Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2022, proposto da Antirion Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Elena Ottonello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
parziale della delibera del Consiglio comunale di Milano n. 108 del 20 dicembre 2021 recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Immediatamente eseguibile”, nella parte in cui non ha incluso il complesso immobiliare di via G. B. Grassi n. 93 di proprietà di Antirion SGR S.p.A. (acquistato nell'interesse del Fondo Urban Living I) tra gli immobili dismessi con criticità ai sensi dell'articolo 40-bis della L.R. n. 12/2005, nonché di ogni atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Immobiliare Antirion SGR S.p.a. è proprietaria di un Complesso Immobiliare sito in Milano, alla via G. Grassi, n. 93, identificata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 7, particella n. 39.
In data 10.4.2018, PG. 164749 dell’11.4.2018, l’Area Ambiente ed Energia, su richiesta dell’ATS Città Metropolitana di Milano, ha avviato un procedimento amministrativo nei confronti della società Immobiliare Credit Securitization s.r.l, all’epoca dei fatti proprietaria del complesso immobiliare sito in via G. Grassi, n. 93, invitando la società a: i) pulire l’area mediante raccolta e smaltimento dei rifiuti, a presentare formulari di identificazione dei rifiuti e una relazione sullo stato del suolo e del sottosuolo; ii) effettuare la derattizzazione della medesima area fino al completo estinguersi del fenomeno; iii) tagliare periodicamente la vegetazione; iv) recintare opportunamente l’area al fine di evitare occupazioni abusive.
Con Ordinanza sindacale n. 8 del 13.3.2019, P.G. 119160/2019, il Comune di Milano ha ordinato alla società Immobiliare Credit Securatization S.r.l. di provvedere entro 20 giorni a: i) “effettuare le operazioni di pulizia asportando i rifiuti presenti smaltendoli in conformità alle disposizioni di legge presso i centri autorizzati e rispristinare lo stato dei luoghi”, oltre a produrre una “relazione attestante lo stato di qualità di suolo e sottosuolo”; ii) “procedere con idonei trattamenti di derattizzazione dell’area fino al completo estinguersi del fenomeno”; iii) procedere con il taglio della “vegetazione infestante in avanzato stato di crescita…mantenendola governata nel tempo”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.10.2019 è stato approvato il Piano delle Regole - Carta del Consumo di Suolo (TAVOLA R. 10) del PGT, nel quale sono stati individuati gli “Edifici abbandonati e degradati” da ripristinare e mettere in sicurezza, tra cui anche il compendio immobiliare di via Grassi, n. 93.
In data 25.11.2019 il Comune d Milano ha inviato alla società una “diffida ad ottemperare ai dettami dell’Ordinanza Sindacale n. 8/2019” in quanto, da un sopralluogo di verifica, l’Unità dei Tecnici dell’Unità Emergenze Ambientali aveva riscontrato il “persistere di una gravissima situazione di degrado e di abbandono del sito…la presenza di macerie presumibilmente provenienti da operazioni di demolizione delle strutture, peraltro non completate, rifiuti urbani di natura eterogenea disseminati…vegetazione spontanea…che rendono necessario intervenire” per ripristinare e mettere in sicurezza il sito ed evitare ulteriori episodi di occupazione abusiva e abbandono dei rifiuti.
In data 6.4.2020 la società Credsec 3 Immobiliare s.r.l., divenuta proprietaria del complesso immobiliare e la società Vigentina s.r.l. hanno sottoscritto un contratto preliminare per la vendita del compendio di Via G. Grassi, n. 93, al fine di consentire, con effetto immediato, la detenzione del sito e l’inizio delle “Attività di Bonifica e demolizione dei fabbricati esistenti che dovranno iniziare entro e non oltre il 15 maggio 2020, a condizione del venir meno dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo e dalle Autorità locali”.
La società Vigentina aveva programmato di procedere, entro il 30.11.2020, all’approvazione di un Piano di Lavoro per la bonifica amianto e del Progetto esecutivo di bonifica, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché di svolgere tutte le verifiche necessarie per consentire l’inizio dei lavori entro il mese di gennaio 2021, impegnandosi, dunque, a rispettare il termine di 18 mesi fissato dall’art. 11 delle Norme Attuative al Piano delle Regole del PGT per l’avvio delle attività di recupero degli immobili o di loro demolizione a partire dal 6.2.2020.
In data 26.10.2020 il Comune di Milano, prendendo atto favorevolmente delle iniziative di Vigentina, ha chiesto “un cronoprogramma dettagliato riferito alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area”, consegnato dalla società il successivo 11.11.2020.
Il compendio immobiliare de quo è stato, poi, venduto in data 28.7.2021 dalla società Credsec 3 Immobiliare s.r.l. alla società Antirion SGR S.p.a..
Il 29.6.2021, la FC Immobiliare s.r.l. presentava al SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) la SCIA di demolizione degli edifici di cui si componeva il compendio immobiliare.
In data 10.12.2021 è stata approvata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in relazione al patrimonio edilizio dismesso con criticità, ai sensi dell’art. 40-bis della l. r. n. 12/2005, come modificata da ultimo dalla l. r. 24 giugno 2021, n. 11, in cui non è stato inserito il complesso immobiliare di Via Grassi, n. 93.
Antirion in data 16.12.2021 ha inoltrato all’amministrazione una pec con cui ha chiesto che il compendio immobiliare di Via G. Grassi, 93fosse ricompreso nell’elenco degli immobili dismessi, evidenziando che il compendio risulta essere stato già identificato quale area abbandonata e degradata sia nella Tav. “R10 Carta consumo di suolo” del PGT sia sul geoportale del sito del Comune di Milano - Tav.R02_Indicazioni_Urbanistiche_1_NO_20200205 del PGT.
Con deliberazione n. 108 del 20.12.2021 sono state approvate le “disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.”.
L’Allegato C (pag. 8) alla deliberazione, recante “schede istruttorie degli immobili individuati dal PGT come “edifici abbandonati e degradati e non oggetto di segnalazione”, contiene l’elenco degli immobili dismessi con criticità individuati dal PGT. In esso non è stato ricompreso il complesso immobiliare di Via Grassi n. 93 sulla base delle seguenti considerazione: i) criteri di individuazione: “area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale”; ii) considerazioni conclusiva: “immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"”; iii) esito: “immobile non idoneo”.
In data 20.1.2022 il Comune di Milano, con atto prot. 31493, ha chiarito, in risposta alla pec del 16.12.2021, che i Comuni includono nella deliberazione gli “immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici solamente nel caso in cui vi siano i medesimi presupposti espressi nello stesso articolo 40 bis”. Infatti, gli immobili dismessi individuati nella tavola R.10 “Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole del vigente PGT sono stati oggetto di istruttoria, ma tra questi non è stato inserito anche il compendio di via Grassi 93, codice S508, “in quanto con l’atto deliberativo sono stati esclusi dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 40 bis della LR n. 12/2005 gli immobili privi di edifici, in quanto non ricompresi nella definizione di “patrimonio edilizio dismesso con criticità”.
In data 4.3.2022 la società ha impugnato la deliberazione n. 108/2021, affidando il gravame ad un unico articolato motivo di ricorso, con cui ha dedotto la “violazione dell’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005” e l’“eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’assenza dei presupposti, nonché per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza”.
In particolare, secondo parte ricorrente, l’attività ricognitiva doveva essere effettuata dai Comuni “alla luce della situazione esistente al 26 giugno 2021”, data di entrata in vigore della l. r. n. 11/2021 (di modifica dell’art. 40-bis cit.) e a tale data il complesso di proprietà possedeva “tutti i requisiti previsti dall’articolo 40 bis della legge regionale n. 12/2005, posto che a tale data lo stato di abbandono del Complesso senz’altro permaneva da ben più di un anno … e che la SCIA di demolizione degli Edifici … non era ancora stata neppure presentata”. Inoltre, l’amministrazione ha erroneamente definito inedificata l’area in oggetto, escludendola dal campo di applicazione dell’art. 40-bis della l. r. 12/2005, sebbene anche alla data del mese di ottobre 2021 parte degli edifici non erano ancora stati demoliti. Peraltro, il provvedimento risulta essere contraddittorio poiché da un lato esclude gli immobili “ già oggetto di opere di recupero avviate o in corso ... in quanto la disposizione regionale è da ritenersi finalizzata a favorire interventi di recupero non ancora programmati o avviati ” e dall’altro lato chiarisce che non debbano invece essere esclusi gli “ immobili per i quali siano state avviate opere di bonifica, di “strip out ” (come nel caso di specie).
Il Comune di Milano nel costituirsi in giudizio ha confutato le censure sollevate.
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, della l. r. n. 12/2005, “I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. Ove ricorrano i presupposti di cui al precedente periodo, in tale deliberazione i comuni includono gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici”.
Nella Deliberazione n. 108 del 20.12.2021, assunta in attuazione della disciplina recata dall’art. 40-bis della l. r. n. 12/2005, il Comune di Milano ha dato atto che ai fini dell’individuazione degli edifici dismessi ai sensi dell’art. 40-bis cit. è stata svolta un’istruttoria tecnica per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla predetta disposizione “sulla base delle informazioni disponibili entro il mese di ottobre 2021”.
Contrariamente a quanto ivi affermato, la sussistenza dei requisiti cui all’art. 40-bis cit. andava invece verificata, come impone l’interpretazione letterale della norma, “alla data di entrata in vigore della legge regionale”, ossia il 26.6.2021 e ciò con riferimento agli immobili che a tale data “ da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità ”.
Peraltro, il complesso immobiliare in oggetto risulta essere stato identificato dal Comune di Milano, nella Tavola R.10, allegata al PGT, quale area abbandonata e degradata, nonché pericolosa sia sotto il profilo ambientale che igienico-sanitario, già nell’anno 2019, ossia più di un anno prima dall’entrata in vigore della l. r. n. 11/2021.
Dunque, il Comune ha errato nel ritenere non idoneo il compendio immobiliare de quo basandosi sulle “informazioni disponibili entro il mese di ottobre 2021”, poiché l’art. 40-bis della l. r. n. 12/2005 imponeva di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 40-bis cit. in relazione agli immobili, compresi quelli individuati nella Tav. R. 10, che risultavano dismessi e con criticità “da almeno un anno” rispetto “alla data di entrata in vigore” della l. r. n. 11/2021 (ossia il 26.6.2021).
Si aggiunga che dalla documentazione versata in giudizio (certificati “ restituibilit à” sulla presenza di amianti del 28 dicembre 2021 dell’ATS relativi agli Edifici B, C, E) emerge comunque che ad ottobre 2021 erano ancora in corso le attività di demolizione del compendio immobiliare per cui l’area in esame non poteva essere qualificata certamente come “inedificata”.
In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti innanzi esposti e va pertanto accolto; per l’effetto va annullata, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera del Consiglio comunale di Milano n. 108 del 20 dicembre 2021.
In considerazione dell’oggetto della controversia e delle questioni giuridiche trattate, il Collegio reputa di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera del Consiglio comunale di Milano n. 108 del 20 dicembre 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO