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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1528 2024 R.G. promossa da ( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZOGNO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
PETRACCA ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente Il sig. come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che Parte_1 codesto Tribunale, modificando parzialmente il verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 20 gennaio 2014, voglia disporre che: non sia più dovuto l'assegno di mantenimento dei figli e a Persona_1 Per_2 carico del sig. in favore della sig.ra in ragione del Parte_1 CP_1 venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
Spese e onorari di causa rifusi. Parte resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio proposta da e per l'effetto disporre che non Parte_1 sia più dovuto l'assegno di mantenimento a suo tempo statuito a favore dei figli
e . Persona_3 Persona_1
Ragioni della decisione
1 1. Con ricorso depositato il 30-9-2024, ha proposto domanda ex Parte_1 art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 662/2021 del Tribunale di Rovigo depositata il 17-12-2021 in relazione al proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , oggi ventunenni, i quali hanno concluso Per_2 Per_1 da due anni il percorso scolastico con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non procedere con gli studi e sono entrati nel modo del lavoro dapprima svolgendo lavoro occasione, ora con un'occupazione stabile.
Il ricorrente ha precisato che il figlio è occupato stabilmente come Per_2 apprendista operaio presso Iperfuel s.r.l. dal 4-3-2024 e percepisce una retribuzione mensile di € 1.400,00, importo pari a quello percepito da Per_1
che svolge anch'egli la mansione di apprendista operaio dal settembre
[...]
2023 alle dipendenze di L'Emporio dell'Auto di Cezza Tiziano. Il ha inoltre Pt_1 dedotto che i due figli sono titolari ciascuno di un libretto di risparmio gestito dalla loro madre, . CP_1
2. Con decreto depositato l'1-10-2024 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione personale delle parti alla data del 17 gennaio 2025, assegnando i termini di rito per la costituzione in giudizio di
. CP_1
3. Con comparsa di risposta depositata l'8-1-2025 la resistente si è costituita in giudizio nulla opponendo alla revoca della statuizione dell'obbligo dell'ex coniuge di contribuire al mantenimento dei figli.
4. Osserva il collegio che il ricorrente ha pienamente dimostrato la raggiunta autosufficienza economica dei figli producendo le buste paga relative a Per_3
e l'esito di una ricerca relativa all'altro figlio, eseguita mediante un
[...] applicativo informatico. D'altronde, la resistente non ha contestato alcuno dei fatti allegati dal né si è opposta all'accoglimento della domanda da lui Pt_1 proposta.
5. Va dunque dichiarato cessato, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (30-9-2024) l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 CP_1 il contributo al mantenimento dei figli e , ora entrambi Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti.
6. In ragione della mancata opposizione della resistente e considerata la necessità di una statuizione sul punto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
2 decidendo nel procedimento n.1528/2024 R.V.G., promosso da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- a parziale modifica della sentenza n. 662/2021 del Tribunale di Rovigo, dichiara cessato dal 30-9-2024 l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e;
Per_2 Per_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 17 gennaio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
nella causa civile 1528 2024 R.G. promossa da ( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZOGNO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
PETRACCA ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente Il sig. come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che Parte_1 codesto Tribunale, modificando parzialmente il verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 20 gennaio 2014, voglia disporre che: non sia più dovuto l'assegno di mantenimento dei figli e a Persona_1 Per_2 carico del sig. in favore della sig.ra in ragione del Parte_1 CP_1 venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
Spese e onorari di causa rifusi. Parte resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio proposta da e per l'effetto disporre che non Parte_1 sia più dovuto l'assegno di mantenimento a suo tempo statuito a favore dei figli
e . Persona_3 Persona_1
Ragioni della decisione
1 1. Con ricorso depositato il 30-9-2024, ha proposto domanda ex Parte_1 art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 662/2021 del Tribunale di Rovigo depositata il 17-12-2021 in relazione al proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , oggi ventunenni, i quali hanno concluso Per_2 Per_1 da due anni il percorso scolastico con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non procedere con gli studi e sono entrati nel modo del lavoro dapprima svolgendo lavoro occasione, ora con un'occupazione stabile.
Il ricorrente ha precisato che il figlio è occupato stabilmente come Per_2 apprendista operaio presso Iperfuel s.r.l. dal 4-3-2024 e percepisce una retribuzione mensile di € 1.400,00, importo pari a quello percepito da Per_1
che svolge anch'egli la mansione di apprendista operaio dal settembre
[...]
2023 alle dipendenze di L'Emporio dell'Auto di Cezza Tiziano. Il ha inoltre Pt_1 dedotto che i due figli sono titolari ciascuno di un libretto di risparmio gestito dalla loro madre, . CP_1
2. Con decreto depositato l'1-10-2024 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione personale delle parti alla data del 17 gennaio 2025, assegnando i termini di rito per la costituzione in giudizio di
. CP_1
3. Con comparsa di risposta depositata l'8-1-2025 la resistente si è costituita in giudizio nulla opponendo alla revoca della statuizione dell'obbligo dell'ex coniuge di contribuire al mantenimento dei figli.
4. Osserva il collegio che il ricorrente ha pienamente dimostrato la raggiunta autosufficienza economica dei figli producendo le buste paga relative a Per_3
e l'esito di una ricerca relativa all'altro figlio, eseguita mediante un
[...] applicativo informatico. D'altronde, la resistente non ha contestato alcuno dei fatti allegati dal né si è opposta all'accoglimento della domanda da lui Pt_1 proposta.
5. Va dunque dichiarato cessato, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (30-9-2024) l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 CP_1 il contributo al mantenimento dei figli e , ora entrambi Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti.
6. In ragione della mancata opposizione della resistente e considerata la necessità di una statuizione sul punto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
2 decidendo nel procedimento n.1528/2024 R.V.G., promosso da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- a parziale modifica della sentenza n. 662/2021 del Tribunale di Rovigo, dichiara cessato dal 30-9-2024 l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e;
Per_2 Per_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 17 gennaio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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