Sentenza 10 luglio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 10/07/2012, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01463/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01014/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 1999, proposto da CH CO PA, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia, 23;
contro
il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio, e
- la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato per legge,
per l'annullamento
- del provvedimento n. 55968 del 16 febbraio 1999 (pratica n. 391/FC), con il quale il Comune di Carini ha disposto il diniego della sanatoria edilizia richiesta per il fabbricato realizzato nella contrada “Margi”;
- del parere negativo espresso dalla locale Commissione per il recupero edilizio nella seduta del 25 maggio 1994;
- del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con nota n. 8771 del 10 giugno 1992;
-dell’ordinanza di demolizione n. 4 dell’11 febbraio 2999, emessa dal Comune di Carini.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e la memoria dalla stessa prodotta per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore il Presidente dott. Nicolò Monteleone;
Uditi alla pubblica udienza del 6 luglio 2012 l'avv. Massimo Blandi per la ricorrente. L’avv. Marima Fonti per il Comune di carini e l’avv. dello Stato Maurilio Mango per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 25 marz0 1999 e depositato il successivo giorno 30, il sig. CH CO PA ha impugnato i seguenti atti:
- il provvedimento n. 55968 del 16 febbraio 1999 (pratica n. 391/FC), con il quale il Comune di Carini ha disposto il diniego della sanatoria edilizia richiesta per il fabbricato realizzato nella contrada “Margi”;
- il parere negativo espresso dalla locale Commissione per il recupero edilizio nella seduta del 25 maggio 1994;
- il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con nota n. 8771 del 10 giugno 1992;
- l’ordinanza di demolizione n. 4 dell’11 febbraio 2999, emessa dal Comune di Carini.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento ed altro nei provvedimenti presupposti, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza, il mare è ben visibile da parecchi punti di vista;
2) violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985 e dell’art. 23 della L.r. n. 37 – eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’acquisizione delal costruzione abusiva e dell’aera di sedime non era prevista dalla normativa in vigore all’epoca della realizzazione delle opere.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, con memoria depositata il 14 marzo 2012, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.
Il Comune di Carini, costituitosi in giudizio, non ha prodotto scritti difensivi.
Con ordinanza n. 790 del 26 aprile 1999 (riformata in sede di appello in considerazione del periculum in mora), è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2012 i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive e il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato (a prescindere da ogni indagine sulla tempestività dell’impugnativa del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con nota n. 8771 del 10 giugno 1992, indirizzata anche all’odierno ricorrente), non ritenendo il Collegio di condividere le considerazioni svolte, per un caso di specie, nella sentenza di questo Tribunale (sez. I) n. 1116/2011 depositata dal difensore del ricorrente all’odierna pubblica udienza, condividendo piuttosto quanto in precedenza statuito con sentenza n. 1127 del 21 agosto 2001, resa in ordine ad abuso edilizio ricadente nella stessa zona in cui la ricorrente ha abusivamente realizzato l’edilicio in questione (Carini- Lungomare C. Colombo).
Privo di giuridico pregio è il primo motivo d’impugnazione (violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento ed altro nei provvedimenti presupposti), con il quale il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza, il mare è ben visibile da parecchi punti di vista.
Ed invero, il censurato parere della Soprintendenza (che scaturisce da un giudizio costituente espressione di discrezionalità suscettibile di sindacabilitù solo in ipotesi – che non ricorrono nel caso in esame - di illogicità manifesta, di deficit motivazionale ovvero di conclamato errore di fatto: cfr. Cons. Statp, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 256; T.A.R. Napoli Campania sez. IV
Data: 14 novembre 2011, n. 5343), prende in considerazione “il grave danno che la costruzione abusivamente realizzata reca alla località per l’eccessivo peso planivolumetrico dell’immobile nei confronti delle dimensioni del lotto e ciò in quanto lo squilibrato rapporto fra costruito ed area inedificata contribuisce alla perdita dei valori significativi di un territorio di interesse paesaggistico vincolato ai sensi della L. 1497/39 e per altro prossimo alla battigia che impedisce ogni visuale del mare prima godibile da punti di vista pubblici”.
Tali considerazioni, peraltro, collimano con quanto considerato nel decreto 10 agosto 1991 (pubblicato in GURS n. 55 del 23 novembre 2991) dell’Assessorato reg.le BB.CC.AA. e P.I. “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio di Carini”, ove si rileva che il secondo tratto della fascia costiera, “che dallo vincolo autostradale per Carini arriva all’Arco del Baglio, risulta, nella parte a valle dell’autostrada, per 2/3 interamente costruito…con una sequenza continua di villette…che realizzate nella maggior parte dei casi con muri in aderenza, formano una cortina di chiusura lungo la costa. E, nello spregio più assoluto del rispetto del paesaggio e del diritto alla fruizione del litorale, impediscono, a chi percorre gli assi di comunicazione, la vista del mare”.
Inammissibile per carenza di interesse è, poi, il secondo motivo, con il quale si deduce che l’acquisizione della costruzione abusiva e dell’aera di sedime non era prevista dalla normativa in vigore all’epoca della realizzazione delle opere.
Tale censura, invero, potrebbe essere rivolta alla futura ordinanza di acquisizione, conseguente all’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire il manufatto abusivo, della quale ora si discute.
Il motivo d’impugnazione è, comunque, infondato, in quanto costituisce regola giurisprudenziale pacifica quella della retroattività delle sanzioni urbanistiche (specie se di natura rispristinatoria e non meramente afflittiva), introdotte dalla L. n. 47/1985; e che ciò si ricava agevolmente dagli artt. 32, 33, e 40 della stessa L. 47/1985, concernenti gli immobili per i quali o non viene chiesta la sanatoria o questa è negata (cfr. T.A.R. Lazio , 9 aprile 1997, n. 642, secondo cui, stante la natura ripristinatoria e non afflittiva dell'ordine di sospensione dei lavori e di demolizione di un manufatto, il recupero dell'ordine urbanistico violato va effettuato, ai sensi degli artt. 32, sesto comma, 33, terzo comma, e 40, primo comma, L. 28 febbraio 1985 n. 47, secondo la normativa del tempo in cui l'Amministrazione acquisisce cognizione dell'esistenza delle opere prive di titolo abilitativo). Ed è parimenti innegabile che il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47, viene ritenuto applicabile a qualsiasi opera abusiva realizzata senza titolo, a nulla rilevando l'epoca di edificazione, sul rilievo che è possibile applicare retroattivamente le misure sanzionatorie contenute nella detta legge agli abusi commessi prima della sua entrata in vigore (Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2000 n. 2544; T.A.R. Valle d’Aosta 18 luglio 2002, n. 83), non vigendo in materia di sanzioni amministrative, per abusi edilizi, il divieto di irretroattività, che la Costituzione pone solo per le leggi penali (cfr. Cons. St., Sez. VI, 31 maggio 1982, n. 275).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (correlati agli specifici profili della controversia) per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sez. III -respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 1014/1999).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, in Camera di consiglio, addì 6 luglio 2012, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
Anna Pignataro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO