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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 201 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 2730 pubblicata il 12 novembre 2019 e notificata il 12 dicembre 2019, al quale
è riunito il processo di appello rg 234/2020, avente a oggetto responsabilità da circolazione stradale e vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele De Parte_1 C.F._1
Luca (cf , elettivamente domiciliato nello studio del difensore in C.F._2
Trecase (NA), Piazza San Gennaro, 11, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(cf non indicato), già , Controparte_1 Controparte_1
Impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, Dott.
e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
Gaetano Brancaccio (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._3
Via S. Aspreno, 13, nello studio del difensore giusta procura alle liti per atto Notaio in Treviso del 18 dicembre 2014, rep. 186905, racc. 30367 Persona_1
(per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellante
1 nonché
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, Dott. CP_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Fazia (cf Controparte_5
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Francesco Caracciolo, C.F._4
9 bis, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec ); Email_3 appellata nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_6 C.F._5
Ambrosino (cf , elettivamente domiciliato in Torre del Greco, C.F._6
Via Nazionale, 478/A, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_4 appellato nonché
(cf ), (cf Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
), (cf ), anche nella C.F._8 Controparte_9 C.F._9 qualità di Eredi , in proprio e nella qualità di eredi , Persona_2 Persona_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Pinto
(cf ) e Perfetto Antonella (cf ), C.F._10 C.F._11 elettivamente domiciliati in Torre del Greco, Via Nazionale, 562, nello studio dell'Avv.
Francesca Pinto, giusta mandati alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello nonché alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 23 gennaio 20244
(per le comunicazioni: pec;
Email_5 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Il giudizio di primo grado proprietario e conducente del veicolo Fiat Uno tg. FIF18897, conveniva Parte_1 in giudizio e , proprietario e compagnia assicuratrice del Controparte_7 CP_4 motoveicolo Suzuki 750 tg DG45065, condotto da , il quale perdeva Persona_3 la vita a seguito dell'incidente, onde ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non
2 patrimoniali, patiti nel sinistro stradale avvenuto in data 8 giugno 2009, alle ore 3.30 del mattino circa, in Torre del Greco, da attribuirsi a responsabilità del conducente della moto, il quale, a forte velocità, impattava da tergo l'autovettura.
Al giudizio veniva riunito quello introdotto da , trasportato a bordo CP_6 del motoveicolo, nel quale questi aveva convenuto, per il risarcimento dei danni tutti subiti nel medesimo incidente, proprietario della vettura, il FGVS poiché Parte_1
l'autovettura non era assicurata, , proprietario del motoveicolo, e Controparte_7
. CP_4
Infine, spiegavano intervento , , Controparte_7 Persona_2 Controparte_8
e , , i quali chiedevano chiamarsi in causa il Controparte_9 Controparte_10
FGVS in ragione della mancanza di copertura assicurativa dell'autovettura, spiegando, in una con domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della Controparte_7 perdita del congiunto e anche il danno patrimoniale al motociclo. Il Controparte_7
FGVS spiegava domanda di rivalsa nei confronti di proprietario del veicolo Parte_1 privo di copertura assicurativa obbligatoria.
All'esito del giudizio, nel corso del quale veniva espletata prova per interpello, prova orale nonché ctu tecniche e medico-legale, il Tribunale riteneva accertato che il proprietario della Fiat Uno circolava con veicolo non coperto da assicurazione, non sottoposto a revisione da almeno sei anni, l'impatto era avvenuto tra la parte laterale anteriore della moto e la parte laterale sinistra dell'auto, la quale era intenta a effettuare una manovra di svolta. Se il conducente dell'auto avesse rallentato e proceduto in osservanza dell'art. 154 Codice della Strada, egli si sarebbe avveduto della moto che sopraggiungeva, seppur a velocità elevata, tanto che sul manto stradale veniva rilevata una frenata di 38 mt. Tenuto conto di tali elementi, il primo giudice, richiamato l'art. 2054 cc, riteneva la responsabilità concorrente dei conducenti, attribuendone il 70% all'autovettura e il 30% al motociclo.
Il Tribunale, quindi, liquidava:
- in favore di , trasportato sulla motocicletta, sulla scorta della CP_6 consulenza di parte non contestata, il complessivo importo di € 530.025,00, dei quali
€ 70.000,00 a titolo di danno patrimoniale, condannando al pagamento, in solido,
FGVS, e;
Parte_1 Controparte_1 CP_4 Controparte_7
- in favore di conducente e proprietario della vettura, l'importo di € Parte_1
5.672,09, a titolo di danno non patrimoniale, sulla scorta della ctu medico-legale già detratta la percentuale di responsabilità a questi addebitabile, condannando al
3 pagamento, in solido, e;
Controparte_7 CP_4
- in favore degli eredi , (padre), Persona_3 Persona_2 Controparte_8
(madre), (fratello) e (fratello), il danno da perdita Controparte_7 Controparte_9 del rapporto parentale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, applicata la riduzione del 30%, rispettivamente, € 232.344,00 in favore dei genitori ed €
100.891,00 in favore dei fratelli, condannando in solido al pagamento e Parte_1
FGVS; CP_1
- in favore di , proprietario del motociclo, la somma di € 3.500,00, per Controparte_7
i danni al mezzo, già decurtata del 30%, condannando in solido al pagamento Pt_1
e FGVS.
[...] CP_1
Le spese di lite venivano regolate, in applicazione del principio della soccombenza, come da dispositivo.
§ Il giudizio d'appello
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo pec il 9 gennaio 2020, affidato a dodici motivi di impugnazione, invocandone la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, in riforma della sentenza n° 2730/2019 - resa nel giudizio con R.G. n.
600159/2012 (cui è stato riunito il giudizio con R.G. n. 3950/2013) - pubblicata in data
11.12.2019, e in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis così provvedere:
1. Previa declaratoria di responsabilità esclusiva per il sinistro de quo nei confronti del conducente del motociclo del tipo SUZUKI 750 Tg DG45065 di proprietà del sig.
e previo accertamento dell'esistenza del nesso di casualità tra Controparte_7
l'evento del sinistro ed il danno subito, condannare il sig. , quale Controparte_7 proprietario del motociclo SUZUKI 750 tg DG45065 e la , in Controparte_11 persona del legale rapp.te p.t., in solido ma ciascuno per il titolo che loro compete al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. alla propria persona, quali Parte_1 quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità temporanea, passato e futuro;
emergente, passato e futuro;
per spese vive sostenute e da sostenersi;
danno patrimoniale futuro e\o da perdita di chance;
danni incidenti sulla specifica attività lavorativa svolta dall'attore, passati e futuri;
e danni non patrimoniali: biologico, da invalidità permanente e da invalidità temporanea, fisico e psichico, passato e futuro, morale, estetico, emergente, da lucro cessante e\o mancato guadagno, da vita di relazione, alla vita privata, al rapporto familiare, danno esistenziale, nonché tutti i danni, passati e futuri, giurisprudenzialmente rilevanti, nessuno escluso od
4 eccettuato, anche se qui non espressamente menzionati, ed in suo favore nella misura complessiva di euro 150.036,00, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto o nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante e sempre oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto.
2. Condannare, altresì, il sig. e la , in solido ma Controparte_7 Controparte_11 ciascuno per il titolo che loro compete al risarcimento dei danni subiti dal sig. Pt_1
alla propria autovettura Fiat Uno tg FIF 18897 nella misura di € 2.000,00 o
[...] in quella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi
e svalutazione monetaria dal fatto.
3. Dichiarare improcedibili e\o improponibili, ed in subordine nulle, tutte le domande riconvenzionali spiegate dal sig. , a qualunque titolo formulate, Controparte_7 nonché tutte le domande spiegate dagli interventori, a qualunque titolo formulate, ed in via ancora più gradata, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di improcedibilità e\o improponibilità e di rigetto dell'eccezione di nullità, rigettare ogni domanda proposta dal sig. e dai sigg.ri , e Controparte_7 Persona_2 Controparte_8 CP_9
a qualunque titolo formulata (e quindi anche a titolo di danno da perdita
[...] del rapporto parentale, di danno morale iure proprio ed esistenziale), in quanto infondata in fatto e diritto e non provata.
4. Rigettare tutte le eccezioni sollevate dalla in quanto infondate in Controparte_4 fatto e diritto.
5. Rigettare ogni domanda proposta dal sig. , a qualunque titolo CP_6 formulata, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto e non provata.
6.Dichiarare la nullità di tutte e tre le CTU tecniche svolte in primo grado (la prima
a firma del perito , la seconda a firma del perito Persona_4 Per_5
e la terza a firma del perito Dr. e, in accoglimento dei motivi
[...] Persona_6 di appello spiegati, revocare consequenzialmente la seguente statuizione di cui all'ultimo punto del dispositivo secondo cui: pone definitivamente a carico di tutte le parti, ad eccezione di , e nelle rispettive percentuali di responsabilità, CP_6 ed in solido con le Assicurazioni, le spese di tutte le CTU.
7. condannare le parti appellate al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, nella misura di Euro 2738,00 per compensi, oltre 458,00 Euro per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, ed oltre IVA
5 e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele De Luca, dichiaratosi antistatario.
8. In ipotesi di rigetto, anche parziale, dell'eccezione di nullità delle tre CTU tecniche svolte in primo grado e/o di rigetto, anche parziale, della domanda di revoca dei rispettivi decreti di liquidazione, condannare le parti appellate anche alle spese delle
CTU che la Corte di Appello riterrà valide.
9. Si chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte di Appello si compiaccia di provvedere alla correzione dei seguenti errori materiali:
laddove nel dispositivo, sia alla diciassettesima pagina rigo 12° sesta parola che alla diciottesima pagina rigo sesta parola, è scritto “ deve leggersi ed intendersi Per_7
“ . CP_7
10. Condannare le parti appellate al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del giudizio di secondo grado, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria
Si insiste nell'ammissione della CTU neuropsichiatrica e tecnica contabile così come richiesta nelle memorie depositate ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 19 marzo 2020, si costituiva in giudizio CP_4 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 23 luglio 2020, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la riunione del presente appello con quello proposto dalla
[...]
Compagnia e iscritto al numero di rg 234/2020. aderiva all'impugnazione CP_1 proposta da e proponeva, comunque, con appello incidentale, le censure già Parte_1 mosse alla sentenza con autonomo appello principale, così concludendo: “Affinchè
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali di cui sopra Voglia accogliere l'appello principale proposto dal sig. ed in ogni caso in via incidentale ed in totale Parte_1 riforma della sentenza n° 2730/19 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del GOP dott. Luigi Ambrosino accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui è causa il compianto sig. conducente la moto Suzuki Persona_3
750 tg di proprietà di e per l'effetto rigettare la domanda Controparte_7 riconvenzionale proposta dai sig.ri e nonché la CP_7 Per_2 Controparte_9 sig.ra nei confronti della comparente e del sig. Controparte_8 Parte_1
6 In via gradata e sempre in totale riforma della gravata sentenza nella denegatissima ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Napoli Voglia anche confermare l'applicazione dell'art 2054 cc. al sinistro per cui è causa applicando un concorso di colpa ex art
2054 c.c. assolutamente differente e con notevolmente maggiore responsabilità della moto rispetto all'auto.
Inoltre sempre in via incidentale riformare la sentenza in relazione alla domanda proposta dal sig. accertando l'avvenuta rinuncia alla domanda CP_6 proposta nei confronti della comparente e del sig. rigettando così la proposta Pt_1 domanda anche per la assenza di prova sul quantum debeatur;
In ogni caso riformare la sentenza anche in relazione alle liquidazioni operate dal
Tribunale di Torre Annunziata in favore dei convenuti in riconvenzionale eredi
CP_7
Applicare infine in via incidentale come per legge il massimale di legge vigente al momento del sinistro limitando la condanna della comparente in favore di tutte le parti del giudizio nel massimale di legge pari ad € 774.685,35 stabilendo le percentuali a favore degli eredi ed eventualmente, in caso di mancato CP_7 accoglimento delle deduzioni sopra riportate del sig. ; CP_6
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio anche del primo grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 3 settembre 2020, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del CP_6 disposto dell'art. 342 cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto, invocando, in ogni caso, quanto alla sua posizione di terzo trasportato, la conferma della sentenza nei propri riguardi anche in caso di accertamento di diverso grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Con comparsa depositata l'11 ottobre 2020, si costituivano in giudizio gli eredi eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per Persona_3 violazione del disposto dell'art. 342 cpc, nel merito ne chiedevano il rigetto e, in via subordinata, insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, all'udienza del 13 ottobre 2020, disponeva la riunione al presente processo di quello iscritto al numero di rg 234/2020, nell'ambito del quale tutte le parti processuali erano ritualmente costituite e la Corte, con ordinanza del 17 luglio 2020, aveva parzialmente sospeso, su istanza di
[...]
[...]
[...] , l'esecutorietà della sentenza impugnata per l'importo eccedente il CP_12 massimale assicurativo di € 774.685,35.
§ L'appello di Controparte_1
Con l'autonomo appello proposto rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa immediata sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado qui gravata n°
2730/2019, per le causali di cui sopra ed in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n° 2730/2019 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in persona del GOP dott. Luigi Ambrosino.
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta in via riconvenzionale dagli eredi ed in via diretta dal sig. per tutte le CP_7 CP_6 motivazioni sopra evidenziate.
- Accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui è causa il compianto sig. conducente la moto Suzuki 750 tg di proprietà di Persona_3 [...]
e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai sig.ri CP_7
e nonché la sig.ra nei CP_7 Per_2 Controparte_9 Controparte_8 confronti della comparente e del sig. Parte_1
- In via gradata e sempre in totale riforma della gravata sentenza nella denegatissima ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Napoli Voglia anche confermare l'applicazione dell'art 2054 cc. al sinistro per cui è causa applicando un concorso di colpa ex art 2054 c.c. assolutamente differente e con notevolmente maggiore responsabilità della moto rispetto all'auto.
- Inoltre riformare la sentenza in relazione alla domanda proposta dal sig. CP_6
accertando l'avvenuta rinuncia alla domanda proposta nei confronti della
[...] comparente e del sig. llardi rigettando cosi la proposta domanda anche per la assenza di prova sul quantum debeatur.
- In ogni caso riformare la sentenza anche in relazione alle liquidazioni operate dal
Tribunale di Torre Annunziata in favore dei convenuti in riconvenzionale eredi
e del sig. . CP_7 CP_6
- Applicare come per legge il massimale di legge vigente al momento del sinistro limitando la condanna della comparente in favore di tutte le parti del giudizio nel massimale di legge pari ad € 774.685,35 stabilendo le percentuali a favore degli eredi ed eventualmente, in cas0 di mancato accoglimento delle deduzioni sopra CP_7 riportate del sig. . CP_6
8 - Infine riformare la sentenza anche per la mancata pronuncia della domanda di rivalsa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio anche del primo grado di giudizio”.
Con ordinanza del 23 agosto 2023, la Corte dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso di , che veniva ritualmente riassunto da Persona_2 Parte_1
A seguito della riassunzione si costituivano in giudizio , Controparte_7 CP_8
e , nella qualità di eredi , riportandosi alle
[...] Controparte_9 Persona_2 precedenti difese.
La causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per consentire diversa composizione del collegio giudicante, in ragione del trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti.
All'udienza del 17 settembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati , eredi e (quest'ultimo Pt_1 CP_4 CP_7 CP_6 oltre il decorso del primo termine di cui all'art. 190 cpc, in data 28 novembre 2024) depositavano comparse conclusionali, gli appellanti e Pt_1 Controparte_1 nonché l'appellato anche memorie di replica conclusionale. CP_6
Le preliminari eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dalle difese di e degli eredi anche con riguardo all'impugnazione principale CP_6 CP_7 proposta da fondate su ragione formali, vanno disattese poiché Controparte_1 entrambi i gravami, che devono, quindi, essere esaminati nel merito, contengono sufficientemente chiare e argomentate censure alla decisione di primo grado.
§ I motivi di gravame formulati da Parte_1
L'appellante formula dodici motivi di gravame, non rubricati, coi quali, Parte_1 sostanzialmente lamenta:
1) l'erroneo rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale e di quelle formulate dagli interventori per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni private;
2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità delle domande riconvenzionali e di quella proposta dagli interventori per violazione degli artt. 163 e 164 cpc;
3) la nullità delle ctu espletate;
4) l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria;
5) l'errata quantificazione del danno da risarcirsi in favore di Parte_1
9 6) l'omessa liquidazione del danno subito dalla vettura;
7) la mancata ammissione della ctu neuropsichiatrica sulla persona dell' Pt_1
8) l'erronea liquidazione del danno da perdita parentale in favore degli eredi CP_7
9) l'erroneo accoglimento della domanda proposta da , anche con CP_6 riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale;
10) il contrasto tra la motivazione e il dispositivo, laddove il Tribunale non avrebbe chiarito a carico di quali parti rimarrebbe il rilevante importo di € 130.000,00 liquidato in corso di causa a titolo di provvisionale in favore di;
CP_6
11) la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda di regresso formulata in via riconvenzionale da FGVS nei confronti di Controparte_1 Parte_1
12) l'erronea liquidazione delle spese di lite, rispetto alle quali il Tribunale avrebbe determinato una somma al di sotto dei minimi tariffari in favore di applicando, Pt_1 invece, nei confronti delle altre parti processuali valori compresi tra i minimi e i medi e valori compresi tra i medi e i massimi.
Infine, l'appellante chiede, altresì, provvedersi alla correzione dell'errore Pt_1 materiale laddove nel dispositivo è indicato come “ ”. Controparte_7 Controparte_13
§ I motivi di gravame formulati da Controparte_1
L'appellante formula, a sua volta, sette motivi di gravame, Controparte_1 così rubricati:
1) Errata pronuncia sulla improponibilità ed improcedibilità delle domande;
2) Omessa pronuncia – Mancata applicazione del massimale di legge;
3) Errata e contraddittoria valutazione e motivazione in merito all'accertamento della responsabilità del sinistro per cui è causa;
4) Omessa, errata ed arbitraria applicazione della valutazione del danno da perdita parentale ed omessa motivazione da parte del Tribunale di Torre Annunziata;
5) Errata valutazione di un punto decisivo della controversia ed in particolare sulla Co rinuncia del Sig. nei confronti delle (già CP_6 Controparte_1 CP_14
) in qualità di FGVS;
[...]
6) Errata valutazione in ordine ai danni subiti dal Sig. valutazione di una ctp in CP_6 assenza di contraddittorio nei confronti della comparente;
7) Omessa pronuncia in merito alla domanda di rivalsa.
In via istruttoria, la compagnia chiede disporsi nuova ctu tecnica per l'esatta e completa ricostruzione cinematica del sinistro.
I motivi di appello formulati da e da vanno trattati in Pt_1 Controparte_1
10 parte congiuntamente e, comunque, esaminati secondo un ordine di priorità logica e per la loro connessione.
§ Nullità della domanda degli CP_10
Il secondo motivo di appello proposto da col quale questi si duole che il Parte_1
Tribunale avrebbe ingiustamente e con motivazione apparente rigettato l'eccezione di nullità per genericità delle domande proposte dagli va esaminato per CP_10 primo.
Argomenta l'appellante che le domande sarebbero nulle poiché non sarebbe stata indicata la residenza degli interventori e mancherebbe la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che la sostengono.
Il Tribunale sul punto ha statuito: “Sempre in via preliminare, va rigettata
l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dagli attori, tanto da permettere alla convenuta di articolare le proprie conseguenti difese. Ed, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”.
La decisione è corretta e va confermata.
La mancata indicazione del luogo di residenza non ha alcuna rilevanza, posto che sono chiaramente indicati nell'atto i codici fiscali e le date di nascita di tutti gli eredi più che sufficienti a individuare con esattezza i soggetti che agivano in CP_7 giudizio.
Quanto al contenuto della domanda, per quanto in questa sede ancora interessa, nella comparsa di costituzione e intervento sono puntualmente indicati tutti i fatti sottesi alla domanda, con chiara descrizione degli eventi e delle responsabilità
11 attribuite (pag. 2-4) e, nel prosieguo, sono, altresì, espressamente individuati i beni lesi: danno patrimoniale al motociclo;
danno da perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo del mutamento in peius della qualità di vita per l'apporto patrimoniale dato dal congiunto alla famiglia sia per la lesione all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci che caratterizza la vita familiare, con perdita dell'assistenza materiale e morale del figlio e fratello (pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione e intervento).
Le conclusioni rassegnate sono, parimenti, precise laddove viene chiesto l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo a e la conseguente Parte_1 condanna di questi, unitamente al FGVS, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti a causa dell'evento dannoso.
Il motivo va, dunque, respinto.
§ La procedibilità delle domande risarcitorie
I motivi di gravame sub 1) formulati sia dall'appellante che da Pt_1 CP_1 sono afferenti alla medesima questione. Lamentano, infatti, entrambe le parti
[...]
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la proponibilità delle domande degli e di nonostante le lettere di messe CP_10 CP_6 in mora non avrebbero rispettato il disposto testuale dell'art. 148 CdA né le stesse sarebbero state inviate a Consap.
Le doglianze non sono fondate.
Per quanto attiene alla posizione di , risultano prodotte in atti CP_6 numerose diffide e messe in mora, indirizzate a Controparte_16 Controparte_1
FGVS e Consap nelle quali vengono chiaramente indicati data, luogo e modalità del sinistro;
vengono, altresì, individuati i soggetti coinvolti e le generalità complete del danneggiato, la polizza assicurativa contratta con , con specificazione delle CP_4 lesioni gravi patite, la dichiarazione che il danneggiato non ha diritto a prestazioni da parte di enti che garantiscono assicurazioni sociali obbligatorie e allegata documentazione medica, completa di certificato di avvenuta guarigione nonché documentazione reddituale del danneggiato, con invito a sottoporlo a visita medica.
Analogamente, gli eredi hanno inoltrato a e a Consap CP_7 CP_17 richieste di risarcimento danni di identico contenuto, allegando tutta la documentazione utile (certificato di morte, stato di famiglia, documentazione fiscale).
Irrilevante è la mancata indicazione dei codici fiscali atteso che i danneggiati vengono identificati con data e luogo di nascita nonché residenza anagrafica.
Le diffide inoltrate alle compagnie e a Consap contengono, dunque, tutti gli elementi
12 necessari, senza alcuna lacuna e incompletezza, nel pieno rispetto della norma che impone l'onere di collaborazione tra le parti in via preventiva e stragiudiziale. Peraltro, proprio la sentenza della Cassazione 4938/2018, citata dall'appellante afferma Pt_1 che “Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se l'improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un'offerta volta
a prevenire la controversia”, ribadendo che “Eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere "sanate" dalla collaborazione tra le parti”. Nel caso di specie non è emerso processualmente che le compagnie abbiano mai inoltrato richieste di integrazione e le richieste risarcitorie, correttamente inviate a tutti i soggetti coinvolti (compagnie di assicurazione e Consap), sono complete e rispettose delle formalità richieste dalla legge, che mirano ad assolvere una funzione sostanziale.
I motivi vanno, dunque, respinti.
§ La nullità delle consulenze tecniche e l'istanza di rinnovazione
Con terzo motivo di appello, l'appellante invoca la declaratoria di nullità delle Pt_1 consulenze tecniche svolte in primo grado.
Giova premettere che nel corso del giudizio di primo grado sono state svolte ben tre consulenze tecniche d'ufficio volte a ricostruire la dinamica del sinistro.
La prima ctu, a firma del perito , sarebbe affetta da nullità perché l'ausiliario Per_4 avrebbe inviato la bozza in data 22 febbraio 2019 alle ore 22.39, dovendo considerarsi l'invio avvenuto il successivo giorno 23 con la conseguenza che il termine per inoltrare le osservazioni, di 20 gg, doveva considerarsi scadente il 5 marzo 2019 e non il precedente 4 marzo. La ctu era stata depositata il 19 marzo 2019 e il ctu non avrebbe potuto giovarsi del rinvio d'ufficio dal 4 al 6 marzo 2019 disposto dal Tribunale. Inoltre, questi, pur avendo rilevato nel verbale la necessità di acquisire ulteriori elementi dal fascicolo penale, non vi aveva provveduto senza informare i ctp delle motivazioni.
L'ausiliario si sarebbe profuso in considerazioni attinenti al merito della decisione e non avrebbe allegato i verbali delle operazioni peritali alla consulenza. La risposta alle osservazioni del ctp non sarebbe stata soddisfacente. La ctu a firma del perito Per_5 sarebbe nulla poiché il consulente avrebbe effettuato una valutazione dell'interrogatorio formale reso da e avrebbe, altresì, valutato le testimonianze Pt_1 basandovi la sua relazione, competendo, invece, il vaglio delle prove al giudice. Infine, anche la ctu a firma dell'ausiliario sarebbe affetta da nullità poiché il ctu Per_6
13 avrebbe inammissibilmente utilizzato rilievi tratti da Google Maps e affermato, in contrasto con la Polizia intervenuta sui luoghi, che la linea di mezzeria non sarebbe stata chiaramente visibile.
La nullità delle ctu comporterebbe, altresì, l'obbligo per gli ausiliari di restituire i compensi percepiti.
Le relazioni di consulenza, rinnovate, peraltro, anche su istanza di non paiono Pt_1 affette da nullità, non risultando, invero, neanche dalla prospettazione dell'appellante, alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa né che vi sia stato da parte degli ausiliari l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti ovvero fatti non dedotti, caso nel quale, solamente, si verserebbe in ipotesi di nullità assoluta (Cass. SS UU 3086/2022).
Peraltro, circa le argomentazioni svolte dall'appellante, quanto alla ctu (il Per_4 quale aveva chiesto proroga del termine di deposito della relazione per consentire alle parti di inoltrare le osservazioni), la stessa difesa di afferma che il consulente ha Pt_1 tenuto conto delle osservazioni critiche formulate, limitandosi a ritenere genericamente non soddisfacente la risposta. Per ciò che attiene alla consulenza , l'ausiliario Per_5 ha chiarito, in risposta alle osservazioni critiche della difesa di aver fondato le Pt_1 proprie valutazioni visionando il luogo dell'incidente, i danni sulla moto e gli atti di causa, utili a rilevare: il senso di marcia tenuto dai veicoli, la manovra eseguita dai conducenti prima della collisione, la posizione dei veicoli al momento dell'urto, le parti dei veicoli venute in contatto, la posizione del trasportato della moto (pag. 9 relazione)
e di aver operato riferimento all'interrogatorio formale reso al solo fine di conoscere la posizione dei veicoli e la manovra eseguita dal veicolo prima della collisione.
Le valutazioni del ctu non sono assolutamente basate sulle testimonianze, le quali possono comunque rappresentare un ulteriore ausilio alla ricostruzione del fatto.
Infine, con riguardo alle obiezioni mosse alla consulenza a firma del consulente
è ormai orientamento consolidato che per il ctu non operano le preclusioni Per_6 afferenti alle parti, ben potendo questi procedere agli approfondimenti istruttori che appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale.
Non si comprende, poi, come l'osservazione di rilievi fotografici, la cui visione è disponibile anche al giudice oltre che alle parti, possa mettere in discussione fatti
“indiscutibili perché accertati dagli agenti di polizia” (pag. 35 appello).
Va, quindi, escluso che le consulenze tecniche siano affette da nullità assoluta e, pertanto, esse sono utilizzabili.
14 In considerazione della richiesta formulata anche da va Controparte_1 chiarito che il materiale probatorio a disposizione, costituito oltre che dalle tre consulenze anche dagli atti delle Forze dell'ordine intervenute, fornisce un quadro sufficientemente chiaro circa la dinamica del sinistro, senza che risulti necessario disporre ulteriori accertamenti tecnici.
§ La responsabilità dei conducenti
Con gli ulteriori motivi di doglianza rispettivamente sub 4) e 3) le difese di e di Pt_1 contestano, per diversi profili, la responsabilità e il grado Controparte_1 attribuito dal primo giudice al conducente della vettura.
In particolare, viene evidenziato che la velocità e la condotta di guida del motociclo sarebbero la causa esclusiva o perlomeno prevalente del sinistro. Vengono, altresì, contestati gli esiti della consulenza, in particolate la difesa ritiene insuperabile il Pt_1 dato accertato dalla polizia e riportato nella relazione che la moto avrebbe attinto da tergo l'autovettura, trattandosi di atto fidefacente, contestando, altresì, il contenuto delle testimonianze rese nel corso del giudizio. pone l'attenzione Controparte_1 sulle plurime violazioni del Codice della Strada commesse dal conducente il motociclo, tali da aver determinato da sole l'incidente ovvero da valutare, ai sensi dell'art. 2054 cc, quali causa prevalente dell'evento dannoso.
Le censure sono fondate.
Occorre, innanzitutto chiarire, con riguardo alle argomentazioni spese dalla difesa che il contenuto della relazione di servizio redatta dagli Agenti di PS intervenuti Pt_1 sul luogo del sinistro e nell'immediatezza dei fatti, quanto alla circostanza che il motoveicolo avrebbe tamponato l'autovettura, poiché essi affermano che la vettura sarebbe stata urtata da tergo, non può essere considerato atto fidefacente, trattandosi, con evidenza, di una circostanza non avvenuta alla presenza dei Pubblici Ufficiali.
Dall'esame delle relazioni di servizio, dei rilievi fotografici della PS, dai rilievi e calcoli sviluppati dai consulenti tecnici che si sono avvicendati nel corso del processo, emerge chiaramente che conduceva il motociclo, seguendo la vettura Persona_3 condotta da in un tratto di strada rettilineo e illuminato, in ora notturna. La Pt_1 condotta di guida del motociclista era connotata da elevata velocità, che i ctu, sulla scorta della frenata di mt. 38 rilevata sull'asfalto dalla Polizia, hanno individuato, nonostante le imprecisioni dei rilievi della PS, in almeno 80/90 km/h, tenuto conto anche del tempo di reazione, nonché dei danni subiti dai veicoli, e in circa 66 km/h al momento dell'impatto; tanto in un tratto a striscia continua, nel quale vigeva il limite
15 di 40 km/h, ridotto a 30 km/h in prossimità di un semaforo. inoltre, marciava CP_7 in prossimità della linea di mezzeria. La concordanza sostanziale dei consulenti, i quali hanno operato in maniera autonoma, sulla velocità di marcia della moto conduce a escludere la validità dell'ipotesi formulata dal ctp che la indica, invece, in 145 Pt_1 km/h. I ctu convengono che il conducente dell'auto aveva la possibilità di avvistare il motociclo che proveniva da dietro.
Altrettanto chiaramente emerge che effettuò una manovra di svolta a sinistra, Pt_1 pur in un tratto ove vi era striscia tratteggiata, venendo, in tal modo, a creare ostacolo alla marcia della motocicletta. La tesi propugnata dall'appellante che egli sia Pt_1 stato tamponato dalla moto, trova chiara smentita nei rilievi fotografici della PS, dai quali si evince pacificamente che la parte posteriore della vettura non ha alcun danno mentre essa risulta gravemente danneggiata nella fiancata sinistra, in tutta la sua lunghezza, con totale contorcimento delle lamiere degli sportelli lato guida. Tesi quella del tamponamento, peraltro, negata anche dalla ricostruzione del ctp di il quale Pt_1 descrive la dinamica, nella sua sostanza, in accordo con i ctu. Il punto di impatto, avvenuto all'interno dell'opposta corsia di marcia, sconfessa anche la tesi che non Pt_1 avesse ancora iniziato la manovra. V'è, poi, da aggiungere che la Polizia non ha rilevato alcuna traccia di scarrocciamento della vettura, la quale, a seguito dell'urto, ha finito la marcia sul lato destro dell'opposta corsia in posizione contromano, dovendosi, pertanto, concordare col consulente che l'autovettura abbia effettuato la Per_6 manovra di svolta in rapidità, tenendo una velocità che si è poi dissipata nel prosieguo della corsa, deviata nella traiettoria dall'urto, sino alla posizione statica finale. Il dato è ulteriormente confortato dalla circostanza, anch'essa rimarcata dal ctu che il Per_6 veicolo ha percorso circa 15 mt dopo l'impatto, incastrandosi per circa 40 cm sull'opposto marciapiedi, tra un muretto e un albero, evento da ascrivere alla velocità dell'auto e non alla forza dell'impatto.
Le testimonianze di e , i quali hanno riferito di Testimone_1 Testimone_2 aver visto che la vettura procedeva a fari spenti, vanno prudentemente valutate giacché la Polizia, giunta sul luogo dell'incidente circa 15 minuti dopo, ha dato atto che non vi erano testimoni.
I dati oggettivi acquisiti nel corso dell'istruttoria, sopra richiamati, consentono, di affermare che all' vada addebitata la responsabilità di non aver ottemperato al Pt_1 disposto dell'art. 154 Codice della Strada, che impone ai conducenti di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,
16 segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione e, nello svoltare a sinistra, usare la massima prudenza.
La condotta di guida di ha, a sua volta, violato la norma di cui Persona_3 all'art. 143 CdS che prescrive ai veicoli di “...circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Il motociclista, inoltre, non ha rispettato il limite di velocità, particolarmente basso nel tratto di strada interessato, tenendo, inoltre, una velocità inadeguata all'ora notturna, con minore visibilità (art. 141 CdS), né ha ottemperato all'art. 149 CdS che impone ai veicoli, di “... tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
L'apporto causale della condotta di guida del motociclista appare, pertanto, significativamente maggiore rispetto a quello del conducente la vettura e le relative responsabilità vanno rideterminate nel 75% a carico di , il quale nel Persona_3 sinistro ha malauguratamente perso la vita, e 25% a carico di Parte_1
Prima di procedere alla rideterminazione della liquidazione dei danni, vanno, però, esaminati gli ulteriori motivi di gravame.
§ La domanda risarcitoria di Parte_1
Con quinto, sesto e settimo motivo di gravame, censura la sentenza nella Parte_1 parte in cui il primo giudice non avrebbe correttamente liquidato il danno alla persona da egli subito, pur con riferimento all'esito della ctu medico legale, e nella parte in cui non ha liquidato il danno alla vettura e non ha ammesso la ctu neuropsichiatrica e contabile, come chiesto con memoria ex art. 183, n. 2, cpc.
Quanto al danno al veicolo, ne ha chiesto la liquidazione in via equitativa in € Pt_1
2.000,00, non fornendo alcuna prova circa l'effettivo valore della vettura.
Gli eredi hanno prodotto, nel precedente grado di giudizio, visura estratta CP_7 dal PRA dalla quale risulta che l'autovettura, immatricolata nell'anno 1985, è stata acquistata da nell'anno 2005 per un valore dichiarato di € 500,00. Il veicolo, Pt_1 inoltre, era privo di revisione da almeno sei anni;
dunque, non avrebbe potuto e dovuto circolare, e, come accertato dai ctu, era in pessimo stato di manutenzione.
Quanto sopra conduce ad affermare che l'autovettura, risalente a 24 anni prima del sinistro, fosse priva di valore commerciale, pertanto, correttamente, in assenza di prova di ulteriore danno, il primo giudice nulla ha liquidato a tale titolo.
In ordine alla richiesta di ctu contabile volta a valutare il danno patrimoniale che
17 assume aver subito a seguito dell'incidente, essa non appare necessaria o Pt_1 opportuna essendo stati prodotti in atti i modelli CUD dall'anno 2006 all'anno 2010
(riferito all'anno 2009, nel corso del quale avvenne il sinistro), modelli dai quali non emerge alcuna significativa contrazione dei redditi da lavoro dipendente, non potendosi, quindi, in assenza di ulteriori elementi, non acquisibili mediante ctu che assumerebbe carattere esplorativo, liquidarsi alcunché a tale titolo.
Ilardi si duole, poi, della mancata ammissione di ctu neuropsichiatrica senza però motivarne in alcun modo la necessità né l'appellante muove alcuna censura alla consulenza medico legale svolta nel precedente giudizio, all'esito della quale è emerso un grado invalidità permanente a carico dell'appellante dell'8%, rientrante, dunque, nell'ambito del danno biologico di lieve entità.
Infine, l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo che sarebbe stato svolto dal
Tribunale, sulla base dell'entità dei postumi, permanenti e temporanei, con riconoscimento del danno morale in misura del 25%, che correttamente effettuati avrebbero dovuto portare a un totale di € 19.533,12, in luogo dell'importo di €
18.906,99, liquidato dal primo giudice e decurtato, poi, del 70%.
Sul punto, ha rilevato che, trattandosi di lesioni rientranti nell'alveo CP_4 delle cosiddette micropermanenti, la massima personalizzazione riconoscibile non poteva comunque eccedere la quota di 1/5 del danno biologico.
Ai sensi dell'art. 139, comma III, CdA, infatti, “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
Il Tribunale non ha espressamente riconosciuto a un aumento del risarcimento Pt_1 del danno in misura del 25%, stabilendo in sentenza: “Pertanto, e sulla scorta della
C.T.U., le lesioni subite dall'attore vanno determinate nella misura Parte_1 complessiva di € 18.906,99, di cui € 10.552,91 (8% già rivalutati ex art. 139 CdA) per danno “biologico”, € 843,84 per I.T.T. (gg. 18), € 1.054,80 per I.T.P. (al 75% per gg.
30), € 1.406,40 per I.T.P. (al 50% per gg. 60), € 703,20 per ITP (al 25% per gg. 60) ed
€ 3.482,46 ed € 863,38; somma che va ridotta ad € 5.672,09”. La somma di €
3.482,46, in relazione alla quale non viene specificato il titolo, non risulta neanche
18 aritmeticamente corrispondente al 25% del danno biologico.
In applicazione del DM Ministero dello sviluppo economico del 22 luglio 2019, all'epoca vigente, sulla base delle percentuali di invalidità e con l'aumento massimo del
20% consentito dalla norma, l'importo liquidabile in favore di era di € 18.786,33, Pt_1 dunque, semmai, lievemente inferiore a quanto in concreto liquidato in € 18.906,99 sulla base di un calcolo la cui correttezza non è nel presente grado di giudizio in concreto verificabile per l'assenza di indicazione chiara dei criteri posti alla base. L'importo, in assenza di appello incidentale e ferma la rideterminazione in ragione delle diverse percentuali di responsabilità, va, quindi, confermato.
§ Il danno da perdita parentale e la sua quantificazione e censurano la sentenza, rispettivamente con ottavo e Pt_1 Controparte_1 quarto motivo di impugnazione, nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto in favore degli eredi il risarcimento del danno da perdita parentale. CP_7
La difesa di argomenta che il Tribunale abbia liquidato il danno in totale Pt_1 assenza di prova, dovendo ritenersi, sulla base della motivazione, che questo sia stato presunto nonostante la mera titolarità di un rapporto familiare non determinerebbe automaticamente il diritto al risarcimento del danno, la cui esistenza deve essere allegata e provata. Le presunzioni alle quali pur può farsi ricorso devono fondarsi su elementi obiettivi forniti dal soggetto danneggiato.
a sua volta, si duole che il Tribunale, senza motivare sul Controparte_1 punto come invece avrebbe dovuto, abbia liquidato il danno in applicazione dei valori massimi previsti dalle Tabelle all'epoca in uso presso il Tribunale di Milano.
Il Tribunale ha, sullo specifico punto, statuito: “... deve innanzitutto evidenziarsi che il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Un danno di questo contenuto può ritenersi normalmente conseguente alla perdita di un componente della famiglia nucleare, tanto da potere essere provato anche par mera presunzione desunta dal grado di
19 parentela (Tribunale Trani, 22/02/2019, n. 459); in particolare è stato ritenuto che in tema di risarcimento danno da perdita del rapporto parentale, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (Tribunale Trani, 15/01/2019, n. 81). A ciò va aggiunto che in tema di danno non patrimoniale da perdita di familiare questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (Tribunale Napoli, sez. VIII,
27/12/2018, n. 11130)”.
Il primo giudice ha, poi, proceduto alla liquidazione del danno in applicazione dei valori massimi all'epoca previsti dalle Tabelle del Tribunale, senza, però, in effetti, specificarne le ragioni.
Ciò non di meno la decisione, sia nell'an che nel quantum, appare corretta.
Gli eredi hanno allegato di aver subito la lesione del diritto all'intangibilità CP_7 della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, specificando che “In conseguenza dell'evento morte che ha colpito il loro stretto congiunto, i familiari, difatti, hanno perso non solo l'assistenza materiale, ma anche morale dello stesso nonché la figura rispettivamente del figlio e del fratello più piccolo, venendosi di conseguenza a trovare in una situazione di dolore
e sofferenza”.
Per un profilo deve, dunque, ritenersi che le allegazioni in fatto siano più che sufficienti a consentire di ritenere presuntivamente sussistente il pregiudizio subito,
20 dovuto alla rescissione di legame familiare, essendo state compiutamente dedotti la perdita dell'assistenza materiale e morale nell'ambito della famiglia, lo strettissimo vincolo di parentela nonché il dolore e la sofferenza patiti.
In ordine alla quantificazione del danno, pur non avendo il Tribunale pienamente motivato sul punto, la decisione può essere confermata tenuto conto degli elementi emersi dall'istruttoria.
era il figlio più giovane della famiglia, deceduto tragicamente e Persona_3 improvvisamente a soli 21 anni. Egli era convivente, come certificato dall'estratto dell'atto di famiglia prodotto, coi genitori e i fratelli, maggiori di pochi anni, 28 CP_7 anni e 24, e i genitori all'epoca dei fatti erano dell'età, rispettivamente, di 55 CP_9
e 54 anni. La teste all'epoca dei fatti fidanzata di Tes_3 Testimone_4 CP_7
e, poi, coniuge, ha riferito di frequentare la famiglia da quando aveva
[...] CP_7
15 anni di età e di essere al corrente della circostanza che contribuiva Persona_3 al mantenimento della famiglia con parte della sua paga da bersagliere. La circostanza appare confermativa della profondità del vincolo familiare, anche considerata la giovane età della vittima, che, alla prima esperienza lavorativa, sosteneva anch'egli il nucleo familiare.
Sono stati, pertanto acquisiti, in via presuntiva e di piena prova, più che sufficienti dati che consentono di liquidare il pregiudizio, squisitamente interiore, patito dai familiari con riferimento ai valori massimi previsti, tenuto conto della tragicità e subitaneità dell'evento, della giovanissima età della vittima e dei di lui fratelli, nonché dell'età tutt'altro che avanzata dei genitori, che, dunque, tutti, avrebbero sopportato e sopporteranno per lunghi anni a venire il dolore per la perdita del figlio e fratello, con il quale non solo vi era un vincolo di parentela strettissimo ma anche un legame affettivo importante e reciproco sostegno.
Per tali ragioni, ferma la rideterminazione dell'importo in ragione delle diverse percentuali di responsabilità, la sentenza sul punto può essere confermata.
§ La rinuncia alla domanda nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
Con quinto motivo di gravame censura la sentenza nella parte Controparte_1 in cui il Tribunale ha affermato che la rinuncia alla pretesa nei confronti di CP_1 effettuata a verbale dal difensore di , agendo solo ai sensi dell'art. 141 CdA, era CP_6 improponibile.
La circostanza che agiva solo ai sensi dell'art. 141 CdA emergerebbe CP_6 dalle conclusioni dell'atto di citazione, nelle quali questi chiedeva accertarsi di essere
21 terzo trasportato a bordo del motociclo, dalle due ordinanze che concedevano le provvisionali al , il cui difensore a verbale rinunciava a qualsiasi domanda nei CP_6 confronti del FGVS e di La rinuncia alla domanda o a singoli capi, atteggiandosi Pt_1 come espressione della discrezionalità tecnica che compete al difensore non necessita, tra l'altro, di rinuncia.
Il motivo non può essere accolto.
ha espressamente chiesto nelle conclusioni del proprio atto CP_6 introduttivo, reiterate in tutti i seguenti scritti difensivi (come peraltro rilevato anche dal primo giudice), “6) accertare e dichiarare la responsabilità - esclusiva e/o concorsuale e comunque ciascuno per il diverso titolo dedotto in giudizio - dei conducenti il motoveicolo targato DG45065 e l'autoveicolo Fiat targato FI F18897 nella procreazione del sinistro per cui è causa”. Il difensore di si è sempre CP_6 riportato nei verbali di causa alle conclusioni rassegnate e, in particolare, nel verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2019, il legale ha espressamente dichiarato di impugnare
“... quanto argomentato dall'Avv. Brancaccio in merito alla circostanza di aver rinunciato al giudizio nei confronti delle FGVS perché non rispondente CP_1 assolutamente al vero”.
La liquidazione della provvisionale è stata chiesta da senza indicazione di CP_6 specifici soggetti e posta dal giudice, correttamente in detta fase processuale, provvisoriamente a carico del vettore ( e la sua assicurazione). Controparte_7
Nei verbali di causa non si rileva alcuna rinuncia, espressa o tacita, alla domanda nei confronti di la quale non ha neanche indicato in quale verbale la dichiarazione CP_1 sarebbe stata resa, e, infine, il Tribunale, con ordinanza del 30 marzo 2017, dopo aver trattenuto la causa in decisione per emettere sentenza parziale con riguardo alla posizione del , ne ha disposto la remissione sul ruolo “... rilevato che ad CP_6 un'attenta lettura degli atti introduttivi di si evince che lo stesso ha CP_6 agito invocando l'art. 2054 c.c. nei confronti di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nel giudizio e delle rispettive compagnie assicuratrici chiedendo anche di condannare gli stessi al risarcimento dei danni secondo i rispettivi gradi di responsabilità; atteso che, pertanto, non avendo agito direttamente nei confronti della CP_6 compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato, non si può prescindere dall'accertamento delle rispettive responsabilità”.
Il motivo va, dunque, respinto.
§ La quantificazione dei danni subiti da e CP_6 Controparte_7
22 Con nono motivo di appello censura la sentenza poiché il Tribunale avrebbe Pt_1 liquidato il danno patrimoniale in favore di in € 70.000,00 senza CP_6 motivare compiutamente sul punto, nonché in favore di in € 3.500,00, Controparte_7 con generico riferimento alla documentazione in atti. con sesto motivo di impugnazione si duole che il danno non Controparte_1 patrimoniale riconosciuto in favore del sia stata liquidato con riferimento a una CP_6 consulenza di parte svolta non in contraddittorio nonché che il danno patrimoniale sarebbe stato liquidato senza minima prova.
Per quanto attiene al danno subito dal motociclo, di proprietà di , Controparte_7 questi ha prodotto in giudizio documentazione della proprietà del mezzo e della data di immatricolazione, in una alla documentazione fotografica dei danni, nonché perizia di stima nella quale il valore commerciale della moto è individuato in € 6.600,00 e il costo delle riparazioni in € 9.500,00 circa, oltre iva. Anche il ctu ha effettuato Per_5 simile stima, indicando il valore commerciale del veicolo in € 6.600,00 e il costo per la riparazione in € 8.500,00 circa.
Il ctu ha valutato il valore commerciale del motociclo in € 6.500,00, Per_6 chiarendo che lo stesso era stato immatricolato 14 mesi prima del sinistro, ritenendo che la riparazione risultasse antieconomica.
Il Tribunale ha liquidato a titolo di danno patrimoniale l'importo di € 3.500,00, già decurtato del 30%, che per l'intero è, quindi, secondo un semplice calcolo aritmetico, di € 5.000,00, somma che appare, dunque, congrua con riguardo al materiale probatorio e che va confermata, giusta anche l'assenza di appello incidentale sul punto.
Quanto invece al danno non patrimoniale liquidato in favore di , CP_6 questi ha prodotto consulenza di parte nella quale il perito indicava il danno alla salute nel 52% e le percentuali di invalidità temporanea in ITT gg. 125, ITP al 75% gg. 140, ITP al 50% gg 60. Il Tribunale ha, successivamente, ordinato a Controparte_16
l'esibizione della valutazione medico legale svolta dal fiduciario della compagnia, Dr.
il quale esaminata la relazione di parte, la documentazione medica e Per_8 sottoposto a visita il danneggiato, ha concluso che la perizia di parte fosse “appena maggiorata ma non distante dalla realtà”, valutando il danno in 45% IP, ITT gg 120, ITP al 75% gg 100 e ITP al 50% gg 100. Il fiduciario della compagnia ha dettagliatamente e chiaramente descritto le lesioni patite da , precisando che “i postumi articolari CP_6 potranno evolvere verso aspetti artrisi più velocemente della poliartrosi senile fisiologicamene attesa” nonchè che “Gli stessi postumi hanno impedito al Sig. CP_6
23 di continuare la sua attività dell'Esercito Italiano e, sicuramente, gli renderanno difficoltoso, l'inserimento in attività lavorative con valido impegno fisico”.
La consulenza del fiduciario della , convergente con quella del perito di CP_4 parte seppur ridotta nelle percentuali invalidanti, non è stata oggetto di alcuna contestazione, neanche in termini di utilizzabilità, nel corso del precedente giudizio, da parte di e, pertanto, ben poteva essere posta a base della Controparte_1 liquidazione del gravissimo danno fisico riportato nel sinistro, comprovata anche dalla copiosa documentazione medica prodotta da in giudizio. CP_6
Analogamente, la difesa di ha documentato in atti, e le circostanze CP_6 non sono oggetto di contestazione neanche nel presente giudizio, che questi, prima dell'incidente, fosse arruolato nell'esercito con il grado di “Caporal Maggiore”. Egli percepiva una retribuzione a titolo di indennità di ferma di € 1.200,00 mensili e, durante l'arruolamento, militare aveva frequentato e superato corsi di specializzazione e conseguito patenti militari. È, altresì, provato documentalmente che, dopo l'incidente, è stato collocato definitivamente in congedo per sopravvenuta CP_6 inidoneità fisica.
Il danno patrimoniale, al pari di quello non patrimoniale, è stato, pertanto, pienamente provato, tenuto conto della perdita del lavoro e della grave incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa, né gli appellanti hanno svolto specifiche censure con riguardo alla sua quantificazione da parte del primo giudice, lamentando genericamente una carenza di prova.
I motivi vanno, dunque, respinti.
§ Il limite del massimale di legge
Fondato è il secondo motivo di gravame formulato da col Controparte_1 quale la compagnia lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha limitato la condanna nei limiti del massimale di legge, fissato per l'anno 2009 in € 774.685,35, giacché il diritto del danneggiato al risarcimento del danno è contenuto per volontà di legge entro tale massimale minimo.
Sul punto la Suprema Corte ha anche di recente riaffermato: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ... il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante "ex lege", costituito dall'impresa designata o cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato
24 dall'ultimo comma dell'art. 21 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), in forza del rinvio operato dall'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, conv. nella l. n. 738 del
1978, cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge", indicati nella tabella A allegata alla l. n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 della citata legge, fino alla data di verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa
l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data” (Cass. Ord. 8900/2022).
E, ancora, “La Direttiva 2005/14/CE – nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito
l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre
2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per
l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993” (Cass. 9936/2024).
Tale limite può essere superato nel caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, circostanza questa non solo estranea al thema decidendum così come cristallizzato nel giudizio di primo grado ma, altresì, da escludersi in ragione della evidente difficoltà tecnica di ricostruzione del sinistro e dell'attribuzione ai conducenti delle rispettive responsabilità.
Il motivo va, pertanto, accolto ed entro tale limite (art. 1, lett. d) L 1.500.000 ovvero
€ 774.685,35) la compagnia risponderà dei danni.
§ La domanda di rivalsa formulata da Controparte_1
Con settimo motivo di appello si duole dell'omessa pronuncia da parte del CP_1
Tribunale in ordine alla domanda di rivalsa proposta nei confronti di Con Parte_1 undicesimo motivo di appello, speculare, lamenta che il Tribunale avrebbe Pt_1 omesso di dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di rivalsa proposta con comparsa di costituzione, senza effettuare una chiamata di terzo, in tal modo privando il convenuto in riconvenzionale dei termini di comparizione.
25 Le argomentazioni formulate da in ordine all'inammissibilità della domanda Pt_1 riconvenzionale cd trasversale sono infondate come confermato, di recente, da Cass.
Ord. 9441/2022: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (nello stesso senso, Cass. Ord. 20086/2024).
Pur essendovi orientamenti di legittimità più risalenti difformi, tale soluzione appare, sotto il profilo processuale, tenuto conto dell'ampio spazio di difesa consentito dai termini di cui all'art. 183 cpc, più armonica e rispettosa del principio della ragionevole durata del processo, che, nel caso di specie, non subisce alcuna lesione ma anzi consente di definire in un unico processo, con evidente economia processuale e contrazione dei tempi di definizione, tutti i rapporti connessi con l'unico evento generatore di danno.
La domanda proposta da nei confronti di è fondata e va Controparte_1 Pt_1 accolta, in ragione della violazione dell'obbligo assicurativo. L'art. 292, comma I, CdA, prevede che “L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”. La relativa azione è autonoma e speciale ex lege e, come precisato da Cass. SS UU 21514/2022, “In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa,
l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente”. va dunque condannato a rifondere in favore di in Parte_1 Controparte_1 qualità di Impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada tutte le somme pagate in virtù della presente sentenza.
26 § Il contrasto tra motivazione e dispositivo
Il decimo motivo di gravame proposto da col quale si deduce un contrasto tra Pt_1 motivazione e dispositivo per non aver il Tribunale precisato a carico di chi rimarrebbero le somme pagate in favore di a titolo di provvisionale è CP_6 infondato. L'importo complessivo liquidato in favore del terzo trasportato, comprensivo delle provvisionali, è stato posto solidalmente a carico di entrambi i conducenti/proprietari dei veicoli e delle compagnie di assicurazione, previa individuazione dei rispettivi gradi di responsabilità. Le somme pagate a titolo di provvisionale e all'epoca poste a carico di e soggiacciono Controparte_7 CP_4 al medesimo regime e andranno ripartite, eventualmente, nei rapporti interni tra i condebitori solidali.
Il dodicesimo motivo di appello formulato da afferente al regolamento delle Pt_1 spese di lite, è assorbito dalla riforma della sentenza, nei termini sopra già indicati che ne impone, comunque, la modifica.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto del suo complessivo esito, del valore delle rispettive domande, anche con riguardo ai gradi accertati di responsabilità, e delle oggettive difficoltà tecniche affrontate nella ricostruzione del sinistro, a causa, come chiaramente indicato da tutti i consulenti tecnici, delle carenze dei rilievi effettuati dalla Polizia, a seguito delle quali sono obiettivamente venuti a mancare dati utili e chiari, possono essere integralmente compensate tra le parti, a eccezione della posizione di , terzo trasportato. dovrà poi CP_6 Parte_1 rifondere, sulla scorta del principio della soccombenza, le spese di lite del doppio grado in favore di in ragione dell'accoglimento della domanda di regresso. CP_1
Ferma la statuizione di condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore di , le spese del doppio grado, da porsi a carico di CP_6 in favore di si liquidano, sulla scorta dei criteri di Parte_1 Controparte_1 cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, ricompreso nello scaglione di valore da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del detto scaglione tariffario in € 14.598,00, per il primo grado, ed €
13.078,00 per il presente grado, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. In applicazione dei medesimi criteri vanno liquidate le spese del presente grado di giudizio in favore di , determinate in € CP_6
13.078,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per
27 legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv.to Marcello Ambrosino, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 2730 pubblicata il 12 novembre 2019, proposto da Pt_1 onché sull'appello riunito proposto da , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro dell'8 giugno 2009 in misura del 25% a carico al proprietario e conducente dell'autovettura
Fiat Uno tg. FIF18897 e in misura del 75% a carico del conducente e del proprietario del motociclo Suzuki 750 tg DG45065, rideterminando gli importi risarcitori dovuti come segue:
- € 14.180,24 in favore di Parte_1
- € 1.250,00 in favore di;
Controparte_7
- € 82.980 ciascuno in favore di e , per quest'ultimo Controparte_8 Persona_2 ora, pro quota, in favore dei di lui eredi, , e Controparte_8 Controparte_7 CP_9
, ed € 36.032,50 ciascuno in favore di e;
[...] Controparte_7 Controparte_9
conferma, nel resto, quanto ai soggetti obbligati e agli accessori dovuti, le statuizioni di condanna del primo grado, limitando, per la posizione di , Controparte_1
l'obbligo di pagamento entro il massimale di legge di € 774.685,35; conferma la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
nonché quella afferente alle spese di ctu svolte in primo grado;
CP_6
2) corregge la sentenza di primo grado laddove nel dispositivo si riferisce a CP_13
, dovendo invece leggersi “ ”;
[...] Controparte_7
3) condanna alla restituzione in favore di , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania, di tutte le somme dalla stessa pagate e da pagarsi in ottemperanza alla sentenza di condanna;
28 4) condanna designata per la gestione Parte_2 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di liquidate CP_6 in € 13.078,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv.to Marcello Ambrosino, dichiaratosi antistatario;
5) condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania liquidate in € 14.598,00 per il primo grado ed €
13.078,00 per il presente grado, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
6) compensa integralmente tra le restanti parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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