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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 478/2021
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
OR RS Presidente
RI NI GI
BE AT GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. con l'Avv. ZANINI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
contro
C.F. , con l'Avv. FERRARI MONIA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al convenuto sig. in data 21/05/2021, la sig.ra Controparte_1 Pt_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di far dichiarare la separazione personale dal coniuge
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (poi sostanzialmente Parte_2 confermate in sede di precisazione delle conclusioni)
nel merito:
1) Previo accertamento dei fatti esposti, dichiararsi la separazione fra i coniugi con addebito al sig. CP_1 per aver questi causato la crisi della relazione matrimoniale ed il suo fallimento. 2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
Per_ 3) Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalenza di Per_1
presso il padre e di presso la madre, conformemente a quanto già disposto in sede di Per_1 Per_3 udienza presidenziale.
4) Valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del signor , disporsi a carico del signor Controparte_1 [...]
la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della moglie CP_1
di € 300,00 = al netto dell'imposizione fiscale (o quella somma maggiore o minore che Parte_1 risulterà di giustizia) nonché l'ulteriore somma di € 300,00= quale contributo per il mantenimento della Per_ figlia minore oltre al 50% delle spese scolastiche e parascolastiche (libri di testo, tasse di iscrizione, mezzi di trasporto), mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche ecc.), oltre al 100% delle spese relative ad eventuali attività sportive e ricreative sostenute per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona. Tali somme, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere corrisposte mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente.
5) Respingersi ogni diversa domanda formulata dal signor . Controparte_1
6) Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In sede di precisazione delle conclusioni, stante il rigetto di parte delle istanze istruttorie di prova orale, insisteva altresì, in revoca e modifica dell'ordinanza del 16 febbraio 2023, per l'ammissione dei capitoli di prova per testi ed interpello non ammessi, previa la formula di rito “Vero che”, sub n° 1-2-3-4-6-7-8-14-16-17-18, da aversi qui richiamati.
In estrema sintesi, la sig.ra contestava al sig. la colpa di aver causato il Pt_1 CP_1 fallimento del matrimonio per aver questi tradito la moglie con un'altra donna e chiedeva, oltre alla pronuncia sulla separazione con addebito ed all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente della figlia presso di lei e del figlio con il padre, Per_3 Per_4 anche - stante la maggior capacità economica e reddituale del marito - un assegno per il suo mantenimento di € 300,00 ed un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia . Per_2
Pag. 2 di 10 Parte resistente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, così come confermate in sede di precisazione delle conclusioni:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, con particolare riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla signora , siccome infondata e non provata; Parte_1
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
- in via principale, disporre che la piccola e il piccolo vengano affidati in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della bimba presso la madre e del figlio presso il padre, con
l'obbligo per entrambi i genitori - in caso di eventuale trasferimento altrove - di comunicarsi per iscritto ed in via preventiva detta decisione e prestare preventivo consenso al trasferimento dei figli minori;
in via subordinata, accertata e dichiarata l'impraticabilità della predetta collocazione dei minori, Per_ disporre il collocamento prevalente anche di presso il padre;
disporre che durante le vacanze di Natale un genitore possa tenere con sé entrambi i figli dal 24 dicembre al 31 dicembre e l'altro genitore dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni al-terni, così pure per Pasqua e Per_ Pasquetta. Durante le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé e per due Per_1 settimane, anche non consecutive. I coniugi si dovranno comunicare l'uno all'altro il periodo scelto entro il mese di maggio di ciascun anno;
- disporre, in via principale, a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore di cui sono collocatari in via autonoma e diretta, con previsione di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, così come indicato dal Protocollo d'Intesa con il Tribunale di
Cremona;
in via subordinata in caso di mancato accoglimento, porre a carico del signor la somma di € CP_1
200,00, o quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- disporre che l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cremona, via Fratelli Cairoli n. 3, di cui il signor è proprietario esclusivo, resti assegnato al medesimo, affinché continui ad abitarvi unitamente CP_1
Per_ a ed Per_1
- rigettare la richiesta di porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora la CP_1 Pt_1 Per_ somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia per i motivi meglio esposti in narrativa;
Pag. 3 di 10 - rigettare la richiesta di porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora la CP_1 Pt_1 somma di € 300,00 per il suo mantenimento, in quanto anch'essa titolare di reddito.
Parte convenuta, in sintesi, si opponeva all'addebito della separazione negando il tradimento ovvero che lo stesso fosse stato causa del fallimento del matrimonio, si opponeva inoltre alle richiesta di mantenimento così come formulate.
All'udienza presidenziale del 17/06/2021, la Presidente:
- autorizzava i coniugi a vivere separati,
- disponeva l'affido condiviso dei figli (2017) e (2012) con collocamento Per_2 Per_1 della prima presso la madre e del secondo presso il padre con diritto di vedere i figli secondo quanto indicato nel ricorso e comunque in base ad acconci accordi tra i coniugi rispettosi delle esigenze dei minori,
- obbligava il padre sig. a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore CP_1
la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in Per_2 uso presso il Tribunale di Cremona del 3/12/2015;
- assegnava alle parti i termini di costituzione in giudizio con successive memorie integrative.
Nel corso del giudizio, poi, all'esito di alcuni rinvii per tentare la conciliazione delle parti ed avviarli ad un percorso di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI n° 1-2-3 c.p.c., cui seguiva il deposito delle relative memorie e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
Infine, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti foglio di p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche, ordinando alle parti di depositare, unitamente alle memorie conclusionali, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o dichiarazione sostituiva.
In data 1 agosto 2024 il Collegio adottava il seguente provvedimento:
“Rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in atti il 17.04.2024;
Pag. 4 di 10 osservato che il GI Istruttore ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione;
evidenziato che la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 01.08.2024;
considerato che, tuttavia, dall'esame degli atti e delle conclusioni delle parti sono emersi profili che richiedono un approfondimento istruttorio;
ricordato che l'interesse del minore richiede, almeno in prima battuta, il mantenimento delle relazioni tra fratelli, tutelando il loro diritto a continuare a vivere insieme anche dopo che i genitori si sono separati o abbiano divorziato;
rilevato dunque che, nelle decisioni giudiziali, occorre salvaguardare il rapporto di fratria, oltre che il rapporto di ciascun minore con il genitore non-collocatario;
osservato che, nondimeno, le parti non hanno rassegnato conclusioni sufficienti sul punto né sono stati svolti approfondimenti imprescindibili per consentire al Tribunale di poter assumere una motivata decisione sulle questioni inerenti alla responsabilità genitoriale;
rilevato altresì che la produzione documentale allegata dalla parte resistente alla comparsa conclusionale appare illeggibile;
osservato, pertanto, che la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'approfondimento delle questioni indicate;
P.Q.M.
1) ordina la rimessione della causa sul ruolo del GI Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) ordina alla parte resistente di produrre la documentazione allegata alla comparsa conclusionale in formato leggibile e liberamente fruibile entro la prossima udienza;
3) fissa l'udienza del 30 ottobre 2024 ore 10.30 dinanzi al GI Istruttore”
A seguito della successiva udienza, la giudice adottava il seguente provvedimento:
“ritenuta l'opportunità di consolidare il rapporto tra fratello-sorella,
considerato che, secondo quanto riferito dal padre e non completamente negato dalla madre, solo lui riesce puntualmente a ricongiungere i bambini, mentre nei weekend di competenza materna gli incontri sono spesso saltati,
Pag. 5 di 10 vista la disponibilità del sig. di prendere la bambina più di due weekend al Controparte_1 mese,
ritenuto opportuno modificare il provvedimento presidenziale, almeno sinché la sig.ra Parte_1 non riuscirà a meglio organizzarsi (attraverso passaggi, treno o patente) per condurre con sé e la sorella il piccolo in tutti i weekend di sua competenza, Per_1
Per_ ritenuto che l'impegno del padre a prendere per tre weekend al mese richieda uno sforzo economico che deve essere considerato,
valutato altresì che la sig.ra ha ora un impiego e che ciascun genitore provvede al Parte_1 mantenimento diretto di un figlio,
ritenuto infine opportuno sfruttare il periodo delle vacanze di natale per far frequentare i bambini, disciplinando i giorni di competenza materna e paterna (in considerazione della forte litigiosità delle parti e salvo ogni diverso accordo)
P.Q.M.
fermi tutti gli altri punti del provvedimento presidenziale, dispone:
che il sig. possa tenere con sé entrambi i bambini per tre weekend al mese;
Controparte_1
che la sig.ra possa tenere con sé entrambi i bambini per un weekend al mese;
Parte_1
i punti che precedono si applicano salvo diverso accordo tra le parti;
sospende l'obbligo del padre di corrispondere alla madre € 200,00 al mese per il mantenimento della figlia Per_
, salvo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie,
dispone che le vacanze di Natale siano così suddivise (salvo diverso accordo tra i genitori):
- dal 21 dicembre al 29 dicembre (ore 19:00) entrambi i figli staranno a casa della madre;
- dal 29 dicembre al 6 gennaio (ore 19:00) entrambi i figli staranno a casa del padre”.
All'udienza del 24 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 6 di 10 La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'art. 151 comma 2, c.c. dispone poi che il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
L'ormai consolidata giurisprudenza afferma che in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass.40795/2021; sez.
3923/2018). Tale principio deve ritenersi applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale.
Quanto all'onere probatorio, la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, deve provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 25966/2022).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, avendo provato il tradimento e l'impossibilità di ricostruire il rapporto in seguito allo stesso
(circostanze sostanzialmente incontestate dalla parte resistente, anche in sede di interrogatorio formale); è, invece, mancata da parte del sig. la prova Controparte_1 dell'anteriorità della crisi matrimoniale. In particolare, il resistente a tal fine si è affidato ad un post su Instagram - successivo alla crisi matrimoniale - che documenta la storia d'amore tra la sig.ra e un terzo, allegando come tale storia d'amore sarebbe nata prima Parte_1 della scoperta da parte della ricorrente del tradimento e dimostrerebbe che il matrimonio
Pag. 7 di 10 fosse già in crisi. Tuttavia, essendo il post successivo alla scoperta del tradimento, non vi è alcuna prova circa la preesistenza della storia d'amore tra la sig.ra e il terzo. Parte_1
Scrive il resistente: “Se la loro frequentazione è successiva al presunto tradimento di risulta CP_1 piuttosto curioso constatare come la resistente si sia potuta innamorare di un altro uomo in così breve tempo.
Si ritiene pertanto ragionevole pensare che la loro frequentazione abbia avuto inizio già durante il matrimonio. Risulta, infatti, che essi siano una coppia consolidata”. Tuttavia, ritiene il Collegio di non poter giungere a tale conclusione presuntiva, in assenza di ulteriori indizi conformi.
Anche le prove testimoniali non hanno fornito nessun dettaglio sul punto.
Pertanto, la separazione deve essere addebitata al sig. Controparte_1
Non sussistono invece i presupposti per accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, in assenza di disparità economica tra i due coniugi. Nel corso del giudizio la sig.ra ha, infatti, reperito un'occupazione lavorativa full time a tempo Parte_1 indeterminato, che l'hanno portata ad avere un reddito analogo a quello del marito.
Quanto ai minori, si deve confermare quanto statuito con il provvedimento del 28 novembre 2025:
i bambini devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento di presso il padre e di presso la madre. Tale decisione, pur comportando Per_1 Per_2 la separazione di fratello e sorella, riflette la situazione di fatto che si è ormai cristallizzata dal 2020 e mira a non stravolgere le abitudini di vita dei minori. Al fine di consolidare il rapporto tra fratello e sorella, considerato che, secondo quanto riferito dal padre e non completamente negato dalla madre, solo lui riesce puntualmente a ricongiungere i bambini, mentre nei weekend di competenza materna gli incontri sono spesso saltati, vista la disponibilità del sig. di prendere la bambina più di due weekend al mese, si Controparte_1 dispone che il sig. possa tenere con sé entrambi i bambini per tre weekend Controparte_1 al mese e che la sig.ra possa tenere con sé entrambi i bambini per un weekend Parte_1 al mese, salvo diverso accordo tra le parti.
Considerato che i coniugi percepiscono un reddito analogo e che provvedono al mantenimento diretto di un figlio ciascuno, non viene previsto un assegno di mantenimento per i figli, salvo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie al
Pag. 8 di 10 genitore che le anticipi, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
Le vacanze di Natale, Pasqua, 25 aprile-1maggio, saranno suddivise secondo il regime dell'alternanza.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere 2 settimane consecutive con entrambi i figli, secondo un calendario da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Le spese vengono interamente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza
(accoglimento della domanda di addebito e rigetto della domanda di mantenimento del coniuge).
P.Q.M.
Il Collegio, definendo il giudizio,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
4) Affida i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento di Per_1 presso il padre e di presso la madre;
Per_2
5) dispone che il sig. possa tenere con sé entrambi i bambini per tre Controparte_1 weekend al mese e che la sig.ra possa tenere con sé entrambi i bambini Parte_1 per un weekend al mese, salvo diverso accordo tra le parti;
6) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di un figlio ciascuno, salvo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie al genitore che le anticipi, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona.
7) Dispone che le vacanze di Natale, Pasqua, 25 aprile-1 maggio siano suddivise tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
Pag. 9 di 10 8) Dispone che durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere 2 settimane consecutive con entrambi i figli, secondo un calendario da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
9) Spese di lite interamente compensate.
04/11/2025
la GI relatrice Il Presidente
RI NI OR RS
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 478/2021
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
OR RS Presidente
RI NI GI
BE AT GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. con l'Avv. ZANINI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
contro
C.F. , con l'Avv. FERRARI MONIA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al convenuto sig. in data 21/05/2021, la sig.ra Controparte_1 Pt_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di far dichiarare la separazione personale dal coniuge
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (poi sostanzialmente Parte_2 confermate in sede di precisazione delle conclusioni)
nel merito:
1) Previo accertamento dei fatti esposti, dichiararsi la separazione fra i coniugi con addebito al sig. CP_1 per aver questi causato la crisi della relazione matrimoniale ed il suo fallimento. 2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
Per_ 3) Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalenza di Per_1
presso il padre e di presso la madre, conformemente a quanto già disposto in sede di Per_1 Per_3 udienza presidenziale.
4) Valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del signor , disporsi a carico del signor Controparte_1 [...]
la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della moglie CP_1
di € 300,00 = al netto dell'imposizione fiscale (o quella somma maggiore o minore che Parte_1 risulterà di giustizia) nonché l'ulteriore somma di € 300,00= quale contributo per il mantenimento della Per_ figlia minore oltre al 50% delle spese scolastiche e parascolastiche (libri di testo, tasse di iscrizione, mezzi di trasporto), mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche ecc.), oltre al 100% delle spese relative ad eventuali attività sportive e ricreative sostenute per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona. Tali somme, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere corrisposte mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente.
5) Respingersi ogni diversa domanda formulata dal signor . Controparte_1
6) Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In sede di precisazione delle conclusioni, stante il rigetto di parte delle istanze istruttorie di prova orale, insisteva altresì, in revoca e modifica dell'ordinanza del 16 febbraio 2023, per l'ammissione dei capitoli di prova per testi ed interpello non ammessi, previa la formula di rito “Vero che”, sub n° 1-2-3-4-6-7-8-14-16-17-18, da aversi qui richiamati.
In estrema sintesi, la sig.ra contestava al sig. la colpa di aver causato il Pt_1 CP_1 fallimento del matrimonio per aver questi tradito la moglie con un'altra donna e chiedeva, oltre alla pronuncia sulla separazione con addebito ed all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente della figlia presso di lei e del figlio con il padre, Per_3 Per_4 anche - stante la maggior capacità economica e reddituale del marito - un assegno per il suo mantenimento di € 300,00 ed un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia . Per_2
Pag. 2 di 10 Parte resistente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, così come confermate in sede di precisazione delle conclusioni:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, con particolare riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla signora , siccome infondata e non provata; Parte_1
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
- in via principale, disporre che la piccola e il piccolo vengano affidati in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della bimba presso la madre e del figlio presso il padre, con
l'obbligo per entrambi i genitori - in caso di eventuale trasferimento altrove - di comunicarsi per iscritto ed in via preventiva detta decisione e prestare preventivo consenso al trasferimento dei figli minori;
in via subordinata, accertata e dichiarata l'impraticabilità della predetta collocazione dei minori, Per_ disporre il collocamento prevalente anche di presso il padre;
disporre che durante le vacanze di Natale un genitore possa tenere con sé entrambi i figli dal 24 dicembre al 31 dicembre e l'altro genitore dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni al-terni, così pure per Pasqua e Per_ Pasquetta. Durante le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé e per due Per_1 settimane, anche non consecutive. I coniugi si dovranno comunicare l'uno all'altro il periodo scelto entro il mese di maggio di ciascun anno;
- disporre, in via principale, a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore di cui sono collocatari in via autonoma e diretta, con previsione di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, così come indicato dal Protocollo d'Intesa con il Tribunale di
Cremona;
in via subordinata in caso di mancato accoglimento, porre a carico del signor la somma di € CP_1
200,00, o quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- disporre che l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cremona, via Fratelli Cairoli n. 3, di cui il signor è proprietario esclusivo, resti assegnato al medesimo, affinché continui ad abitarvi unitamente CP_1
Per_ a ed Per_1
- rigettare la richiesta di porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora la CP_1 Pt_1 Per_ somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia per i motivi meglio esposti in narrativa;
Pag. 3 di 10 - rigettare la richiesta di porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora la CP_1 Pt_1 somma di € 300,00 per il suo mantenimento, in quanto anch'essa titolare di reddito.
Parte convenuta, in sintesi, si opponeva all'addebito della separazione negando il tradimento ovvero che lo stesso fosse stato causa del fallimento del matrimonio, si opponeva inoltre alle richiesta di mantenimento così come formulate.
All'udienza presidenziale del 17/06/2021, la Presidente:
- autorizzava i coniugi a vivere separati,
- disponeva l'affido condiviso dei figli (2017) e (2012) con collocamento Per_2 Per_1 della prima presso la madre e del secondo presso il padre con diritto di vedere i figli secondo quanto indicato nel ricorso e comunque in base ad acconci accordi tra i coniugi rispettosi delle esigenze dei minori,
- obbligava il padre sig. a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore CP_1
la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in Per_2 uso presso il Tribunale di Cremona del 3/12/2015;
- assegnava alle parti i termini di costituzione in giudizio con successive memorie integrative.
Nel corso del giudizio, poi, all'esito di alcuni rinvii per tentare la conciliazione delle parti ed avviarli ad un percorso di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI n° 1-2-3 c.p.c., cui seguiva il deposito delle relative memorie e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
Infine, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti foglio di p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche, ordinando alle parti di depositare, unitamente alle memorie conclusionali, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o dichiarazione sostituiva.
In data 1 agosto 2024 il Collegio adottava il seguente provvedimento:
“Rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in atti il 17.04.2024;
Pag. 4 di 10 osservato che il GI Istruttore ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione;
evidenziato che la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 01.08.2024;
considerato che, tuttavia, dall'esame degli atti e delle conclusioni delle parti sono emersi profili che richiedono un approfondimento istruttorio;
ricordato che l'interesse del minore richiede, almeno in prima battuta, il mantenimento delle relazioni tra fratelli, tutelando il loro diritto a continuare a vivere insieme anche dopo che i genitori si sono separati o abbiano divorziato;
rilevato dunque che, nelle decisioni giudiziali, occorre salvaguardare il rapporto di fratria, oltre che il rapporto di ciascun minore con il genitore non-collocatario;
osservato che, nondimeno, le parti non hanno rassegnato conclusioni sufficienti sul punto né sono stati svolti approfondimenti imprescindibili per consentire al Tribunale di poter assumere una motivata decisione sulle questioni inerenti alla responsabilità genitoriale;
rilevato altresì che la produzione documentale allegata dalla parte resistente alla comparsa conclusionale appare illeggibile;
osservato, pertanto, che la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'approfondimento delle questioni indicate;
P.Q.M.
1) ordina la rimessione della causa sul ruolo del GI Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) ordina alla parte resistente di produrre la documentazione allegata alla comparsa conclusionale in formato leggibile e liberamente fruibile entro la prossima udienza;
3) fissa l'udienza del 30 ottobre 2024 ore 10.30 dinanzi al GI Istruttore”
A seguito della successiva udienza, la giudice adottava il seguente provvedimento:
“ritenuta l'opportunità di consolidare il rapporto tra fratello-sorella,
considerato che, secondo quanto riferito dal padre e non completamente negato dalla madre, solo lui riesce puntualmente a ricongiungere i bambini, mentre nei weekend di competenza materna gli incontri sono spesso saltati,
Pag. 5 di 10 vista la disponibilità del sig. di prendere la bambina più di due weekend al Controparte_1 mese,
ritenuto opportuno modificare il provvedimento presidenziale, almeno sinché la sig.ra Parte_1 non riuscirà a meglio organizzarsi (attraverso passaggi, treno o patente) per condurre con sé e la sorella il piccolo in tutti i weekend di sua competenza, Per_1
Per_ ritenuto che l'impegno del padre a prendere per tre weekend al mese richieda uno sforzo economico che deve essere considerato,
valutato altresì che la sig.ra ha ora un impiego e che ciascun genitore provvede al Parte_1 mantenimento diretto di un figlio,
ritenuto infine opportuno sfruttare il periodo delle vacanze di natale per far frequentare i bambini, disciplinando i giorni di competenza materna e paterna (in considerazione della forte litigiosità delle parti e salvo ogni diverso accordo)
P.Q.M.
fermi tutti gli altri punti del provvedimento presidenziale, dispone:
che il sig. possa tenere con sé entrambi i bambini per tre weekend al mese;
Controparte_1
che la sig.ra possa tenere con sé entrambi i bambini per un weekend al mese;
Parte_1
i punti che precedono si applicano salvo diverso accordo tra le parti;
sospende l'obbligo del padre di corrispondere alla madre € 200,00 al mese per il mantenimento della figlia Per_
, salvo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie,
dispone che le vacanze di Natale siano così suddivise (salvo diverso accordo tra i genitori):
- dal 21 dicembre al 29 dicembre (ore 19:00) entrambi i figli staranno a casa della madre;
- dal 29 dicembre al 6 gennaio (ore 19:00) entrambi i figli staranno a casa del padre”.
All'udienza del 24 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 6 di 10 La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'art. 151 comma 2, c.c. dispone poi che il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
L'ormai consolidata giurisprudenza afferma che in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass.40795/2021; sez.
3923/2018). Tale principio deve ritenersi applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale.
Quanto all'onere probatorio, la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, deve provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 25966/2022).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, avendo provato il tradimento e l'impossibilità di ricostruire il rapporto in seguito allo stesso
(circostanze sostanzialmente incontestate dalla parte resistente, anche in sede di interrogatorio formale); è, invece, mancata da parte del sig. la prova Controparte_1 dell'anteriorità della crisi matrimoniale. In particolare, il resistente a tal fine si è affidato ad un post su Instagram - successivo alla crisi matrimoniale - che documenta la storia d'amore tra la sig.ra e un terzo, allegando come tale storia d'amore sarebbe nata prima Parte_1 della scoperta da parte della ricorrente del tradimento e dimostrerebbe che il matrimonio
Pag. 7 di 10 fosse già in crisi. Tuttavia, essendo il post successivo alla scoperta del tradimento, non vi è alcuna prova circa la preesistenza della storia d'amore tra la sig.ra e il terzo. Parte_1
Scrive il resistente: “Se la loro frequentazione è successiva al presunto tradimento di risulta CP_1 piuttosto curioso constatare come la resistente si sia potuta innamorare di un altro uomo in così breve tempo.
Si ritiene pertanto ragionevole pensare che la loro frequentazione abbia avuto inizio già durante il matrimonio. Risulta, infatti, che essi siano una coppia consolidata”. Tuttavia, ritiene il Collegio di non poter giungere a tale conclusione presuntiva, in assenza di ulteriori indizi conformi.
Anche le prove testimoniali non hanno fornito nessun dettaglio sul punto.
Pertanto, la separazione deve essere addebitata al sig. Controparte_1
Non sussistono invece i presupposti per accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, in assenza di disparità economica tra i due coniugi. Nel corso del giudizio la sig.ra ha, infatti, reperito un'occupazione lavorativa full time a tempo Parte_1 indeterminato, che l'hanno portata ad avere un reddito analogo a quello del marito.
Quanto ai minori, si deve confermare quanto statuito con il provvedimento del 28 novembre 2025:
i bambini devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento di presso il padre e di presso la madre. Tale decisione, pur comportando Per_1 Per_2 la separazione di fratello e sorella, riflette la situazione di fatto che si è ormai cristallizzata dal 2020 e mira a non stravolgere le abitudini di vita dei minori. Al fine di consolidare il rapporto tra fratello e sorella, considerato che, secondo quanto riferito dal padre e non completamente negato dalla madre, solo lui riesce puntualmente a ricongiungere i bambini, mentre nei weekend di competenza materna gli incontri sono spesso saltati, vista la disponibilità del sig. di prendere la bambina più di due weekend al mese, si Controparte_1 dispone che il sig. possa tenere con sé entrambi i bambini per tre weekend Controparte_1 al mese e che la sig.ra possa tenere con sé entrambi i bambini per un weekend Parte_1 al mese, salvo diverso accordo tra le parti.
Considerato che i coniugi percepiscono un reddito analogo e che provvedono al mantenimento diretto di un figlio ciascuno, non viene previsto un assegno di mantenimento per i figli, salvo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie al
Pag. 8 di 10 genitore che le anticipi, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
Le vacanze di Natale, Pasqua, 25 aprile-1maggio, saranno suddivise secondo il regime dell'alternanza.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere 2 settimane consecutive con entrambi i figli, secondo un calendario da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Le spese vengono interamente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza
(accoglimento della domanda di addebito e rigetto della domanda di mantenimento del coniuge).
P.Q.M.
Il Collegio, definendo il giudizio,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
4) Affida i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento di Per_1 presso il padre e di presso la madre;
Per_2
5) dispone che il sig. possa tenere con sé entrambi i bambini per tre Controparte_1 weekend al mese e che la sig.ra possa tenere con sé entrambi i bambini Parte_1 per un weekend al mese, salvo diverso accordo tra le parti;
6) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di un figlio ciascuno, salvo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie al genitore che le anticipi, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona.
7) Dispone che le vacanze di Natale, Pasqua, 25 aprile-1 maggio siano suddivise tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
Pag. 9 di 10 8) Dispone che durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere 2 settimane consecutive con entrambi i figli, secondo un calendario da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
9) Spese di lite interamente compensate.
04/11/2025
la GI relatrice Il Presidente
RI NI OR RS
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