Articolo 1449 del Codice civile
Articolo 1448Articolo 1450
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19 aprile 1942
Art. 1449.

(Prescrizione).

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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