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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.364/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, Via Roma n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore, domiciliata in Modena, Viale Reiter n. 22m presso lo studio dell'avv.Federico Ferrari Amorotti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Modena,
(di seguito solo ) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_1 al decreto ingiuntivo n.3789/2020 (rg.n.7838/2020), emesso in favore di Controparte_1 di seguito solo per l'importo di € 75.775,48 oltre interessi e spese, a
[...] CP_1 titolo di omesso pagamento di fatture relative a forniture merci. Più in dettaglio, l'opponente ha eccepito: il difetto di valore probatorio delle fatture azionate dall'istante in sede di opposizione;
la mancata prova delle forniture azionate nel ricorso monitorio;
l'incertezza del credito, tenuto conto sia dei credi maturati in proprio favore - da compensare con le somme contenute in alcune delle fatture azionate - sia dei successivi pagamenti eseguiti. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Si è costituita con comparsa di costituzione con la quale, dopo avere preliminarmente CP_1 evidenziato la singolarità di contestazioni sull'avvenuta ricezione della merce, sollevate dall'opponente a distanza di oltre sei anni e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha specificato quanto segue.
a) Sulla presunta mancanza di prova delle forniture azionate nel ricorso monitorio. Ha rilevato che le fatture azionate in sede monitoria erano tutte relative a forniture del 2014, rispetto alle quali, anche dopo aver ricevuto la diffida di pagamento il 18.03.2016 (V. doc. 3 fascicolo monitorio),
non aveva mai eccepito nulla , né in merito all'avvenuto ricevimento del materiale, né Parte_1
1 tantomeno per eventuali vizi o difetti e comunque, a riprova di quanto dedotto, ha depositato tutti i do- cumenti di trasporto, sottoscritti dal vettore, relativi alle singole fatture azionate nel monitorio (V. doc. 5), nei quali si legge testualmente: “Il committente del trasporto è il soggetto destinatario”(cioè
). Parte_1 Ha quindi precisato che, ai sensi dell'art. 1510, comma 2, nella vendita franco stabilimento, come nel caso in esame, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna, rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere;
pertanto, è documental- mente provato che la merce è stata regolarmente consegnata al vettore e che la committente del trasporto e destinataria della merce era , che non ha mai sollevato alcuna riserva e/o eccezione di Parte_1 sorta, neppure in merito al mancato ricevimento della stessa.
b) Sulla eccepita incertezza del credito ingiunto. Ha allegato e documentato (docc.7, 8) che tra le fatture azionate in monitorio, non erano comprese quelle relative alle compensazioni intervenute tra le parti (docc.9,10).
Ha precisato, producendo la stampa delle partite aperte del cliente (doc. 11), che tra le Parte_1 fatture azionate nel ricorso monitorio, solo per la fattura n. 14001854 del 14.03.2014 (doc. 12), veva ricevuto dei parziali pagamenti di cui si era tenuto conto nella richiesta del decreto CP_1 ingiuntivo per l'importo complessivo di € 75.775,48. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Modena, all'esito dell'istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 143/2023, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con la seguente motivazione:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo è palesemente infondata e, come tale, va reietta. L'opponente, oltre ad eccepire la genericità dell'ingiunzione, afferma che “la mera emissione di fatture non esime il preteso creditore di provare l'effettuazione delle forniture di cui si discute, che perciò anche considerando la risalenza delle stesse, prudenzialmente qui si contestano in toto” (pagina 2 dell'atto introduttivo); sostiene, inoltre, che la documentazione prodotta da Controparte_1 in sede di opposizione (tra cui i documenti di trasporto e la proposta di piano di rientro del 14.04.2016 proveniente dalla debitrice) non sarebbe idonea a provare il titolo e l'effettiva esecuzione della fornitura di beni. In tal modo, l'opponente contesta un vizio documentale, non la verità dei fatti costitutivi oggetto della pretesa avversaria. Ebbene, occorre al riguardo ricordare che a norma dell'art. 115 cpc “il giudice deve porre a fonda- mento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specifi- catamente contestati dalla parte costituita”. Il fatto provato ed il fatto non specificamente contestato, pertanto, risultano parificati dal legislatore, entrambi vincolando la decisione del giudice. Il che equivale a dire che la parte onerata secondo il riparto fissato dall'art. 2697 cc, allegata in causa la relativa circostanza, per effetto dell'altrui mancata contestazione specifica non è tenuta a dare ulte- riore prova in proposito.
Nella specie, come si è detto, del fatto allegato non è specificamente contestata la verità, ma il difetto di prova documentale. Senonché “l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti” (Cass. n. 8813/20, sulla scia di un orientamento consolidato, espresso anche da Cass. n.12748/16 e n.
22055/17).
2 Ne consegue l'inutilità della suddetta contestazione, e la conseguente constatazione dell'assenza di con- testazione specifica sul fatto ex adverso allegato, che “determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. n. 5429/20). III. Salva la pregnanza dei rilievi di cui sopra, in ogni caso, sia il titolo del rapporto che l'adempimento della prestazione da parte di oltrechè incontestati, sono, altresì, Controparte_1 comprovati dai documenti di trasporto sottoscritti dal vettore (doc. 5 allegato alla comparsa di costitu- zione e risposta di parte opposta), nonché dalla circostanza che nessuna contestazione risulta essere mai stata sollevata dalla in ordine ad una ipotetica mancata consegna e/o sussistenza Parte_1 di vizi relativi ai beni di cui alle fatture ingiunte;
ciò neppure successivamente al ricevimento della diffida del 18.03.2016 di parte opposta di pagamento del maggior importo di €. 115.491,38 per n. 41 fatture insolute relative al 2013 e al 2014 (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ed anzi, vi è in atti una proposta di piano di rientro costituente riconoscimento di debito, inviata da parte opponente circa un mese dopo la predetta diffida (ossia in data 14.04.2016) (docc.30 e 31). IV. Ma vi è di più. non ha neppure soddisfatto l'onere probatorio scaturente dall'astra- Parte_1 zione processuale della causa debendi determinata dalla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), poiché avrebbe dovuto eccepire e comprovare l'estinzione, l'inefficacia o l'invalidità del titolo (Cass.n.13776/2014; Cass.n.13506/2014; Cass.n.11332/2009). Né vale a tal fine, l'ulteriore motivo di opposizione di parte opponente, secondo cui il credito ingiunto sarebbe frutto di unilaterali ed errate compensazioni di crediti ed imputazioni di pagamenti ricevuti da
in quanto trattasi di eccezioni del tutto infondate e pretestuose, ol- Controparte_1 trechè contraddette per tabulas. Parte opposta ha, infatti, ampiamente documentato l'esatto conteggio della somma ingiunta in sede monitoria, come emerge dall' analisi dei documenti, allegati alla comparsa di costituzione, nn. da 6 a 12, relativamente alle compensazioni operate e nn. da 13 a 29 con specifico riferimento all'imputazione degli acconti ricevuti dalla debitrice, nonché dei documenti da 32 a 37, allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc . Anche per questo motivo l'opposizione è infondata e va reietta. Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -esclusi per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 10 marzo 2014 in relazione a controversie di valore ricompreso fra
€.52.000, 01 ed €.260.000. IV. Stante la condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equivalente- mente determinata, pari ad una quota parte delle spese processuali. In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3° comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. 4 luglio 2019, n. 17.902).
Come in altri casi, l'opponente va pertanto ulteriormente condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate, alla stregua del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.)”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su cinque Parte_1 motivi.
3 Con il primo motivo, si duole della mancata revoca del decreto ingiuntivo, fondato su fatture delle quali è stato chiesto il pagamento, senza alcuna prova dell'effettuazione delle forniture e dei pagamenti da imputarsi in detrazione di dette fatture.
Con il secondo motivo, sostiene che, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che avesse CP_1 compiutamente assolto l'onere probatorio relativo alle proprie ragioni di credito e dimostrato la corretta imputazione dei pagamenti ricevuti. Con il terzo motivo, rileva l'irrilevanza del piano di rientro proposto il 14.04.2016, che, in ogni caso sarebbe relativo al minore importo di € 84.000,00 e non certo alla somma di € 115.491,38 oggetto della diffida ricevuta.
Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che, il disconoscimento dei documenti di trasporto prodotti da non potesse valere come disconoscimento della forni- CP_1 tura.
Con il quinto motivo, si duole del fatto che il Tribunale, erroneamente, non ha ammesso le richieste prove testimoniali e CTU;
richiesta che, pertanto, reitera in questa sede. Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto rigettarsi il proposto appello per le seguenti ragioni.
Sui primi due motivi e sul quarto motivo, sostiene che, correttamente, il Tribunale ha rilevato che si è limitata a contestare un vizio documentale, non la verità dei fatti costitutivi oggetto Parte_1 della pretesa creditoria, con conseguente applicazione del principio della non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore (Cass.n.19896/2015; Cass.n.3126/2019). Ribadisce, comunque, di avere dato ampia prova, sia del rapporto, sia dell'adempimento della propria prestazione, sia della correttezza dell'importo oggetto del monitorio, tramite il deposito in giudizio di varia documentazione (doc.3 fasc. monitorio, nonché docc.5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29, 32,33,34,35,36, fasc. I grado appellate), della quale descrive dettagliata- mente il contenuto nella propria comparsa di costituzione, contente, altresì, una tabella riassuntiva dei rapporti di dare/avere, già allegata negli atti del precedente grado di giudizio. Sul terzo motivo, osserva che l'importo oggetto della diffida non è altro che il saldo/debito risultante dalla stampa delle partite aperte del cliente nella quale, per ogni singola fattura, sono Parte_1 stati evidenziati gli importi, le relative date di scadenza, le ricevute bancarie insolute, le spese e commis- sioni di insoluto e gli eventuali pagamenti, anche parziali, ricevuti (doc. 32).
Ribadisce che in data 14.04.2016 ha inviato una mail (doc. 30 fasc. I grado Parte_1
con oggetto “piano di rientro” nella quale si legge testualmente: “facendo seguito all'in- CP_1 contro avvenuto in azienda, dove abbiamo fatto presente che nel cambio di locazione da al CP_2 centro di Salerno abbiamo sostenuto spese rilevanti per l'acquisizione e l'allestimento del nuovo Show room, vi comunichiamo la nostra programmazione in merito al rientro dello scoperto attuale, tendente ad abbassare l'affidamento di cui godiamo ……. per il primo anno rate da euro 1.000 mensili;
per il secondo anno rate da euro 1.000,00 mensili;
per il terzo anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quarto anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quinto an-no rate da euro 2.000 mensili, mentre per i ritiri abituali continueremo con pagamenti anticipati.” (v. doc. 30). Sostiene che, visto il rilevante debito in essere e le poche risorse finanziarie a disposizione,
aveva quindi proposto un piano di rientro graduale e mensile per il debito fino a quel Parte_1
4 momento accumulato, piano che evidentemente doveva proseguire anche dopo il quinto anno, con boni- fici periodici mensili di € 2.000,00.
Rileva che, per la prima volta, solo nel presente grado di appello, sostiene che il piano Parte_1 di rientro fosse limitato al solo all'importo di € 84.000,00 e che pertanto il debito riconosciuto fosse pari a detta somma.
Evidenzia la tardività di tale rilievo e, comunque, l'illogicità e non veridicità in ragione del fatto che se non fosse stata d'accordo sulla somma oggetto della diffida, prima di proporre un qua- Parte_1 lunque piano di rientro, avrebbe dovuto chiedere contezza del credito, o quantomeno contestarlo in tutto o in parte. In realtà, mai nessuna contestazione è stata sollevata;
tant'è che , ricevuta la diffida, ha Parte_1 provveduto a saldare totalmente le 12 fatture del 2013, n. 5 fatture del 2014 e parzialmente la fattura n. 14001854 del 14.03.2014, riducendo così il proprio debito all'importo poi azionato in sede monitoria, senza sollevare alcuna questione o obiezione in relazione alle altre 23 fatture del 2014, delle quali le si è intimato il pagamento.
Non solo. Come ha statuito il Giudice di primo grado non ha neppure soddisfatto l'onere probatorio Parte_1 scaturente dall'astrazione processuale della causa debendi determinata dalla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), poiché avrebbe dovuto eccepire e comprovare l'estinzione, l'inefficacia o l'invalidità del titolo (Cass. N. 13776/2014; Cass. N. 13506/2014; Cass. N. 11332/2009)” (sentenza impugnata, pagina 4). Secondo l'unanime giurisprudenza (fra tutte Corte appello sez. III - Torino, 01/08/2022, n. 873), il de- stinatario della promessa non ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si pre- sume fino a prova contraria, mentre incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesi- stenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto;
e ciò, pacificamente, non è avvenuto nel caso in esame. Sul quinto motivo ribadisce le contestazioni sull'inammissibilità delle istanze istruttorie, reiterate in que- sto grado dall'appellante, già contenute negli atti del precedente grado di giudizio. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. Non sono fondati i primi due e il quarto motivo di appello, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, per le seguenti ragioni.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che a fornito prova della domanda azionata con CP_1 il decreto ingiuntivo. Difatti ha dato ampia prova del rapporto, dell'adempimento della propria prestazione e CP_1 della correttezza dell'importo oggetto del monitorio, tramite il deposito in giudizio di varia documenta- zione (doc.3 fasc. monitorio, nonché docc.5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29, 32,33,34,35,36, fasc. I grado appellate), della quale ha descritto dettagliata- mente il contenuto nella propria comparsa di costituzione, contenente altresì una tabella riassuntiva dei rapporti di dare/avere, già allegata negli atti del precedente grado di giudizio. Indiretta conferma di quanto sopra dedotto, si evince dal fatto che ha sollevato conte- Parte_1 stazioni sull'avvenuta ricezione della merce, solo a distanza di oltre sei anni e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
5 Non è fondato il terzo motivo in considerazione del fatto che, l'elenco delle partite aperte del cliente
, contenente tutti i relativi dati, è dettagliatamente descritto nella documentazione pro- Parte_1 dotta da doc. 32 fasc. I grado . CP_1 CP_1 Con riferimento all'importo totale di € 115.491,30 contenuto in detto elenco datato 17.03.2016,
, in data 14.04.2016, ha inviato una mail (doc. 30 fasc. I grado con og- Parte_1 CP_1 getto “piano di rientro” nella quale si legge testualmente: “facendo seguito all'incontro avvenuto in azienda, dove abbiamo fatto presente che nel cambio di locazione da al centro di Salerno CP_2 abbiamo sostenuto spese rilevanti per l'acquisizione e l'allestimento del nuovo Show room, vi comuni- chiamo la nostra programmazione in merito al rientro dello scoperto attuale, tendente ad abbassare l'affidamento di cui godiamo ……. per il primo anno rate da euro 1.000 mensili;
per il secondo anno rate da euro 1.000,00 mensili;
per il terzo anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quarto anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quinto an-no rate da euro 2.000 mensili, mentre per i ritiri abituali continue- remo con pagamenti anticipati” (v. doc. 30). Ebbene per la prima volta, solo nel presente grado di appello, sostiene che il piano di Parte_1 rientro fosse limitato al solo minore importo di € 84.000,00 e che pertanto il debito riconosciuto fosse pari solo a detta somma. Si osserva, al riguardo, la tardività e inammissibilità di tale rilievo ex art. 345 cpc. In ogni, ad abundantiam, si rileva che si tratta di un'affermazione del tutto illogica e non veritiera, in quanto è del tutto evidente che, se non fosse stata d'accordo sulla somma oggetto della Parte_1 diffida, prima di proporre un qualunque piano di rientro (privo di data di scadenza), avrebbe dovuto chiedere contezza del credito, o quantomeno contestarlo in tutto o in parte;
mentre dalla documentazione in atti, non risulta alcuna contestazione specifica del credito Si evidenzia che alla diffida di pagamento del 18.3.2016 per un totale di € 115.491, ha fatto seguito la proposta del piano di rientro del 14.4.2016.
Tale piano di rientro, che integra riconoscimento di debito, era corrispondente alla somma indicata nella diffida prima ricevuta (e non già quindi a € 84.000) e quindi, la proposta di pagamento periodico, doveva intendersi fino all'estinzione dell'importo del debito ivi contenuto. Pertanto, poiché il creditore ha chiesto in giudizio solo il pagamento di € 75.775,58 da ciò consegue che ha riconosciuto l'avvenuta estinzione del debito per € 39.715,52, tenuto conto sia dei bonifici successi- vamente eseguiti che degli importi reciprocamente compensati (V. I colonna tabella riassuntiva, già ri- portata a pag.4 della II memoria ex art. 183 cpc comma 6, fasc. I grado RICCHETTI, riepilogativa dei rapporti di dare/avere tra le parti).
Si osserva ancora che la stessa ha dichiarato (pag.4 atto di citazione in opposizione) Parte_1 che i pagamenti eseguiti si riferiscono ad altre “fatture, diverse da quelle azionate” in via monitoria;
la genericità di tale allegazione non consente di tenere conto della eccezione, assolutamente indeterminata.
Sul quinto motivo si rileva che questa Corte, con ordinanza dello 06.06.2023, ha già rigettato le istanze istruttorie, reiterate in questa sede da , per le ragioni che si confermano nel presente atto Parte_1 e che si riportano testualmente: “rilevato che parte appellante non ha riproposto le istanze istruttorie nelle note conclusive depositate in primo grado, in relazione all'udienza di precisazione delle conclu- sioni e discussione della causa ex art. 281- sexies c.p.c.; che dal tenore di dette note non emerge l'intento di non rinunciare alle istanze istruttorie;
osservate inoltre che tali istanze sono formulate in modo ge- nerico;
ritenute le richieste istruttorie inammissibili, le rigetta…” . Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna , a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in €
[...]
12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.364/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, Via Roma n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore, domiciliata in Modena, Viale Reiter n. 22m presso lo studio dell'avv.Federico Ferrari Amorotti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Modena,
(di seguito solo ) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_1 al decreto ingiuntivo n.3789/2020 (rg.n.7838/2020), emesso in favore di Controparte_1 di seguito solo per l'importo di € 75.775,48 oltre interessi e spese, a
[...] CP_1 titolo di omesso pagamento di fatture relative a forniture merci. Più in dettaglio, l'opponente ha eccepito: il difetto di valore probatorio delle fatture azionate dall'istante in sede di opposizione;
la mancata prova delle forniture azionate nel ricorso monitorio;
l'incertezza del credito, tenuto conto sia dei credi maturati in proprio favore - da compensare con le somme contenute in alcune delle fatture azionate - sia dei successivi pagamenti eseguiti. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Si è costituita con comparsa di costituzione con la quale, dopo avere preliminarmente CP_1 evidenziato la singolarità di contestazioni sull'avvenuta ricezione della merce, sollevate dall'opponente a distanza di oltre sei anni e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha specificato quanto segue.
a) Sulla presunta mancanza di prova delle forniture azionate nel ricorso monitorio. Ha rilevato che le fatture azionate in sede monitoria erano tutte relative a forniture del 2014, rispetto alle quali, anche dopo aver ricevuto la diffida di pagamento il 18.03.2016 (V. doc. 3 fascicolo monitorio),
non aveva mai eccepito nulla , né in merito all'avvenuto ricevimento del materiale, né Parte_1
1 tantomeno per eventuali vizi o difetti e comunque, a riprova di quanto dedotto, ha depositato tutti i do- cumenti di trasporto, sottoscritti dal vettore, relativi alle singole fatture azionate nel monitorio (V. doc. 5), nei quali si legge testualmente: “Il committente del trasporto è il soggetto destinatario”(cioè
). Parte_1 Ha quindi precisato che, ai sensi dell'art. 1510, comma 2, nella vendita franco stabilimento, come nel caso in esame, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna, rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere;
pertanto, è documental- mente provato che la merce è stata regolarmente consegnata al vettore e che la committente del trasporto e destinataria della merce era , che non ha mai sollevato alcuna riserva e/o eccezione di Parte_1 sorta, neppure in merito al mancato ricevimento della stessa.
b) Sulla eccepita incertezza del credito ingiunto. Ha allegato e documentato (docc.7, 8) che tra le fatture azionate in monitorio, non erano comprese quelle relative alle compensazioni intervenute tra le parti (docc.9,10).
Ha precisato, producendo la stampa delle partite aperte del cliente (doc. 11), che tra le Parte_1 fatture azionate nel ricorso monitorio, solo per la fattura n. 14001854 del 14.03.2014 (doc. 12), veva ricevuto dei parziali pagamenti di cui si era tenuto conto nella richiesta del decreto CP_1 ingiuntivo per l'importo complessivo di € 75.775,48. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Modena, all'esito dell'istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 143/2023, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con la seguente motivazione:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo è palesemente infondata e, come tale, va reietta. L'opponente, oltre ad eccepire la genericità dell'ingiunzione, afferma che “la mera emissione di fatture non esime il preteso creditore di provare l'effettuazione delle forniture di cui si discute, che perciò anche considerando la risalenza delle stesse, prudenzialmente qui si contestano in toto” (pagina 2 dell'atto introduttivo); sostiene, inoltre, che la documentazione prodotta da Controparte_1 in sede di opposizione (tra cui i documenti di trasporto e la proposta di piano di rientro del 14.04.2016 proveniente dalla debitrice) non sarebbe idonea a provare il titolo e l'effettiva esecuzione della fornitura di beni. In tal modo, l'opponente contesta un vizio documentale, non la verità dei fatti costitutivi oggetto della pretesa avversaria. Ebbene, occorre al riguardo ricordare che a norma dell'art. 115 cpc “il giudice deve porre a fonda- mento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specifi- catamente contestati dalla parte costituita”. Il fatto provato ed il fatto non specificamente contestato, pertanto, risultano parificati dal legislatore, entrambi vincolando la decisione del giudice. Il che equivale a dire che la parte onerata secondo il riparto fissato dall'art. 2697 cc, allegata in causa la relativa circostanza, per effetto dell'altrui mancata contestazione specifica non è tenuta a dare ulte- riore prova in proposito.
Nella specie, come si è detto, del fatto allegato non è specificamente contestata la verità, ma il difetto di prova documentale. Senonché “l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti” (Cass. n. 8813/20, sulla scia di un orientamento consolidato, espresso anche da Cass. n.12748/16 e n.
22055/17).
2 Ne consegue l'inutilità della suddetta contestazione, e la conseguente constatazione dell'assenza di con- testazione specifica sul fatto ex adverso allegato, che “determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. n. 5429/20). III. Salva la pregnanza dei rilievi di cui sopra, in ogni caso, sia il titolo del rapporto che l'adempimento della prestazione da parte di oltrechè incontestati, sono, altresì, Controparte_1 comprovati dai documenti di trasporto sottoscritti dal vettore (doc. 5 allegato alla comparsa di costitu- zione e risposta di parte opposta), nonché dalla circostanza che nessuna contestazione risulta essere mai stata sollevata dalla in ordine ad una ipotetica mancata consegna e/o sussistenza Parte_1 di vizi relativi ai beni di cui alle fatture ingiunte;
ciò neppure successivamente al ricevimento della diffida del 18.03.2016 di parte opposta di pagamento del maggior importo di €. 115.491,38 per n. 41 fatture insolute relative al 2013 e al 2014 (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ed anzi, vi è in atti una proposta di piano di rientro costituente riconoscimento di debito, inviata da parte opponente circa un mese dopo la predetta diffida (ossia in data 14.04.2016) (docc.30 e 31). IV. Ma vi è di più. non ha neppure soddisfatto l'onere probatorio scaturente dall'astra- Parte_1 zione processuale della causa debendi determinata dalla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), poiché avrebbe dovuto eccepire e comprovare l'estinzione, l'inefficacia o l'invalidità del titolo (Cass.n.13776/2014; Cass.n.13506/2014; Cass.n.11332/2009). Né vale a tal fine, l'ulteriore motivo di opposizione di parte opponente, secondo cui il credito ingiunto sarebbe frutto di unilaterali ed errate compensazioni di crediti ed imputazioni di pagamenti ricevuti da
in quanto trattasi di eccezioni del tutto infondate e pretestuose, ol- Controparte_1 trechè contraddette per tabulas. Parte opposta ha, infatti, ampiamente documentato l'esatto conteggio della somma ingiunta in sede monitoria, come emerge dall' analisi dei documenti, allegati alla comparsa di costituzione, nn. da 6 a 12, relativamente alle compensazioni operate e nn. da 13 a 29 con specifico riferimento all'imputazione degli acconti ricevuti dalla debitrice, nonché dei documenti da 32 a 37, allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc . Anche per questo motivo l'opposizione è infondata e va reietta. Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -esclusi per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 10 marzo 2014 in relazione a controversie di valore ricompreso fra
€.52.000, 01 ed €.260.000. IV. Stante la condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equivalente- mente determinata, pari ad una quota parte delle spese processuali. In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3° comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. 4 luglio 2019, n. 17.902).
Come in altri casi, l'opponente va pertanto ulteriormente condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate, alla stregua del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.)”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su cinque Parte_1 motivi.
3 Con il primo motivo, si duole della mancata revoca del decreto ingiuntivo, fondato su fatture delle quali è stato chiesto il pagamento, senza alcuna prova dell'effettuazione delle forniture e dei pagamenti da imputarsi in detrazione di dette fatture.
Con il secondo motivo, sostiene che, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che avesse CP_1 compiutamente assolto l'onere probatorio relativo alle proprie ragioni di credito e dimostrato la corretta imputazione dei pagamenti ricevuti. Con il terzo motivo, rileva l'irrilevanza del piano di rientro proposto il 14.04.2016, che, in ogni caso sarebbe relativo al minore importo di € 84.000,00 e non certo alla somma di € 115.491,38 oggetto della diffida ricevuta.
Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che, il disconoscimento dei documenti di trasporto prodotti da non potesse valere come disconoscimento della forni- CP_1 tura.
Con il quinto motivo, si duole del fatto che il Tribunale, erroneamente, non ha ammesso le richieste prove testimoniali e CTU;
richiesta che, pertanto, reitera in questa sede. Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto rigettarsi il proposto appello per le seguenti ragioni.
Sui primi due motivi e sul quarto motivo, sostiene che, correttamente, il Tribunale ha rilevato che si è limitata a contestare un vizio documentale, non la verità dei fatti costitutivi oggetto Parte_1 della pretesa creditoria, con conseguente applicazione del principio della non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore (Cass.n.19896/2015; Cass.n.3126/2019). Ribadisce, comunque, di avere dato ampia prova, sia del rapporto, sia dell'adempimento della propria prestazione, sia della correttezza dell'importo oggetto del monitorio, tramite il deposito in giudizio di varia documentazione (doc.3 fasc. monitorio, nonché docc.5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29, 32,33,34,35,36, fasc. I grado appellate), della quale descrive dettagliata- mente il contenuto nella propria comparsa di costituzione, contente, altresì, una tabella riassuntiva dei rapporti di dare/avere, già allegata negli atti del precedente grado di giudizio. Sul terzo motivo, osserva che l'importo oggetto della diffida non è altro che il saldo/debito risultante dalla stampa delle partite aperte del cliente nella quale, per ogni singola fattura, sono Parte_1 stati evidenziati gli importi, le relative date di scadenza, le ricevute bancarie insolute, le spese e commis- sioni di insoluto e gli eventuali pagamenti, anche parziali, ricevuti (doc. 32).
Ribadisce che in data 14.04.2016 ha inviato una mail (doc. 30 fasc. I grado Parte_1
con oggetto “piano di rientro” nella quale si legge testualmente: “facendo seguito all'in- CP_1 contro avvenuto in azienda, dove abbiamo fatto presente che nel cambio di locazione da al CP_2 centro di Salerno abbiamo sostenuto spese rilevanti per l'acquisizione e l'allestimento del nuovo Show room, vi comunichiamo la nostra programmazione in merito al rientro dello scoperto attuale, tendente ad abbassare l'affidamento di cui godiamo ……. per il primo anno rate da euro 1.000 mensili;
per il secondo anno rate da euro 1.000,00 mensili;
per il terzo anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quarto anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quinto an-no rate da euro 2.000 mensili, mentre per i ritiri abituali continueremo con pagamenti anticipati.” (v. doc. 30). Sostiene che, visto il rilevante debito in essere e le poche risorse finanziarie a disposizione,
aveva quindi proposto un piano di rientro graduale e mensile per il debito fino a quel Parte_1
4 momento accumulato, piano che evidentemente doveva proseguire anche dopo il quinto anno, con boni- fici periodici mensili di € 2.000,00.
Rileva che, per la prima volta, solo nel presente grado di appello, sostiene che il piano Parte_1 di rientro fosse limitato al solo all'importo di € 84.000,00 e che pertanto il debito riconosciuto fosse pari a detta somma.
Evidenzia la tardività di tale rilievo e, comunque, l'illogicità e non veridicità in ragione del fatto che se non fosse stata d'accordo sulla somma oggetto della diffida, prima di proporre un qua- Parte_1 lunque piano di rientro, avrebbe dovuto chiedere contezza del credito, o quantomeno contestarlo in tutto o in parte. In realtà, mai nessuna contestazione è stata sollevata;
tant'è che , ricevuta la diffida, ha Parte_1 provveduto a saldare totalmente le 12 fatture del 2013, n. 5 fatture del 2014 e parzialmente la fattura n. 14001854 del 14.03.2014, riducendo così il proprio debito all'importo poi azionato in sede monitoria, senza sollevare alcuna questione o obiezione in relazione alle altre 23 fatture del 2014, delle quali le si è intimato il pagamento.
Non solo. Come ha statuito il Giudice di primo grado non ha neppure soddisfatto l'onere probatorio Parte_1 scaturente dall'astrazione processuale della causa debendi determinata dalla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), poiché avrebbe dovuto eccepire e comprovare l'estinzione, l'inefficacia o l'invalidità del titolo (Cass. N. 13776/2014; Cass. N. 13506/2014; Cass. N. 11332/2009)” (sentenza impugnata, pagina 4). Secondo l'unanime giurisprudenza (fra tutte Corte appello sez. III - Torino, 01/08/2022, n. 873), il de- stinatario della promessa non ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si pre- sume fino a prova contraria, mentre incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesi- stenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto;
e ciò, pacificamente, non è avvenuto nel caso in esame. Sul quinto motivo ribadisce le contestazioni sull'inammissibilità delle istanze istruttorie, reiterate in que- sto grado dall'appellante, già contenute negli atti del precedente grado di giudizio. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. Non sono fondati i primi due e il quarto motivo di appello, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, per le seguenti ragioni.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che a fornito prova della domanda azionata con CP_1 il decreto ingiuntivo. Difatti ha dato ampia prova del rapporto, dell'adempimento della propria prestazione e CP_1 della correttezza dell'importo oggetto del monitorio, tramite il deposito in giudizio di varia documenta- zione (doc.3 fasc. monitorio, nonché docc.5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29, 32,33,34,35,36, fasc. I grado appellate), della quale ha descritto dettagliata- mente il contenuto nella propria comparsa di costituzione, contenente altresì una tabella riassuntiva dei rapporti di dare/avere, già allegata negli atti del precedente grado di giudizio. Indiretta conferma di quanto sopra dedotto, si evince dal fatto che ha sollevato conte- Parte_1 stazioni sull'avvenuta ricezione della merce, solo a distanza di oltre sei anni e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
5 Non è fondato il terzo motivo in considerazione del fatto che, l'elenco delle partite aperte del cliente
, contenente tutti i relativi dati, è dettagliatamente descritto nella documentazione pro- Parte_1 dotta da doc. 32 fasc. I grado . CP_1 CP_1 Con riferimento all'importo totale di € 115.491,30 contenuto in detto elenco datato 17.03.2016,
, in data 14.04.2016, ha inviato una mail (doc. 30 fasc. I grado con og- Parte_1 CP_1 getto “piano di rientro” nella quale si legge testualmente: “facendo seguito all'incontro avvenuto in azienda, dove abbiamo fatto presente che nel cambio di locazione da al centro di Salerno CP_2 abbiamo sostenuto spese rilevanti per l'acquisizione e l'allestimento del nuovo Show room, vi comuni- chiamo la nostra programmazione in merito al rientro dello scoperto attuale, tendente ad abbassare l'affidamento di cui godiamo ……. per il primo anno rate da euro 1.000 mensili;
per il secondo anno rate da euro 1.000,00 mensili;
per il terzo anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quarto anno rate da euro 1.500 mensili;
per il quinto an-no rate da euro 2.000 mensili, mentre per i ritiri abituali continue- remo con pagamenti anticipati” (v. doc. 30). Ebbene per la prima volta, solo nel presente grado di appello, sostiene che il piano di Parte_1 rientro fosse limitato al solo minore importo di € 84.000,00 e che pertanto il debito riconosciuto fosse pari solo a detta somma. Si osserva, al riguardo, la tardività e inammissibilità di tale rilievo ex art. 345 cpc. In ogni, ad abundantiam, si rileva che si tratta di un'affermazione del tutto illogica e non veritiera, in quanto è del tutto evidente che, se non fosse stata d'accordo sulla somma oggetto della Parte_1 diffida, prima di proporre un qualunque piano di rientro (privo di data di scadenza), avrebbe dovuto chiedere contezza del credito, o quantomeno contestarlo in tutto o in parte;
mentre dalla documentazione in atti, non risulta alcuna contestazione specifica del credito Si evidenzia che alla diffida di pagamento del 18.3.2016 per un totale di € 115.491, ha fatto seguito la proposta del piano di rientro del 14.4.2016.
Tale piano di rientro, che integra riconoscimento di debito, era corrispondente alla somma indicata nella diffida prima ricevuta (e non già quindi a € 84.000) e quindi, la proposta di pagamento periodico, doveva intendersi fino all'estinzione dell'importo del debito ivi contenuto. Pertanto, poiché il creditore ha chiesto in giudizio solo il pagamento di € 75.775,58 da ciò consegue che ha riconosciuto l'avvenuta estinzione del debito per € 39.715,52, tenuto conto sia dei bonifici successi- vamente eseguiti che degli importi reciprocamente compensati (V. I colonna tabella riassuntiva, già ri- portata a pag.4 della II memoria ex art. 183 cpc comma 6, fasc. I grado RICCHETTI, riepilogativa dei rapporti di dare/avere tra le parti).
Si osserva ancora che la stessa ha dichiarato (pag.4 atto di citazione in opposizione) Parte_1 che i pagamenti eseguiti si riferiscono ad altre “fatture, diverse da quelle azionate” in via monitoria;
la genericità di tale allegazione non consente di tenere conto della eccezione, assolutamente indeterminata.
Sul quinto motivo si rileva che questa Corte, con ordinanza dello 06.06.2023, ha già rigettato le istanze istruttorie, reiterate in questa sede da , per le ragioni che si confermano nel presente atto Parte_1 e che si riportano testualmente: “rilevato che parte appellante non ha riproposto le istanze istruttorie nelle note conclusive depositate in primo grado, in relazione all'udienza di precisazione delle conclu- sioni e discussione della causa ex art. 281- sexies c.p.c.; che dal tenore di dette note non emerge l'intento di non rinunciare alle istanze istruttorie;
osservate inoltre che tali istanze sono formulate in modo ge- nerico;
ritenute le richieste istruttorie inammissibili, le rigetta…” . Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna , a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in €
[...]
12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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