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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE E CRISI D'IMPRESA
riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 11.02.2025 con cui
[...]
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta ANGELA ROVEDA e dall'avv. ALESSANDRA BASSI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. ha Persona_1 chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa
e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo.
In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n.
299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare;
rilevato che mediante interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza,
l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata deve determinarsi dapprima individuando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e, successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce in primo luogo a rilevare che il nucleo famigliare della ricorrente risulta composto dalla ricorrente stessa e dal compagno convivente, (del quale non sono note la posizione professionale e reddituale) e che la ricorrente percepisce una retribuzione media mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 950,00; rilevato che le spese primarie per il sostentamento del nucleo familiare composto da coppia senza figli con persona di riferimento di età compresa tra i 35 e i 64 anni, in base alle più recenti tabelle ISTAT sul fabbisogno delle famiglie, sono quantificate in
€24.840,00 annuali, pari ad €2.070,00 mensili e che, in assenza di informazioni in merito al profilo reddituale del convivente, debba presumersi che ciascuno dei componenti possa contribuire in egual misura al fabbisogno familiare;
tenuto conto che, dunque, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 687,17, ma che le entrate documentate risultano di poco superiori a tale importo (avvicinandosi, di contro, alla diversa somma di €875,37, pari al medesimo parametro calcolato per le famiglie composte da un solo membro); considerato altresì che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 757,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
ritenuto che, allo stato attuale, quanto percepito dalla ricorrente a titolo di retribuzione media (per attività svolta con periodicità stagionale), debba considerarsi strettamente necessario al sostentamento del nucleo familiare, e che pertanto non sia possibile acquisire somme eccedenti – salvo l'obbligo per la ricorrente di segnalare eventuali mutamenti reddituali in melius, onde consentire una nuova valutazione del IB ai sensi dell'art. 268, comma
4, lett. b) CCII;
rilevato che la ricorrente risulta piena proprietaria, per la quota del 50%, del compendio immobiliare costituto da abitazione e terreno
(come meglio identificati in atti) siti in San Colombano al Lambro
(MI), via Valsasino n. 73, il cui valore complessivo, per l'intero,
è stato stimato in circa €116.200,00; rilevato che la ricorrente risulta altresì intestataria di un corrente bancario n, 2011309603 aperto presso BCC Centropadano, il cui saldo aggiornato al 16.12.2024 era pari ad €2.175,46; rilevato che non sussistono allo stato altre poste attive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili registrati o altri beni immobili da liquidare;
visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di ( ; Parte_1 C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa
Dalla Via;
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma
2, CCII, il dott. ; Persona_1
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa x art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 950,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del IB
(procedure in materia di sovraindebitamento);
14. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024;
15. dispone che il debitore versi sul conto corrente intestato alla procedura, a titolo di fondo spese, l'importo di €350,00 con invito al liquidatore di documentare eventuali esborsi.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025.
La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE E CRISI D'IMPRESA
riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 11.02.2025 con cui
[...]
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta ANGELA ROVEDA e dall'avv. ALESSANDRA BASSI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. ha Persona_1 chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa
e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo.
In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n.
299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare;
rilevato che mediante interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza,
l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata deve determinarsi dapprima individuando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e, successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce in primo luogo a rilevare che il nucleo famigliare della ricorrente risulta composto dalla ricorrente stessa e dal compagno convivente, (del quale non sono note la posizione professionale e reddituale) e che la ricorrente percepisce una retribuzione media mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 950,00; rilevato che le spese primarie per il sostentamento del nucleo familiare composto da coppia senza figli con persona di riferimento di età compresa tra i 35 e i 64 anni, in base alle più recenti tabelle ISTAT sul fabbisogno delle famiglie, sono quantificate in
€24.840,00 annuali, pari ad €2.070,00 mensili e che, in assenza di informazioni in merito al profilo reddituale del convivente, debba presumersi che ciascuno dei componenti possa contribuire in egual misura al fabbisogno familiare;
tenuto conto che, dunque, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 687,17, ma che le entrate documentate risultano di poco superiori a tale importo (avvicinandosi, di contro, alla diversa somma di €875,37, pari al medesimo parametro calcolato per le famiglie composte da un solo membro); considerato altresì che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 757,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
ritenuto che, allo stato attuale, quanto percepito dalla ricorrente a titolo di retribuzione media (per attività svolta con periodicità stagionale), debba considerarsi strettamente necessario al sostentamento del nucleo familiare, e che pertanto non sia possibile acquisire somme eccedenti – salvo l'obbligo per la ricorrente di segnalare eventuali mutamenti reddituali in melius, onde consentire una nuova valutazione del IB ai sensi dell'art. 268, comma
4, lett. b) CCII;
rilevato che la ricorrente risulta piena proprietaria, per la quota del 50%, del compendio immobiliare costituto da abitazione e terreno
(come meglio identificati in atti) siti in San Colombano al Lambro
(MI), via Valsasino n. 73, il cui valore complessivo, per l'intero,
è stato stimato in circa €116.200,00; rilevato che la ricorrente risulta altresì intestataria di un corrente bancario n, 2011309603 aperto presso BCC Centropadano, il cui saldo aggiornato al 16.12.2024 era pari ad €2.175,46; rilevato che non sussistono allo stato altre poste attive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili registrati o altri beni immobili da liquidare;
visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di ( ; Parte_1 C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa
Dalla Via;
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma
2, CCII, il dott. ; Persona_1
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa x art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 950,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del IB
(procedure in materia di sovraindebitamento);
14. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024;
15. dispone che il debitore versi sul conto corrente intestato alla procedura, a titolo di fondo spese, l'importo di €350,00 con invito al liquidatore di documentare eventuali esborsi.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025.
La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi