisprudenza secondo la quale, prima che entrassero in vigore le modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 353 del 1990 (non applicabili, ratione temporis, nella presente causa)
era sì possibile configurare ipotesi di accettazione implicita del contraddittorio su domande nuove, ma non desumerle dal mero silenzio o dalla semplice inerzia della parte. Aggiunge che essa tempestivamente dichiarò di impugnare "le conclusioni di controparte, in cui contengono domande nuove soprattutto se e dove proposta domanda di restituzione dell'immobile", e che anche in seguito tale linea difensiva fu da lei mantenuta ferma. Se ne ricaverebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il rifiuto di accettare il contraddittorio era riferibile a qualsiasi domanda nuova del fallimento, e quindi anche a quella ora in discussione.
Siffatte obiezioni non colgono però nel segno.
Appare invero decisivo - ed assorbente - il rilievo che la nuova domanda riconvenzionale formulata dalla difesa di parte convenuta non solo era cronologicamente successiva alla nuova domanda proposta in corso di causa dalla difesa della parte attrice, ma si profilava come ad essa logicamente consequenziale. Infatti, la pretesa alla corresponsione degli interessi compensativi previsti dall'art. 1499 c.c., - che ha formato oggetto della domanda riconvenzionale della cui ammissibilità si sta ora discutendo - ha tratto fondamento proprio dalla circostanza che la discussione processuale si è spostata dalla questione della mancata stipulazione del contratto definitivo, lamentata in origine dall'attrice e che richiedeva l'accertamento dell'imputabilità di tale mancata stipulazione e della conseguente mancata corresponsione del saldo del prezzo all'una o all'altra parte, alla diversa Questione degli effetti della (già da tempo) avvenuta conclusione del medesimo contratto e dell'oggettivo sfasamento temporale tra conseguimento del possesso del bene venduto e corresponsione integrale del prezzo. Solo in questa nuova e diversa prospettiva cessava di assumere rilievo l'imputabilità all'una o all'altra parte del ritardo nella definizione del rapporto di vendita, e diveniva viceversa attuale la pretesa al riequilibrio equitativo delle rispettive (ormai definite) posizioni contrattuali, che è a fondamento dell'istituto degli interessi compensativi, ovviamente da non confondere con quelli moratori proprio perché essi prescindono da ogni valutazione di colpa nel ritardo.
La proposizione della nuova domanda riconvenzionale, in quanto conseguenza di una nuova domanda formulata in corso di causa dalla controparte, era quindi da ritenere senz'altro ammissibile.
3.2. Appare opportuno procedere subito dopo all'esame del quinto motivo del ricorso principale, anch'esso logicamente preliminare agli altri, con cui, previa denuncia della violazione degli artt. 1453, 1499 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c., (nonché di vizi di motivazione), si prospetta un'ulteriore ragione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale di cui si è appena discusso. Inammissibilità che, a parere della ricorrente, dipenderebbe dall'essere detta domanda preclusa dalla precedente proposizione, da parte del fallimento, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. La censura è però inammissibile perché di una siffatta questione non si fa parola nella sentenza impugnata e la ricorrente, che aveva l'onere di farlo, non si da carico di indicare se, ed in quale eventuale sua difesa, essa la avesse già sollevata nel corso del giudizio di merito.
3.3. Il secondo motivo del medesimo ricorso, col quale si denunciano sia la violazione degli artt. 1499, 2935, 2946, 2947 e 2948 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c., sia ancora vizi di motivazione della sentenza impugnata, entra nel merito della pretesa di corresponsione di interessi compensativi formulata dal fallimento e rinnova l'eccezione di prescrizione a tal proposito già sollevata nei grado di merito. La corte d'appello non ha accolto tale eccezione avendo premesso che, da un lato, la proprietà dell'immobile compravenduto era passata in capo all'acquirente sin dal giugno 1988 e che, dall'altro, le parti avevano rinviato l'esigibilità del residuo prezzo al momento della futura stipulazione del rogito notarile, che avrebbe dovuto dare forma pubblica al già avvenuto trasferimento. Ne ha dedotto che gli interessi compensativi, pur cominciando a maturare sin dal momento del trasferimento della proprietà cui si era accompagnato il conseguimento del possesso del bene, non fossero divenuti esigibili prima di quando lo era diventato il credito principale cui essi accedevano, ossia dal momento in cui le parti sarebbero addivenute alla stipulazione dell'atto in forma pubblicai sicché, prima di quel momento, gli interessi non avrebbero potuto esser richiesti, e non poteva perciò il termine prescrizionale avere iniziato a decorrere. La ricorrente ribatte che il pagamento degli interessi compensativi non è ancorato ne' alla mora del debitore ne' alla scadenza del debito principale, trovando il proprio fondamento solo nell'esigenza equitativa di bilanciare i vantaggi conseguiti dall'acquirente che percepisca i frutti del bene acquistato senza averlo ancora (in tutto o in parte) pagato. Donde - sempre secondo la ricorrente - la possibilità di pretendere l'immediata corresponsione di detti interessi (ed il decorso del termine di prescrizione, in caso di mancato esercizio di tale pretesa) indipendentemente dall'esigibilità del credito principale.
Tali rilievi non persuadono.
Che gli interessi compensativi maturino indipendentemente dall'esigibilità del credito afferente al pagamento del prezzo del bene fruttifero venduto e consegnato all'acquirente è fuori discussione, poiché lo afferma espressamente il citato art. 1449 c.c.. Si tratta, però, di stabilire se (non già la loro maturazione, bensì) la loro esigibilità sia legata o meno alla scadenza del debito principale.
La ricorrente trascura la distinzione tra il momento iniziale di maturazione di tali interessi e quello della loro esigibilità, che costituisce invece il fulcro del ragionamento della corte d'appello. Ragionamento condivisibile, dovendosi in effetti ritenere che gli interessi compensativi, la cui stessa insorgenza è legata all'eventuale scarto temporale esistente tra godimento del bene acquistato e pagamento del prezzo, siano esigibili insieme a questo (salvo diversa pattuizione): perché al prezzo sono commisurati e con esso concorrono a realizzare l'equilibrio economico tra le contrapposte posizioni delle parti del contratto.
Come esattamente ha ritenuto la corte d'appello, al fine di escludere l'eccepita prescrizione, gli interessi sono perciò da conteggiare a partire dal momento in cui ne è maturato il presupposto, ma sono divenuti esigibili non da allora, bensì soltanto dal momento della successiva esigibilità del prezzo cui accedono.
3.4. Anche nel terzo motivo ci si duole di vizi di motivazione, nonché della violazione degli artt. 1499, 1362, 1363, e 1369 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c., e si discute della sussistenza dei presupposti del diritto del fallimento alla corresponsione dei più volte menzionati interessi compensativi.
La corte d'appello ha ravvisato tali presupposti nel fatto stesso del differimento del pagamento del prezzo, rispetto alla data del trasferimento e della consegna del possesso del bene immobile all'acquirente.
La ricorrente ora osserva che, dipendendo tale sfasatura temporale da una previsione dello stesso contratto, essa era stata voluta a calcolata dalle parti, nei suoi effetti economici, talché è escludere la debenza di interessi compensativi.
Neppure tale censura è però meritevole di accoglimento. È vero che gli interessi compensativi non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta, con anticipata attribuzione del relativo godimento e dei relativi frutti, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale. In tale ipotesi, può ben ritenersi che le parti, nell'ambito di una libera valutazione delle rispettive convenienze economiche, abbiano considerato l'anticipata attribuzione della cosa venduta al compratore, rispetto al versamento del prezzo, come componente della regolamentazione convenzionale dei loro interessi, e la citata disposizione dell'art. 1499 c.c., fa espressamente salva una "diversa pattuizione". È vero anche che, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato essere stato appunto convenuto tra le parti che una quota del prezzo sarebbe stato pagato in un momento successivo a quello in cui l'immobile compravenduto era stato consegnato all'acquirente, e cioè all'atto della stipulazione del rogito notarile prevista entro centoventi giorni dalla conclusione dell'accordo traslativo. Ha da ciò è lecito desumere, in base al principio sopra richiamato, che interessi compensativi non erano dovuti per quel lasso di tempo già considerato nel contratto;
non anche che di interessi compensativi non si potesse più parlare neppure nel caso - in concreto verificatosi - di ulteriore protrazione nel tempo del momento in cui sarebbe divenuto esigibile il residuo prezzo d'acquisto a causa di imprevisti ostacoli frappostisi alla stipulazione del rogito notarile cui detta esigibilità era ricollegata. Situazione, questa, nella quale riacquista evidentemente rilievo il motivo ispiratore del citato art.1499 c.c.. 3.5. Neppure il quarto motivo del ricorso principale - col quale ancora una volta si denunciano vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ed inoltre la violazione degli artt. 1499, 1360, 1361, 1362, 1363, 1396 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c. - può ritenersi fondato.
La corte d'appello ha ritenuto che gli interessi compensativi siano dovuti in quanto, sin dal giugno 1988, si è prodotto l'effetto traslativo della proprietà del bene venduto, di cui l'acquirente ha subito conseguito il possesso.
Osserva la ricorrente che la stessa corte, in precedenza, aveva escluso, per difetto di specifica impugnazione sul punto, di poter modificare la statuizione con cui la sentenza di primo grado aveva fissato l'effetto traslativo del contratto di vendita al momento del pagamento del residuo prezzo, da effettuarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato di quella medesima sentenza. Ma la corte d'appello si sarebbe poi contraddetta, ricollegando il diritto agli interessi al momento del verificarsi dell'effetto traslativo del contratto, individuato nel giugno 1988. Dovendosi tener fermo che, a quella data, l'indicato effetto traslativo non si era invece ancora verificato, giusto quanto statuito ormai indefettibilmente dalla pronuncia di primo grado, se ne trarrebbe conferma che gli interessi compensativi non erano dovuti, difettando un loro indispensabile presupposto.
La contraddizione denunciata, tuttavia, non sussiste;
e le conclusioni che la ricorrente prospetta non sono perciò condivisibili.
il significato di quanto esposto nell'impugnata sentenza della corte di Salerno deve infatti essere vagliato alla luce di una lettura sistematica ed integrale. Il che consente agevolmente d'intendere il pensiero - non contraddittorio - espresso da detta corte: la quale, pur ovviamente premettendo di non poter riformare la decisione di primo grado su un punto che non era stato soggetto a gravame, non si è sottratta ad un'indispensabile opera di logica interpretazione di quanto statuito dal primo giudica, per venire a capo di un'apparente contraddizione che avrebbe altrimenti reso incomprensibili le statuizioni di quest'ultimo. Ed, avendo lo stesso tribunale anche espressamente e definitivamente accertato la già avvenuta acquisizione della proprietà dell'immobile in questione ad opera della compratrice, del tutto plausibilmente la corte d'appello ha (non già riformato, in difetto di motivi di gravame sul punto, bensì) interpretato nel solo modo logicamente possibile le menzionate statuizioni della sentenza di primo grado. Il che le ha consentito di giungere alla conclusione secondo cui, avendo appunto l'acquirente conseguito la proprietà del bene vendutole sin dal momento della stipulazione del contratto definitivo sottoscritto dalle parti nella seconda metà del giugno 1988, la successiva previsione dell'ulteriore stipulazione di un rogito notarile (poi non realizzatasi, ed alla quale ha dovuto supplire la pronuncia giudiziale) poteva avere solo la funzione di dare al trasferimento una veste formale, idonea alla trascrizione dell'atto ed alla conseguente sua opponibilità ai terzi. Donde le già ricordate (e correttamente tratte) conseguenze in tema di interessi compensativi, stante il già conseguito possesso del bene da parte dell'acquirente ed il non previsto protrarsi nel tempo del momento di esigibilità di una quota del prezzo dovuto al venditore.
4. in conclusione, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati. Il che induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2008